Sentenza 4 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2019, n. 9351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9351 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NO IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/07/2018 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l' inammissibilità del ricorso;
udito l' Avv. LEANZA ALFIO DOMENICO, difensore dell' imputato, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20/07/2018 il Tribunale di Caltanissetta confermava l'ordinanza del 03/04/2018 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva applicato a NO NO RO la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo scopo di commettere più delitti in materia di beni culturali e contro il patrimonio ed, in particolare, quelli previsti dagli artt. 174 (uscita ed esportazioni illecite), 176 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), 178 (contraffazione di opera d' arte) D. Lgs. 42/2004 nonché al riciclaggio ed alla ricettazione di reperti di interesse archeologico capo Y) della rubrica provvisoria oltre ad alcuni reati fine: delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110, 81 cpv cod. pen., 174 D. Lgs. 42/2004 e 4 comma 1 L. 146/2006 (capo SS); delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110, 81 cpv, 648 cod. pen. e 4 comma 1 L. 146/2006 ( capo TT); delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110, 81 cpv, 648 cod. pen. e 4 comma 1 L. 146/2006 (capo XX) e delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110, 81 cpv cod. pen., 178 D. Lgs. 42/2004 e 4 comma 1 L. 146/2006 (capo AAA) Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, NO LM RO era risultato fare parte, unitamente a tale IA AN ed ad altri soggetti, di un'organizzazione criminale di natura transnazionale facente capo a VE LI AS, mercante d'arte inglese, ramificata nel territorio siciliano, sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di attività illecite nel settore del traffico dei beni archeologici in cui il VE forniva il supporto logistico operativo ai sodali (mediante fornitura di schede telefoniche estere e metal detector) e coordinava l'attività costituendo il terminale ultimo dei reperti che, grazie a lui, venivano commercializzati mentre l'odierno ricorrente, coadiuvato dal figlio, si procurava beni archeologici autentici (frutto di scavi clandestini) o contraffatti, sfruttando il suo risalente inserimento nel settore del archeotraffico. Il Tribunale del riesame confermava la sussistenza di elementi idonei a suffragare gravi indizi di colpevolezza in relazione anche ai singoli reati-fine contestati costituiti, principalmente, da plurime conversazioni intervenute fra i coindagati membri del contestato sodalizio nonché dai conseguenti approfondimenti investigativi quali sequestri, servizi di osservazione (attraverso cui si monitoravano gli spostamenti dei sodali ed i loro incontri) e dell'accertamento anche di passaggi di danaro fra i soggetti coinvolti.
2. Avverso la suddetta ordinanza l' indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo quattro motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione relativamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale per essere competente il tribunale di TA. Lamenta che nell'ordinanza impugnata la competenza territoriale era stata affermata utilizzando il criterio suppletivo di cui all'art. 9 comma 3 cod. proc. pen. senza valutare l'operatività dei criteri principali di cui agli art. 8 e 9 cod. proc. pen. e ciò in ragione dell'asserita impossibilità di definire con certezza per tutte le fattispecie di reato sia quell'associativa sia quelle aventi oggetti reati-scopo, tempi e luoghi da poter individuare con precisione. Assume che il criterio applicato aveva carattere di "estrema sussidiarietà" in quanto si sarebbe dovuto, prima, verificare di quale, fra i configurati reati connessi, fosse possibile certamente individuare il /ocus commissi delicti. Osserva, in particolare, escludendo il riciclaggio pluriaggravato, l'associazione a delinquere nonché talune ipotesi di ricettazione aggravata - reati per i quali, secondo l'interpretazione fornita di giudici del riesame non erano indicati e specificati i territori di interesse - le uniche possibili ipotesi di reati gradatamente più gravi erano il reato di cui al capo CCC) della rubrica - delitto di cui all'art. 648 cod. pen. commesso al fine di compiere il delitto di cui al capo Y) contestato in concorso con altri, in continuazione ma soprattutto aggravato dalla circostanza del nesso teologico dell'art. 61 n. 2) cod. pen.) e quello di cui all' art. 4 comma 1 della legge 16/3/2006 n. 146. Rileva che il reato di cui al capo CCC) della rubrica risultava commesso in TA ove era intervenuto il sequestro (come confermato dalla pendenza innanzi al Tribunale di TA di altro procedimento penale avente oggetto il medesimo fatto storico) con la conseguenza che ai fini dell'individuazione della competenza territoriale si sarebbe dovuto fare riferimento al momento iniziale della consumazione di detto reato, avvenuta nella suindicata città. Lamenta che, sempre in via gradata, occorreva fare riferimento al reato di cui al capo AAA) della rubrica -reato contestato come commesso "in RN (CT) ed in altre parti del territorio siciliano con condotta ancora in atto" con la conseguenza che si sarebbe dovuto valorizzare il momento iniziale della consumazione avvenuto in quel di RN (provincia di TA), con conseguente competenza territoriale di detto tribunale;
b. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati contestati. Deduce che non sussistevano elementi indiziari idonei a comprovare la partecipazione del NO all' associazione a delinquere de qua non apparendo decisivo il compendio indiziario individuato fondato esclusivamente sul contenuto di intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva, al più, un ruolo di procacciatore d'affari del ricorrente, svincolato da legami con altri sodali. Evidenzia, altresì, che il tribunale del riesame, sui singoli reati-fine, aveva omesso di motivare sulla gravità degli indizi di colpevolezza, richiamando alcune conversazioni telefoniche e ambientali - alle quali, il più delle volte, l'odierno ricorrente, non partecipava, senza alcun vaglio critico in ordine all'individuazione degli elementi a carico del' indagato, non risultando, peraltro, chiarita la tipologia di oggetti di cui si stava parlando. Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che al NO non erano stati sequestrati oggetti, monete antiche o materiale di origine archeologica né il denaro che sarebbe stato il profitto della condotta criminosa addebitatagli e che gli stessi controlli di polizia segnalati nella scheda personale dell'indagato in un arco temporale estremamente lungo non avevano rilevato la presenza e/o la frequentazione con alcun soggetto coinvolto nell'odierno procedimento penale. Deduce che l'ordinanza si era limitata a richiamare pedissequamente e solamente le intercettazioni telefoniche cui direttamente o indirettamente aveva partecipato NO MI RO ma non aveva chiarito la specifica gravità indiziaria con riferimento alle singole imputazioni che riguardavano condotte criminose ben determinate.Assume, altresì, che numerose conversazioni telefoniche intercettate non riguardavano direttamente l'indagato né lo vedevano coinvolto ma erano stati i verbalizzanti ad attribuirle arbitrariamente al NO MI RO sebbene nelle stesse si faceva riferimento a: "quell'amico dove ha maiale" e/o "il nostro amico con i maiali" laddove l'attività di indagine non aveva portato dati certi circa l'individuazione del LO come allevatore di suini o, comunque, possessore di maiali. Rileva, quanto l'episodio contestato in data 08/09/2015 verificatosi presso la stazione ferroviaria di TA e relativo al sequestro subito dal Croce, che il tribunale del riesame non aveva considerato che il ruolo del NO era assolutamente marginale atteso che non era stato l'odierno ricorrente a consegnare la merce ma ciò aveva fatto il coindagato IA il quale aveva apposto all'interno della valigia della Croce una borsa plastificata di colore grigio, poi successivamente sequestrata a quest'ultimo, omettendo di valutare che il NO non conosceva il Croce come era dato desumere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. I giudici di merito non avevano, poi, considerato che, per quanto riguarda le somme di denaro inviato dal IG. VE al proprio figlio, era stato documentato che trattavasi del pagamento di una fornitura di olio extravergine di oliva. Lamenta che il tribunale aveva attribuito valenza indiziaria ad alcune intercettazioni erroneamente interpretate e/o dal contenuto tutt' altro che inequivoco e, comunque, prive di riscontri ed, in ogni caso, non essendo stato provato il possesso e/o la cessione di reperti si sarebbe trattato di reperti "parlati", mancando la prova della effettiva disponibilità presupposto indefettibile per la offerta in vendita e, quindi, per la configurabilità del reato;
c. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari non risultando indicate le ragioni giuridicamente apprezzabili in relazione alla ritenuta sussistenza di una situazione di concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Evidenzia, in particolare, che difettava la prova di elementi specifici e concreti da cui desumere il pericolo di recidivanza difettando ogni dimostrazione della rilevata "spregiudicata ed ostinata pervicacia a delinquere" asseritamente manifestata dall' indagato. Osserva che non era mai emerso il coinvolgimento dell' imputato in una possibile attività di inquinamento della acquisizione e della genuinità della prova, sebbene fosse stato destinatario di varie richieste di proroga delle indagini preliminari;
d. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della custodia in carcere. Deduce che i giudici di merito, non avevano tenuto conto delle certificazioni mediche prodotte comprovanti le condizioni di salute dell' indagato soggetto invalido al 100% e della sua età (anni 66) nonché del fatto che lo stesso era soggetto praticamente incensurato e che nei suoi confronti non era pendente alcun altro procedimento, apparendo la misura carceraria non proporzionata ed adottata in violazione dei principi fissati dalla Corte EDU nonché dai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale in materia mentre che nello specifico la misura degli arresti domiciliari appariva certamente idonea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate 2. Il primo motivo è privo di fondamento. Il Tribunale del riesame nel ritenere sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta - in relazione al luogo ove aveva sede l' ufficio dell' Pubblico Ministero che per primo aveva provveduto alla iscrizione della notizia di reato - ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009 - dep. 20/10/2009, Confl. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 24433001). Nel premettere che il reato più grave (la ricettazione) risultava commesso all' estero e che non era possibile stabilire il luogo in cui era sorta l' associazione ovvero aveva concretamente iniziato ad operare, il tribunale ha correttamente evidenziato che per gli altri reati-fine risultava che gli stessi erano frutto di condotte che si erano estrinsecate in modi, tempi e località che non era stato possibile individuare "nel senso che sono sempre indicati più territori di interesse" con conseguente operatività del criterio residuale sopra indicato. A fronte di tale argomentazioni osserva il Collegio che le censure del ricorrente non colgono nel segno anche perché relativamente ai menzionati reati di cui ai capi CCC) e AAA) - in relazione ai quali, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe possibile indicare in modo certo il luogo di consumazione del reato, rispettivamente TA e RN (prov. di TA) - si pongono in discussione profili prettamente fattuali che esulano dalla cognizione di questa Corte introducendo aspetti non previamente dedotti in sede di riesame (v. note in data 19/07/2018 pagg. 1/3). In proposito va ricordato che in materia cautelare, l'eccezione sull'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito, ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità. (Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015 - dep. 19/01/2015, Pretner Calore, Rv. 26208101).
3. Va, quindi, osservato che con il secondo motivo di ricorso, articolato in più censure, si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)": Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731. Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un 2.--------- diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6^, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte dì una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.
4. I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto da numerosissime intercettazione nonchè nonché dai conseguenti approfondimenti investigativi quali sequestri, servizi di osservazione (attraverso cui si monitoravano gli spostamenti dei sodali ed i loro incontri) e dell'accertamento anche di passaggi di danaro fra i soggetti coinvolti. Sulla base di tali elementi i giudici, con una ricostruzione in fatto che non è né carente né illogica né contraddittoria, hanno evidenziato che il ricorrente è era risultato fare parte, unitamente a tale IA AN ed ad altri soggetti, di un'organizzazione criminale di natura transnazionale, ramificata anche nel territorio siciliano, facente capo ad un mercante d'arte inglese VE LI AS, sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di attività illecite nel settore del traffico dei beni archeologici in cui il VE forniva il supporto logistico operativo ai sodali mediante la fornitura di schede telefoniche estere e metal detector e coordinava l'attività costituendo il terminale ultimo dei reperti che, grazie lui, venivano commercializzati, ponendo l' accento sulla circostanza che l' indagato veniva contatto dal VE tramite detta utenza "cautela adottata da tutti membri del sodalizio per eludere le attività investigative nei loro confronti" e che era abitudine dei sodali operare "il continuo ricambio delle schede". Il Tribunale del riesame ha richiamato numerosissimi colloqui captati (dal contenuto "criptico") in relazione ai quali la difesa non ha allegato specifiche ragioni o elementi di prova da cui desumere che l'interpretazione fornita dai giudici di merito possa ritenersi illogica o contraddittoria, dovendosi, peraltro, precisare che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016 - dep. 16/11/2016, Cigliola, Rv. 26841401). Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni ambientali e telefoniche sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 26838901). I giudici di merito hanno, pure, chiarito con adeguata motivazione le ragioni per le quali la lettura alternativa fornita dalla difesa non fosse condivisibile. Non può, per altro verso sottacersi che rispetto alla numerosissime intercettazione richiamate ( v. ff. 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) il ricorrente ha mosso contestazioni "specifiche" solamente con riferimento a taluni dei colloqui captati. Fermo restando che la riferibilità di tutte le conversazioni al ricorrente non può essere messa in dubbio in questa sede - in quanto oggetto di congrua verifica in fatto ad opera del Tribunale di Caltanissetta - va osservato che le censure non colgono comunque nel segno in quanto riguardano "pochi" elementi indiziari e non valgono ad intaccare il grave quadro indiziario a carico dell' indagato nel suo complesso considerato. Va, infatti, osservato nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921801). 8 c\ Nella specie il complessivo contenuto dell' imponente materiale captativo intercettato interpretato alla luce degli ulteriori elementi acquisiti (quali il sequestro dell' anforetta antica di color verde acqua nonché di altri reperti al coindagato Croce;
il servizio di osservazione effettuato in data 8 settembre 2015 che ha visto quale "protagonista" il LO come si evince a pag. 9 dell' ordinanza;
le risultanze investigative del viaggio a Barcellona effettuato dal coindagato IA nell' aprile 2016; gli accertati contatti nel periodo in contestazione fra il NO con altri soggetti, che avevano precedenti penali per reati analoghi a quelli oggetto dell' odierno procedimento, i quali lo rifornivano di beni contraffatti;
il servizio di osservazione della P.G. relativo ai contatti fra il ricorrente e tale EL FR, soggetto con precedenti per impossessamento di beni culturali, culminato con il sequestro di un vaso e tre frammenti di apparente interesse archeologico e la successiva verifica di una attività di contraffazione di oggetti tali da trarre in inganno gli acquirenti) a prescindere degli elementi probatori asseritannente travisati, giustifica affermazione della sussistenza di un grave quadro indiziario a carico dell' indagato sia in ordine alla suddetta associazione in quanto soggetto chiamato a procurarsi beni archeologici autentici (frutto di scavi clandestini) o contraffatti, sfruttando il suo risalente inserimento nel settore del archeotraffico (risultando del tutta infondata la tesi del suo ruolo di occasionale intermediario) sia relativamente ai vari reati-fine in relazione ai quali l' indagato in sede di riesame ha mosso, peraltro delle contestazioni totalmente generiche ed aspecifiche.
4.1. Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione dei reati in questione al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.
4.2. Tale grave quadro indiziario, basato su una serie di riscontri, non risulta, del resto, per nulla inficiato dalle censure formulate dal ricorrente il quale mira a sottoporre a questa corte, in modo inammissibile, una lettura alternativa degli accadimenti, dovendosi ritenere infondati sia il primo che l' ultimo motivo del ricorso in quanto è emersa una vera e propria condotta "concorrente" dell' indagato. Occorre pure rilevare che non possono essere prese in esame le specifiche censure relative ala sussistenza di un quadro indiziario relativo ai reati-fine, non oggetto di specifica censura in sede di riesame (v. memoria richiamata). A tal proposito va evidenziato che è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale. (Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012 - dep. 30/10/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 25403701).
5. Appaino infondati anche i motivi relativi ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari nonché in ordine alla adeguatezza della misura cautelare applicata.
5.1 Sul punto il Tribunale del riesame ha puntualmente evocato in modo specifico, con una motivazione congrua ed adeguata (v. ff.18-21) e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, logicamente desunti dalla specifiche modalità delle condotte delittuose in questione dettagliatamente richiamate. Sotto questo profilo il tribunale ha posto l'accento, in primo luogo, sul contesto socio ambientale in cui l'indagato ha operato, sulla personalità dello stesso (soggetto che è risultato avere una pluriennale esperienza nel settore dell' archeotraffico di respiro internazionale) nonchè sulle concrete modalità dei fatti e, in particolare, sulla circostanza che erano stati consumati reati particolarmente gravi di notevole danno sociale con un'organizzazione e programmazione preventiva di innumerevoli reati-fine, organizzazione in seno alla quale l' indagato è risultato svolgere un ruolo di assoluto protagonista essendosi lo stesso attivato in più circostanze per coadiuvare il gruppo nel reperimento dei beni contraffatti nonché per il trasferimento all'estero del reperti, dedicandosi senza sosta nel periodo in contestazione ad attività funzionali per alimentare il lucroso traffico gestito. Quanto alle esigenze di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. i giudici di merito hanno osservato, con una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, che dalle risultanze investigative era emerso chiaramente come il NO avesse adottato, unitamente ai suoi sodali, tutte le cautele possibili per eludere le attività investigativa di cui il gruppo aveva avuto sentore e successivamente certezza con l'arresto di due coindagati, precisando che nella ipotesi del coinvolgimento nella vicenda delittuosa di cui al capo XXX) risultava che il ricorrente e gli altri coindagati si erano impegnati per reperire documenti falsi dopo la perquisizione subita, precisando che in ragione dei numerosi aspetti da approfondire era opportuno difendere i dati probatori acquisiti e le ulteriori acquisizioni investigative da eventuali interferenza da parte dell'indagato.
5.2. Nell' ordinanza impugnata, con motivazione amplissima, congrua e corretta, sono state anche specificate adeguatamente le ragioni per le quali non era possibile adottare una misura meno afflittiva.
6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché prov