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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2963/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore ed estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2963/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONELLI AL e Parte_1 C.F._1
dell'avv. PANCALDI EVA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONELLI Controparte_1 C.F._2
AL e dell'avv. PANCALDI EVA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 22/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati con l'obbligo al mutuo rispetto. La sig.ra ha già autorizzato il marito a lasciare la casa coniugale, senza che da ciò possa Controparte_1
derivarne alcuna imputazione di addebito, il quale si è trasferito in Vignola (MO) via Vescovada n. 172;
il sig. provvederà, entro la fine del mese di settembre 2025, al trasferimento della Parte_1
propria residenza;
2. Nell'abitazione familiare, sita in Spilamberto (Mo) alla Via Giacomo Matteotti n. 7, continuerà ad abitare la signora insieme al figlio minore, ove lo stesso manterrà la propria Controparte_1
residenza anagrafica. Il padre ha già prelevato dall'abitazione famigliare stessa i propri effetti personali.
I mobili e gli arredi attualmente presenti nella casa coniugale resteranno in possesso e proprietà
esclusiva, nell'interesse del figlio minore, della sig.ra . Le spese inerenti Controparte_1
all'abitazione familiare, sia ordinarie che straordinarie, così come quelle per le utenze domestiche,
resteranno a completo carico della sig.r . CP_1
3. Il figlio minore è affidato congiuntamente alla madre ed al padre, i quali espressamente Per_1
riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze del minore.
Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la potestà sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sul figlio, e saranno pertanto corresponsabili del suo andamento scolastico, della sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessari al figlio, con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé il figlio dovrà preventivamente informare l'altro genitore su eventuali visite mediche,
esami, terapie etc., cui il figlio dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza. Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del minore, ivi compreso il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti e le iniziative della scuola. Entrambi i genitori avranno diritto di partecipare ai compleanni e conseguenti festeggiamenti del figlio minori, così come ai compleanni ed alle celebrazioni delle rispettive famiglie e degli amici del ragazzo, nonché alle feste ed alle ricorrenze alle quali il minore parteciperà;
4. Il figlio sarà collocato ed avrà la residenza, anche anagrafica, presso la madre Per_1
nell'appartamento sito in Spilamberto (Mo), alla Via Giacomo Matteotti n. 7;
5. I genitori intendono evitare che la separazione possa essere fonte di disagio e sofferenza per il figlio e per questo padre e madre manifestano il comune impegno a regolamentare il rapporto tra padre, non convivente, e il figlio con la modalità maggiormente rispondenti alle esigenze del ragazzo. Per quanto sopra espresso, il sig. avrà diritto/dovere di vedere e di tenere con sé il figlio ogni Parte_1
qualvolta lo vorrà e secondo tempi e modalità da concordare preventivamente tra i coniugi e comunque nel rispetto dei desideri del minore e dei suoi impegni – anche scolastici e/o ricreativi. Per quanto innanzi, le modalità di seguito formalizzate saranno vincolanti tra i genitori solo nel caso in cui venisse meno l'attuale capacità dei genitori di confrontarsi, con serenità ed equilibrio, rispetto le esigenze del figlio.
Pertanto, salvo diversi accordi tra i coniugi, il figlio trascorrerà con i genitori:
a) i fine settimana alterni, dal venerdì sera sino alla domenica sera, avendo cura di prelevarlo dalla scuola o dall'abitazione dell'altro genitore e accompagnarlo a casa;
b) durante la settimana, il figlio permarrà con il padre almeno una giornata (indicativamente il mercoledì
dopo la scuola) sino alla sera dopo la cena. I coniugi convengono, che il prelievo da scuola e/o dalla abitazione materna e/o da quella paterna e/o da qualsiasi altro luogo ove il figlio si trovi, potrà essere effettuato anche da persone di fiducia dai genitori incaricate;
6. Il figlio trascorrerà i periodi di vacanza alternandosi con ciascun genitore secondo i seguenti periodi:
- Vigilia di Natale con il padre e Natale e S. FA con la madre;
31 dicembre e 1° gennaio un anno con il padre e quello successivo con la madre;
l'Epifania con la madre;
gli atri giorni di vacanza scolastica non festivi il figlio starà con la madre;
- Pasqua con la madre, Pasquetta con il padre e gli altri giorni di vacanza scolastica non festivi il figlio starà con la madre;
- 2 giugno con la madre e 8 dicembre con il padre;
- Per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore una/due settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro il termine della scuola. Entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio, nonché un recapito telefonico.
