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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
SA LU AR, RE
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2189/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5431/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
10 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249006710238000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249006710238000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249006710238000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202400033006000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220035194764000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato: le parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, avverso sia la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n°
06880202400033006000, notificata in data 23.2.2024 per l'importo di €. 60.359,29, sia l'intimazione di pagamento n° 06820249006710238000, notificata in data 18.3.2024 per l'importo di €. 56.175,15, facendo presente che:
- aveva chiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito di imposta, pari ad €. 29.695,08, derivante dal controllo automatizzato del modello Unico relativo agli anni 2017 e 2018, di cui alla comunicazione di irregolarità n°
09226801810 del 23.9.2019;
- successivamente, avendo sospeso, per l'emergenza sanitaria Covid, il pagamento delle rate, con cartella di pagamento n° 06820220035194764000, notificata il 24.11.2022, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, accertata la decadenza dal citato piano di rateizzazione, richiedeva il pagamento dell'importo di €. 50.663,39; detta cartella di pagamento non veniva impugnata;
- aveva presentato nuova istanza di rateizzazione per gli importi recati dalla richiamata cartella di pagamento, accolta dall'ente di riscossione il 15.12.2022;
- aveva, quindi, nuovamente sospeso il pagamento delle ulteriori rate in quanto aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (c.d. rottamazione quater), ai sensi della legge n° 197/2022;
- nonostante l'adesione alla rottamazione quater, invece di ricevere il nuovo piano di pagamento, venivano notificati la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio.
Il ricorrente contestava la correttezza delle sanzioni e degli interessi recati dalla cartella di pagamento n°
06820220035194764000, nonché l'emissione dei successivi atti impositivi, in considerazione dell'adesione alla definizione agevolata .
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, nonché l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ribadivano la legittimità del proprio operato e l'intervenuta cristallizzazione della pretesa tributaria, non essendo stata impugnata la predetta cartella di pagamento. In particolare veniva precisato che l'istanza di definizione agevolata ex lege n° 197/2022 aveva riguardato posizioni debitorie diverse rispetto a quelle recate dalla predetta cartella di pagamento non impugnata e che l'appellante non aveva diritto ad ottenere un'ulteriore rateizzazione attesa la decadenza da altro piano rateale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impositivi, dichiarava inammissibile il ricorso per mancata impugnazione della cartella di pagamento di cui sopra e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in €. 1.000,00 per l'ente impositore ed €. 3.000,00 per l'ente di riscossione.
Ricorrente_1 proponeva appello eccependo la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione su punti decisivi della controversia (ossia in punto di duplicazione somme, interessi non adeguatamente specificati e definizione agevolata). In via cautelare chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, attesa la rilevante pretesa tributaria.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione insisteva per la conferma della sentenza, nonché per la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore del legale antistatario e, con successiva nota, si opponeva all'istanza cautelare.
Con controdeduzioni anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, ribadite le difese di primo grado, insisteva per il rigetto della domanda cautelare, difettando i relativi presupposti.
Con ordinanza del 13.10.2025 l'istanza cautelare veniva respinta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio scaturiscono, oltre che da un avviso di accertamento esecutivo n° 250TNNM001099, dalla cartella di pagamento n° 06820220035194764000, in relazione alla quale i giudici di prime cure hanno fatto corretta applicazione dei principi giuridici che regolano la cristallizzazione della pretesa tributaria recata da quest'ultimo atto che, per espressa ammissione del Ricorrente_1, non era stato a suo tempo impugnato.
Detta omissione preclude qualsivoglia censura in questa sede, ad eccezione della facoltà di contestare l'atto successivo (nella specie, appunto, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento) unicamente per vizi propri.
Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito “il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito” (Cass. n° 12346/2025; Cass. n° 30340/2025).
Di conseguenza gli importi riferiti ad imposte, sanzioni ed interessi recati dalla cartella di pagamento n°
06820220035194764000 sono divenuti definitivi e non possono formare oggetto di alcuna eccezione.
Per quanto attiene la contestazione riferita alla violazione della normativa in materia di definizione agevolata ex lege n° 197/2022, l'appellante sostiene di aver aderito alla rottamazione quater con riferimento ai carichi recati anche dalla predetta cartella di pagamento n° 06820220035194764000 (pag. 2 e 3 atto di appello) ma nulla ha provato, non avendo prodotto la relativa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
A ciò, tuttavia, ha provveduto l'ente di riscossione che ha depositato nel proprio fascicolo di causa tale dichiarazione di adesione, presentata dal Ricorrente_1 in data 30.6.2023 (doc. 3 fascicolo I° grado Agenzia Entrate Riscossione), dalla quale emerge chiaramente che la cartella di pagamento non impugnata, non era menzionata nell'elenco degli atti impositivi oggetto di rottamazione. Dunque, contrariamente a quanto affermato dal Ricorrente_1, non era stata proposta alcuna definizione agevolata in relazione ai carichi di cui alla predetta cartella di pagamento.
