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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
MENICHELLI SANDRA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021002DI0000009640001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese.
Resistente/Appellato: inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I -Con ricorso depositato li 1/3/2024 ricorre alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado la Ricorrente_1 srl per il tramite della procuratrice speciale Società_1 spa avverso un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni notificato li 7/9/2023 dall'Agenzia delle Entrate di Macerata per il mancato pagamento di imposta di registro per un decreto ingiuntivo.
Il ricorrente eccepisce:
-il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione, in quanto non allega il decreto ingiuntivo e la fideiussione che garantisce i crediti fatti valere, poi perché non indica le motivazioni per cui sia stata applicata l'imposta proporzionale di registro al 3% sugli interessi e dello 0,50% sulla fideiussione, sia perché è stata applicata l'imposta in misura proporzionale e non in misura fissa come prevede la Cassazione;
-inoltre nel merito l'avviso di liquidazione deve essere annullato perché per il principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA, come è nel caso di specie, fruisce dell'imposta di registro fissa e non di quella proporzionale.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, la rideterminazione delle somme dovute nella sola misura fissa.
Con controdeduzioni depositate li 28/3/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Macerata chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire del ricorrente.
Infatti, a seguito della procedura di mediazione, l'Ufficio ha emesso un atto di autotutela ed ha annullato l'atto impugnato. Tale atto di autotutela è stato comunicato tramite pec al difensore del ricorrente in data
5/2/2024. Tuttavia il ricorrente si è costituito in giudizio li 1/3/2024. L'Ufficio chiede pertanto la condanna alle spese del ricorrente.
Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II – Preso atto dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Macerata, li 17/12/2025
IL GIUDICE
avv. Sandra Menichelli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
MENICHELLI SANDRA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021002DI0000009640001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese.
Resistente/Appellato: inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I -Con ricorso depositato li 1/3/2024 ricorre alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado la Ricorrente_1 srl per il tramite della procuratrice speciale Società_1 spa avverso un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni notificato li 7/9/2023 dall'Agenzia delle Entrate di Macerata per il mancato pagamento di imposta di registro per un decreto ingiuntivo.
Il ricorrente eccepisce:
-il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione, in quanto non allega il decreto ingiuntivo e la fideiussione che garantisce i crediti fatti valere, poi perché non indica le motivazioni per cui sia stata applicata l'imposta proporzionale di registro al 3% sugli interessi e dello 0,50% sulla fideiussione, sia perché è stata applicata l'imposta in misura proporzionale e non in misura fissa come prevede la Cassazione;
-inoltre nel merito l'avviso di liquidazione deve essere annullato perché per il principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA, come è nel caso di specie, fruisce dell'imposta di registro fissa e non di quella proporzionale.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, la rideterminazione delle somme dovute nella sola misura fissa.
Con controdeduzioni depositate li 28/3/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Macerata chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire del ricorrente.
Infatti, a seguito della procedura di mediazione, l'Ufficio ha emesso un atto di autotutela ed ha annullato l'atto impugnato. Tale atto di autotutela è stato comunicato tramite pec al difensore del ricorrente in data
5/2/2024. Tuttavia il ricorrente si è costituito in giudizio li 1/3/2024. L'Ufficio chiede pertanto la condanna alle spese del ricorrente.
Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II – Preso atto dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Macerata, li 17/12/2025
IL GIUDICE
avv. Sandra Menichelli