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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1750/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo Giudice relatore ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile avente numero rg. 1750/2025, pronunciata all'esito della camera di consiglio del
26 giugno 2025, vertente:
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura allegata al reclamo, dall'avv. Manuela Pinto, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Casalnuovo di Napoli, al Viale dei Platani n. 2;
- RECLAMANTE -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Vincenzino Mauro, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via V. Arangio Ruiz n. 69;
- RESISTENTE -
Oggetto: reclamo ex art. 308 c.p.c. Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare del 25 giugno 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Accongiagioco promosse innanzi al Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco un giudizio Pt_1 nei confronti della nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1 vittime della strada, per ottenere il risarcimento delle lesioni da lui subite in conseguenza dell'investimento verificatosi in data 12 luglio 2021 ad opera di un veicolo rimasto non identificato.
Nel contradditorio con la compagnia di assicurazione convenuta, all'esito dell'escussione dei testi ammessi, il Giudice di Pace con ordinanza n. 13/2025, aveva: - dichiarato improponibile la domanda in difetto dell'assolvimento della condizione imposta dall'art. 148 Cod. Ass., per non essere stato trasmesso il certificato di avvenuta guarigione;
- compensato le spese di lite;
- dichiarato estinto il giudizio e disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo , eccependone l'irritualità Parte_1
(siccome la causa avrebbe dovuto essere decisa con sentenza ed in ragione della tardività dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia, costituitasi in giudizio solo all'esito dell'espletamento della prova orale) e comunque la erroneità nel merito, risultando documentalmente provato in atti il corretto assolvimento della condizione di proponibilità della domanda imposta dalla legge. Ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata e la rimessione della causa innanzi ad altro Giudice di Pace dello stesso mandamento ai fini della sua prosecuzione nel merito.
3. Ha resistito al reclamo nella qualità spiegata in atti, insistendo per il rigetto con vittoria CP_1 di spese.
4. All'esito della camera di consiglio del 26 giugno 2025, la causa è giunta alla decisione del
Collegio.
5. Il reclamo è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Preme innanzitutto osservare che tale esito, imposto dall'esame degli atti, rende superflua l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di
Pomigliano, conclusosi con l'ordinanza in questa sede impugnata.
È bene in proposito rammentare che, nella specie, opera per analogia lo stesso principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai giudizi di appello, secondo il quale “l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio di appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata”
(cfr. Cass. n. 10164/2022; n. 29743/2020; n. 9498/2019 e n. 1678/2016).
5.2. Non è poi necessario sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
Ed infatti, la giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Sez. 3, Sentenza n. 10062 del
27/04/2010,; Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014; Sentenza n. 11928 del 13/07/2012; Sez. 6,
Sentenza n. 29803 del 18/11/2019). La inammissibilità del reclamo, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.
5.3. Come si è riferito in parte narrativa, la decisione di primo grado è stata resa dal Giudice di
Pace, all'esito dell'espletamento delle prove orali, con l'ordinanza che ha definito quel grado di giudizio con la dichiarazione di improponibilità della domanda in difetto del valido assolvimento della condizione imposta dall'art. 148 Cod. Ass., di estinzione del giudizio e di cancellazione della causa dal ruolo, con compensazione delle spese di lite.
Con il reclamo l'attore ne ha chiesto la revoca rappresentandone a questo Collegio la irritualità
(per essere stata la decisione adottata con ordinanza anziché con sentenza) e la erroneità nel merito,
e chiedendo, per l'effetto, la rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio.
5.4. Quanto alla forma del provvedimento da adottare in questa sede, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 308 c.p.c. che prevede al comma 2 che il collegio, in sede di reclamo proposto ai sensi dell'art. 178 c.p.c., avverso l'ordinanza d'estinzione assunta dal giudice istruttore, provvede con sentenza se respinge il reclamo e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie.
Dal testo dell'art. 178, comma 2, applicabile in questo processo, si desume che è soggetta a reclamo l'ordinanza del giudice istruttore purché non operi come giudice monocratico. In quest'ultimo caso, il provvedimento definisce il giudizio e siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo (art. 279 cod. proc. civ., comma 2, n. 2), ha natura di sentenza, quale che sia la forma adottata (cfr. tra le tante Cass. n. 22917/2010).
Secondo esegesi che si condivide in linea con la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 2151/1992, 15253/2005, 14592/2007, 18242/2008), esclusa l'esperibilità del reclamo ai sensi dell'art. 308 c.p.c., la parte che si ritiene pregiudicata da detto ultimo provvedimento può impugnarlo con gli ordinari mezzi d'impugnazione (Cass. 27 giugno 2007 n. 14592; 17 maggio
2007 r. 11434; 18 gennaio 2005 n. 950; 28 aprile 2004 n. 8092), e, nell'alveo di tale procedimento,
è ammessa a formulare l'istanza di rimessione al primo giudice.
Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal Tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308
c.p.c., comma 2, richiamato dall'art. 354 c.p.c., comma 2, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito (Cass. 11 novembre 2010, n. 22917; Cass. 16 maggio 2012, n. 7633. Cass. 26 settembre
2019 n. 23397).
5.5. Volgendo all'applicazione di tali principi al caso concreto, non può che concludersi - come in apertura anticipato - per la certa inammissibilità del reclamo sia perché trattasi di provvedimento di estinzione adottato dal giudice in composizione monocratica (circostanza già di per sé sufficiente ad escludere l'esperibilità del rimedio azionato), sia perché l'ordinanza di estinzione è stata pronunciata dal giudice di pace non ai sensi dell'art. 308 c.p.c., dal momento che lo stesso non si è limitato a prendere atto di una delle ipotesi di estinzione contemplate dagli artt. 306 e 307
c.p.c., ma - sebbene non abbia formalmente invitato le parti a precisare le conclusioni - ha verificato l'esistenza della condizione di proponibilità della domanda risarcitoria formulata dall' , ritenendola non validamente assolta, e solo, dopo aver dichiarato Parte_1
“inammissibile” la domanda, ha impropriamente dato atto dell'estinzione del giudizio, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. Non vi è, quindi, dubbio alcuno che il provvedimento adottato dal giudice reclamato abbia natura decisoria, avendo definito il giudizio sulla base di una questione preliminare (peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti: cfr. Cass. civ. n. 18940/2017; Cass. civ. 2 luglio
2010, n. 15733; Cass. 26/10/2009, n. 22597; Cass. civ. 25 agosto 2006, n. 18493; Cass.
21/05/2004, n. 9700; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 18644).
Del resto, lo stesso reclamante appare consapevole di tanto, laddove ha denunciato l'irritualità del provvedimento reso dal giudice a quo siccome adottato nella forma dell'ordinanza anziché con sentenza. Per quanto sopra detto, deve, dunque, ritenersi che il detto provvedimento abbia natura sostanziale di sentenza, con la conseguenza che avverso lo stesso possono essere soltanto proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (id est appello).
Tirando le fila del discorso, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, senza che possa essere disposta la rimessione della causa al primo giudice.
6. Ritiene il Collegio che la natura in rito della decisione, il rilievo officioso della questione che ha definito il giudizio e la peculiarità della vicenda processuale, costituiscano senza dubbio giusti motivi ex art 92, 2° comma c.p.c. (anche alla luce della rilettura offerta dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 77/2018, a mezzo della quale è stato affermato che devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità) per disporre la integrale compensazione delle spese di lite della presente fase.
6.1. Tuttavia, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo impone - non essendovi discrezionalità al riguardo - la condanna del reclamante al pagamento ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara inammissibile il reclamo;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico della parte reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Nola il 26 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo Giudice relatore ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile avente numero rg. 1750/2025, pronunciata all'esito della camera di consiglio del
26 giugno 2025, vertente:
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura allegata al reclamo, dall'avv. Manuela Pinto, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Casalnuovo di Napoli, al Viale dei Platani n. 2;
- RECLAMANTE -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Vincenzino Mauro, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via V. Arangio Ruiz n. 69;
- RESISTENTE -
Oggetto: reclamo ex art. 308 c.p.c. Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare del 25 giugno 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Accongiagioco promosse innanzi al Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco un giudizio Pt_1 nei confronti della nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1 vittime della strada, per ottenere il risarcimento delle lesioni da lui subite in conseguenza dell'investimento verificatosi in data 12 luglio 2021 ad opera di un veicolo rimasto non identificato.
Nel contradditorio con la compagnia di assicurazione convenuta, all'esito dell'escussione dei testi ammessi, il Giudice di Pace con ordinanza n. 13/2025, aveva: - dichiarato improponibile la domanda in difetto dell'assolvimento della condizione imposta dall'art. 148 Cod. Ass., per non essere stato trasmesso il certificato di avvenuta guarigione;
- compensato le spese di lite;
- dichiarato estinto il giudizio e disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo , eccependone l'irritualità Parte_1
(siccome la causa avrebbe dovuto essere decisa con sentenza ed in ragione della tardività dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia, costituitasi in giudizio solo all'esito dell'espletamento della prova orale) e comunque la erroneità nel merito, risultando documentalmente provato in atti il corretto assolvimento della condizione di proponibilità della domanda imposta dalla legge. Ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata e la rimessione della causa innanzi ad altro Giudice di Pace dello stesso mandamento ai fini della sua prosecuzione nel merito.
3. Ha resistito al reclamo nella qualità spiegata in atti, insistendo per il rigetto con vittoria CP_1 di spese.
4. All'esito della camera di consiglio del 26 giugno 2025, la causa è giunta alla decisione del
Collegio.
5. Il reclamo è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Preme innanzitutto osservare che tale esito, imposto dall'esame degli atti, rende superflua l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di
Pomigliano, conclusosi con l'ordinanza in questa sede impugnata.
È bene in proposito rammentare che, nella specie, opera per analogia lo stesso principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai giudizi di appello, secondo il quale “l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio di appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata”
(cfr. Cass. n. 10164/2022; n. 29743/2020; n. 9498/2019 e n. 1678/2016).
