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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 870/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 870 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Paolucci giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., con l'avv. Alessandro CP_1
Rizzo che la rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8746/2023, pubblicata in data 06/10/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 22.11.2021 , premesso di essere dipendente di Parte_1 [...]
con incarico di posizione organizzativa come responsabile del CP_1
Servizio Contenzioso Tributario, impugnava le seguenti sanzioni disciplinari: rimprovero verbale inflittogli con provvedimento n. 2040 del
18.11.2020; rimprovero verbale inflittogli con provvedimento n. 2162 del
11.12.2020; rimprovero scritto irrogatogli con provvedimento n. 120 del 28.1.2021; sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 2 disposta con provvedimento n. 1553 del 15.10.2021; sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5 irrogata con provvedimento n. 1596 del 21.10.2021.
Svolte articolate deduzioni sull'infondatezza degli addebiti e sulla situazione di conflittualità con il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, dott.
concludeva chiedendo di “1) Dichiarare nulla e/o illegittima e Persona_1 comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento n°2040 del 18.11.2020 prot. 102807 notificato il 25.11.2020, con l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, e di ogni atto presupposto e conseguente, per le causali ed i motivi di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica;
2) Dichiarare nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento n°2162 del 11.12.2020 prot. 109559 notificato il 17.12.2020, con l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, e di ogni atto presupposto e conseguente, per le causali ed i motivi di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica;
3) Dichiarare nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento n°120 del 28.01.2021 prot. 7462 notificato il
03.02.2021 con il quale è stata disposta la sanzione disciplinare del rimprovero scritto (censura), e di ogni atto presupposto e conseguente, per le causali ed i motivi di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica;
3
- in subordine ritenere e dichiarare eccessiva e sproporzionata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto;
4) Dichiarare nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento del 15/10/2021 n°1553 notificato il
21/10/2021, con l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a due giorni lavorativi, e di ogni atto presupposto e conseguente, per le causali ed i motivi di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica;
- in via del tutto subordinata ritenere e dichiarare eccessiva e sproporzionata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a due giorni;
- per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_2 al pagamento delle retribuzioni sospese e non percepite;
5) Dichiarare nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento n°1596 del 21.10.2021 prot. 84957 notificato in data 26.10.2021 con il quale è stata disposta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 5 (cinque), e di ogni atto presupposto e conseguente, per le causali ed i motivi di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica;
- in via del tutto subordinata ritenere e dichiarare eccessiva e sproporzionata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a cinque giorni- per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro- Controparte_2 tempore, al pagamento delle retribuzioni sospese e non percepite;
6) Condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_2 pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre accessori di legge”. Si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, all'esito della disposta istruttoria, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Osservava il Tribunale che la prima sanzione (rimprovero verbale) era stata adottata su segnalazione del che aveva rilevato Per_1 come il ricorrente avesse posto alla sua attenzione per la firma digitale una relazione all'Avvocatura capitolina per la proposizione di un appello, ignorando i precedenti pareri negativi espressi dalla stessa in analoghe fattispecie e, in occasione del successivo scambio di mail, si era a lui rivolto dicendogli “Io e lei apparteniamo a due civiltà diverse”. La seconda sanzione 4
disciplinare (rimprovero verbale) era invece relativa alla contestazione, espressa con mail indirizzata anche ai colleghi ed al Capo Dipartimento, delle linee d'indirizzo in materia di orario di servizio (che prevedevano la timbratura alle 8 di mattina e l'inutilizzabilità del periodo temporale in caso di timbratura in orario antecedente) e alla successiva mail indirizzata al Capo Dipartimento con cui dichiarava di non volersi attenere alle direttive del dott. Per_1 chiedendo di dipendere direttamente dal Direttore Apicale. La terza sanzione (rimprovero scritto) era relativa ai seguenti fatti: la relazione predisposta dall'Avvocatura capitolina in relazione al contenzioso con la Parte_2 inviata al ricorrente veniva da lui girata al via mail con la sola Per_1 formula “per i successivi adempimenti”; il aveva replicato chiedendo Per_1 integrazioni, non rinvenendo nella relazione “… alcun riferimento alle motivazioni di cui all'art. 360 del Codice Civile …”; il ricorrente rispondeva con mail indirizzata per conoscenza al Capo Dipartimento, al Capo
Dipartimento Risorse Umane, al Direttore Generale, al Capo di Gabinetto e all'Assessore al Bilancio in cui stigmatizzava con frasi denigratorie l'errore un cui era incorso il indicando il c.c. anziché il c.p.c. e chiedeva di Per_1 adottare gli “opportuni provvedimenti”. Riteneva il Tribunale tali condotte documentalmente provate e costituenti violazione degli artt. 3 e 13 del Codice Disciplinare nonché dell'art. 57 del CCNL e, in considerazione della tenuità della sanzione inflitta, escludeva qualsiasi profilo di non proporzionalità. La sanzione della sospensione di due giorni dal servizio e dalla retribuzione era stata irrogata per inosservanza dei doveri e dei compiti di controllo e monitoraggio delle attività propedeutiche in materia di contenzioso, compreso il rispetto dei termini per la predisposizione degli atti difensivi. Invero,
l'appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 4481/2021, sebbene sottoscritto dal Direttore di Direzione e depositato nell'apposita cartella alle ore 12,30 del 1.2.2020, ultimo giorno utile, non era stato notificato via pec. Osservava il Tribunale che il mancato perfezionamento dell'impugnazione avverso la sentenza era incontestato, mentre non erano dimostrate le giustificazioni rese dal ricorrente, cioè di non essere in possesso del c.d. VPN per accedere alle procedure informatiche in smart working, tanto più che egli avrebbe dovuto comunque controllare l'attività dei dipendenti cui era preposto nell'ambito delle funzioni di “Controllo e monitoraggio delle attività propedeutiche in materia di contenzioso tributario svolte da Parte_3 5
compreso il rispetto dei termini per la predisposizione degli atti difensivi” e
“Verifica degli atti di appello trasmessi da e successiva Parte_3 notifica alle parti coinvolte nel giudizio, nonché della relativa costituzione in giudizio” a lui affidate. Inoltre il dott. , escusso come teste, aveva riferito Tes_1 di non ricordare di aver ricevuto dall indicazioni scritte sulla Pt_4 calendarizzazione di depositi di ricorsi e notifiche, talché sussisteva la violazione da parte del ricorrente degli obblighi di corretta direzione del Servizio Contenzioso Tributario cui era preposto e, anche in considerazione del valore della controversia in questione (300.000,00 €) il fatto rivestiva particolare gravità. La sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5 era relativa all'aver il ricorrente prospettato, con comunicazione trasmessa al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, al
Direttore del Dipartimento Risorse Umane, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e Risorse economiche nonché alla Procura della Corte dei Conti, un errore commesso in data 25.3.2021 dal dott. che aveva incaricato Per_1 la dott.ssa di provvedere al deposito di un appello senza sapere che Per_2 lo stesso avrebbe dovuto prima essere notificato, errore sventato solo grazie al proprio intervento. Osservava il Tribunale che, escussa come teste, la aveva dichiarato di essere stata a conoscenza degli adempimenti per Per_2 la notifica ed il deposito degli atti di appello e di averne notiziato il Per_1 per cui nulla di anomalo si era verificato nel caso in esame ed il coinvolgimento dell'Amministrazione capitolina era inutile e comunque finalizzato a ledere l'immagine del dott. con grave violazione dei Per_1 doveri di leale collaborazione con tutti i dipendenti capitolini, nonché col superiore gerarchico.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_5 lamentando la apparenza della motivazione, avendo omesso il Tribunale di analizzare singolarmente e specificamente le diverse fattispecie contestate. Ha poi riesaminato analiticamente le singole fattispecie sanzionate con le cinque sanzioni disciplinari impugnate, assumendo l'erronea ricostruzione delle risultanze documentali e testimoniali e ribadendo l'insussistenza dei fatti contestati. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo con vittoria di spese processuali. 6
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di censura, osserva la Corte che, pur avendo trattato congiuntamente le prime tre sanzioni disciplinari, il Tribunale ha correttamente argomentato sulla sussistenza dei fatti contestati.
Quanto alla sanzione del rimprovero verbale del 18.11.2020 è documentato che l' con mail del 24.06.2020, trasmetteva al Direttore Pt_4
una relazione finalizzata a promuovere da parte dell'Avvocatura Per_1
Capitolina il ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa al metodo di stima delle aree edificabili soggette ad ICI, precisando che si trattasse “di una questione che abbiamo affrontato anche per altre annualità. E' simile” (doc. 1, n. 3, del fascicolo di primo grado di parte appellata); il chiedeva all' di Per_1 Pt_4 verificare la posizione dell'Avvocatura Capitolina per le precedenti annualità ICI (“L'Avvocatura cosa dice relativamente alle altre annualità? Se non si è ancora espressa, mi mandi le mie precedenti note sulla questione, che ne parlo con l'Avvocatura”); l' inoltrava dunque al Dirigente le precedenti Pt_4 annualità acquisite;
in seguito il trasmetteva all' la nota prot. Per_1 Pt_4
54741 del 22.06.2020 (doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellata) con cui l'Avvocatura Capitolina, in precedente analoga fattispecie tra le medesime parti ( aveva sostenuto l'insussistenza di Controparte_3 fondati motivi atti a supportare un ricorso per cassazione, stigmatizzando la condotta dell' che non aveva tenuto in considerazione le precedenti Pt_4 indicazioni ed invitandolo, quale responsabile del servizio, a non “far girare le carte” bensì ad assumere “le iniziative di miglioramento del servizio” di propria competenza;
seguiva uno scambio di mail piuttosto acceso al termine del quale l' scriveva al “I problemi del servizio li ho sempre Pt_4 Persona_1 risolti da solo e non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno nè tantomeno a lei e i suoi rilievi non mi interessano. Non cerco la sua stima e non mi interessa perché le mie capacità sono apprezzate da tutti. Le ricordo che nel periodo più caldo di pandemia per senso di responsabilità essendo tornato 7
mio figlio da Milano ho dovuto attenermi alle disposizioni sanitarie ma non per questo non ho lavorato da casa anche se ho subito una decurtazione dello stipendio. Si vada a guardare tutti gli atti che le ho inviato. In quel periodo e tuttora questa tipologia di lavoro è quella ordinaria. Io e lei apparteniamo a due civiltà diverse”. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il tono polemico ed irrispettoso della mail (“… i suoi rilievi non mi interessano … Io
e lei apparteniamo a due civiltà diverse”) costituisca violazione dell'art. 3 del codice disciplinare che impone di adottare comportamento di pieno e reciproco rispetto e di improntare la propria attività ai principi di correttezza e piena collaborazione. Le deduzioni secondo cui la sanzione disciplinare in questione non sarebbe motivata, oltre ad essere stata sollevata per la prima volta in appello, è del tutto infondata alla luce dell'esame della determinazione dirigenziale n. 2040 del 18.11.2020 che argomenta ampiamente su come il lavoratore abbia “… replicato in maniera in maniera inopportuna ed irriguardosa nei confronti del Direttore, affermando, tra l'altro, di non aver interesse rispetto ai rilievi mossi, di non cercare e di non avere interesse riguardo alla stima del Direttore della Direzione di competenza e soprattutto di appartenere 'io e lei a due civiltà diverse'” (vd. doc. 1 allegato all'originario ricorso introduttivo).