Tale documentata circostanza non è stata confutata, neppure in questo grado di giudizio, dall'appellante che si ostina a ritenere illegittimo l'operato dell'Ufficio e non considera che la sospensione del pagamento rateale degli importi di cui alla cartella di pagamento -si sottolinea, in assenza di definizione agevolata ex
L. n° 197/2022 in relazione ai relativi carichi- ha comportato la conseguente notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 06880202400033006000 e dell'intimazione di pagamento n°
06820249006710238000.
In relazione a quest'ultimi due atti impositivi, l'appellante ritiene che sia stata omessa l'esposizione del calcolo degli interessi che ha conseguentemente impedito di verificare l'esattezza degli importi dovuti a tale titolo.
Sul punto è solo il caso di evidenziare che, qualora, come nel caso di specie, vi sia stata l'adozione di un atto impositivo che abbia determinato il quantum dovuto per imposte ed interessi, gli atti successivi si ritengono congruamente motivati, con il semplice richiamo all'atto precedente, per quanto attiene al calcolo degli interessi maturati, nonchè con la quantificazione dell'importo per gli interessi successivi (Cass. n°
32671/2024).
Nella presente fattispecie, i due predetti atti sono completi di tutti gli elementi, riportando il debito originario, quello residuo, le somme richieste in pagamento, l'indicazione degli interessi moratori maturati (sino all'11.3.2024 con riferimento alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e sino al 28.3.2024 in relazione all'intimazione di pagamento), la previsione degli ulteriori interessi sino all'effettivo pagamento, il rinvio all'art. 30 D.p.r. n° 602/1973 per l'individuazione del relativo tasso (cfr. anche relative avvertenze contenute nella intimazione di pagamento).
Alla luce di quanto esposto, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto dell'appello.
Alla soccombenza, consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della riduzione ex art. 15, comma 2 sexies, D.lgs. n° 546/1992 per l'ente impositore costituitosi tramite proprio funzionario e del diverso valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 19, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere le spese del grado liquidate in €. 2.400,00 a favore dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale II di Milano ed in €. 4.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con distrazione a favore del legale che si è dichiarato antistatario, oltre accessori di legge, se dovuti.
Il Giudice Estensore Il Presidente
UI RL BO AN OV
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
SA LU AR, RE
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2189/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5431/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
10 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249006710238000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249006710238000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249006710238000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202400033006000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220035194764000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato: le parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, avverso sia la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n°
06880202400033006000, notificata in data 23.2.2024 per l'importo di €. 60.359,29, sia l'intimazione di pagamento n° 06820249006710238000, notificata in data 18.3.2024 per l'importo di €. 56.175,15, facendo presente che:
- aveva chiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito di imposta, pari ad €. 29.695,08, derivante dal controllo automatizzato del modello Unico relativo agli anni 2017 e 2018, di cui alla comunicazione di irregolarità n°
09226801810 del 23.9.2019;
- successivamente, avendo sospeso, per l'emergenza sanitaria Covid, il pagamento delle rate, con cartella di pagamento n° 06820220035194764000, notificata il 24.11.2022, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, accertata la decadenza dal citato piano di rateizzazione, richiedeva il pagamento dell'importo di €. 50.663,39; detta cartella di pagamento non veniva impugnata;
- aveva presentato nuova istanza di rateizzazione per gli importi recati dalla richiamata cartella di pagamento, accolta dall'ente di riscossione il 15.12.2022;
- aveva, quindi, nuovamente sospeso il pagamento delle ulteriori rate in quanto aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (c.d. rottamazione quater), ai sensi della legge n° 197/2022;
- nonostante l'adesione alla rottamazione quater, invece di ricevere il nuovo piano di pagamento, venivano notificati la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio.
Il ricorrente contestava la correttezza delle sanzioni e degli interessi recati dalla cartella di pagamento n°
06820220035194764000, nonché l'emissione dei successivi atti impositivi, in considerazione dell'adesione alla definizione agevolata .
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, nonché l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ribadivano la legittimità del proprio operato e l'intervenuta cristallizzazione della pretesa tributaria, non essendo stata impugnata la predetta cartella di pagamento. In particolare veniva precisato che l'istanza di definizione agevolata ex lege n° 197/2022 aveva riguardato posizioni debitorie diverse rispetto a quelle recate dalla predetta cartella di pagamento non impugnata e che l'appellante non aveva diritto ad ottenere un'ulteriore rateizzazione attesa la decadenza da altro piano rateale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impositivi, dichiarava inammissibile il ricorso per mancata impugnazione della cartella di pagamento di cui sopra e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in €. 1.000,00 per l'ente impositore ed €. 3.000,00 per l'ente di riscossione.
Ricorrente_1 proponeva appello eccependo la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione su punti decisivi della controversia (ossia in punto di duplicazione somme, interessi non adeguatamente specificati e definizione agevolata). In via cautelare chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, attesa la rilevante pretesa tributaria.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione insisteva per la conferma della sentenza, nonché per la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore del legale antistatario e, con successiva nota, si opponeva all'istanza cautelare.
Con controdeduzioni anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, ribadite le difese di primo grado, insisteva per il rigetto della domanda cautelare, difettando i relativi presupposti.
Con ordinanza del 13.10.2025 l'istanza cautelare veniva respinta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio scaturiscono, oltre che da un avviso di accertamento esecutivo n° 250TNNM001099, dalla cartella di pagamento n° 06820220035194764000, in relazione alla quale i giudici di prime cure hanno fatto corretta applicazione dei principi giuridici che regolano la cristallizzazione della pretesa tributaria recata da quest'ultimo atto che, per espressa ammissione del Ricorrente_1, non era stato a suo tempo impugnato.
Detta omissione preclude qualsivoglia censura in questa sede, ad eccezione della facoltà di contestare l'atto successivo (nella specie, appunto, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento) unicamente per vizi propri.
Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito “il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito” (Cass. n° 12346/2025; Cass. n° 30340/2025).
Di conseguenza gli importi riferiti ad imposte, sanzioni ed interessi recati dalla cartella di pagamento n°
06820220035194764000 sono divenuti definitivi e non possono formare oggetto di alcuna eccezione.
Per quanto attiene la contestazione riferita alla violazione della normativa in materia di definizione agevolata ex lege n° 197/2022, l'appellante sostiene di aver aderito alla rottamazione quater con riferimento ai carichi recati anche dalla predetta cartella di pagamento n° 06820220035194764000 (pag. 2 e 3 atto di appello) ma nulla ha provato, non avendo prodotto la relativa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
A ciò, tuttavia, ha provveduto l'ente di riscossione che ha depositato nel proprio fascicolo di causa tale dichiarazione di adesione, presentata dal Ricorrente_1 in data 30.6.2023 (doc. 3 fascicolo I° grado Agenzia Entrate Riscossione), dalla quale emerge chiaramente che la cartella di pagamento non impugnata, non era menzionata nell'elenco degli atti impositivi oggetto di rottamazione. Dunque, contrariamente a quanto affermato dal Ricorrente_1, non era stata proposta alcuna definizione agevolata in relazione ai carichi di cui alla predetta cartella di pagamento.
Tale documentata circostanza non è stata confutata, neppure in questo grado di giudizio, dall'appellante che si ostina a ritenere illegittimo l'operato dell'Ufficio e non considera che la sospensione del pagamento rateale degli importi di cui alla cartella di pagamento -si sottolinea, in assenza di definizione agevolata ex
L. n° 197/2022 in relazione ai relativi carichi- ha comportato la conseguente notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 06880202400033006000 e dell'intimazione di pagamento n°
06820249006710238000.
In relazione a quest'ultimi due atti impositivi, l'appellante ritiene che sia stata omessa l'esposizione del calcolo degli interessi che ha conseguentemente impedito di verificare l'esattezza degli importi dovuti a tale titolo.
Sul punto è solo il caso di evidenziare che, qualora, come nel caso di specie, vi sia stata l'adozione di un atto impositivo che abbia determinato il quantum dovuto per imposte ed interessi, gli atti successivi si ritengono congruamente motivati, con il semplice richiamo all'atto precedente, per quanto attiene al calcolo degli interessi maturati, nonchè con la quantificazione dell'importo per gli interessi successivi (Cass. n°
32671/2024).
Nella presente fattispecie, i due predetti atti sono completi di tutti gli elementi, riportando il debito originario, quello residuo, le somme richieste in pagamento, l'indicazione degli interessi moratori maturati (sino all'11.3.2024 con riferimento alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e sino al 28.3.2024 in relazione all'intimazione di pagamento), la previsione degli ulteriori interessi sino all'effettivo pagamento, il rinvio all'art. 30 D.p.r. n° 602/1973 per l'individuazione del relativo tasso (cfr. anche relative avvertenze contenute nella intimazione di pagamento).
Alla luce di quanto esposto, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto dell'appello.
Alla soccombenza, consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della riduzione ex art. 15, comma 2 sexies, D.lgs. n° 546/1992 per l'ente impositore costituitosi tramite proprio funzionario e del diverso valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 19, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere le spese del grado liquidate in €. 2.400,00 a favore dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale II di Milano ed in €. 4.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con distrazione a favore del legale che si è dichiarato antistatario, oltre accessori di legge, se dovuti.
Il Giudice Estensore Il Presidente
UI RL BO AN OV