TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/07/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
AKA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 5023/24 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all' udienza del
15/7/25 ai sensi dell'art. 189 cpc, vertente tra:
' rappresentata e difesa dagli avv.ti Rinaldi Dorianna e Rinaldi Fernando per Parte_1 mandato in atti
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Guiducci Elena per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1
FATTO
Parte 1 , nella spiegata qualita' di vedova del deceduto Per_1 Con atto ritualmente notificato, la
CP_1 opponendo il decreto ingiuntivo n. 1944/22, reso dal
[...] , vocava in lite la soc.
Tribunale di sede per l'importo di € 6254,21, oltre accessori e spese, a carico del predetto, negando la propria legittimazione passiva alla causa, assumendo, quale mera chiamata all' eredita', di non averla mai accettata, ed anche di aver avviato la pratica di rinuncia, in procinto di essere definita, seppur nelle more del trattando giudizio, domandando, dunque, dichiararsi il difetto della condizione/titolarita' della pretesa di pagamento in proprio capo, vinte le spese.
La pretesa di accertamento in negativis di sussistenza della legittimazione passiva a rispondere dell' obbligazione contratta dal de cuius veniva avversata dalla convenuta, che, pur riconoscendo la veridicita' astratta dell' altrui posizione difensiva in ordine alla riconducibilita' della qualita' di erede all' accettazione della delata eredita', negava i presupposti dell' eccezione, sostenendo, in punto di diritto, che l'eredita' puo' ben essere accettata tacitamente, ed in fatto che, nel caso dell' opponente, ne ricorressero le relative condizioni, come previste dall' art. 485 cpc.
Sostenuto che, in ogni caso, l' opponente avrebbe fruito del servizio di fornitura di cui all' azionato monitorio, e che, dunque, essendosi arricchita senza titolo del relativo vantaggio, concludeva per il rigetto dell' infondata opposizione, previa declaratoria di avvenuta accettazione tacita dell' eredita da parte dell' avversante, in via riconvenzionale gradata, per la sua condanna condanna al pagamento dell'importo corrispondente a quello gia' domandato in monitorio (€ 6254,21), oltre interessi di mora e vittoria di spese.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, esplicitate con memoria ex art. 189 cpc, n. 1, concessi i termini di difesa.
MOTIVI
La vertenza ha quale specifico oggetto di indagine l' accertamento della qualita' di erede, da parte della
Parte 1 , qui attrice in opposizione ex art. 645 cpc, del di lui marito, nella prospettiva della ricorrente creditrice di attribuirle la legittimazione passiva nell' azione monitoria intentata contro il nominale dante causa iure hereditatis, il defunto marito Persona_1 negata esplicitamente dall'
,
opponente, proclamatasi mera chiamata non accettante nella delazione ab intestato apertasi con la morte di costui, anticipando anche l' intenzione di formulare rinuncia espressa, poi effettivamente operata in corso di giudizio, come da documentazione prodotta.
Tesi recisamente contrastata dall' opposta, che, rappresentando come la chiamata fosse gia' in possesso di beni facenti parte della massa (quali la casa coniugale e alcuni predii in proprieta' comune), premettendo che ella, in tale condizione, non avesse provveduto a richiedere la formazione dell' inventario nel termine di legge, invocando la fattispecie di accettazione tacita tipica di cui all'art. 485
C.C., ne attribuiva la qualita' di erede, in quanto implicitamente accettante per omessa redazione dell' inventario nei termini previsti.
La tesi difensiva dell' opposta, pare, a parere del relatore, ragionevolmente fondata. e cio' sulla base della produzione documentale offerta in visione dalla opponente, avuto riguardo ai principi che regolano la fattispecie della accettazione cosiddetta "tacita", di cui quella "per inerzia" (legale), disciplinata dal presupposto art. 485 C.C. costituisce una espressione "tipica".
In punto di diritto va opinata corretta la tesi opposta per cui la qualita' di erede del chiamato puo' essere assunta, oltre che per esplicita dichiarazione, in via concludente, ove il chiamato abbia messo in essere atti che presuppongono necessariamente la sua volonta' di accettare e che tali atti non possano essere compiuti se non dall' erede.
L'art. 485 C.C., in particolare prevede che il chiamato all' eredita', ove gia' in possesso dei beni ereditari, diviene erede puro e semplice, se non provvede a domandare l' inventario nel termine previsto.
In primis e' emerso pacificamente che la Parte_1 non abbia mai provveduto a promuovere istanza per la redazione dell' inventario, limitandosi, invero a formulare rinuncia all' eredita' con atto pubblico, sostenuta come valida ed operativa in virtu' della esplicita negazione di aver posseduto beni caduti in successione.
Fermo ed intangibile, per contra, anche il principio, propriamente evocato dall' opposta, per cui la qualita' di erede, una volta assunta (anche tacitamente), sia irretrattabile, ne risulta ineluttabilmente che, una volta acquisita, l' eventuale rinuncia, anche formalizzata con atto pubblico, non possa assumere alcuna rilevanza, sicche', una volta perfezionatasi l' accettazione, egli subentra pienamente nei rapporto caduti in successione (compresa, nel caso, obbligatorio di pagamento oggetto dell' ingiunzione), anche dal lato passivo, rispondendo con tutto il proprio patrimonio dei debiti ereditari, salvo il beneficio di inventario (che comportando la separazione dei beni ereditari da quelli personali, eslcude che l'erede risponda ultra vires), qui, tuttavia, pacificamente mai azionato nelle forme e tempi previsti e cha anzi, nella fattispecie di accettazione invocata, diventa elemento costitutivo dell' assunta accettazione tacita "tipica".
La tesi dell' opponente, fondata prettamente sulla mancanza delle condizioni costitutive dell' invocato istituto, ed in particolare sulla rappresentata mancanza di possesso di beni caduti in successione al momento della morte (da cui la mancanza dei presupposti di legge per configurare il perfezionamento della fattispecie virtuale di accettazione ex art. 485 C.C.), non pare cogliere nel segno.
In limine, in punto rituale, va rilevato che il rilievo difensivo opponente inerente alla mancata/tardiva notificazione del decreto ingiuntivo rimane questione inesaminabile, in quanto, quale eccezione processuale in senso proprio (non rilevabile d' ufficio), doveva essere avanzata nei termini perentori prescritti ex artt. 166/167 cpc, rimasti, nel caso inosservati.
Per quanto attiene alla legittimazione passiva, negata recisamente dall' opponente, va osservato come essa configuri quella condizione dell' azione (che deve ricorrere in chiave di ammissibilita' della domanda) quale astratta coincidenza tra il soggetto contro cui si agisce per la tutela di una posizione di interesse con colui che, secondo la rappresentazione attrice, deve risponderne, che e' questione ben diversa dalla titolarita' passiva del rapporto, che, integrando un presupposto costitutivo della domanda, appartiene al merito.
In ogni caso, per quanto qui rilevi, l'accertamento di legittimazione/titolarita' passa necessariamente dall' effettiva dimostrazione di possesso in capo all' opponente di beni appartenenti al de cuius, che, a parere del relatore deve ritenersi ragionevolmente acquisita.
In ordine al primo aspetto su cui basa la propria tesi di insussistenza del presupposti di cui all'art. 485
c.c., dato esattamente, dall' assunto possesso dei beni in dotazione della casa coniugale, non pare condivisibile la tesi che la casa assunta come coniugale non fosse effettivamente tale, ne' che i beni ivi presenti fossero di esclusiva pertinenza della stessa.
In ordine al primo aspetto, pare evidente che la Parte_1 fondi la propria posizione negatoria sulla base delle risultanze anagrafiche, che, in effetti, certificano che il de cuius, al momento della morte, avesse fissato la propria residenza altrove, presupposto, tuttavia, erroneamente ritenuto come determinante ai fini dell' accertamento che occupa.
In primis va evidenziato che le risultanze anagrafiche non possano assumere valore decisivo in tale ottica indagatoria, noto ed indiscusso che ai fini della determinazione della residenza occorra tener conto della situazione materiale tra il soggetto e l'abitazione (cosiddetto habitat), rivesttendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, che puo' essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento.
Nel caso di specie, prova che il Per_1 risiedesse presso l' indirizzo diverso rispetto a quello dell' opponente, incombente sulla stessa (che, in effetti, tanto ha eccepito) doveva passare dalla effettiva dimostrazione che il marito abitasse presso luogo diverso, circostanza rimasta, tuttavia solo implicitamente allusa, oltre che indiziariamente smentita dagli elementi (contrari) acquisiti.