- Per tutto quanto qui non espressamente previsto, resta inteso che entrambi i genitori dovranno gestire i cambi di collocazione e di abitazione del figlio nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici,
parascolastici, educativi, sportivi e formativi.
7. A titolo di contributo al mantenimento del figlio, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
, la somma complessiva mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), da Controparte_1
versarsi in dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
, ben noto alle parti, con valuta fissa di accredito al primo giorno del mese a decorrere dal mese CP_1
di agosto 2025. Tale contributo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla sig.ra e le detrazioni per il figlio a carico CP_1 spetteranno esclusivamente alla sig.r . È fatta salva la facoltà di modificare tali ultime pattuizioni CP_1
su accordo delle parti e per iscritto;
8. Entrambe le parti saranno tenute a concorrere al 50% alle spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per secondo il protocollo in uso al Per_1
Tribunale di Modena. In particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, email, fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è
avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione; le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con il figlio, mentre saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno quelle relative alle vacanze dei figli che trascorreranno con terzi o da soli;
9. Il sig. e la sig.ra dichiarano di essere indipendenti Parte_1 Controparte_1
economicamente e di non voler percepire alcun assegno di mantenimento;
si precisa che il sig Pt_1
negli anni 2022 e 2023 non era tenuto alla presentazione dei redditi.
10. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
11. La sig.ra riconosce al sig. la proprietà e il possesso dell'autovettura marca Volvo CP_1 Pt_1
targata EK545FK e dei seguenti motocicli: Kawasaki ZRX 1200 R targato CV 58425 e Honda CB 500
Four targato MI 551530;
12. Il sig. riconosce alla sig.ra la proprietà e il possesso dell'autovettura marca Fiat Pt_1 CP_1
modello Punto targata EX415AN;
13. Le parti danno atto di non avere attualmente conti correnti né finanziamenti in comune:
14. Le parti danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo. I coniugi si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della loro sottoscrizione;
ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa;
15. Le spese della presente procedura di separazione consensuale e le spese legali saranno suddivise tra le parti in quote uguali.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e APPIO, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01/03/1978 e nato a [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SPILAMBERTO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003, atto n. 13, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore ed estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2963/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONELLI AL e Parte_1 C.F._1
dell'avv. PANCALDI EVA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONELLI Controparte_1 C.F._2
AL e dell'avv. PANCALDI EVA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 22/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati con l'obbligo al mutuo rispetto. La sig.ra ha già autorizzato il marito a lasciare la casa coniugale, senza che da ciò possa Controparte_1
derivarne alcuna imputazione di addebito, il quale si è trasferito in Vignola (MO) via Vescovada n. 172;
il sig. provvederà, entro la fine del mese di settembre 2025, al trasferimento della Parte_1
propria residenza;
2. Nell'abitazione familiare, sita in Spilamberto (Mo) alla Via Giacomo Matteotti n. 7, continuerà ad abitare la signora insieme al figlio minore, ove lo stesso manterrà la propria Controparte_1
residenza anagrafica. Il padre ha già prelevato dall'abitazione famigliare stessa i propri effetti personali.
I mobili e gli arredi attualmente presenti nella casa coniugale resteranno in possesso e proprietà
esclusiva, nell'interesse del figlio minore, della sig.ra . Le spese inerenti Controparte_1
all'abitazione familiare, sia ordinarie che straordinarie, così come quelle per le utenze domestiche,
resteranno a completo carico della sig.r . CP_1
3. Il figlio minore è affidato congiuntamente alla madre ed al padre, i quali espressamente Per_1
riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze del minore.
Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la potestà sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sul figlio, e saranno pertanto corresponsabili del suo andamento scolastico, della sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessari al figlio, con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé il figlio dovrà preventivamente informare l'altro genitore su eventuali visite mediche,
esami, terapie etc., cui il figlio dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza. Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del minore, ivi compreso il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti e le iniziative della scuola. Entrambi i genitori avranno diritto di partecipare ai compleanni e conseguenti festeggiamenti del figlio minori, così come ai compleanni ed alle celebrazioni delle rispettive famiglie e degli amici del ragazzo, nonché alle feste ed alle ricorrenze alle quali il minore parteciperà;
4. Il figlio sarà collocato ed avrà la residenza, anche anagrafica, presso la madre Per_1
nell'appartamento sito in Spilamberto (Mo), alla Via Giacomo Matteotti n. 7;
5. I genitori intendono evitare che la separazione possa essere fonte di disagio e sofferenza per il figlio e per questo padre e madre manifestano il comune impegno a regolamentare il rapporto tra padre, non convivente, e il figlio con la modalità maggiormente rispondenti alle esigenze del ragazzo. Per quanto sopra espresso, il sig. avrà diritto/dovere di vedere e di tenere con sé il figlio ogni Parte_1
qualvolta lo vorrà e secondo tempi e modalità da concordare preventivamente tra i coniugi e comunque nel rispetto dei desideri del minore e dei suoi impegni – anche scolastici e/o ricreativi. Per quanto innanzi, le modalità di seguito formalizzate saranno vincolanti tra i genitori solo nel caso in cui venisse meno l'attuale capacità dei genitori di confrontarsi, con serenità ed equilibrio, rispetto le esigenze del figlio.
Pertanto, salvo diversi accordi tra i coniugi, il figlio trascorrerà con i genitori:
a) i fine settimana alterni, dal venerdì sera sino alla domenica sera, avendo cura di prelevarlo dalla scuola o dall'abitazione dell'altro genitore e accompagnarlo a casa;
b) durante la settimana, il figlio permarrà con il padre almeno una giornata (indicativamente il mercoledì
dopo la scuola) sino alla sera dopo la cena. I coniugi convengono, che il prelievo da scuola e/o dalla abitazione materna e/o da quella paterna e/o da qualsiasi altro luogo ove il figlio si trovi, potrà essere effettuato anche da persone di fiducia dai genitori incaricate;
6. Il figlio trascorrerà i periodi di vacanza alternandosi con ciascun genitore secondo i seguenti periodi:
- Vigilia di Natale con il padre e Natale e S. FA con la madre;
31 dicembre e 1° gennaio un anno con il padre e quello successivo con la madre;
l'Epifania con la madre;
gli atri giorni di vacanza scolastica non festivi il figlio starà con la madre;
- Pasqua con la madre, Pasquetta con il padre e gli altri giorni di vacanza scolastica non festivi il figlio starà con la madre;
- 2 giugno con la madre e 8 dicembre con il padre;
- Per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore una/due settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro il termine della scuola. Entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio, nonché un recapito telefonico.
- Per tutto quanto qui non espressamente previsto, resta inteso che entrambi i genitori dovranno gestire i cambi di collocazione e di abitazione del figlio nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici,
parascolastici, educativi, sportivi e formativi.
7. A titolo di contributo al mantenimento del figlio, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
, la somma complessiva mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), da Controparte_1
versarsi in dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
, ben noto alle parti, con valuta fissa di accredito al primo giorno del mese a decorrere dal mese CP_1
di agosto 2025. Tale contributo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla sig.ra e le detrazioni per il figlio a carico CP_1 spetteranno esclusivamente alla sig.r . È fatta salva la facoltà di modificare tali ultime pattuizioni CP_1
su accordo delle parti e per iscritto;
8. Entrambe le parti saranno tenute a concorrere al 50% alle spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per secondo il protocollo in uso al Per_1
Tribunale di Modena. In particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, email, fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è
avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione; le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con il figlio, mentre saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno quelle relative alle vacanze dei figli che trascorreranno con terzi o da soli;
9. Il sig. e la sig.ra dichiarano di essere indipendenti Parte_1 Controparte_1
economicamente e di non voler percepire alcun assegno di mantenimento;
si precisa che il sig Pt_1
negli anni 2022 e 2023 non era tenuto alla presentazione dei redditi.
10. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
11. La sig.ra riconosce al sig. la proprietà e il possesso dell'autovettura marca Volvo CP_1 Pt_1
targata EK545FK e dei seguenti motocicli: Kawasaki ZRX 1200 R targato CV 58425 e Honda CB 500
Four targato MI 551530;
12. Il sig. riconosce alla sig.ra la proprietà e il possesso dell'autovettura marca Fiat Pt_1 CP_1
modello Punto targata EX415AN;
13. Le parti danno atto di non avere attualmente conti correnti né finanziamenti in comune:
14. Le parti danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo. I coniugi si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della loro sottoscrizione;
ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa;
15. Le spese della presente procedura di separazione consensuale e le spese legali saranno suddivise tra le parti in quote uguali.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e APPIO, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01/03/1978 e nato a [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SPILAMBERTO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003, atto n. 13, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale