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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 221/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 221 /2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. SBARAGLIA SABRINA
e
, nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1
difesa dall'avv. PRESUTTO FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di essere genitori di , Controparte_1 Persona_1
nata il [...] e , nato a [...] il [...], entrambi nati da Persona_2
genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido dei minori alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 A) l'abitazione familiare di Pescara, alla via Basento nr. 62, viene assegnata alla sig.ra la quale vi vivrà unitamente ai due figli minori Controparte_1 Per_1
e e la quale continuerà a pagare il canone di locazione;
mentre il sig. Per_2
reperirà altra autonoma abitazione;
Pt_1
B) le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza o domicilio entro il temine di 30 giorni, finché i figli saranno minori;
C) i due figli minori e resteranno affidati Persona_1 Persona_2
congiuntamente ex L. n. 54/2006 ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale sugli stessi, con collocamento prevalente presso la madre;
D) i genitori saranno tenuti a prestare massima attenzione alla cura ed ai bisogni dei figli minorenni, a rendersi sempre reperibili telefonicamente, a tenersi aggiornati e collaborare fra loro ed a concordare gli aspetti riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute ed in genere tutto quello che concerne la crescita fisica e psichica dei minori, evitando qualsivoglia trascuratezza o ricaduta negativa sul sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico dei figli;
E) relativamente alla frequentazione dei minori con il genitore non collocatario, le parti stabiliscono quanto segue: il padre terrà con sé i figli: a) due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:30, tenendo conto dell'attività sportiva frequentata dal figlio . In caso di problemi lavorativi del Per_2
verranno individuati altri giorni della settimana, da concordare con la Pt_1 [...]
con congruo anticipo;
b) a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di CP_1
scuola dei minori sino alle ore 21:30 della domenica;
c) nel periodo estivo, due settimane, nel mese di agosto, anche non consecutive, in concomitanza con le ferie del padre, da comunicare alla madre entro il 30 giugno di ciascun anno;
d) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 20:00 del 23 dicembre alle ore 10:30 del
25 dicembre e dalle ore 10:30 del 25 dicembre alle ore 21:30 del 26 dicembre, nonché dalle ore 11:00 del 31 dicembre alle ore 10:00 del 2 gennaio e dalle ore 18:00
pagina 3 di 5 del 5 gennaio alle ore 21:00 del 6 gennaio;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dalle ore 20:00 del Venerdì Santo alle ore 15:30 del giorno di Pasqua e dalle ore 15:30 del giorno di Pasqua sino alle ore 21:30 del lunedì in albis;
f) i genitori alterneranno, inoltre, i seguenti giorni festivi: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre;
g) i minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa e la festa della mamma;
h) i compleanni dei figli verranno trascorsi possibilmente insieme, altrimenti i minori alterneranno con ciascun genitore, anno per anno, il pranzo e la cena così da permettere ad entrambi i genitori di trascorrere annualmente detto evento con i figli;
i) i genitori potranno concordemente accordarsi per eventuali variazioni del presente calendario;
F) il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e Parte_1 Per_1
a mezzo versamento mensile alla sig.ra Per_2 Controparte_1 dell'importo complessivo di € 400,00, ossia € 200,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
G) il sig. rimborserà alla sig.ra il 50% delle spese Pt_1 CP_1
straordinarie necessarie per i figli e , relative a spese medico- Per_1 Per_2
specialistiche non rimborsabili dal S.S.N., spese scolastiche e spese sportive, purché previamente concordate, comunicate ed adeguatamente documentate, come da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
H) l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla sig.ra , CP_1
con rinuncia del sig. alla quota di sua spettanza;
Pt_1
I) l'autovettura Renault Captur, tg. FP516GP, cointestata ad entrambe le parti, diventerà di proprietà esclusiva del sig. previo passaggio di proprietà da Pt_1
parte della sig.ra , con spese a carico del da effettuarsi entro CP_1 Pt_1
la data di udienza;
