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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5795 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2169 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 10/10/2025 e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Massimiliano Marsili in virtù di procura rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio del 29/09/2017 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, Viale dei Parioli n. 44;
APPELLANTE
E
1 in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., Controparte_1
P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV-EL n.
) e per essa la (C.F., P. IVA e Iscrizione P.IVA_1 Parte_2
nel Registro delle Imprese di Roma n. ), quale mandataria con P.IVA_2
rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio
di Pordenone del 21.09.2016 (Rep. n. 293287 – Racc. n. Persona_1
28262, registrato a Pordenone il 23.09.2016 al n. 9915 serie 1T – Doc. 1) di n persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di
EV - EL , iscritta nell'Albo degli Intermediari P.IVA_3
Finanziari ex art. 106 D. Lgs. N. 385/1993 al N. 50 società appartenente al
Gruppo Banca Finanziaria Internazionale iscritta all'albo dei Gruppi bancari al n. 3266 sottoposta a direzione e coordinamento da parte di
[...]
, quest'ultima, a propria volta, mandataria Controparte_3
con rappresentanza di giusta procura autenticata nella firma per CP_1
atto a rogito del Notaio di Pordenone del 21.09.2016 (Rep. Persona_1
n. 293285 - Racc. n. 28260, registrato a Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie IT), rappresentata e difesa, dall'Avvocato Andrea Fioretti in virtù di procura generali alle liti per atto notaio del 20.06.2018 rep. Persona_2
1.562 racc. 723 registrato il 20.06.2018 al n. 19797 ser. 1T ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.
9/10;
APPELLATA
CP_4
APPELLATO- CONTUMACE
Controparte_5
APPELLATO- CONTUMACE
2 OGGETTO: appello contro sentenza n. 13292 /2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 01/10/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:< a convenuto CP_4
in giudizio e e ha chiesto, ai sensi Controparte_5 Parte_1
dell'art. 2901 c.c., di dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di compravendita a rogito Notaio dell'11 marzo 2014, rep. n. Persona_3
19967 racc. n. 3829, con cui il alienava alla la propria CP_5 Pt_1
quota di ½ della piena proprietà del villino sito in Comune di Fiumicino,
Località Fregene (RM), meglio descritto in atti. In data 28.9.2017, si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della Pt_1
domanda. All'udienza del 2.11.2017 è stata dichiarata la contumacia del convenuto e sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. CP_5
a decorrere dal 20.12.2017. All'udienza del 4.4.2018, ritenuta la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2020. Il 20.9.2018, è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., , cessionaria del credito vantato CP_1
dall'attrice nei confronti del All'udienza a trattazione scritta del CP_5
27.5.2020, sulle conclusioni precisate dalla convenuta e dalla intervenuta, la causa è stata trattenuta in decisione. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 13292 /2020 così statuiva: <
Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da già già Controparte_4 Parte_3 [...]
nei confronti di Parte_4 Pt_1
e , con l'intervento di
[...] Controparte_5 CP_1
E PER QUALE MANDATARIA DI
[...] Controparte_6
A SUA VOLTA MANDATARIA Controparte_2
3 DI , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così CP_1
provvede: 1) dichiara la inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto di compravendita a rogito Notaio dell'11 Persona_3
marzo 2014, rep. n. 19967 racc. n. 3829, stipulato tra e Controparte_5
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere Parte_1
all'attrice e all'intervenuta le spese di lite, che liquida, per la prima, in €
1.268,00 per esborsi ed € 9.743,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, e, per la seconda, in € 2.935,00 oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< premesso che in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie (art. 111 cod. proc. civ.), in quanto sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della controversia stessa (cfr.
Cass. n. 14480/2018, con cui si è anche statuito che l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 cod. proc. civ., non diviene litisconsorte necessario). La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. n. 22424/2009; cfr. anche Cass. n. 15674/2007). Nella specie, le parti non hanno preso posizione sul punto, pur essendo stata chiesta dal terzo l'estromissione dell'attrice, la quale non è più comparsa, di talché Contr la sentenza deve essere emessa nei confronti di , fermo restando che fa stato anche nei confronti dell'intervenuta. In secondo luogo, va confermata l'ordinanza con cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle
4 conclusioni, dovendosi qui aggiungere che le prove articolate da parte convenuta sono evidentemente inammissibili, avendo ad oggetto circostanze, generiche, costituenti prova negativa, irrilevanti ai fini del decidere, di natura documentale, comportanti valutazioni e giudizi non demandabili a testi. Ciò detto, dalla documentazione relativa ai rapporti negoziali, allegata all'atto di citazione, risulta che il credito fatto valere dall'attrice nei confronti del convenuto deriva da due Controparte_5
garanzie fideiussorie da questi prestate in favore rispettivamente di
[...]
(in data 4.4.2008 fino alla concorrenza dell'importo di € CP_7
360.000,00, poi ridotto ad € 150.000,00 con atto del 12.2.2013) e di
[...]
(in data 26.2.2009 fino alla concorrenza dell'importo Controparte_8
di € 280.000,00), in relazione ai contratti di conto corrente con apertura di credito conclusi tra la Banca e le predette società. In relazione ai conti correnti delle due società, la Banca ha inviato, a mezzo raccomandata del
25.9.2014 e del 19.6.2015, sollecito di pagamento alle società stesse e al fideiussore (doc. 12 e 23). Le società sono poi state dichiarate CP_5
fallite con sentenze del 25.9.2015 e del 2.7.2015 (cfr. visure camerali in atti).
Hanno fatto seguito le intimazioni di pagamento del 2.10.2015 e del
21.7.2015 inviate al fideiussore (docc. 14 e 25), il quale era inoltre CP_5
legale rappresentante e socio di Controparte_9
(docc. 13 e 24). In relazione ai crediti vantati dalla banca, questo Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo per l'importo di € 377.404,05 nei confronti del
(decreto n. 29277/2015 del 22.12.2015, RG n. 76068/2015, sub CP_5
doc. 1), non opposto. Nelle more, con contratto di compravendita a rogito
Notaio dell'11 marzo 2014, il ha alienato alla Persona_3 CP_5
la propria quota di ½ della piena proprietà del villino sito in Pt_1
Comune di Fiumicino, Località Fregene (RM), per il prezzo di € 185.000,00
(doc. 2). Con atti di compravendita del 17.1.2013, del 10.3.2014 e del
27.3.2014, il predetto ha alienato a terzi altre tre unità immobiliari di cui
5 aveva la proprietà, per intero o per quota (docc. 26, 27 e 28), non oggetto del presente giudizio. La ricostruzione dei fatti sin qui descritta e la corposa documentazione prodotta dall'attrice non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta la quale ha limitato, in Pt_1
sostanza, le proprie difese al profilo della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo, come emerge dalla lettura della comparsa di costituzione, cui si rinvia. Quanto al convenuto contumace, è noto che la disciplina della contumacia non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace
(Cass. n. 14860/2013). Tuttavia, bisogna allo stesso tempo raccordare tale principio generale con quello altrettanto generale del riparto dell'onere della prova, tale per cui il Giudice non può che prendere atto, ai fini della decisione che è chiamato ad assumere, della mancanza di elementi idonei a smentire o contrastare la ricostruzione offerta dalla parte attrice ovvero a fornire una ricostruzione alternativa. Ciò detto, si ritiene opportuno evidenziare alcuni principi di diritto in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.: - le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (Cass. n. 13172/2017); - l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, di talché
6 anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n. 5619/2016; Cass. n. 2477/2015 e n. 1893/2012; Cass. Sez.
Unite n. 9440 del 2004); - il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza (Cass. n. 17356/2011); - qualora, poi, sia stata prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto (Cass. n. 10824/2019; Cass. n. 1450/2015); - l'actio pauliana ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: v.
