TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/07/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5206/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la se-
guente
S E N T E N Z A
Art. 429 cpc nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5206/2021 del R.G.A.C., a seguito di discussione orale e vertente
TRA
, p.iva in persona del titolare firmata- Parte_1 P.IVA_1
rio c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Tommaso Cantarano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT), Via delle Fornaci 61/A, giusta procura in atti,
-opponente-
E
1
- cf. – in per- Controparte_1 P.IVA_2
sona del Direttore rappresentato in giudizio da Controparte_2 [...]
, domiciliato presso la sede in , viale Pier Controparte_3 CP_3
Luigi Nervi, 180 scala C, giusta delega in atti;
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 217 del 19 luglio 2021;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 d.lg 150/11 l'odierno opponente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 217 del 19 luglio 2021, emessa dall' per la violazione dell'art. 3, Controparte_3
comma 3, D.L. 12/2002 (conv. L. 73/2002), accertata a seguito di accesso ispet-
tivo presso l'azienda agricola “ ”, presso la quale è stato ri- Parte_1
scontrato l'impiego del cittadino extracomunitario privo di permesso Parte_2
di soggiorno.
Il ricorrente ha dedotto la nullità e/o l'inesistenza della notifica degli atti presup-
posti (verbale di primo accesso, verbale unico, ordinanza ingiunzione), nonché
l'illegittimità della sanzione in relazione alle modifiche normative introdotte dal
D.lgs. 151/2015, invocando, altresì, l'applicazione della misura minima edittale ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 124/2004.
L' si è costituito in giudizio, contestando integralmente le deduzioni CP_1
avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha evidenziato, tra l'altro, la regolari-
tà delle notificazioni, la consegna a mani del verbale di primo accesso, la legitti-
mità della sanzione irrogata e l'inapplicabilità della disciplina premiale per
2
l'impossibilità di regolarizzare il rapporto di lavoro, trattandosi di lavoratore straniero privo del titolo di soggiorno.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 429 c.p.c. II all'esito della discus-
sione orale tenuta addì 14.7.2025
1. Sulla regolarità della notifica degli atti presupposti
L'opponente ha dedotto, quale primo motivo di doglianza, la presunta inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti presupposti e consequenziali all'ordinanza ingiunzione n. 217/2021.
In particolare, è stata censurata l'asserita mancanza della relata di notifica del verbale di primo accesso ispettivo, nonché l'assenza, - nella relata dell'ordinanza ingiunzione, - del numero identificativo della raccomandata e ha dedotto la vio-
lazione delle forme prescritte in materia di notificazioni e conseguentemente l'inesistenza giuridica degli atti notificati.
Tale eccezione è da rigettare.
Va premesso che, in materia di accertamento ispettivo in ambito lavoristico, il verbale di primo accesso costituisce atto endoprocedimentale avente funzione in-
formativa e di constatazione iniziale degli elementi oggettivi rilevati. L'art. 13,
comma 1, del D.lgs. n. 124/2004, come modificato dall'art. 33 della L. n.
183/2010, prevede che tale verbale debba essere consegnato “al datore di lavoro
o al soggetto presente all'ispezione” e non impone la redazione di una relata formale di notifica.
Nel caso di specie, dagli atti di causa (verbale di primo accesso redatto il
19.07.2016) risulta che l'atto è stato regolarmente consegnato nelle mani di
[...]
, il quale ha sottoscritto per ricevuta il documento, circostanza, Parte_1
3
questa, attestata dai pubblici ufficiali verbalizzanti, la cui fede privilegiata è assi-
stita da presunzione iuris tantum ex art. 2700 c.c. (ex plurimis Cass. ord. n.
30148/2024; Cass. n. 1921/2019; Cass. civ., Ordinanza 03 febbraio 2022, n.
3413; Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20824).
Non è stato contestato, né in fatto né in diritto che abbia avuto piena Pt_1
conoscenza del verbale e del contenuto accertativo, tanto da averlo allegato al proprio ricorso introduttivo.
Con riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione e alla ordinanza ingiunzione, risulta agli atti che le notificazioni sono state eseguite a mezzo del servizio postale. È pacifico che tali atti siano stati recapitati all'opponente, come dimostrato dalla loro produzione in giudizio e dalla tempestiva proposizione dell'opposizione, circostanze che escludono l'ipotesi della mancata conoscenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. VI, 14 novembre
2016, n. 23175), la mancanza o incompletezza della relata di notifica non deter-
mina la nullità della notificazione qualora l'atto sia stato effettivamente portato a conoscenza del destinatario e questi abbia potuto esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa, con conseguente raggiungimento dello scopo cui la noti-
fica è funzionale, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
In assenza di una specifica e concreta lesione del diritto di difesa o di una diversa contestazione del contenuto dell'atto ricevuto, le eccezioni meramente formali sollevate dall'opponente si rivelano infondate, oltre che inammissibili per caren-
za di interesse attuale e concreto.
In definitiva, tutti gli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione impugnata sono stati validamente portati a conoscenza dell'opponente e non risultano vizi tali da
4
inficiarne la validità giuridica o da compromettere la regolarità dello svolgimento del procedimento amministrativo e giurisdizionale.
2. Sulla illegittimità del verbale unico per violazione del D.lgs. 151/2015
L'opponente ha dedotto che l'ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe viziata per violazione e falsa applicazione del D.lgs. 151/2015, art. 22, nella parte in cui ha riformato la disciplina sanzionatoria del lavoro irregolare, modificando l'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002.
Secondo l'assunto difensivo, tale intervento legislativo avrebbe superato inte-
gralmente il previgente sistema di maggiorazione giornaliera della sanzione am-
ministrativa, introducendo un nuovo meccanismo a fasce temporali (giorni 1-30;
giorni 31-60; oltre i 60 giorni), con importi forfettari predefiniti, rendendo quindi illegittimo il riferimento al vecchio impianto normativo da parte dell'amministrazione resistente.
Tale deduzione è infondata.
Occorre premettere che la riforma attuata con l'art. 22, comma 1, del D.lgs.
151/2015 ha sì modificato la disciplina generale in materia di lavoro irregolare,
ma non ha in alcun modo abrogato o sostituito la disciplina speciale relativa all'impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, prevista dal combinato disposto dell'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 e dell'art. 22,
comma 12, del D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione).
Detta disciplina configura una fattispecie autonoma e distinta rispetto al mero impiego “in nero” di lavoratori in posizione amministrativa regolare ed è tipizza-
ta con l'irrogazione di specifica sanzione amministrativa (da € 1.800 a € 10.800
per ciascun lavoratore) che prescinde dalla durata del rapporto e si fonda
5
sull'illiceità intrinseca della condotta, in quanto lesiva di interessi pubblicistici quali l'ordine e la sicurezza dello Stato.
Appare quindi erronea la pretesa di far assorbire la violazione accertata nel nuovo regime sanzionatorio previsto per l'irregolare instaurazione del rapporto di lavo-
ro, atteso che nel caso di specie si tratta dell'impiego di lavoratore straniero irre-
golare, condotta ben più grave e sottratta alla logica di proporzionalità temporale dell'infrazione.
Tale distinzione è stata ribadita anche dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 26/2015, secondo la quale, la modifica introdotta dal D.lgs. 151/2015 si riferi-
sce unicamente alle ipotesi ordinarie di lavoro irregolare, non trovando applica-
zione nei casi di violazioni aggravate, tra cui, rientra l'occupazione di stranieri sprovvisti del titolo di soggiorno.
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione si fonda esclusivamente sull'accertato impiego di un lavoratore straniero sprovvisto di permesso di sog-
giorno. Non vi è contestazione circa tale fatto, né prova contraria offerta dall'opponente. La sanzione amministrativa non è stata determinata nella misura massima e si colloca perfettamente all'interno del perimetro applicativo della norma speciale.
Alla luce di quanto sopra, quanto dedotto dall'opponente va disatteso, poiché
fondato su una erronea lettura sistematica delle fonti normative vigenti e su un tentativo di assimilazione indebita tra fattispecie oggettivamente distinte.
3. Sulla pretesa illegittimità del verbale unico per difetto di motivazione
L'opponente ha eccepito l'illegittimità del verbale unico di accertamento e noti-
ficazione, assumendo che lo stesso sarebbe affetto da nullità derivata per viola-
6
zione dei principi di motivazione, trasparenza e conoscibilità delle fonti di prova,
in quanto non vi sarebbe sufficiente indicazione degli elementi di fatto e degli atti documentali posti a fondamento dell'accertamento e mancherebbe, inoltre,
un'adeguata esplicitazione delle fonti probatorie, così da rendere impossibile esercitare pienamente il diritto di difesa in violazione degli artt. 15 e 16 del Co-
dice di comportamento, ad uso degli ispettori del lavoro (Decreto direttoriale 20
aprile 2006), della Circolare ministeriale n. 70/2001 nonché dell'art. 33 della L.
n. 183/2010 (Collegato Lavoro) che ha introdotto l'obbligo per il verbale unico di contenere gli esiti dettagliati dell'accertamento, le fonti di prova, le indicazione degli strumenti di difesa ed infine dei termini per impugnare.
Tale doglianza, tuttavia, non merita accoglimento.
Infatti, il verbale unico di accertamento e notificazione notificato all'opponente,
contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente ed è assistito da pre-
sunzione relativa di veridicità, salvo querela di falso non proposta nel presente giudizio.
Nel verbale si dà atto che in data 19 luglio 2016, cittadino extraco- Parte_2
munitario, è stato trovato intento ad attività lavorativa agricola, senza contratto e privo di permesso di soggiorno. L'accertamento è stato eseguito da personale ispettivo qualificato, congiuntamente ai militari dell'Arma dei Carabinieri e dal personale INPS;
il lavoratore ha rilasciato dichiarazioni spontanee, ed è stato identificato dalla forza pubblica;
l'opponente è stato, altresì, informato dei diritti difensivi e ha sottoscritto il verbale di accesso iniziale, prendendone visione.
Tali elementi, inseriti nel fascicolo amministrativo, risultano chiaramente indicati nel verbale unico e nelle relazioni ispettive, le quali costituiscono parte integrante dell'iter procedimentale. L'art. 33 della L. 183/2010 non impone una riproduzio-
7
ne integrale delle fonti di prova ma l'indicazione delle risultanze istruttorie rile-
vanti e queste sono state correttamente riportate.
È orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che nel procedimento di opposizione ex art. 22 L. 689/1981, l'onere della prova grava sull'Amministrazione per quanto concerne la sussistenza della violazione e una volta prodotta la documentazione amministrativa (verbale di accertamento e or-
dinanza ingiunzione), spetta all'opponente allegare e provare i fatti impeditivi,
modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. ord. n. 30148/2024;
Cass. n. 1921/2019).
Nel caso di specie, il lavoratore irregolare è stato identificato sul posto di lavoro,
come accertato direttamente dagli ispettori, con il supporto dei Carabinieri e co-
me attestato nel rapporto ispettivo.
Non si ravvisa, inoltre, la violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 poiché
l'ordinanza ingiunzione è stata adeguatamente motivata con riferimento al fatto accertato, alla normativa applicata nonché all'entità della sanzione irrogata.
L'opponente non ha contestato il fatto storico (ovvero la presenza e l'attività la-
vorativa del cittadino extracomunitario privo di permesso), ma si è limitato a ec-
cepire genericamente vizi formali ed asserite omissioni descrittive che non assu-
mono valore invalidante, avendo ricevuto piena contezza della contestazione e potuto articolare compiutamente la propria difesa, come dimostrato dal presente giudizio.
4. Sulla legittimità della sanzione e della preventiva diffida
Dalla documentazione acquisita ed in particolare dal verbale unico di accerta-
8
mento risulta provato che la violazione accertata rientra nell'ambito applicativo dell'art. 3, co. 3, del D.L. 12/2002, secondo cui “l'impiego di lavoratori extra-
comunitari privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revo-
cato o annullato, o ancora non rinnovato entro i termini di legge” è punito con
la sanzione amministrativa da € 1.800 a € 10.800 per ciascun lavoratore impie-
gato fino a 30 giorni di lavoro.
Nel caso concreto, la sanzione è stata irrogata in misura intermedia rispetto al minimo edittale, tenuto conto della gravità della violazione e del numero conte-
nuto di giornate lavorative accertate. Non risulta, dunque, alcuna sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione applicata, la quale si attesta su un livello equo e coerente con i parametri indicati dall'art. 11 della L. 689/1981 che impone di tener conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito, nonché delle con-
dizioni economiche dell'obbligato.
