Articolo 15 della Legge 9 febbraio 1963, n. 160
Articolo 14Articolo 16
Versione
8 aprile 1963
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Versione
1 gennaio 1992
Art. 15. (( 1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennita' ed i compensi, nella misura e con le modalita' stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro )) ((3)) ------------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 30 dicembre 1991, n. 414 , ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992