5.2. Non è poi necessario sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
Ed infatti, la giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Sez. 3, Sentenza n. 10062 del
27/04/2010,; Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014; Sentenza n. 11928 del 13/07/2012; Sez. 6,
Sentenza n. 29803 del 18/11/2019). La inammissibilità del reclamo, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.
5.3. Come si è riferito in parte narrativa, la decisione di primo grado è stata resa dal Giudice di
Pace, all'esito dell'espletamento delle prove orali, con l'ordinanza che ha definito quel grado di giudizio con la dichiarazione di improponibilità della domanda in difetto del valido assolvimento della condizione imposta dall'art. 148 Cod. Ass., di estinzione del giudizio e di cancellazione della causa dal ruolo, con compensazione delle spese di lite.
Con il reclamo l'attore ne ha chiesto la revoca rappresentandone a questo Collegio la irritualità
(per essere stata la decisione adottata con ordinanza anziché con sentenza) e la erroneità nel merito,
e chiedendo, per l'effetto, la rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio.
5.4. Quanto alla forma del provvedimento da adottare in questa sede, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 308 c.p.c. che prevede al comma 2 che il collegio, in sede di reclamo proposto ai sensi dell'art. 178 c.p.c., avverso l'ordinanza d'estinzione assunta dal giudice istruttore, provvede con sentenza se respinge il reclamo e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie.
Dal testo dell'art. 178, comma 2, applicabile in questo processo, si desume che è soggetta a reclamo l'ordinanza del giudice istruttore purché non operi come giudice monocratico. In quest'ultimo caso, il provvedimento definisce il giudizio e siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo (art. 279 cod. proc. civ., comma 2, n. 2), ha natura di sentenza, quale che sia la forma adottata (cfr. tra le tante Cass. n. 22917/2010).
Secondo esegesi che si condivide in linea con la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 2151/1992, 15253/2005, 14592/2007, 18242/2008), esclusa l'esperibilità del reclamo ai sensi dell'art. 308 c.p.c., la parte che si ritiene pregiudicata da detto ultimo provvedimento può impugnarlo con gli ordinari mezzi d'impugnazione (Cass. 27 giugno 2007 n. 14592; 17 maggio
2007 r. 11434; 18 gennaio 2005 n. 950; 28 aprile 2004 n. 8092), e, nell'alveo di tale procedimento,
è ammessa a formulare l'istanza di rimessione al primo giudice.
Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal Tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308
c.p.c., comma 2, richiamato dall'art. 354 c.p.c., comma 2, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito (Cass. 11 novembre 2010, n. 22917; Cass. 16 maggio 2012, n. 7633. Cass. 26 settembre
2019 n. 23397).
5.5. Volgendo all'applicazione di tali principi al caso concreto, non può che concludersi - come in apertura anticipato - per la certa inammissibilità del reclamo sia perché trattasi di provvedimento di estinzione adottato dal giudice in composizione monocratica (circostanza già di per sé sufficiente ad escludere l'esperibilità del rimedio azionato), sia perché l'ordinanza di estinzione è stata pronunciata dal giudice di pace non ai sensi dell'art. 308 c.p.c., dal momento che lo stesso non si è limitato a prendere atto di una delle ipotesi di estinzione contemplate dagli artt. 306 e 307
c.p.c., ma - sebbene non abbia formalmente invitato le parti a precisare le conclusioni - ha verificato l'esistenza della condizione di proponibilità della domanda risarcitoria formulata dall' , ritenendola non validamente assolta, e solo, dopo aver dichiarato Parte_1
“inammissibile” la domanda, ha impropriamente dato atto dell'estinzione del giudizio, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. Non vi è, quindi, dubbio alcuno che il provvedimento adottato dal giudice reclamato abbia natura decisoria, avendo definito il giudizio sulla base di una questione preliminare (peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti: cfr. Cass. civ. n. 18940/2017; Cass. civ. 2 luglio
2010, n. 15733; Cass. 26/10/2009, n. 22597; Cass. civ. 25 agosto 2006, n. 18493; Cass.
21/05/2004, n. 9700; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 18644).
Del resto, lo stesso reclamante appare consapevole di tanto, laddove ha denunciato l'irritualità del provvedimento reso dal giudice a quo siccome adottato nella forma dell'ordinanza anziché con sentenza. Per quanto sopra detto, deve, dunque, ritenersi che il detto provvedimento abbia natura sostanziale di sentenza, con la conseguenza che avverso lo stesso possono essere soltanto proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (id est appello).
Tirando le fila del discorso, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, senza che possa essere disposta la rimessione della causa al primo giudice.
6. Ritiene il Collegio che la natura in rito della decisione, il rilievo officioso della questione che ha definito il giudizio e la peculiarità della vicenda processuale, costituiscano senza dubbio giusti motivi ex art 92, 2° comma c.p.c. (anche alla luce della rilettura offerta dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 77/2018, a mezzo della quale è stato affermato che devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità) per disporre la integrale compensazione delle spese di lite della presente fase.
6.1. Tuttavia, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo impone - non essendovi discrezionalità al riguardo - la condanna del reclamante al pagamento ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara inammissibile il reclamo;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico della parte reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Nola il 26 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca