CASS
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2026, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12180/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro GRUPPO RAGAINI ROMANIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Juan Carlos Gentile e PA DE. – controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 785/2020, depositata in data 27 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa AR UI De SA. Avv. Acc. IRES- ALTRO 2013; esterovestizione Civile Sent. Sez. 5 Num. 2594 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 06/02/2026 2 Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale. Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato dello Stato dott. Alberto Giovannini, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con p.v.c. redatto in data 03.07.2015, la Guardia di Finanza constatava che la società Gruppo Ragaini Romania S.r.l., formalmente residente in [...], per gli anni d’imposta 2010-2014 era esterovestita con sede di fatto in Italia. In base a tale p.v.c. e al disposto dell’art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 917/1986, l’Agenzia delle Entrate procedeva ad accertare i redditi non dichiarati per diverse annualità tramite il metodo induttivo e riconosceva un’incidenza dei costi di oltre l’80%, conformemente alle imprese del medesimo settore nazionale (fabbricazione di radiatori e caldaie). Per l’anno d’imposta 2013, in particolare, l’Ufficio notificava alla società contribuente l’avviso di accertamento n. TQY03X201486, con il quale veniva accertato induttivamente, in capo alla società, un reddito d’impresa imponibile di euro 2.580.047. 2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Ancona;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Ancona, con sentenza n. 826/2018, accoglieva il ricorso della società contribuente limitatamente alla determinazione induttiva del quantum imponibile. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. delle Marche;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. delle Marche, con sentenza n. 785/2020, depositata in data 27 ottobre 2020, accoglieva l’appello della società contribuente, ritenendo 3 che la stessa avesse allegato elementi a dimostrazione dell’inattendibilità dell’accertamento presuntivo compiuto dall’Amministrazione finanziaria. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. delle Marche, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi. Con ordinanza interlocutoria n. 35169 del 30.11.2022, la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo per le difficoltà tecniche relative all’applicativo del pct che aveva reso impossibile la lettura del controricorso e del ricorso incidentale. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026. RAGIONI DELLA DECISIONE: 1.1. Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Violazione dell’art. 39, secondo comma, e dell’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato il principio secondo cui, a fronte di un accertamento con metodo induttivo puro, incombe al contribuente una piena prova, anche mediante presunzioni (purché siano dotate dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza), dovendosi escludere che siffatta prova possa essere costituita da generiche considerazioni, dalla contabilità proveniente dal medesimo contribuente o dalla società consolidante o dalla certificazione del bilancio fornita da un’apposita società di revisione, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Nullità per carenza della motivazione in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in 4 cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., limitandosi ad affermare che la situazione di perdita della società risulterebbe da documentazione contabile proveniente dalla società stessa e dalla consolidante, non illustra in base a quale iter logico abbia potuto ritenere sufficiente il materiale in parola e abbia potuto disattendere i numerosi elementi di fatto dedotti dall’Ufficio, tra cui in particolare la circostanza che la società avesse continuato ad operare nonostante fosse in perdita da diversi anni e versasse in una situazione di gestione contraria a criteri di economicità dell’attività imprenditoriale. 2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver respinto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ha statuito che nessun interesse permaneva in capo alla società rumena di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento per il diverso motivo di inesistenza della estero – vestizione che avrebbe sottratto la società all’imposizione dell’Erario italiano;
il tutto con un sillogismo errato, in quanto l’accoglimento dell’appello sotto il diverso profilo della estero – vestizione avrebbe escluso la società rumena dalla soggezione non solo all’imposta, ma anche alla sanzione per la violazione formale di omessa istituzione, tenuta e conservazione della contabilità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c p.c., nonché violazione dell’art 7 della legge 27 luglio 2012 n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo e l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha esaminato il motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. 5 2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art 342 c.p.c. e dell’art. 53 D. Lgs. 546/1992, in relazione all’art 360, primo comma, n. 4 c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che l’Agenzia non ha aggredito con uno specifico motivo di censura – specificando ove si annidava l’errore e confutandolo con argomenti – il dictum del Primo Giudice, laddove affermava (pag. 8, dalla 17^ riga in avanti e pag. 9, dalla 1^ riga alla 10^): “Gli odierni ricorrenti, nell'ambito del contraddittorio endoprocedimentale, hanno messo a disposizione dell'amministrazione finanziaria i bilanci e le scritture contabili aziendali, redatte secondo la normativa armonizzata di un altro Stato della Comunità Europea (la Romania), dalla cui lettura emerge che, nell'anno esaminato, i costi erano stati superiori ai ricavi e, dunque, non si era generato reddito tassabile (€ 19.268.336,00; si veda il P.V.C. della G.d.F. ai fogli 88 e 89)”. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art 15 del D. Lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha compensato le spese di lite nonostante la soccombenza dell’ente erariale sul debito di imposta. 3. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione di tardività del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, sollevata dalla controricorrente e rilevata anche dal Sostituto Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte. L'eccezione è fondata e va accolta. La sentenza impugnata della C.t.r. delle Marche è stata depositata in data 27 ottobre 2020. Ai sensi dell’art. 327, comma 1, c.p.c., il termine lungo, vigente ratione temporis, per proporre ricorso per cassazione è di sei mesi 6 dalla pubblicazione della sentenza. Tale termine scadeva, pertanto, il 27 aprile 2021. Dagli atti di causa, e come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, risulta che il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è stato spedito per la notificazione a mezzo PEC in data 28 aprile 2021. La notifica risulta, quindi, effettuata oltre il termine semestrale perentorio previsto dalla legge. La tardività dell'impugnazione ne determina l’inammissibilità. Sul punto, la difesa della controricorrente ha peraltro richiamato un precedente specifico tra le medesime parti, relativo a diversa annualità ma deciso in termini identici (sentenza n. 31886 del 28 ottobre 2022). 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla società contribuente. Pertanto, le censure mosse dalla società avverso la statuizione di inammissibilità del proprio appello sulla questione dell’esterovestizione e le altre doglianze formulate in via incidentale devono ritenersi assorbite. 4.1. Va precisato che la proposizione di un controricorso, anche se contenente un ricorso incidentale, non sana la tardività del ricorso principale perché il principio del “raggiungimento dello scopo”, di cui all’art. 156 c.p.c., è un principio che sana le nullità degli atti processuali (es. un vizio nella forma della notifica), mentre la tardività di un ricorso, invece, determina l’inammissibilità dello stesso per decadenza dal termine perentorio. Sul precipuo punto, la Corte di cassazione ha chiarito che il principio del contraddittorio o la costituzione della controparte non possono mai sanare il superamento dei termini perentori di impugnazione (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 14594/2016); il fatto che il controricorrente sollevi l’eccezione di tardività e, “in via gradata” o “prudenziale”, proponga ricorso incidentale per tutelare la propria posizione nel merito (nell’ipotesi in cui la 7 Cassazione non ravvisi la tardività) non costituisce acquiescenza né rinuncia all’eccezione. Le questioni di merito sollevate dall’Agenzia delle Entrate con i propri motivi di ricorso, relative alla ripartizione dell’onere della prova in caso di accertamento induttivo puro e alla sufficienza della motivazione della sentenza impugnata, restano anch’esse assorbite dalla pronuncia in rito. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. PA DE, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. Rilevato che risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 9.103,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. PA DE, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, all’esito della pubblica udienza del 7 gennaio 2026. Il consigliere Estensore Il Presidente AR UI De SA ND DI
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Ancona, con sentenza n. 826/2018, accoglieva il ricorso della società contribuente limitatamente alla determinazione induttiva del quantum imponibile. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. delle Marche;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. delle Marche, con sentenza n. 785/2020, depositata in data 27 ottobre 2020, accoglieva l’appello della società contribuente, ritenendo 3 che la stessa avesse allegato elementi a dimostrazione dell’inattendibilità dell’accertamento presuntivo compiuto dall’Amministrazione finanziaria. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. delle Marche, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi. Con ordinanza interlocutoria n. 35169 del 30.11.2022, la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo per le difficoltà tecniche relative all’applicativo del pct che aveva reso impossibile la lettura del controricorso e del ricorso incidentale. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026. RAGIONI DELLA DECISIONE: 1.1. Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Violazione dell’art. 39, secondo comma, e dell’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato il principio secondo cui, a fronte di un accertamento con metodo induttivo puro, incombe al contribuente una piena prova, anche mediante presunzioni (purché siano dotate dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza), dovendosi escludere che siffatta prova possa essere costituita da generiche considerazioni, dalla contabilità proveniente dal medesimo contribuente o dalla società consolidante o dalla certificazione del bilancio fornita da un’apposita società di revisione, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Nullità per carenza della motivazione in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in 4 cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., limitandosi ad affermare che la situazione di perdita della società risulterebbe da documentazione contabile proveniente dalla società stessa e dalla consolidante, non illustra in base a quale iter logico abbia potuto ritenere sufficiente il materiale in parola e abbia potuto disattendere i numerosi elementi di fatto dedotti dall’Ufficio, tra cui in particolare la circostanza che la società avesse continuato ad operare nonostante fosse in perdita da diversi anni e versasse in una situazione di gestione contraria a criteri di economicità dell’attività imprenditoriale. 2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver respinto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ha statuito che nessun interesse permaneva in capo alla società rumena di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento per il diverso motivo di inesistenza della estero – vestizione che avrebbe sottratto la società all’imposizione dell’Erario italiano;