pagina 4 di 5 J) Le spese legali relative al presente procedimento saranno interamente compensate fra le parti.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 221 /2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. SBARAGLIA SABRINA
e
, nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1
difesa dall'avv. PRESUTTO FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di essere genitori di , Controparte_1 Persona_1
nata il [...] e , nato a [...] il [...], entrambi nati da Persona_2
genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido dei minori alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 A) l'abitazione familiare di Pescara, alla via Basento nr. 62, viene assegnata alla sig.ra la quale vi vivrà unitamente ai due figli minori Controparte_1 Per_1
e e la quale continuerà a pagare il canone di locazione;
mentre il sig. Per_2
reperirà altra autonoma abitazione;
Pt_1
B) le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza o domicilio entro il temine di 30 giorni, finché i figli saranno minori;
C) i due figli minori e resteranno affidati Persona_1 Persona_2
congiuntamente ex L. n. 54/2006 ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale sugli stessi, con collocamento prevalente presso la madre;
D) i genitori saranno tenuti a prestare massima attenzione alla cura ed ai bisogni dei figli minorenni, a rendersi sempre reperibili telefonicamente, a tenersi aggiornati e collaborare fra loro ed a concordare gli aspetti riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute ed in genere tutto quello che concerne la crescita fisica e psichica dei minori, evitando qualsivoglia trascuratezza o ricaduta negativa sul sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico dei figli;
E) relativamente alla frequentazione dei minori con il genitore non collocatario, le parti stabiliscono quanto segue: il padre terrà con sé i figli: a) due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:30, tenendo conto dell'attività sportiva frequentata dal figlio . In caso di problemi lavorativi del Per_2
verranno individuati altri giorni della settimana, da concordare con la Pt_1 [...]
con congruo anticipo;
b) a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di CP_1
scuola dei minori sino alle ore 21:30 della domenica;
c) nel periodo estivo, due settimane, nel mese di agosto, anche non consecutive, in concomitanza con le ferie del padre, da comunicare alla madre entro il 30 giugno di ciascun anno;
d) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 20:00 del 23 dicembre alle ore 10:30 del
25 dicembre e dalle ore 10:30 del 25 dicembre alle ore 21:30 del 26 dicembre, nonché dalle ore 11:00 del 31 dicembre alle ore 10:00 del 2 gennaio e dalle ore 18:00
pagina 3 di 5 del 5 gennaio alle ore 21:00 del 6 gennaio;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dalle ore 20:00 del Venerdì Santo alle ore 15:30 del giorno di Pasqua e dalle ore 15:30 del giorno di Pasqua sino alle ore 21:30 del lunedì in albis;
f) i genitori alterneranno, inoltre, i seguenti giorni festivi: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre;
g) i minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa e la festa della mamma;
h) i compleanni dei figli verranno trascorsi possibilmente insieme, altrimenti i minori alterneranno con ciascun genitore, anno per anno, il pranzo e la cena così da permettere ad entrambi i genitori di trascorrere annualmente detto evento con i figli;
i) i genitori potranno concordemente accordarsi per eventuali variazioni del presente calendario;
F) il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e Parte_1 Per_1
a mezzo versamento mensile alla sig.ra Per_2 Controparte_1 dell'importo complessivo di € 400,00, ossia € 200,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
G) il sig. rimborserà alla sig.ra il 50% delle spese Pt_1 CP_1
straordinarie necessarie per i figli e , relative a spese medico- Per_1 Per_2
specialistiche non rimborsabili dal S.S.N., spese scolastiche e spese sportive, purché previamente concordate, comunicate ed adeguatamente documentate, come da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
H) l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla sig.ra , CP_1
con rinuncia del sig. alla quota di sua spettanza;
Pt_1
I) l'autovettura Renault Captur, tg. FP516GP, cointestata ad entrambe le parti, diventerà di proprietà esclusiva del sig. previo passaggio di proprietà da Pt_1
parte della sig.ra , con spese a carico del da effettuarsi entro CP_1 Pt_1
la data di udienza;
pagina 4 di 5 J) Le spese legali relative al presente procedimento saranno interamente compensate fra le parti.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5