Cass., 23/9/2004, n. 19131), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia;
- tenuto conto della funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore,
7 da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass., 9/3/2006, n. 5105); - ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n.
20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144) e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass., 1/6/2000,
n. 7262); - l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (Cass. n. 1902/2015; Cass. n. 1893/2012); - quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore
(e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium
8 fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. n. 7262/2000 citata;
Cass. n.
14489/2004); - nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (Cass. n.
18034/2013; Cass. n. 7104/2005); - la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 5359/2009; Cass.
n. 13447/2013). In applicazione di siffatti principi, cui il Giudicante aderisce, condividendoli e valutate le acquisite risultanze e i fatti non contestati, deve affermarsi quanto segue. Il credito vantato dall'attrice nei confronti del convenuto è incontestato, oltre che documentalmente provato dalle CP_5
fideiussioni sopra menzionate in favore delle due società e cristallizzato dal decreto ingiuntivo non opposto. È pacifico, per quanto detto sopra, che l'atto dispositivo (compravendita dell'11.3.2014) è successivo all'insorgere del credito, e cioè alla prestazione delle fideiussioni. Sussiste l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto di compravendita, non essendo stati addotti nel corso del giudizio elementi, ad esempio ampie residualità patrimoniali del convenuto debitore, volti a dimostrare l'insussistenza di rischi per le ragioni di credito. Al contrario, risulta dalla documentazione in atti che il CP_5
ha alienato, in pratica, tutti i suoi beni (cfr. anche doc. 31), circostanza sicuramente significativa nei termini di cui sopra. Nel rammentare, inoltre, che è sufficiente la prova della conoscenza o agevole conoscibilità del
9 pregiudizio in capo ai contraenti, non occorrendo, come detto, la prova della intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore e della partecipazione del terzo in ordine alla dolosa preordinazione del debitore, la prova della consapevolezza in capo al convenuto CP_5
per le spiegate ragioni, deve ritenersi in re ipsa. Ciò trova conferma nel fatto che egli ha venduto ben tre immobili nel mese di marzo 2014. Quanto alla acquirente quest'ultima, pur non essendo legata da rapporto di Pt_1
coniugio, ha intrattenuto con il una lunga relazione di convivenza CP_5
more uxorio, da cui è nata la figlia . La a ricoperto la carica Per_4 Pt_1
di vice presidente del Consiglio di amministrazione della
[...]
di cui è stata anche socia fino alla dichiarazione di Controparte_8
fallimento (docc. 34 e 35). Ancora, si consideri che, come risulta dall'atto di compravendita del 10.3.2014 (sub doc. 27), il giorno precedente l'atto per cui è causa, la rinunciando al diritto di godimento costituito in suo Pt_1
favore con decreto del Tribunale di Roma in data 30.3.2012, ha venduto a terzi, unitamente al la propria quota di ½ dell'immobile sito in CP_5
Roma, via Monte Verde n. 137. A tanto si aggiunga che la predetta si è limitata a produrre copia degli assegni asseritamente corrisposti a titolo di pagamento del prezzo, senza fornire alcuna prova dell'addebito delle somme sul proprio conto o dell'incasso da parte del Tali circostanze, da CP_5
valutarsi in un'ottica d'insieme e non in maniera parcellizzata, devono ritenersi determinanti e dimostrano la conoscenza (o almeno la conoscibilità), in capo all'acquirente, del pregiudizio per i creditori del venditore, rendendo irrilevante che, in vigenza di quanto previsto dal decreto del Tribunale Civile di Roma, gli ex conviventi procedevano alla stipula dell'11.3.2014 “nell'ambito di una generale definizione dei reciproci rapporti patrimoniali” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione), dal momento che il trasferimento immobiliare trae comunque origine dalla libera determinazione dei medesimi. Né le iniziative giudiziarie assunte
10 successivamente nei confronti del incidono sulla conoscenza o CP_5
conoscibilità, da parte della convenuta, del pregiudizio al momento dell'atto.