Rileva in tale direzione la circostanza che i coniugi, pur asseritamente di fatto abitanti in posti diversi, ne avessero mai provveduto ad intentare istanza di separazione (nemmeno allegandosi il motivo per cui il marito non coabitasse con lei), ed ancora, che le utenze per cui si domanda il corrispettivo fossero intestate al Per 1 (orienta in tale direzione la copiosa produzione delle fatture offerte in fascicolo monitorio dall' opposta), ed anche, in modalita' dirimenti, che i tentativi di notifica effettuali presso il recapito corrispondente alle risultanze angrafiche del marito rimanessero infruttuosi | per irreperibilita' del destinatario (vedasi decreto ingiuntivo in fascicolo di parte opponente, da cui risulta, invero, l' accertamento di irreperibilita' presso il recapito anagrafico in Martina Franca).
Rimane, pertanto, plausibile e verosimile che il Per_1, diversamente da quanto alluso, in mancanza di ogni specificazione del luogo in cui egli abitasse realmente (l' opponente nulla ha inteso specificare in tal senso), avesse il proprio domicilio presso l'abitazione della coniuge.
Ne', egualmente, risulta dimostrata dall' opponente l' assunta proprieta' esclusiva dei beni presenti presso la casa, rimasta, egualmente, circostanza solo asserita.
A confortare la tesi di accettazione virtuale elaborata dall' opposta, deve opinarsi corretta anche l' attribuzione del possesso di beni immobili in capo all' opponente, parimenti, di cui la Parte_1 risultava proprietaria pro indiviso con il marito (vedasi visure catastali in fascicolo di parte convenuta), caduti in successione pro quota, postulata sulla presunzione ex lege che il proprietario ne sia anche possessore anche della quota appartenente al dante causa (secondo il princpio che la propietata' pro indiviso sis estenda sull' intero bene, sebbene nei limiti della quota), non avendo parte opponente, pur avendo egualmente eccepito come non sussistente (in quanto beni nell' esclusivo possesso del
Per 1) provato i fatti costitutivi dell' eccezione impeditiva.
Rileva a favore della tesi di operativita' della fattispecie di accettazione virtuale, l' incontestato utilizzo dell'utenza da parte della Parte_1 pur intestata al de cuius, senza alcuna soluzione di continuita' '
anche dopo il decesso, che rileva in termini stridenti con il fatto che il marito, in quanto assunto non risiedere presso la casa somministrata, non avesse per tempo provveduto a dismetterla, ipotesi del tutto inspiegabile ove si consideri che il Per 1 avesse lasciato la casa, secondo l' assunto, da diversi anni, che avrebbe dovuto indurlo a tanto, sicche' risulta improbabile che egli fosse rimasto vincolato contrattualmente al pagamento del corrispettivo senza utilizzare l'utenza, salvo diversa spiegazione plausibile, di cui, tuttavia, non vi e' traccia nell' excursus difensivo opponente.
Ne deriva, in conclusione, che la tesi di difetto di legittimazione passiva sostenuta come in atti, per quanto postulata sulla insussistenza di ogni possesso di beni, appartenenti al de cuius, in capo alla chiamata all' eredita', non pare verosimile e, per quanto relativa a fatti a provarsi dalla opponente, ragionevolmente indimostrata, con la conseguenza, chiara ed ineluttabile, che la rinuncia all' eredita' dichiarata al di fuori delle condizioni previste dall' art. 485 c.c. al fine eslcuderne la qualita' di erede non puo' assumere efficacia in chiave reiettiva, operando la fattispecie di accettazione virtuale (tacita o per inerzia) prevista dalla norma.
Va, in definitiva, rigettata l'opposizione, accertata e dichiarata la condizione dell' azione, assorbita la riconvenzionale spigata mentre le spese, avuto riguardo alla particolarita' della questione ed in ragione della novita' e complessita' applicativa degli isitituti attinti alla presente, possono essere ragionevolmente compensate
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta le ragioni oppositive, dichiara assorbita la gradata riconvenzionale, confermando il decreto ingiuntivo opposto e compensando integralmente le spese di lite tra le parti in causa
Cosi, deciso, Taranto, 23/7/25
IL GO A. TAURINO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 5023/24 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all' udienza del
15/7/25 ai sensi dell'art. 189 cpc, vertente tra:
' rappresentata e difesa dagli avv.ti Rinaldi Dorianna e Rinaldi Fernando per Parte_1 mandato in atti
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Guiducci Elena per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1
FATTO
Parte 1 , nella spiegata qualita' di vedova del deceduto Per_1 Con atto ritualmente notificato, la
CP_1 opponendo il decreto ingiuntivo n. 1944/22, reso dal
[...] , vocava in lite la soc.
Tribunale di sede per l'importo di € 6254,21, oltre accessori e spese, a carico del predetto, negando la propria legittimazione passiva alla causa, assumendo, quale mera chiamata all' eredita', di non averla mai accettata, ed anche di aver avviato la pratica di rinuncia, in procinto di essere definita, seppur nelle more del trattando giudizio, domandando, dunque, dichiararsi il difetto della condizione/titolarita' della pretesa di pagamento in proprio capo, vinte le spese.
La pretesa di accertamento in negativis di sussistenza della legittimazione passiva a rispondere dell' obbligazione contratta dal de cuius veniva avversata dalla convenuta, che, pur riconoscendo la veridicita' astratta dell' altrui posizione difensiva in ordine alla riconducibilita' della qualita' di erede all' accettazione della delata eredita', negava i presupposti dell' eccezione, sostenendo, in punto di diritto, che l'eredita' puo' ben essere accettata tacitamente, ed in fatto che, nel caso dell' opponente, ne ricorressero le relative condizioni, come previste dall' art. 485 cpc.
Sostenuto che, in ogni caso, l' opponente avrebbe fruito del servizio di fornitura di cui all' azionato monitorio, e che, dunque, essendosi arricchita senza titolo del relativo vantaggio, concludeva per il rigetto dell' infondata opposizione, previa declaratoria di avvenuta accettazione tacita dell' eredita da parte dell' avversante, in via riconvenzionale gradata, per la sua condanna condanna al pagamento dell'importo corrispondente a quello gia' domandato in monitorio (€ 6254,21), oltre interessi di mora e vittoria di spese.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, esplicitate con memoria ex art. 189 cpc, n. 1, concessi i termini di difesa.
MOTIVI
La vertenza ha quale specifico oggetto di indagine l' accertamento della qualita' di erede, da parte della
Parte 1 , qui attrice in opposizione ex art. 645 cpc, del di lui marito, nella prospettiva della ricorrente creditrice di attribuirle la legittimazione passiva nell' azione monitoria intentata contro il nominale dante causa iure hereditatis, il defunto marito Persona_1 negata esplicitamente dall'
,
opponente, proclamatasi mera chiamata non accettante nella delazione ab intestato apertasi con la morte di costui, anticipando anche l' intenzione di formulare rinuncia espressa, poi effettivamente operata in corso di giudizio, come da documentazione prodotta.
Tesi recisamente contrastata dall' opposta, che, rappresentando come la chiamata fosse gia' in possesso di beni facenti parte della massa (quali la casa coniugale e alcuni predii in proprieta' comune), premettendo che ella, in tale condizione, non avesse provveduto a richiedere la formazione dell' inventario nel termine di legge, invocando la fattispecie di accettazione tacita tipica di cui all'art. 485
C.C., ne attribuiva la qualita' di erede, in quanto implicitamente accettante per omessa redazione dell' inventario nei termini previsti.
La tesi difensiva dell' opposta, pare, a parere del relatore, ragionevolmente fondata. e cio' sulla base della produzione documentale offerta in visione dalla opponente, avuto riguardo ai principi che regolano la fattispecie della accettazione cosiddetta "tacita", di cui quella "per inerzia" (legale), disciplinata dal presupposto art. 485 C.C. costituisce una espressione "tipica".
In punto di diritto va opinata corretta la tesi opposta per cui la qualita' di erede del chiamato puo' essere assunta, oltre che per esplicita dichiarazione, in via concludente, ove il chiamato abbia messo in essere atti che presuppongono necessariamente la sua volonta' di accettare e che tali atti non possano essere compiuti se non dall' erede.
L'art. 485 C.C., in particolare prevede che il chiamato all' eredita', ove gia' in possesso dei beni ereditari, diviene erede puro e semplice, se non provvede a domandare l' inventario nel termine previsto.
In primis e' emerso pacificamente che la Parte_1 non abbia mai provveduto a promuovere istanza per la redazione dell' inventario, limitandosi, invero a formulare rinuncia all' eredita' con atto pubblico, sostenuta come valida ed operativa in virtu' della esplicita negazione di aver posseduto beni caduti in successione.
Fermo ed intangibile, per contra, anche il principio, propriamente evocato dall' opposta, per cui la qualita' di erede, una volta assunta (anche tacitamente), sia irretrattabile, ne risulta ineluttabilmente che, una volta acquisita, l' eventuale rinuncia, anche formalizzata con atto pubblico, non possa assumere alcuna rilevanza, sicche', una volta perfezionatasi l' accettazione, egli subentra pienamente nei rapporto caduti in successione (compresa, nel caso, obbligatorio di pagamento oggetto dell' ingiunzione), anche dal lato passivo, rispondendo con tutto il proprio patrimonio dei debiti ereditari, salvo il beneficio di inventario (che comportando la separazione dei beni ereditari da quelli personali, eslcude che l'erede risponda ultra vires), qui, tuttavia, pacificamente mai azionato nelle forme e tempi previsti e cha anzi, nella fattispecie di accettazione invocata, diventa elemento costitutivo dell' assunta accettazione tacita "tipica".
La tesi dell' opponente, fondata prettamente sulla mancanza delle condizioni costitutive dell' invocato istituto, ed in particolare sulla rappresentata mancanza di possesso di beni caduti in successione al momento della morte (da cui la mancanza dei presupposti di legge per configurare il perfezionamento della fattispecie virtuale di accettazione ex art. 485 C.C.), non pare cogliere nel segno.
In limine, in punto rituale, va rilevato che il rilievo difensivo opponente inerente alla mancata/tardiva notificazione del decreto ingiuntivo rimane questione inesaminabile, in quanto, quale eccezione processuale in senso proprio (non rilevabile d' ufficio), doveva essere avanzata nei termini perentori prescritti ex artt. 166/167 cpc, rimasti, nel caso inosservati.
Per quanto attiene alla legittimazione passiva, negata recisamente dall' opponente, va osservato come essa configuri quella condizione dell' azione (che deve ricorrere in chiave di ammissibilita' della domanda) quale astratta coincidenza tra il soggetto contro cui si agisce per la tutela di una posizione di interesse con colui che, secondo la rappresentazione attrice, deve risponderne, che e' questione ben diversa dalla titolarita' passiva del rapporto, che, integrando un presupposto costitutivo della domanda, appartiene al merito.
In ogni caso, per quanto qui rilevi, l'accertamento di legittimazione/titolarita' passa necessariamente dall' effettiva dimostrazione di possesso in capo all' opponente di beni appartenenti al de cuius, che, a parere del relatore deve ritenersi ragionevolmente acquisita.
In ordine al primo aspetto su cui basa la propria tesi di insussistenza del presupposti di cui all'art. 485
c.c., dato esattamente, dall' assunto possesso dei beni in dotazione della casa coniugale, non pare condivisibile la tesi che la casa assunta come coniugale non fosse effettivamente tale, ne' che i beni ivi presenti fossero di esclusiva pertinenza della stessa.
In ordine al primo aspetto, pare evidente che la Parte_1 fondi la propria posizione negatoria sulla base delle risultanze anagrafiche, che, in effetti, certificano che il de cuius, al momento della morte, avesse fissato la propria residenza altrove, presupposto, tuttavia, erroneamente ritenuto come determinante ai fini dell' accertamento che occupa.
In primis va evidenziato che le risultanze anagrafiche non possano assumere valore decisivo in tale ottica indagatoria, noto ed indiscusso che ai fini della determinazione della residenza occorra tener conto della situazione materiale tra il soggetto e l'abitazione (cosiddetto habitat), rivesttendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, che puo' essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento.
Nel caso di specie, prova che il Per_1 risiedesse presso l' indirizzo diverso rispetto a quello dell' opponente, incombente sulla stessa (che, in effetti, tanto ha eccepito) doveva passare dalla effettiva dimostrazione che il marito abitasse presso luogo diverso, circostanza rimasta, tuttavia solo implicitamente allusa, oltre che indiziariamente smentita dagli elementi (contrari) acquisiti.