Nel merito, l'opponente non ha contestato le risultanze del verbale ispettivo, li-
mitandosi ad eccepire unicamente vizi procedimentali e non ha offerto prova contraria, né dedotto e/o allegato circostanze idonee a inficiare l'accertamento compiuto.
L'opponente, inoltre, in via di estremo subordine, ha chiesto che venisse applica-
ta la sanzione in misura minima, facendo riferimento all'art. 13 del D.lgs.
124/2004 che disciplina l'istituto della diffida obbligatoria e che prevede un re-
gime premiale in favore del trasgressore che ottemperi alla regolarizzazione degli adempimenti omessi nei tempi e nei modi indicati dagli organi di vigilanza.
Tuttavia, tale richiesta non è accoglibile.
In primo luogo, si osserva che l'applicazione dell'art. 13 citato presuppone, quale
9
condizione oggettiva, la possibilità per il datore di lavoro di regolarizzare il rap-
porto lavorativo, mediante l'assunzione, il pagamento dei contributi e il rispetto della disciplina applicabile. Nel caso di specie, è giuridicamente impossibile la regolarizzazione, atteso che il lavoratore impiegato, è risultato privo Parte_2
di permesso di soggiorno e quindi, non regolarizzabile secondo l'ordinamento vigente.
Sul punto risulta dirimente il contenuto della Circolare del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali n. 26 del 12 ottobre 2015, la quale, in via interpretativa,
ha precisato che la procedura della diffida e dell'irrogazione della sanzione nella misura minima non è applicabile nei casi in cui il lavoratore sia “incollocabile”,
in quanto non in possesso del titolo legale per soggiornare e lavorare in Italia,
trattandosi di situazioni oggettivamente non suscettibili di regolarizzazione. La
procedura della diffida presuppone una condotta omissiva potenzialmente rime-
diabile, mentre l'impiego di manodopera extracomunitaria irregolare (come nel caso de quo) costituisce invece una condotta illecita insanabile, penalmente rile-
vante e di rilievo per l'ordine pubblico.
Inoltre, l'amministrazione resistente ha puntualmente eccepito che Parte_1
, pur essendo stato informato della possibilità di avvalersi del pagamen-
[...]
to in misura ridotta ex art. 16 della L. 689/1981, non ha proceduto al versamento dell'importo entro i termini di legge, così precludendosi qualsiasi effetto estintivo del procedimento sanzionatorio. Di conseguenza, l'ordinanza ingiunzione è stata correttamente emessa a seguito della trasmissione del rapporto ex art. 17 della L.
689/1981.
Si osserva che l'art. 13 D.lgs. 124/2004 non costituisce un diritto potestativo del trasgressore, ma è subordinato ad una condotta collaborativa tempestiva e soprat-
10
tutto, alla possibilità oggettiva di adempiere come previsto al comma 3.
Pertanto, la pretesa di beneficiare della misura minima della sanzione risulta del tutto inconferente rispetto alla fattispecie concreta e deve essere disattesa.
L'ordinanza ingiunzione si fonda, dunque, su un accertamento amministrativo completo, legittimo sotto il profilo formale e sostanziale, immune da vizi logico-
giuridici e idoneo a supportare la sanzione irrogata.
5. Sull'assenza di contestazioni nel merito
La totale assenza di contestazioni sul fatto storico da parte dell'opponente circa la sussistenza della condotta illecita che ha dato origine all'accertamento ispetti-
vo e alla conseguente ordinanza ingiunzione impone il rigetto dell'opposizione.
Infatti, nel ricorso introduttivo così come nelle successive difese, l'opponente non ha mai negato l'identità del lavoratore trovato intento al lavoro, la circostan-
za che fosse privo di permesso di soggiorno, la sua presenza nei terreni agricoli dell'azienda né, più in generale, l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in nero.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere integralmente ri-
gettata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, da liqui-
darsi secondo i valori medi stabiliti dall' art. 9, comma 2, D.lgs n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da in persona del ti-Parte_1
11
tolare firmatario e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiun- Parte_1
zione n. 217/2021 per l'importo complessivo di euro 4.536,90;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'
[...]
di , delle spese di lite del presente giudizio Controparte_4 CP_3
che liquida in complessivi euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice
Latina, 15/07/2025 Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta
all'udienza del 15.07.2025
12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la se-
guente
S E N T E N Z A
Art. 429 cpc nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5206/2021 del R.G.A.C., a seguito di discussione orale e vertente
TRA
, p.iva in persona del titolare firmata- Parte_1 P.IVA_1
rio c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Tommaso Cantarano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT), Via delle Fornaci 61/A, giusta procura in atti,
-opponente-
E
1
- cf. – in per- Controparte_1 P.IVA_2
sona del Direttore rappresentato in giudizio da Controparte_2 [...]
, domiciliato presso la sede in , viale Pier Controparte_3 CP_3
Luigi Nervi, 180 scala C, giusta delega in atti;
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 217 del 19 luglio 2021;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 d.lg 150/11 l'odierno opponente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 217 del 19 luglio 2021, emessa dall' per la violazione dell'art. 3, Controparte_3
comma 3, D.L. 12/2002 (conv. L. 73/2002), accertata a seguito di accesso ispet-
tivo presso l'azienda agricola “ ”, presso la quale è stato ri- Parte_1
scontrato l'impiego del cittadino extracomunitario privo di permesso Parte_2
di soggiorno.
Il ricorrente ha dedotto la nullità e/o l'inesistenza della notifica degli atti presup-
posti (verbale di primo accesso, verbale unico, ordinanza ingiunzione), nonché
l'illegittimità della sanzione in relazione alle modifiche normative introdotte dal
D.lgs. 151/2015, invocando, altresì, l'applicazione della misura minima edittale ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 124/2004.
L' si è costituito in giudizio, contestando integralmente le deduzioni CP_1
avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha evidenziato, tra l'altro, la regolari-
tà delle notificazioni, la consegna a mani del verbale di primo accesso, la legitti-
mità della sanzione irrogata e l'inapplicabilità della disciplina premiale per
2
l'impossibilità di regolarizzare il rapporto di lavoro, trattandosi di lavoratore straniero privo del titolo di soggiorno.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 429 c.p.c. II all'esito della discus-
sione orale tenuta addì 14.7.2025
1. Sulla regolarità della notifica degli atti presupposti
L'opponente ha dedotto, quale primo motivo di doglianza, la presunta inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti presupposti e consequenziali all'ordinanza ingiunzione n. 217/2021.
In particolare, è stata censurata l'asserita mancanza della relata di notifica del verbale di primo accesso ispettivo, nonché l'assenza, - nella relata dell'ordinanza ingiunzione, - del numero identificativo della raccomandata e ha dedotto la vio-
lazione delle forme prescritte in materia di notificazioni e conseguentemente l'inesistenza giuridica degli atti notificati.
Tale eccezione è da rigettare.
Va premesso che, in materia di accertamento ispettivo in ambito lavoristico, il verbale di primo accesso costituisce atto endoprocedimentale avente funzione in-
formativa e di constatazione iniziale degli elementi oggettivi rilevati. L'art. 13,
comma 1, del D.lgs. n. 124/2004, come modificato dall'art. 33 della L. n.
183/2010, prevede che tale verbale debba essere consegnato “al datore di lavoro
o al soggetto presente all'ispezione” e non impone la redazione di una relata formale di notifica.
Nel caso di specie, dagli atti di causa (verbale di primo accesso redatto il
19.07.2016) risulta che l'atto è stato regolarmente consegnato nelle mani di
[...]
, il quale ha sottoscritto per ricevuta il documento, circostanza, Parte_1
3
questa, attestata dai pubblici ufficiali verbalizzanti, la cui fede privilegiata è assi-
stita da presunzione iuris tantum ex art. 2700 c.c. (ex plurimis Cass. ord. n.
30148/2024; Cass. n. 1921/2019; Cass. civ., Ordinanza 03 febbraio 2022, n.
3413; Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20824).
Non è stato contestato, né in fatto né in diritto che abbia avuto piena Pt_1
conoscenza del verbale e del contenuto accertativo, tanto da averlo allegato al proprio ricorso introduttivo.
Con riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione e alla ordinanza ingiunzione, risulta agli atti che le notificazioni sono state eseguite a mezzo del servizio postale. È pacifico che tali atti siano stati recapitati all'opponente, come dimostrato dalla loro produzione in giudizio e dalla tempestiva proposizione dell'opposizione, circostanze che escludono l'ipotesi della mancata conoscenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. VI, 14 novembre
2016, n. 23175), la mancanza o incompletezza della relata di notifica non deter-
mina la nullità della notificazione qualora l'atto sia stato effettivamente portato a conoscenza del destinatario e questi abbia potuto esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa, con conseguente raggiungimento dello scopo cui la noti-
fica è funzionale, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
In assenza di una specifica e concreta lesione del diritto di difesa o di una diversa contestazione del contenuto dell'atto ricevuto, le eccezioni meramente formali sollevate dall'opponente si rivelano infondate, oltre che inammissibili per caren-
za di interesse attuale e concreto.
In definitiva, tutti gli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione impugnata sono stati validamente portati a conoscenza dell'opponente e non risultano vizi tali da
4
inficiarne la validità giuridica o da compromettere la regolarità dello svolgimento del procedimento amministrativo e giurisdizionale.
2. Sulla illegittimità del verbale unico per violazione del D.lgs. 151/2015
L'opponente ha dedotto che l'ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe viziata per violazione e falsa applicazione del D.lgs. 151/2015, art. 22, nella parte in cui ha riformato la disciplina sanzionatoria del lavoro irregolare, modificando l'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002.
Secondo l'assunto difensivo, tale intervento legislativo avrebbe superato inte-
gralmente il previgente sistema di maggiorazione giornaliera della sanzione am-
ministrativa, introducendo un nuovo meccanismo a fasce temporali (giorni 1-30;
giorni 31-60; oltre i 60 giorni), con importi forfettari predefiniti, rendendo quindi illegittimo il riferimento al vecchio impianto normativo da parte dell'amministrazione resistente.
Tale deduzione è infondata.
Occorre premettere che la riforma attuata con l'art. 22, comma 1, del D.lgs.
151/2015 ha sì modificato la disciplina generale in materia di lavoro irregolare,
ma non ha in alcun modo abrogato o sostituito la disciplina speciale relativa all'impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, prevista dal combinato disposto dell'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 e dell'art. 22,
comma 12, del D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione).
Detta disciplina configura una fattispecie autonoma e distinta rispetto al mero impiego “in nero” di lavoratori in posizione amministrativa regolare ed è tipizza-
ta con l'irrogazione di specifica sanzione amministrativa (da € 1.800 a € 10.800
per ciascun lavoratore) che prescinde dalla durata del rapporto e si fonda
5
sull'illiceità intrinseca della condotta, in quanto lesiva di interessi pubblicistici quali l'ordine e la sicurezza dello Stato.
Appare quindi erronea la pretesa di far assorbire la violazione accertata nel nuovo regime sanzionatorio previsto per l'irregolare instaurazione del rapporto di lavo-
ro, atteso che nel caso di specie si tratta dell'impiego di lavoratore straniero irre-
golare, condotta ben più grave e sottratta alla logica di proporzionalità temporale dell'infrazione.
Tale distinzione è stata ribadita anche dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 26/2015, secondo la quale, la modifica introdotta dal D.lgs. 151/2015 si riferi-
sce unicamente alle ipotesi ordinarie di lavoro irregolare, non trovando applica-
zione nei casi di violazioni aggravate, tra cui, rientra l'occupazione di stranieri sprovvisti del titolo di soggiorno.
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione si fonda esclusivamente sull'accertato impiego di un lavoratore straniero sprovvisto di permesso di sog-
giorno. Non vi è contestazione circa tale fatto, né prova contraria offerta dall'opponente. La sanzione amministrativa non è stata determinata nella misura massima e si colloca perfettamente all'interno del perimetro applicativo della norma speciale.
Alla luce di quanto sopra, quanto dedotto dall'opponente va disatteso, poiché
fondato su una erronea lettura sistematica delle fonti normative vigenti e su un tentativo di assimilazione indebita tra fattispecie oggettivamente distinte.
3. Sulla pretesa illegittimità del verbale unico per difetto di motivazione
L'opponente ha eccepito l'illegittimità del verbale unico di accertamento e noti-
ficazione, assumendo che lo stesso sarebbe affetto da nullità derivata per viola-
6
zione dei principi di motivazione, trasparenza e conoscibilità delle fonti di prova,
in quanto non vi sarebbe sufficiente indicazione degli elementi di fatto e degli atti documentali posti a fondamento dell'accertamento e mancherebbe, inoltre,
un'adeguata esplicitazione delle fonti probatorie, così da rendere impossibile esercitare pienamente il diritto di difesa in violazione degli artt. 15 e 16 del Co-
dice di comportamento, ad uso degli ispettori del lavoro (Decreto direttoriale 20
aprile 2006), della Circolare ministeriale n. 70/2001 nonché dell'art. 33 della L.
n. 183/2010 (Collegato Lavoro) che ha introdotto l'obbligo per il verbale unico di contenere gli esiti dettagliati dell'accertamento, le fonti di prova, le indicazione degli strumenti di difesa ed infine dei termini per impugnare.
Tale doglianza, tuttavia, non merita accoglimento.
Infatti, il verbale unico di accertamento e notificazione notificato all'opponente,
contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente ed è assistito da pre-
sunzione relativa di veridicità, salvo querela di falso non proposta nel presente giudizio.
Nel verbale si dà atto che in data 19 luglio 2016, cittadino extraco- Parte_2
munitario, è stato trovato intento ad attività lavorativa agricola, senza contratto e privo di permesso di soggiorno. L'accertamento è stato eseguito da personale ispettivo qualificato, congiuntamente ai militari dell'Arma dei Carabinieri e dal personale INPS;
il lavoratore ha rilasciato dichiarazioni spontanee, ed è stato identificato dalla forza pubblica;
l'opponente è stato, altresì, informato dei diritti difensivi e ha sottoscritto il verbale di accesso iniziale, prendendone visione.
Tali elementi, inseriti nel fascicolo amministrativo, risultano chiaramente indicati nel verbale unico e nelle relazioni ispettive, le quali costituiscono parte integrante dell'iter procedimentale. L'art. 33 della L. 183/2010 non impone una riproduzio-
7
ne integrale delle fonti di prova ma l'indicazione delle risultanze istruttorie rile-
vanti e queste sono state correttamente riportate.
È orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che nel procedimento di opposizione ex art. 22 L. 689/1981, l'onere della prova grava sull'Amministrazione per quanto concerne la sussistenza della violazione e una volta prodotta la documentazione amministrativa (verbale di accertamento e or-
dinanza ingiunzione), spetta all'opponente allegare e provare i fatti impeditivi,
modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. ord. n. 30148/2024;
Cass. n. 1921/2019).
Nel caso di specie, il lavoratore irregolare è stato identificato sul posto di lavoro,
come accertato direttamente dagli ispettori, con il supporto dei Carabinieri e co-
me attestato nel rapporto ispettivo.
Non si ravvisa, inoltre, la violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 poiché
l'ordinanza ingiunzione è stata adeguatamente motivata con riferimento al fatto accertato, alla normativa applicata nonché all'entità della sanzione irrogata.
L'opponente non ha contestato il fatto storico (ovvero la presenza e l'attività la-
vorativa del cittadino extracomunitario privo di permesso), ma si è limitato a ec-
cepire genericamente vizi formali ed asserite omissioni descrittive che non assu-
mono valore invalidante, avendo ricevuto piena contezza della contestazione e potuto articolare compiutamente la propria difesa, come dimostrato dal presente giudizio.
4. Sulla legittimità della sanzione e della preventiva diffida
Dalla documentazione acquisita ed in particolare dal verbale unico di accerta-
8
mento risulta provato che la violazione accertata rientra nell'ambito applicativo dell'art. 3, co. 3, del D.L. 12/2002, secondo cui “l'impiego di lavoratori extra-
comunitari privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revo-
cato o annullato, o ancora non rinnovato entro i termini di legge” è punito con
la sanzione amministrativa da € 1.800 a € 10.800 per ciascun lavoratore impie-
gato fino a 30 giorni di lavoro.
Nel caso concreto, la sanzione è stata irrogata in misura intermedia rispetto al minimo edittale, tenuto conto della gravità della violazione e del numero conte-
nuto di giornate lavorative accertate. Non risulta, dunque, alcuna sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione applicata, la quale si attesta su un livello equo e coerente con i parametri indicati dall'art. 11 della L. 689/1981 che impone di tener conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito, nonché delle con-
dizioni economiche dell'obbligato.
Nel merito, l'opponente non ha contestato le risultanze del verbale ispettivo, li-
mitandosi ad eccepire unicamente vizi procedimentali e non ha offerto prova contraria, né dedotto e/o allegato circostanze idonee a inficiare l'accertamento compiuto.
L'opponente, inoltre, in via di estremo subordine, ha chiesto che venisse applica-
ta la sanzione in misura minima, facendo riferimento all'art. 13 del D.lgs.
124/2004 che disciplina l'istituto della diffida obbligatoria e che prevede un re-
gime premiale in favore del trasgressore che ottemperi alla regolarizzazione degli adempimenti omessi nei tempi e nei modi indicati dagli organi di vigilanza.
Tuttavia, tale richiesta non è accoglibile.
In primo luogo, si osserva che l'applicazione dell'art. 13 citato presuppone, quale
9
condizione oggettiva, la possibilità per il datore di lavoro di regolarizzare il rap-
porto lavorativo, mediante l'assunzione, il pagamento dei contributi e il rispetto della disciplina applicabile. Nel caso di specie, è giuridicamente impossibile la regolarizzazione, atteso che il lavoratore impiegato, è risultato privo Parte_2
di permesso di soggiorno e quindi, non regolarizzabile secondo l'ordinamento vigente.
Sul punto risulta dirimente il contenuto della Circolare del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali n. 26 del 12 ottobre 2015, la quale, in via interpretativa,
ha precisato che la procedura della diffida e dell'irrogazione della sanzione nella misura minima non è applicabile nei casi in cui il lavoratore sia “incollocabile”,
in quanto non in possesso del titolo legale per soggiornare e lavorare in Italia,
trattandosi di situazioni oggettivamente non suscettibili di regolarizzazione. La
procedura della diffida presuppone una condotta omissiva potenzialmente rime-
diabile, mentre l'impiego di manodopera extracomunitaria irregolare (come nel caso de quo) costituisce invece una condotta illecita insanabile, penalmente rile-
vante e di rilievo per l'ordine pubblico.
Inoltre, l'amministrazione resistente ha puntualmente eccepito che Parte_1
, pur essendo stato informato della possibilità di avvalersi del pagamen-
[...]
to in misura ridotta ex art. 16 della L. 689/1981, non ha proceduto al versamento dell'importo entro i termini di legge, così precludendosi qualsiasi effetto estintivo del procedimento sanzionatorio. Di conseguenza, l'ordinanza ingiunzione è stata correttamente emessa a seguito della trasmissione del rapporto ex art. 17 della L.
689/1981.
Si osserva che l'art. 13 D.lgs. 124/2004 non costituisce un diritto potestativo del trasgressore, ma è subordinato ad una condotta collaborativa tempestiva e soprat-
10
tutto, alla possibilità oggettiva di adempiere come previsto al comma 3.
Pertanto, la pretesa di beneficiare della misura minima della sanzione risulta del tutto inconferente rispetto alla fattispecie concreta e deve essere disattesa.
L'ordinanza ingiunzione si fonda, dunque, su un accertamento amministrativo completo, legittimo sotto il profilo formale e sostanziale, immune da vizi logico-
giuridici e idoneo a supportare la sanzione irrogata.
5. Sull'assenza di contestazioni nel merito
La totale assenza di contestazioni sul fatto storico da parte dell'opponente circa la sussistenza della condotta illecita che ha dato origine all'accertamento ispetti-
vo e alla conseguente ordinanza ingiunzione impone il rigetto dell'opposizione.
Infatti, nel ricorso introduttivo così come nelle successive difese, l'opponente non ha mai negato l'identità del lavoratore trovato intento al lavoro, la circostan-
za che fosse privo di permesso di soggiorno, la sua presenza nei terreni agricoli dell'azienda né, più in generale, l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in nero.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere integralmente ri-
gettata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, da liqui-
darsi secondo i valori medi stabiliti dall' art. 9, comma 2, D.lgs n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da in persona del ti-Parte_1
11
tolare firmatario e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiun- Parte_1
zione n. 217/2021 per l'importo complessivo di euro 4.536,90;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'
[...]
di , delle spese di lite del presente giudizio Controparte_4 CP_3
che liquida in complessivi euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice
Latina, 15/07/2025 Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta
all'udienza del 15.07.2025
12