Quanto sopra rappresentato supera infatti, con tutta evidenza, l'assunto secondo cui la aveva appreso delle difficoltà economiche in cui Pt_1
versavano il e le due società soltanto il 4.8.2014, successivamente CP_5
alla stipula della compravendita, non potendo certo condividersi l'assunto secondo cui ben può il socio “disinteressarsi della vita e delle vicende societarie …” e “ammesso e non concesso che la IG.ra fosse a Pt_1
conoscenza delle difficoltà economiche della S.O.FIN.CAD Service Due
S.r.l., non si vede per quale motivo tale eventuale (ed insussistente) conoscenza avrebbe dovuto comportare la parallela conoscenza della qualità di fideiussore rivestita dal IG. (cfr. pag. 10 comparsa di CP_5
costituzione). In conclusione, deve ritenersi che l'atto dispositivo in questione sia stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie di parte attrice, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c. Deve quindi essere dichiarata la inefficacia, nei confronti dell'attrice, dell'atto indicato in dispositivo. Parte attrice ha chiesto di ordinare la trascrizione della emananda sentenza. La richiesta non può essere accolta, dal momento che la sentenza che revochi l'atto, ai sensi dell'art. 2655 c.c., deve essere annotata in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto ed è a cura della parte. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori minimi dello scaglione di valore del credito vantato dall'istante (cfr. Cass. n. 10089/2014), pari all'importo di €
377.404,05 come determinato dal decreto ingiuntivo, tenuto conto del fatto che la causa è stata istruita solo documentalmente, dovendosi riconoscere i compensi per le prime tre fasi al difensore della banca e i compensi per la fase decisionale all'intervenuta, costituitasi a mezzo di diverso difensore.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<
11 all'Ecc.ma. Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi di cui al presente atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sez. X, Giudice
Dott.ssa Schipani, n. 13292 del 22.9.2020, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 1.10.2020, non notificata ai fini del passaggio in giudicato, e, in riforma di quest'ultima, accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado nell'interesse della IG.ra reiterate all'udienza di precisazione delle Pt_1
conclusioni del 27.5.2020, e segnatamente: - in via preliminare, disporre la sospensione, ai sensi dell'art. 283 Cod. Proc. Civ., dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'atto di citazione in giudizio per azione revocatoria ex art. 2901 Cod. Civ. proposto da parte attrice in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge;
- per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.>>
§ 4.1 – Si costituiva e la quale Controparte_1 Parte_2
mandataria con rappresentanza di Controparte_2
società appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale iscritta all'albo dei Gruppi bancari al n. 3266 sottoposta a direzione e coordinamento da parte di , quest'ultima, a propria Controparte_3
volta, mandataria con rappresentanza di per eccepire CP_1
l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità e per non avere probabilità di essere accolto. Chiedeva il rigetto dell'inibitoria e dell'appello per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti: 2) In via pregiudiziale, a) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 c.p.c.; 2) In via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
3) In via ulteriormente gradata, nel caso di revoca della
12 sentenza per i motivi di cui all'atto di appello, Voglia la Ecc,ma Corte adita dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto di compravendita a rogito Notaio dell'Il marzo 2014, rep. n. Persona_3
19967 racc. n. 3829, stipulato tra e 4) Controparte_5 Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del giorno 8 ottobre 2021 la Corte, dichiarata a verbale la contumacia di , rigettava l'istanza Controparte_5
di inibitoria e rinviava la causa all'udienza del 29 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 10 ottobre 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del giorno 8 luglio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Hanno depositato note i difensori delle parti.