Rileva in tale direzione la circostanza che i coniugi, pur asseritamente di fatto abitanti in posti diversi, ne avessero mai provveduto ad intentare istanza di separazione (nemmeno allegandosi il motivo per cui il marito non coabitasse con lei), ed ancora, che le utenze per cui si domanda il corrispettivo fossero intestate al Per 1 (orienta in tale direzione la copiosa produzione delle fatture offerte in fascicolo monitorio dall' opposta), ed anche, in modalita' dirimenti, che i tentativi di notifica effettuali presso il recapito corrispondente alle risultanze angrafiche del marito rimanessero infruttuosi | per irreperibilita' del destinatario (vedasi decreto ingiuntivo in fascicolo di parte opponente, da cui risulta, invero, l' accertamento di irreperibilita' presso il recapito anagrafico in Martina Franca).
Rimane, pertanto, plausibile e verosimile che il Per_1, diversamente da quanto alluso, in mancanza di ogni specificazione del luogo in cui egli abitasse realmente (l' opponente nulla ha inteso specificare in tal senso), avesse il proprio domicilio presso l'abitazione della coniuge.
Ne', egualmente, risulta dimostrata dall' opponente l' assunta proprieta' esclusiva dei beni presenti presso la casa, rimasta, egualmente, circostanza solo asserita.
A confortare la tesi di accettazione virtuale elaborata dall' opposta, deve opinarsi corretta anche l' attribuzione del possesso di beni immobili in capo all' opponente, parimenti, di cui la Parte_1 risultava proprietaria pro indiviso con il marito (vedasi visure catastali in fascicolo di parte convenuta), caduti in successione pro quota, postulata sulla presunzione ex lege che il proprietario ne sia anche possessore anche della quota appartenente al dante causa (secondo il princpio che la propietata' pro indiviso sis estenda sull' intero bene, sebbene nei limiti della quota), non avendo parte opponente, pur avendo egualmente eccepito come non sussistente (in quanto beni nell' esclusivo possesso del
Per 1) provato i fatti costitutivi dell' eccezione impeditiva.
Rileva a favore della tesi di operativita' della fattispecie di accettazione virtuale, l' incontestato utilizzo dell'utenza da parte della Parte_1 pur intestata al de cuius, senza alcuna soluzione di continuita' '
anche dopo il decesso, che rileva in termini stridenti con il fatto che il marito, in quanto assunto non risiedere presso la casa somministrata, non avesse per tempo provveduto a dismetterla, ipotesi del tutto inspiegabile ove si consideri che il Per 1 avesse lasciato la casa, secondo l' assunto, da diversi anni, che avrebbe dovuto indurlo a tanto, sicche' risulta improbabile che egli fosse rimasto vincolato contrattualmente al pagamento del corrispettivo senza utilizzare l'utenza, salvo diversa spiegazione plausibile, di cui, tuttavia, non vi e' traccia nell' excursus difensivo opponente.
Ne deriva, in conclusione, che la tesi di difetto di legittimazione passiva sostenuta come in atti, per quanto postulata sulla insussistenza di ogni possesso di beni, appartenenti al de cuius, in capo alla chiamata all' eredita', non pare verosimile e, per quanto relativa a fatti a provarsi dalla opponente, ragionevolmente indimostrata, con la conseguenza, chiara ed ineluttabile, che la rinuncia all' eredita' dichiarata al di fuori delle condizioni previste dall' art. 485 c.c. al fine eslcuderne la qualita' di erede non puo' assumere efficacia in chiave reiettiva, operando la fattispecie di accettazione virtuale (tacita o per inerzia) prevista dalla norma.
Va, in definitiva, rigettata l'opposizione, accertata e dichiarata la condizione dell' azione, assorbita la riconvenzionale spigata mentre le spese, avuto riguardo alla particolarita' della questione ed in ragione della novita' e complessita' applicativa degli isitituti attinti alla presente, possono essere ragionevolmente compensate
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta le ragioni oppositive, dichiara assorbita la gradata riconvenzionale, confermando il decreto ingiuntivo opposto e compensando integralmente le spese di lite tra le parti in causa
Cosi, deciso, Taranto, 23/7/25
IL GO A. TAURINO