Quanto alla sanzione irrogata con determinazione dirigenziale n. 2126 del 11.12.2020, è documentato che il dott. con nota del 21.7.2020 Per_1 aveva adottato delle disposizioni di indirizzo in materia di orario di servizio alle quali l' si opponeva con mail del 23.7.2020 indirizzata anche ai Pt_4 colleghi ed al Capo Dipartimento del seguente tenore: “Mi riferisco alla nota di cui all'oggetto di cui non sono d'accordo e non ne condivido il contenuto perchè manifestamente ed ulteriormente penalizzante per chi ricopre l'incarico di Posizione Organizzativa. In particolare, l'orario di lavoro previsto per tali figure è estremamente flessibile nei limiti delle 36 ore settimanali per cui l'accesso in ufficio è consentito addirittura prima delle ore 7.00. Per quanto mi riguarda poter lavorare di buon mattino prima dell'avvento degli altri colleghi mi consente di poter studiare questioni che altrimenti nel corso della giornata sarebbero disturbate dalla estrema operatività del servizio di cui sono responsabile. Pertanto continuerò ad usare lo stesso comportamento in base a quelle previsioni cennate di cui sopra perché credo sai del tutto ingiustificato e 8
non accettabile. (…) Per ultimo mi rivolgo ai colleghi di cui in indirizzo e li invito a far valere la propria posizione se d'accordo con quanto da me evidenziato (…)” (vd. doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Il dott. scriveva privatamente all' chiarendo il contenuto della Per_1 Pt_4 propria direttiva (doc. 10 del fascicolo di primo grado di e CP_1 questi, anziché rispondere al proprio dirigente, si rivolgeva con missiva prot.
n. 361543 del 28.7.2020 al Capo Dipartimento dott. criticando le linee di Per_3 indirizzo fornite dal preannunciando la proposizione di una querela Per_1 nei confronti dello stesso per le gravi offese e gli insulti ricevuti e chiedendo che il servizio a lui affidato fosse messo alle dirette dipendenze della direzione apicale, addirittura prospettando l'ingestibilità della situazione mobbizzante in cui si trovava (doc. 11 del medesimo fascicolo). Come correttamente evidenziato dal Tribunale “i toni aggressivi ed ostili diretti al superiore utilizzati dal ricorrente con le comunicazioni anche a terzi, dimostrano grave scorrettezza comportamentale ed incapacità a collaborare col superiore nell'interesse dell'amministrazione come invece richiesto inequivocabilmente dalle disposizioni del codice disciplinare e del contratto collettivo sopra richiamate. La tesi difensiva sostenuta dal ricorrente sulla condotta ostile posta in essere nei suoi confronti, non trova invero fondamento negli atti di causa atteso che le prospettate difficoltà relazioni col superiore non lo legittimavano, in virtù dei Per_1 principi di correttezza e leale collaborazione col datore di lavoro, a denigrarne l'operato senza valido motivo all'interno della stessa amministrazione cui entrambi appartengono”.
Contrariamente a quanto argomentato nel ricorso in appello, l' non è Pt_4 stato “sanzionato per il solo fatto di aver dissentito a fronte di una interpretazione discordante” sulle disposizioni sull'orario di lavoro impartite dal suo superiore, ma per aver contestato il contenuto della direttiva ed invitato i colleghi a condividere le azioni di protesta e di dissenso e soprattutto per aver coinvolto anche il Capo Dipartimento al quale dichiarava di non volersi attenere alle disposizioni del e chiedeva di dipendere non più Per_1 da lui ma dalla direzione apicale.
Quanto alla sanzione del rimprovero scritto irrogata con determinazione dirigenziale n. 120 del 28.1.2021, è documentato che, a fonte della richiesta del di integrare l'istruttoria di un contenzioso con le “motivazioni di cui Per_1 all'art. 360 del Codice Civile …” l' gli inviava una mail, inoltrata per Pt_4 conoscenza ai Capo Dipartimento, al Direttore Generale, al Capo di 9
Gabinetto ed all'Assessore al Bilancio con la quale screditava il per il Per_1 banale errore in cui era incorso richiamando il codice civile anziché quello di procedura civile con i seguenti toni denigratori: “Affermare ciò è a dir poco sconvolgente. Lo stesso sostiene che le motivazioni a cui fare riferimento per promuovere un ricorso per Cassazione siano previste dall'art. 360 del Codice Civile ignorando che tale indicazione è assolutamente inconferente e comprova quanto da me già detto. (…) Vi chiedo pertanto, ognuno per le proprie competenze e prima che questa assurda situazione venga divulgata all'opinione pubblica, di voler adottare opportuni provvedimenti anche previa istruttoria da svolgersi con il personale della Direzione di cui è Direttore il
Dott. (…)”. Appare evidente come le argomentazioni del Persona_1
Tribunale sopra riportate sulla scorrettezza dell'atteggiamento verso il superiore e sulla loro contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 13 del codice disciplinare nonché all'art. 57 del CCNL sono pienamente condivisibili ed idonee a fondare l'accertamento della legittimità della sanzione irrogata.
Con riferimento alla sanzione della sospensione di due giorni dal servizio e dalla retribuzione l'appellante censura la gravata sentenza per aver ritenuto la legittimità della stessa sul presupposto che il lavoratore non avesse dimostrato di non essere munito del c.d. VPN per poter accedere al servizio in smart working e per aver erroneamente valutato le dichiarazioni del teste il Tes_1 quale, riferendo il valore della controversia di € 300.000,00, non intendeva il valore della causa in relazione alla quale l' è stato sanzionato per la Pt_4 mancata proposizione dell'appello, bensì di altra controversia per la quale il teste stesso era stato sanzionato. Osserva la Corte che l'appellante non è stato sanzionato per aver omesso di notificare l'appello nel termine di legge, attività materiale a lui non spettante, bensì per aver mal gestito le proprie funzioni in materia di controllo e monitoraggio delle attività propedeutiche al contenzioso tributario, fra cui il rispetto dei termini per la verifica degli atti di appello trasmessi da e alla loro notifica, connesse alla posizione Parte_3 organizzativa da lui ricoperta. Invero l'appellante non si confronta con le argomentazioni del Tribunale secondo cui «… poiché il ricorrente era preposto al coordinamento delle attività svolto dall'ufficio Contenzioso tributario, era tenuto a sorvegliare l'attività del Dott. di cui era il superiore gerarchico atteso che lo smart Tes_1 working è modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ma non lo esonerava certo 10
dalle responsabilità di vigilanza sulla corretta gestione dell'atto di appello, una volta che il superiore gerarchico aveva sottoscritto il testo dell'impugnazione, alla luce delle funzioni proprie del Servizio contenzioso tributario, che attengono proprio a “ Controllo e monitoraggio delle attività propedeutiche in materia di contenzioso tributario svolte da
compreso il rispetto dei termini per la predisposizione di atti difensivi” e Parte_3
“ Verifica degli atti di appello trasmessi da e successiva notifica alle parti Parte_3 coinvolte nel giudizio, nonché della relativa costituzione in giudizio”» (vd. pag. 14 della sentenza appellata). E' evidente che l'espletamento dell'attività lavorativa in smart working non esime il lavoratore dall'adempimento dei suoi doveri di organizzazione e calendarizzazione dell'attività dell'ufficio da lui diretto, talché la omessa verifica da parte dei suoi sottoposti del caricamento sul sistema informatico dell'appello sottoscritto dal dott. l'ultimo giorno utile è Per_1 senza dubbio ascrivibile alle sue carenze organizzative ed adeguatamente sanzionato con la sospensione per giorni due, stante le funzioni di alta responsabilità della P.O. dallo stesso rivestita. Tale carenza organizzativa prescinde dal valore della controversia per la quale l'omessa predisposizione di una calendarizzazione ha determinato la scadenza del termine per la notifica dell'appello, per cui la sanzione appare adeguata e proporzionata alla gravità dell'infrazione.
Quanto alla sanzione della sospensione per giorni cinque dal servizio e dalla retribuzione, è pacifico che l' , vista la mail inviata dal alla Pt_4 Per_1 con le chiedeva di provvedere “come d'intesa, per il deposito” di un Per_2 atto di appello relativo ad un contenzioso del valore di oltre 13 milioni di euro”, si recava dalla collega per informarla che l'appello andava prima notificato e poi depositato, sebbene la escussa come teste, abbia Per_2 confermato di conoscere la corretta procedura, avendola eseguita già in precedenza. L' è stato sanzionato per aver segnalato, con nota del Pt_4
19.5.2021 indirizzata a svariati organi e direzioni capitoline nonché alla Corte dei Conti, un insussistente errore asseritamente posto in essere dal a Per_1 cui egli avrebbe posto rimedio. Si legge in tale nota (doc. 30 allegato al fascicolo di primo grado della parte appellata) che “Il mio superiore gerarchico Dott. con nota del 25/03/2021 … mi ha chiesto Persona_1 di svolgere l'istruttoria riguardante la controversia in questione, del valore di oltre tredici milioni di euro, al fine di verificare se la sentenza parziale emessa 11
dalla C.T.P: di … fosse riformabile. Con nota del 07/04/2021 … del CP_1
07 aprile 2021 (All.3) informavo il suddetto che, a mio parere, la decisione in questione poteva essere gravata, indicando le ragioni che si potevano sostenere. Le mie osservazioni venivano condivise dallo stesso e pertanto provvedevo a dare indicazioni in tal senso al Dott. responsabile del Tes_2 servizio contenzioso di che redige l'istruttoria per conto di Parte_3
il quale con email del 19/04/2021 comunicava di aver redatto CP_1
l'atto di appello con le indicazioni da me fornite (All. 4). A questo punto il mio superiore gerarchico con email del 21/04/2021 ore 10,33 (All.5) indirizzata alla collega ed a me per conoscenza, chiedeva di provvedere al Per_2 deposito dell'atto in questione. Immediatamente, non appena conosciuta questa disposizione, mi sono prima recato dalla collega chiedendole Per_2 di non svolgere quell'adempimento e poi con email del 21/04/2021 h. 10.49 (All.6) informavo il mio superiore gerarchico che l'atto di Persona_1 appello doveva essere prima notificato e poi entro 30 giorni da tale data doveva essere prima notificato e poi entro 30 giorni da tale data doveva essere depositato presso la Commissione Tributaria adita. Lo stesso replicava alla mia mail in pari data alle ore 11.33 (All.7) affermando “lo sappiamo?”. Ritengo ciò che è accaduto sconvolgente. Se l'atto in questione fosse stato depositato, come dallo stesso chiesto, sarebbe stato dichiarato improcedibile e/o inammissibile ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo n. 546/1992 e l'Amministrazione decaduta dalla possibilità di ribadire la propria pretesa del valore iniziale di oltre tredici milioni di euro. Non dico che se ciò non è successo è solo per il mio immediato intervento, ho fatto solo il mio dovere. Ma Vi chiedo sino a quando si potrà rimanere indifferenti anche di fronte ad una vicenda così grave, oltre a quelle di cui ho già fornito i rilievi ed i documenti di danni cagionati all'Amministrazione da questo signore? Rimango a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e fiducioso dell'adozione dei provvedimenti più opportuni”. Le deduzioni dell'appellante di aver agito solo per evitare un rilevante danno erariale, non tengono conto della circostanza che l' non è stato sanzionato per essere intervenuto per accertarsi che la Pt_4 collega incaricata seguisse la corretta procedura per la proposizione del gravame, ma per aver riportato nella nota del 19.5.2021 circostanze non veritiere a discredito del proprio superiore gerarchico. Come correttamente osservato dal Tribunale anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste 12
nulla di sconvolgente era successo e non vi era alcun motivo per Per_2 allertare gli organi dell'Amministrazione capitolina e la Corte dei Conti. Né può sottacersi l'intento lesivo della dignità professionale del dott. Per_1 ben evidenziato dal giudice di prime cure che rende pienamente proporzionata la sanzione irrogata per violazione dei principi di correttezza e dei doveri di leale collaborazione con i colleghi ed i superiori gerarchici, anche in considerazione degli analoghi precedenti disciplinari.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
4.500,00, oltre oneri riflessi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 14/03/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT.SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 870/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 870 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Paolucci giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., con l'avv. Alessandro CP_1
Rizzo che la rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8746/2023, pubblicata in data 06/10/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 22.11.2021 , premesso di essere dipendente di Parte_1 [...]
con incarico di posizione organizzativa come responsabile del CP_1
Servizio Contenzioso Tributario, impugnava le seguenti sanzioni disciplinari: rimprovero verbale inflittogli con provvedimento n. 2040 del
18.11.2020; rimprovero verbale inflittogli con provvedimento n. 2162 del
11.12.2020; rimprovero scritto irrogatogli con provvedimento n. 120 del 28.1.2021; sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 2 disposta con provvedimento n. 1553 del 15.10.2021; sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5 irrogata con provvedimento n. 1596 del 21.10.2021.
Svolte articolate deduzioni sull'infondatezza degli addebiti e sulla situazione di conflittualità con il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, dott.
concludeva chiedendo di “1) Dichiarare nulla e/o illegittima e Persona_1 comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento n°2040 del 18.11.2020 prot. 102807 notificato il 25.11.2020, con l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, e di ogni atto presupposto e conseguente, per le causali ed i motivi di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica;
2) Dichiarare nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento n°2162 del 11.12.2020 prot. 109559 notificato il 17.12.2020, con l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, e di ogni atto presupposto e conseguente, per le causali ed i motivi di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica;
3) Dichiarare nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento n°120 del 28.01.2021 prot. 7462 notificato il
03.02.2021 con il quale è stata disposta la sanzione disciplinare del rimprovero scritto (censura), e di ogni atto presupposto e conseguente, per le causali ed i motivi di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica;
3
- in subordine ritenere e dichiarare eccessiva e sproporzionata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto;
4) Dichiarare nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento del 15/10/2021 n°1553 notificato il
21/10/2021, con l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a due giorni lavorativi, e di ogni atto presupposto e conseguente, per le causali ed i motivi di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica;
- in via del tutto subordinata ritenere e dichiarare eccessiva e sproporzionata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a due giorni;
- per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_2 al pagamento delle retribuzioni sospese e non percepite;
5) Dichiarare nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento n°1596 del 21.10.2021 prot. 84957 notificato in data 26.10.2021 con il quale è stata disposta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 5 (cinque), e di ogni atto presupposto e conseguente, per le causali ed i motivi di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica;
- in via del tutto subordinata ritenere e dichiarare eccessiva e sproporzionata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a cinque giorni- per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro- Controparte_2 tempore, al pagamento delle retribuzioni sospese e non percepite;
6) Condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_2 pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre accessori di legge”. Si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, all'esito della disposta istruttoria, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Osservava il Tribunale che la prima sanzione (rimprovero verbale) era stata adottata su segnalazione del che aveva rilevato Per_1 come il ricorrente avesse posto alla sua attenzione per la firma digitale una relazione all'Avvocatura capitolina per la proposizione di un appello, ignorando i precedenti pareri negativi espressi dalla stessa in analoghe fattispecie e, in occasione del successivo scambio di mail, si era a lui rivolto dicendogli “Io e lei apparteniamo a due civiltà diverse”. La seconda sanzione 4
disciplinare (rimprovero verbale) era invece relativa alla contestazione, espressa con mail indirizzata anche ai colleghi ed al Capo Dipartimento, delle linee d'indirizzo in materia di orario di servizio (che prevedevano la timbratura alle 8 di mattina e l'inutilizzabilità del periodo temporale in caso di timbratura in orario antecedente) e alla successiva mail indirizzata al Capo Dipartimento con cui dichiarava di non volersi attenere alle direttive del dott. Per_1 chiedendo di dipendere direttamente dal Direttore Apicale. La terza sanzione (rimprovero scritto) era relativa ai seguenti fatti: la relazione predisposta dall'Avvocatura capitolina in relazione al contenzioso con la Parte_2 inviata al ricorrente veniva da lui girata al via mail con la sola Per_1 formula “per i successivi adempimenti”; il aveva replicato chiedendo Per_1 integrazioni, non rinvenendo nella relazione “… alcun riferimento alle motivazioni di cui all'art. 360 del Codice Civile …”; il ricorrente rispondeva con mail indirizzata per conoscenza al Capo Dipartimento, al Capo
Dipartimento Risorse Umane, al Direttore Generale, al Capo di Gabinetto e all'Assessore al Bilancio in cui stigmatizzava con frasi denigratorie l'errore un cui era incorso il indicando il c.c. anziché il c.p.c. e chiedeva di Per_1 adottare gli “opportuni provvedimenti”. Riteneva il Tribunale tali condotte documentalmente provate e costituenti violazione degli artt. 3 e 13 del Codice Disciplinare nonché dell'art. 57 del CCNL e, in considerazione della tenuità della sanzione inflitta, escludeva qualsiasi profilo di non proporzionalità. La sanzione della sospensione di due giorni dal servizio e dalla retribuzione era stata irrogata per inosservanza dei doveri e dei compiti di controllo e monitoraggio delle attività propedeutiche in materia di contenzioso, compreso il rispetto dei termini per la predisposizione degli atti difensivi. Invero,
l'appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 4481/2021, sebbene sottoscritto dal Direttore di Direzione e depositato nell'apposita cartella alle ore 12,30 del 1.2.2020, ultimo giorno utile, non era stato notificato via pec. Osservava il Tribunale che il mancato perfezionamento dell'impugnazione avverso la sentenza era incontestato, mentre non erano dimostrate le giustificazioni rese dal ricorrente, cioè di non essere in possesso del c.d. VPN per accedere alle procedure informatiche in smart working, tanto più che egli avrebbe dovuto comunque controllare l'attività dei dipendenti cui era preposto nell'ambito delle funzioni di “Controllo e monitoraggio delle attività propedeutiche in materia di contenzioso tributario svolte da Parte_3 5
compreso il rispetto dei termini per la predisposizione degli atti difensivi” e
“Verifica degli atti di appello trasmessi da e successiva Parte_3 notifica alle parti coinvolte nel giudizio, nonché della relativa costituzione in giudizio” a lui affidate. Inoltre il dott. , escusso come teste, aveva riferito Tes_1 di non ricordare di aver ricevuto dall indicazioni scritte sulla Pt_4 calendarizzazione di depositi di ricorsi e notifiche, talché sussisteva la violazione da parte del ricorrente degli obblighi di corretta direzione del Servizio Contenzioso Tributario cui era preposto e, anche in considerazione del valore della controversia in questione (300.000,00 €) il fatto rivestiva particolare gravità. La sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5 era relativa all'aver il ricorrente prospettato, con comunicazione trasmessa al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, al
Direttore del Dipartimento Risorse Umane, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e Risorse economiche nonché alla Procura della Corte dei Conti, un errore commesso in data 25.3.2021 dal dott. che aveva incaricato Per_1 la dott.ssa di provvedere al deposito di un appello senza sapere che Per_2 lo stesso avrebbe dovuto prima essere notificato, errore sventato solo grazie al proprio intervento. Osservava il Tribunale che, escussa come teste, la aveva dichiarato di essere stata a conoscenza degli adempimenti per Per_2 la notifica ed il deposito degli atti di appello e di averne notiziato il Per_1 per cui nulla di anomalo si era verificato nel caso in esame ed il coinvolgimento dell'Amministrazione capitolina era inutile e comunque finalizzato a ledere l'immagine del dott. con grave violazione dei Per_1 doveri di leale collaborazione con tutti i dipendenti capitolini, nonché col superiore gerarchico.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_5 lamentando la apparenza della motivazione, avendo omesso il Tribunale di analizzare singolarmente e specificamente le diverse fattispecie contestate. Ha poi riesaminato analiticamente le singole fattispecie sanzionate con le cinque sanzioni disciplinari impugnate, assumendo l'erronea ricostruzione delle risultanze documentali e testimoniali e ribadendo l'insussistenza dei fatti contestati. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo con vittoria di spese processuali. 6
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di censura, osserva la Corte che, pur avendo trattato congiuntamente le prime tre sanzioni disciplinari, il Tribunale ha correttamente argomentato sulla sussistenza dei fatti contestati.
Quanto alla sanzione del rimprovero verbale del 18.11.2020 è documentato che l' con mail del 24.06.2020, trasmetteva al Direttore Pt_4
una relazione finalizzata a promuovere da parte dell'Avvocatura Per_1
Capitolina il ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa al metodo di stima delle aree edificabili soggette ad ICI, precisando che si trattasse “di una questione che abbiamo affrontato anche per altre annualità. E' simile” (doc. 1, n. 3, del fascicolo di primo grado di parte appellata); il chiedeva all' di Per_1 Pt_4 verificare la posizione dell'Avvocatura Capitolina per le precedenti annualità ICI (“L'Avvocatura cosa dice relativamente alle altre annualità? Se non si è ancora espressa, mi mandi le mie precedenti note sulla questione, che ne parlo con l'Avvocatura”); l' inoltrava dunque al Dirigente le precedenti Pt_4 annualità acquisite;
in seguito il trasmetteva all' la nota prot. Per_1 Pt_4
54741 del 22.06.2020 (doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellata) con cui l'Avvocatura Capitolina, in precedente analoga fattispecie tra le medesime parti ( aveva sostenuto l'insussistenza di Controparte_3 fondati motivi atti a supportare un ricorso per cassazione, stigmatizzando la condotta dell' che non aveva tenuto in considerazione le precedenti Pt_4 indicazioni ed invitandolo, quale responsabile del servizio, a non “far girare le carte” bensì ad assumere “le iniziative di miglioramento del servizio” di propria competenza;
seguiva uno scambio di mail piuttosto acceso al termine del quale l' scriveva al “I problemi del servizio li ho sempre Pt_4 Persona_1 risolti da solo e non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno nè tantomeno a lei e i suoi rilievi non mi interessano. Non cerco la sua stima e non mi interessa perché le mie capacità sono apprezzate da tutti. Le ricordo che nel periodo più caldo di pandemia per senso di responsabilità essendo tornato 7
mio figlio da Milano ho dovuto attenermi alle disposizioni sanitarie ma non per questo non ho lavorato da casa anche se ho subito una decurtazione dello stipendio. Si vada a guardare tutti gli atti che le ho inviato. In quel periodo e tuttora questa tipologia di lavoro è quella ordinaria. Io e lei apparteniamo a due civiltà diverse”. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il tono polemico ed irrispettoso della mail (“… i suoi rilievi non mi interessano … Io
e lei apparteniamo a due civiltà diverse”) costituisca violazione dell'art. 3 del codice disciplinare che impone di adottare comportamento di pieno e reciproco rispetto e di improntare la propria attività ai principi di correttezza e piena collaborazione. Le deduzioni secondo cui la sanzione disciplinare in questione non sarebbe motivata, oltre ad essere stata sollevata per la prima volta in appello, è del tutto infondata alla luce dell'esame della determinazione dirigenziale n. 2040 del 18.11.2020 che argomenta ampiamente su come il lavoratore abbia “… replicato in maniera in maniera inopportuna ed irriguardosa nei confronti del Direttore, affermando, tra l'altro, di non aver interesse rispetto ai rilievi mossi, di non cercare e di non avere interesse riguardo alla stima del Direttore della Direzione di competenza e soprattutto di appartenere 'io e lei a due civiltà diverse'” (vd. doc. 1 allegato all'originario ricorso introduttivo).