§ 4.4 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale;
la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << illegittimità, infondatezza ed erroneità della sentenza di primo grado nella misura in cui la stessa ha ritenuto che la IG.ra avrebbe avuto la conoscenza o la conoscibilità del Pt_1
pregiudizio che l'atto dispositivo oggetto di causa avrebbe comportato per le ragioni creditorie di parte attrice>> l'appellante, sulla premessa che il punto nodale del giudizio sia la dimostrazione che essa osse a conoscenza Pt_1
o comunque avesse l'agevole conoscibilità del fatto che l'atto di cessione di diritti immobiliari a titolo oneroso relativo alla cessione della quota di ½ della proprietà del villino situato in Fregene (RM) viale Viareggio n. 178/N potesse
13 comportare pregiudizio alle ragioni creditorie vantate dall'Istituto di credito attore nei confronti di sosteneva che all'esito dell'esame veritiero CP_5
delle risultanze del giudizio di primo grado si dovesse pervenire alla decisione opposta a quella assunta dal primo giudice, errata in tutte le sue argomentazioni. Chiariva che era del tutto errato il riferimento alla lunga convivenza tra essa ed il in quanto già nell'anno 2009 e, Pt_1 CP_5
quindi, ben cinque anni prima rispetto all'atto di disposizione oggetto del presente contenzioso, l'unione affettiva era venuta meno ed era cessata la convivenza. In relazione alla carica di vicepresidente della CP_8
, evidenziava che il soggetto che deteneva partecipazione azionaria di
[...]
una società non necessariamente doveva essere a conoscenza delle vicende economiche della società medesima, ben potendo il socio disinteressarsi della vita e delle vicende societarie. Con ulteriore profilo evidenziava che, anche ove si fosse ammesso che essa fosse stata a conoscenza della Pt_1
difficoltà economiche della , non vi erano evidenze da cui Controparte_8
trarre la conclusione che ella potesse essere a conoscenza anche della qualità, rivestita da di fideiussore di detta società e dell'esposizione CP_5
personale di quest'ultimo nei confronti della banca e delle sue difficoltà economiche. Sosteneva di non essere a conoscenza dei contratti di fideiussione stipulati dall'ex compagno poiché all'epoca della costituzione di dette fideiussioni (2008-2009) i rapporti personali erano ormai compromessi sino ad arrivare all'abbandono della convivenza nei primi mesi del 2009. Da ultimo, criticava il passo motivazionale in cui il Tribunale aveva sostenuto che le circostanze si dovessero < maniera parcellizzata>>, in quanto il Tribunale aveva trascurato di valutare, proprio nell'ottica d'insieme che dichiarava, l'importanza del decreto ex art. 148 cod. civ. emesso dal Tribunale di Roma in data 13 aprile 2012 nel giudizio incardinato nel 2010 nel cui ambito le posizioni di essa di Pt_1
si erano dimostrate di estrema distanza, tanto da rendere CP_5
14 inverosimile che le vicende professionali, economiche e finanziarie di potessero dallo stesso essere portate a conoscenza di essa CP_5 Pt_1
e condivise. Sosteneva che dall'esame degli atti emergeva una situazione di grande tensione tra esse parti che rendeva impossibile lo scambio di notizie attinenti alla sfera lavorativa dell'uomo. Imputava al primo giudice di aver sminuito l'importanza delle iniziative giudiziarie poste in essere da essa contro il in relazione al contributo economico in favore Pt_1 CP_5
della figlia minore, dal momento che in dette iniziative essa Pt_1
contestava a che le difficoltà economiche che lo stesso adduceva CP_5
per sottrarsi agli impegni economici verso la figlia non fossero reali e da tanto emergeva la circostanza che essa appellante non aveva affatto contezza di esse. Identiche considerazioni per la denuncia querela presentata il 20 agosto
2014, per la richiesta di decreto ingiuntivo rg.20898/2015 (con cui aveva azionato il credito verso per la mancata corresponsione CP_5
dell'assegno in favore della figlia) e per l'atto di pignoramento delle quote societarie detenute da nella società S.O. FIN. CAD. Imputava al CP_5
primo giudice di aver “rovesciato” l'onere probatorio nell'azione ex art. 2901 cod. civ, dovendo essere la parte attrice a dimostrare la sussistenza della agevole conoscibilità in capo al terzo, mentre nel caso di specie il Tribunale si era affidato a presunzioni prive del carattere della gravità e della precisione.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << Illegittimità, infondatezza ed erroneità della sentenza oggi appellata nella misura in cui la stessa è stata assunta senza dare corso all'espletamento dei mezzi istruttori articolati e richiesti in primo grado dalla IG.ra , l'appellante sosteneva che i Parte_1
mezzi istruttori richiesti erano ammissibili e rilevanti, risultando i testi chiamati a deporre su circostanze atte a confutare la conoscenza delle difficoltà economiche di del suo ruolo di fideiussore e come tali CP_5
del tutto decisive per decidere in relazione al requisito della scientia damni.
15 § 6. – Le questioni preliminari.
§ 6.1. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
16 Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse
§ 7 – L'analisi dei motivi.
§ 7.1 – I motivi possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati.
Con il secondo motivo critica la mancata ammissione da parte del Pt_1
Tribunale dei mezzi istruttori;
il motivo è ammissibile in quanto all'udienza del 4 aprile 2018 il primo giudice, pronunciando sulle richieste istruttorie non le ammetteva << ritenuta la natura documentale della controversia>> e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. L'udienza di precisazione delle conclusioni veniva tenuta tramite il deposito di note scritte stante il periodo emergenziale covid e nel foglio di precisazione delle conclusioni la ha reiterato le richieste. La questione istruttoria Pt_1
risulta, quindi, devoluta al giudice che, in effetti, in sede di decisione della causa ha meglio illustrato le ragioni del rigetto avendo chiarito: < prove articolate da parte convenuta sono evidentemente inammissibili, avendo ad oggetto circostanze, generiche, costituenti prova negativa, irrilevanti ai fini del decidere, di natura documentale, comportanti valutazioni e giudizi non demandabili a testi. >>
Tanto premesso, osserva la Corte che i mezzi istruttori richiesti sono l'ammissione dell'interrogatorio formale di sui seguenti Controparte_5
capitoli di prova: 1) “Vero che la IG.ra d il IG. Parte_1 [...]
instauravano una relazione affettiva, con convivenza more uxorio, CP_5
dalla quale nasceva in data 14.10.1994 la figlia ”; 2) “Vero Persona_5
che nell'anno 2009 l'unione affettiva tra i IG.ri veniva Pt_1 CP_5
17 meno e gli stessi cessavano la convivenza?”; 3) “Vero che il IG. CP_5
gestiva la propria attività lavorativa ed imprenditoriale in totale autonomia dalla IG.ra ”; 4) “Vero che il IG. ometteva di Pt_1 CP_5
comunicare l'insorgenza delle proprie difficoltà finanziarie ed economiche alla IG.ra ”; 5) “Vero che il IG. in particolare, ometteva Pt_1 CP_5
di comunicare alla IG.ra la propria qualità di garante delle Pt_1
esposizioni debitorie delle società e S.O.FIN.CAD Service Controparte_7
Due S.r.l., in forza di fideiussioni prestate negli anni 2008 e 2009?”; 6) “Vero che la IG.ra veniva a conoscenza delle difficoltà finanziarie ed Pt_1
economiche nelle quali versava il IG. solo in occasione della CP_5
ricezione della comunicazione del 15.7.2014 – ricevuta tramite mail in data
4.8.2014?”; 7) “Vero che il IG. comunicava alla IG.ra CP_5 Pt_1
la propria difficile situazione finanziaria ed economica per la prima volta con la comunicazione del 15.7.2014 – ricevuta tramite mail in data 4.8.2014?”;
8) “Vero che la valutazione pari ad € 185.000,00 attribuita dalle parti alla quota di proprietà di ½ del villino sito nel Comune di Fiumicino (RM),
Località Fregene, Viale Viareggio n. 178/N veniva stabilita nell'ambito della generale definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra il IG.
e la IG.ra avuto riguardo anche alla quota di CP_5 Pt_1
mantenimento della figlia dovuta dal IG. non corrisposta Per_4 CP_5
ed accumulatasi negli anni?” e, in caso di contestazione, di ammissione di prova testimoniale sui medesimi capitoli del dedotto interrogatorio formale.