il tutto con un sillogismo errato, in quanto l’accoglimento dell’appello sotto il diverso profilo della estero – vestizione avrebbe escluso la società rumena dalla soggezione non solo all’imposta, ma anche alla sanzione per la violazione formale di omessa istituzione, tenuta e conservazione della contabilità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c p.c., nonché violazione dell’art 7 della legge 27 luglio 2012 n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo e l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha esaminato il motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. 5 2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art 342 c.p.c. e dell’art. 53 D. Lgs. 546/1992, in relazione all’art 360, primo comma, n. 4 c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che l’Agenzia non ha aggredito con uno specifico motivo di censura – specificando ove si annidava l’errore e confutandolo con argomenti – il dictum del Primo Giudice, laddove affermava (pag. 8, dalla 17^ riga in avanti e pag. 9, dalla 1^ riga alla 10^): “Gli odierni ricorrenti, nell'ambito del contraddittorio endoprocedimentale, hanno messo a disposizione dell'amministrazione finanziaria i bilanci e le scritture contabili aziendali, redatte secondo la normativa armonizzata di un altro Stato della Comunità Europea (la Romania), dalla cui lettura emerge che, nell'anno esaminato, i costi erano stati superiori ai ricavi e, dunque, non si era generato reddito tassabile (€ 19.268.336,00; si veda il P.V.C. della G.d.F. ai fogli 88 e 89)”. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art 15 del D. Lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha compensato le spese di lite nonostante la soccombenza dell’ente erariale sul debito di imposta. 3. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione di tardività del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, sollevata dalla controricorrente e rilevata anche dal Sostituto Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte. L'eccezione è fondata e va accolta. La sentenza impugnata della C.t.r. delle Marche è stata depositata in data 27 ottobre 2020. Ai sensi dell’art. 327, comma 1, c.p.c., il termine lungo, vigente ratione temporis, per proporre ricorso per cassazione è di sei mesi 6 dalla pubblicazione della sentenza. Tale termine scadeva, pertanto, il 27 aprile 2021. Dagli atti di causa, e come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, risulta che il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è stato spedito per la notificazione a mezzo PEC in data 28 aprile 2021. La notifica risulta, quindi, effettuata oltre il termine semestrale perentorio previsto dalla legge. La tardività dell'impugnazione ne determina l’inammissibilità. Sul punto, la difesa della controricorrente ha peraltro richiamato un precedente specifico tra le medesime parti, relativo a diversa annualità ma deciso in termini identici (sentenza n. 31886 del 28 ottobre 2022). 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla società contribuente. Pertanto, le censure mosse dalla società avverso la statuizione di inammissibilità del proprio appello sulla questione dell’esterovestizione e le altre doglianze formulate in via incidentale devono ritenersi assorbite. 4.1. Va precisato che la proposizione di un controricorso, anche se contenente un ricorso incidentale, non sana la tardività del ricorso principale perché il principio del “raggiungimento dello scopo”, di cui all’art. 156 c.p.c., è un principio che sana le nullità degli atti processuali (es. un vizio nella forma della notifica), mentre la tardività di un ricorso, invece, determina l’inammissibilità dello stesso per decadenza dal termine perentorio. Sul precipuo punto, la Corte di cassazione ha chiarito che il principio del contraddittorio o la costituzione della controparte non possono mai sanare il superamento dei termini perentori di impugnazione (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 14594/2016); il fatto che il controricorrente sollevi l’eccezione di tardività e, “in via gradata” o “prudenziale”, proponga ricorso incidentale per tutelare la propria posizione nel merito (nell’ipotesi in cui la 7 Cassazione non ravvisi la tardività) non costituisce acquiescenza né rinuncia all’eccezione. Le questioni di merito sollevate dall’Agenzia delle Entrate con i propri motivi di ricorso, relative alla ripartizione dell’onere della prova in caso di accertamento induttivo puro e alla sufficienza della motivazione della sentenza impugnata, restano anch’esse assorbite dalla pronuncia in rito. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. PA DE, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. Rilevato che risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 9.103,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. PA DE, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, all’esito della pubblica udienza del 7 gennaio 2026. Il consigliere Estensore Il Presidente AR UI De SA ND DI