Quanto alla sanzione irrogata con determinazione dirigenziale n. 2126 del 11.12.2020, è documentato che il dott. con nota del 21.7.2020 Per_1 aveva adottato delle disposizioni di indirizzo in materia di orario di servizio alle quali l' si opponeva con mail del 23.7.2020 indirizzata anche ai Pt_4 colleghi ed al Capo Dipartimento del seguente tenore: “Mi riferisco alla nota di cui all'oggetto di cui non sono d'accordo e non ne condivido il contenuto perchè manifestamente ed ulteriormente penalizzante per chi ricopre l'incarico di Posizione Organizzativa. In particolare, l'orario di lavoro previsto per tali figure è estremamente flessibile nei limiti delle 36 ore settimanali per cui l'accesso in ufficio è consentito addirittura prima delle ore 7.00. Per quanto mi riguarda poter lavorare di buon mattino prima dell'avvento degli altri colleghi mi consente di poter studiare questioni che altrimenti nel corso della giornata sarebbero disturbate dalla estrema operatività del servizio di cui sono responsabile. Pertanto continuerò ad usare lo stesso comportamento in base a quelle previsioni cennate di cui sopra perché credo sai del tutto ingiustificato e 8
non accettabile. (…) Per ultimo mi rivolgo ai colleghi di cui in indirizzo e li invito a far valere la propria posizione se d'accordo con quanto da me evidenziato (…)” (vd. doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Il dott. scriveva privatamente all' chiarendo il contenuto della Per_1 Pt_4 propria direttiva (doc. 10 del fascicolo di primo grado di e CP_1 questi, anziché rispondere al proprio dirigente, si rivolgeva con missiva prot.
n. 361543 del 28.7.2020 al Capo Dipartimento dott. criticando le linee di Per_3 indirizzo fornite dal preannunciando la proposizione di una querela Per_1 nei confronti dello stesso per le gravi offese e gli insulti ricevuti e chiedendo che il servizio a lui affidato fosse messo alle dirette dipendenze della direzione apicale, addirittura prospettando l'ingestibilità della situazione mobbizzante in cui si trovava (doc. 11 del medesimo fascicolo). Come correttamente evidenziato dal Tribunale “i toni aggressivi ed ostili diretti al superiore utilizzati dal ricorrente con le comunicazioni anche a terzi, dimostrano grave scorrettezza comportamentale ed incapacità a collaborare col superiore nell'interesse dell'amministrazione come invece richiesto inequivocabilmente dalle disposizioni del codice disciplinare e del contratto collettivo sopra richiamate. La tesi difensiva sostenuta dal ricorrente sulla condotta ostile posta in essere nei suoi confronti, non trova invero fondamento negli atti di causa atteso che le prospettate difficoltà relazioni col superiore non lo legittimavano, in virtù dei Per_1 principi di correttezza e leale collaborazione col datore di lavoro, a denigrarne l'operato senza valido motivo all'interno della stessa amministrazione cui entrambi appartengono”.
Contrariamente a quanto argomentato nel ricorso in appello, l' non è Pt_4 stato “sanzionato per il solo fatto di aver dissentito a fronte di una interpretazione discordante” sulle disposizioni sull'orario di lavoro impartite dal suo superiore, ma per aver contestato il contenuto della direttiva ed invitato i colleghi a condividere le azioni di protesta e di dissenso e soprattutto per aver coinvolto anche il Capo Dipartimento al quale dichiarava di non volersi attenere alle disposizioni del e chiedeva di dipendere non più Per_1 da lui ma dalla direzione apicale.
Quanto alla sanzione del rimprovero scritto irrogata con determinazione dirigenziale n. 120 del 28.1.2021, è documentato che, a fonte della richiesta del di integrare l'istruttoria di un contenzioso con le “motivazioni di cui Per_1 all'art. 360 del Codice Civile …” l' gli inviava una mail, inoltrata per Pt_4 conoscenza ai Capo Dipartimento, al Direttore Generale, al Capo di 9
Gabinetto ed all'Assessore al Bilancio con la quale screditava il per il Per_1 banale errore in cui era incorso richiamando il codice civile anziché quello di procedura civile con i seguenti toni denigratori: “Affermare ciò è a dir poco sconvolgente. Lo stesso sostiene che le motivazioni a cui fare riferimento per promuovere un ricorso per Cassazione siano previste dall'art. 360 del Codice Civile ignorando che tale indicazione è assolutamente inconferente e comprova quanto da me già detto. (…) Vi chiedo pertanto, ognuno per le proprie competenze e prima che questa assurda situazione venga divulgata all'opinione pubblica, di voler adottare opportuni provvedimenti anche previa istruttoria da svolgersi con il personale della Direzione di cui è Direttore il
Dott. (…)”. Appare evidente come le argomentazioni del Persona_1
Tribunale sopra riportate sulla scorrettezza dell'atteggiamento verso il superiore e sulla loro contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 13 del codice disciplinare nonché all'art. 57 del CCNL sono pienamente condivisibili ed idonee a fondare l'accertamento della legittimità della sanzione irrogata.
Con riferimento alla sanzione della sospensione di due giorni dal servizio e dalla retribuzione l'appellante censura la gravata sentenza per aver ritenuto la legittimità della stessa sul presupposto che il lavoratore non avesse dimostrato di non essere munito del c.d. VPN per poter accedere al servizio in smart working e per aver erroneamente valutato le dichiarazioni del teste il Tes_1 quale, riferendo il valore della controversia di € 300.000,00, non intendeva il valore della causa in relazione alla quale l' è stato sanzionato per la Pt_4 mancata proposizione dell'appello, bensì di altra controversia per la quale il teste stesso era stato sanzionato. Osserva la Corte che l'appellante non è stato sanzionato per aver omesso di notificare l'appello nel termine di legge, attività materiale a lui non spettante, bensì per aver mal gestito le proprie funzioni in materia di controllo e monitoraggio delle attività propedeutiche al contenzioso tributario, fra cui il rispetto dei termini per la verifica degli atti di appello trasmessi da e alla loro notifica, connesse alla posizione Parte_3 organizzativa da lui ricoperta. Invero l'appellante non si confronta con le argomentazioni del Tribunale secondo cui «… poiché il ricorrente era preposto al coordinamento delle attività svolto dall'ufficio Contenzioso tributario, era tenuto a sorvegliare l'attività del Dott. di cui era il superiore gerarchico atteso che lo smart Tes_1 working è modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ma non lo esonerava certo 10
dalle responsabilità di vigilanza sulla corretta gestione dell'atto di appello, una volta che il superiore gerarchico aveva sottoscritto il testo dell'impugnazione, alla luce delle funzioni proprie del Servizio contenzioso tributario, che attengono proprio a “ Controllo e monitoraggio delle attività propedeutiche in materia di contenzioso tributario svolte da
compreso il rispetto dei termini per la predisposizione di atti difensivi” e Parte_3
“ Verifica degli atti di appello trasmessi da e successiva notifica alle parti Parte_3 coinvolte nel giudizio, nonché della relativa costituzione in giudizio”» (vd. pag. 14 della sentenza appellata). E' evidente che l'espletamento dell'attività lavorativa in smart working non esime il lavoratore dall'adempimento dei suoi doveri di organizzazione e calendarizzazione dell'attività dell'ufficio da lui diretto, talché la omessa verifica da parte dei suoi sottoposti del caricamento sul sistema informatico dell'appello sottoscritto dal dott. l'ultimo giorno utile è Per_1 senza dubbio ascrivibile alle sue carenze organizzative ed adeguatamente sanzionato con la sospensione per giorni due, stante le funzioni di alta responsabilità della P.O. dallo stesso rivestita. Tale carenza organizzativa prescinde dal valore della controversia per la quale l'omessa predisposizione di una calendarizzazione ha determinato la scadenza del termine per la notifica dell'appello, per cui la sanzione appare adeguata e proporzionata alla gravità dell'infrazione.
Quanto alla sanzione della sospensione per giorni cinque dal servizio e dalla retribuzione, è pacifico che l' , vista la mail inviata dal alla Pt_4 Per_1 con le chiedeva di provvedere “come d'intesa, per il deposito” di un Per_2 atto di appello relativo ad un contenzioso del valore di oltre 13 milioni di euro”, si recava dalla collega per informarla che l'appello andava prima notificato e poi depositato, sebbene la escussa come teste, abbia Per_2 confermato di conoscere la corretta procedura, avendola eseguita già in precedenza. L' è stato sanzionato per aver segnalato, con nota del Pt_4
19.5.2021 indirizzata a svariati organi e direzioni capitoline nonché alla Corte dei Conti, un insussistente errore asseritamente posto in essere dal a Per_1 cui egli avrebbe posto rimedio. Si legge in tale nota (doc. 30 allegato al fascicolo di primo grado della parte appellata) che “Il mio superiore gerarchico Dott. con nota del 25/03/2021 … mi ha chiesto Persona_1 di svolgere l'istruttoria riguardante la controversia in questione, del valore di oltre tredici milioni di euro, al fine di verificare se la sentenza parziale emessa 11
dalla C.T.P: di … fosse riformabile. Con nota del 07/04/2021 … del CP_1
07 aprile 2021 (All.3) informavo il suddetto che, a mio parere, la decisione in questione poteva essere gravata, indicando le ragioni che si potevano sostenere. Le mie osservazioni venivano condivise dallo stesso e pertanto provvedevo a dare indicazioni in tal senso al Dott. responsabile del Tes_2 servizio contenzioso di che redige l'istruttoria per conto di Parte_3
il quale con email del 19/04/2021 comunicava di aver redatto CP_1
l'atto di appello con le indicazioni da me fornite (All. 4). A questo punto il mio superiore gerarchico con email del 21/04/2021 ore 10,33 (All.5) indirizzata alla collega ed a me per conoscenza, chiedeva di provvedere al Per_2 deposito dell'atto in questione. Immediatamente, non appena conosciuta questa disposizione, mi sono prima recato dalla collega chiedendole Per_2 di non svolgere quell'adempimento e poi con email del 21/04/2021 h. 10.49 (All.6) informavo il mio superiore gerarchico che l'atto di Persona_1 appello doveva essere prima notificato e poi entro 30 giorni da tale data doveva essere prima notificato e poi entro 30 giorni da tale data doveva essere depositato presso la Commissione Tributaria adita. Lo stesso replicava alla mia mail in pari data alle ore 11.33 (All.7) affermando “lo sappiamo?”. Ritengo ciò che è accaduto sconvolgente. Se l'atto in questione fosse stato depositato, come dallo stesso chiesto, sarebbe stato dichiarato improcedibile e/o inammissibile ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo n. 546/1992 e l'Amministrazione decaduta dalla possibilità di ribadire la propria pretesa del valore iniziale di oltre tredici milioni di euro. Non dico che se ciò non è successo è solo per il mio immediato intervento, ho fatto solo il mio dovere. Ma Vi chiedo sino a quando si potrà rimanere indifferenti anche di fronte ad una vicenda così grave, oltre a quelle di cui ho già fornito i rilievi ed i documenti di danni cagionati all'Amministrazione da questo signore? Rimango a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e fiducioso dell'adozione dei provvedimenti più opportuni”. Le deduzioni dell'appellante di aver agito solo per evitare un rilevante danno erariale, non tengono conto della circostanza che l' non è stato sanzionato per essere intervenuto per accertarsi che la Pt_4 collega incaricata seguisse la corretta procedura per la proposizione del gravame, ma per aver riportato nella nota del 19.5.2021 circostanze non veritiere a discredito del proprio superiore gerarchico. Come correttamente osservato dal Tribunale anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste 12
nulla di sconvolgente era successo e non vi era alcun motivo per Per_2 allertare gli organi dell'Amministrazione capitolina e la Corte dei Conti. Né può sottacersi l'intento lesivo della dignità professionale del dott. Per_1 ben evidenziato dal giudice di prime cure che rende pienamente proporzionata la sanzione irrogata per violazione dei principi di correttezza e dei doveri di leale collaborazione con i colleghi ed i superiori gerarchici, anche in considerazione degli analoghi precedenti disciplinari.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
4.500,00, oltre oneri riflessi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 14/03/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT.SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)