Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
Dr. Massimo Escher Presidente Dr. Lidia Greco Giudice Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2586/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa da nata a [...] il [...] ( C.F. Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maria Chisari, presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] ( C.F. Controparte_1
) rappr. e dif. dall'avv. Basilio Antoci, presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.2.2023, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
13/11/1991 e il 06/10/1995, senza formulare domande di carattere Per_2 Per_3
accessorio.
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliato, a tal fine allegava decreto di omologa della separazione n. 5643/2021, emesso dal Tribunale di Catania il 23.11.2021.
Si costituiva in giudizio , il quale, pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, chiedeva il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nella misura di € 350,00.
All'udienza presidenziale del 24.5.2023, il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi, transitata la causa innanzi al giudice istruttore alla prima udienza del 28.11.2023, parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status e parte resistente non si opponeva.
Con sentenza emessa in data 1.12.2023, è stato pronunciato il divorzio tra le parti e con ordinanza emessa in data 29.4.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 26.11.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, in ordine alla domanda riconvenzionale di parte resistente volta ad ottenere un assegno divorzile si rileva quanto segue.
Il resistente nei propri atti ha dedotto di essere disoccupato e privo di redditi, sebbene egli durante il matrimonio abbia prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del suocero e di avere, quindi, in ragione dello stato di disoccupazione, un notevole squilibrio reddituale con la ricorrente, la quale, invece, godrebbe di un elevato tenore di vita, essendo ella impiegata nella gestione delle imprese familiari (circostanza fermamente contestate dalla stessa ricorrente). Nel merito, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, bisogna preliminarmente procedere all'accertamento sulla “inadeguatezza dei mezzi dell"ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La decisione sulla sua attribuzione
e quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, determinandosi così il principio per il quale l'assegno di divorzio non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole” (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9865).
In altri termini, l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata alla valutazione dell'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante il matrimonio, essendo, altresì necessaria l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, derivante dalle scelte fatte durante il matrimonio, che hanno portato il richiedente a rinunciare a opportunità professionali e reddituali.
Nel caso di specie, il resistente nulla ha dedotto né dimostrato in ordine al sacrificio delle proprie aspettative lavorative e professionali, frutto di accordo tra i coniugi, per la formazione di un patrimonio comune ovvero volto alla creazione delle fortune della moglie.
Invero, il si è limitato a fondare la propria domanda sulla base del suo attuale CP_1
stato di disoccupazione e sulla presunta sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi, peraltro, nemmeno dimostrata.
Rileva, in proposito il Collegio, che il lamentato stato di disoccupazione non è legato a ragioni di oggettiva impossibilità di reperire un'occupazione lavorativa né appare causalmente collegato all'apporto fornito durante la vita coniugale che abbia comportato il sacrificio le proprie aspettative, tant'è che durante il matrimonio lo stesso istante ha svolto proficuamente attività lavorativa, dimostrando così di averne capacità
e possibilità.
Parimenti, non può non essere presa in considerazione la circostanza che in sede di separazione consensuale non era stato previsto alcun assegno di mantenimento in favore del resistente, sebbene quest'ultimo fosse già all'epoca privo di occupazione lavorativa, facendo così presumere che egli sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda riconvenzionale del resistente volta ad ottenere un assegno divorzile deve essere rigettata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico del resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo, così statuisce:
RIGETTA la domanda di assegno divorzile;
condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € Controparte_1
4000,00 oltre iva cpa e spese gen.
Così deciso in Catania il 10.01.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher