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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dr. Francesco Paganini Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 177/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. CRESPI MARIO ERCOLE, che lo Parte_1 C.F._1
rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. , con gli Avv.ti ZUCCARINO FEDERICO e CP_1 C.F._2
NOVARA FRANCESCO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 21/01/2025, a trattazione scritta, accettavano la proposta formulata dal
Giudice istruttore ex art. 185 bis c.p.c., chiedendo congiuntamente “di definire la causa de quo, solo con pronuncia sulla status di separazione e poi di divorzio senza condizioni, con rinuncia alle relative domande di corresponsione assegno e spese compensate o altre nelle more formulate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti contraevano matrimonio concordatario in Olgiate Olona in data 15/10/1994 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.31, Parte II, Serie A, anno 1994)
e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Olgiate Olona, via Giovanni Pascoli n. 84, di proprietà esclusiva del ricorrente.
Dall'unione nascevano i figli , il 13/05/1993, , l'1/03/1996, maggiorenni ed Per_1 Per_2
Per_ economicamente autosufficienti, ed , il 13/04/2004, maggiorenne e, solo secondo il padre, non economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 17/01/2024 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, con addebito alla coniuge, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Chiedeva altresì dichiararsi l'autosufficienza economica delle parti.
In data 08/03/2024 provvedeva a costituirsi la Sig.ra Giudici mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione, domandandone però l'addebito al marito, e, in via riconvenzionale, chiedeva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In particolare, la resistente chiedeva porsi a carico del assegno di mantenimento e, poi, divorzile di importo Pt_1 pari a € 250,00 (o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia).
All'udienza del 10/04/2024 il Giudice Delegato autorizzava le parti a vivere separate e proponeva alle parti di definire la controversia con sola pronuncia sullo status (sia separazione e poi divorzio), compensando le spese di lite.
Le parti comparivano personalmente innanzi al Giudice all'udienza del 30/10/2024 nel corso della Per_ quale il ricorrente chiedeva, altresì, che la resistente contribuisse al mantenimento di , allo stato disoccupato.
Le parti all'udienza del 21/01/2025 a trattazione scritta accettavano la proposta formulata dal
Giudice istruttore ex art. 185 bis c.p.c. “di definire la causa de quo, solo con pronuncia sulla status di separazione e poi di divorzio senza condizioni, con rinuncia alle relative domande di corresponsione assegno e spese compensate o altre nelle more formulate”.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la stessa in decisione al
Collegio e fissava l'udienza dell'01/10/2025 per la prosecuzione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne le ulteriori istanze in punto di addebito della separazione, di richiesta di
Per_ assegno divorzile e di richiesta di fissazione del contributo al mantenimento di , le stesse sono
Pag. 2 di 3 state congiuntamente rinunciate dalle parti a mezzo delle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti in data 16-21/01/2025.
Deve disporsi la prosecuzione della causa come da precedente ordinanza del Giudice delegato, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
DICHIARA la separazione personale tra i Sigg.ri e , coniugatisi in Parte_1 CP_1
Olgiate Olona in data 15/10/1994 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.31, Parte II, Serie A, anno 1994);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Olgiate Olona in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE la prosecuzione del giudizio come da ordinanza del Giudice delegato.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr. Francesco Paganini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dr. Francesco Paganini Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 177/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. CRESPI MARIO ERCOLE, che lo Parte_1 C.F._1
rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. , con gli Avv.ti ZUCCARINO FEDERICO e CP_1 C.F._2
NOVARA FRANCESCO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 21/01/2025, a trattazione scritta, accettavano la proposta formulata dal
Giudice istruttore ex art. 185 bis c.p.c., chiedendo congiuntamente “di definire la causa de quo, solo con pronuncia sulla status di separazione e poi di divorzio senza condizioni, con rinuncia alle relative domande di corresponsione assegno e spese compensate o altre nelle more formulate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti contraevano matrimonio concordatario in Olgiate Olona in data 15/10/1994 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.31, Parte II, Serie A, anno 1994)
e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Olgiate Olona, via Giovanni Pascoli n. 84, di proprietà esclusiva del ricorrente.
Dall'unione nascevano i figli , il 13/05/1993, , l'1/03/1996, maggiorenni ed Per_1 Per_2
Per_ economicamente autosufficienti, ed , il 13/04/2004, maggiorenne e, solo secondo il padre, non economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 17/01/2024 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, con addebito alla coniuge, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Chiedeva altresì dichiararsi l'autosufficienza economica delle parti.
In data 08/03/2024 provvedeva a costituirsi la Sig.ra Giudici mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione, domandandone però l'addebito al marito, e, in via riconvenzionale, chiedeva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In particolare, la resistente chiedeva porsi a carico del assegno di mantenimento e, poi, divorzile di importo Pt_1 pari a € 250,00 (o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia).
All'udienza del 10/04/2024 il Giudice Delegato autorizzava le parti a vivere separate e proponeva alle parti di definire la controversia con sola pronuncia sullo status (sia separazione e poi divorzio), compensando le spese di lite.
Le parti comparivano personalmente innanzi al Giudice all'udienza del 30/10/2024 nel corso della Per_ quale il ricorrente chiedeva, altresì, che la resistente contribuisse al mantenimento di , allo stato disoccupato.
Le parti all'udienza del 21/01/2025 a trattazione scritta accettavano la proposta formulata dal
Giudice istruttore ex art. 185 bis c.p.c. “di definire la causa de quo, solo con pronuncia sulla status di separazione e poi di divorzio senza condizioni, con rinuncia alle relative domande di corresponsione assegno e spese compensate o altre nelle more formulate”.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la stessa in decisione al
Collegio e fissava l'udienza dell'01/10/2025 per la prosecuzione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne le ulteriori istanze in punto di addebito della separazione, di richiesta di
Per_ assegno divorzile e di richiesta di fissazione del contributo al mantenimento di , le stesse sono
Pag. 2 di 3 state congiuntamente rinunciate dalle parti a mezzo delle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti in data 16-21/01/2025.
Deve disporsi la prosecuzione della causa come da precedente ordinanza del Giudice delegato, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
DICHIARA la separazione personale tra i Sigg.ri e , coniugatisi in Parte_1 CP_1
Olgiate Olona in data 15/10/1994 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.31, Parte II, Serie A, anno 1994);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Olgiate Olona in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE la prosecuzione del giudizio come da ordinanza del Giudice delegato.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr. Francesco Paganini
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