è rimasto contumace in primo grado – e nel presente – e, come CP_5
rilevato dal primo giudice, le parti hanno prodotto documentazione: Pt_1
ha prodotto il decreto ex art. 148 cod. civ. del 30 marzo 2012; la comunicazione di del 15 luglio 2014, la comunicazione di essa CP_5
del 4 agosto 2014 in risposta alla prima, il decreto ingiuntivo Pt_1
telematico chiesto ed ottenuto da essa ei confronti di per Pt_1 CP_5
i crediti maturati dalla prima nei confronti del secondo a titolo di contributo
18 per il mantenimento della figlia;
l'atto di pignoramento delle quote societarie detenute da nella;
copia dell'assegno circolare non CP_5 CP_8
trasferibile in favore di per euro 148370,59 emesso in data 11 CP_5
marzo 2013, a dimostrazione, quest'ultimo che :Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. – Agenzia n. 10 di Roma - n.
4200016593-06, all'ordine del IG. che si deposita in Controparte_5
allegato alla presente comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. n. 8).>>
Osserva la Corte che i mezzi istruttori suddetti sono effettivamente irrilevanti ai fini del decidere in quanto si riferiscono ad una fase dei rapporti tra gli ex conviventi successiva (da agosto 2014 a seguire) all'atto di disposizione;
il primo giudice, invero, ha ben chiarito, in altro passo motivazionale che:
< incidono sulla conoscenza o conoscibilità, da parte della CP_5
convenuta, del pregiudizio al momento dell'atto.>> sicché, ove confermato in appello detto passo motivazionale, ne discende l'irrilevanza delle iniziative giudiziarie di successive all'atto di disposizione dell'11 Pt_1
marzo 2014.
Il tribunale ha statuito, ormai incontrovertibilmente non essendovi motivo di impugnazione sul punto, che il credito di nei confronti di CP_4
era certo e che l'atto dispositivo dell'11 marzo 2014 era successivo CP_5
all'insorgere del credito, ovvero alla prestazione delle fideiussioni in data 4 aprile 2008 e 26 febbraio 2009.
Il Tribunale ha posto in evidenza che la conoscenza o certamente la conoscibilità in capo a i arrecare pregiudizio alle ragioni di Pt_1 CP_4
per mezzo dell'atto di disposizione dell'11 marzo 2014 emergeva da
[...]
19 una pluralità di circostanze presenti a detta data e da valutarsi congiuntamente. Innanzitutto, il fatto che il 10 marzo 2014, ovvero il giorno precedente all'atto oggetto del presente contenzioso, avanti al notaio
[...]
in Roma comparivano essa ed il Persona_6 Pt_1 CP_5
unitamente al terzo acquirente e con detto atto la CP_10 Pt_1
dichiarava di rinunciare espressamente al diritto personale di godimento costituito in suo favore con decreto del tribunale di Roma in data 30 marzo
2012 rep. n. 13273 ai sensi dell'art.148 cod. civ. All'art. 2 di detto rogito i suddetti e ciascuno per i diritti pari ad ½ indiviso, CP_5 Pt_1
vendevano a - che acquistava al prezzo di € 440.000,00 - CP_10
l'appartamento di via Monte Verde n. 137 in Roma che costituiva la casa familiare e che risultava assegnata con il decreto 30 marzo 2012 dal
Tribunale alla che vi abitava con la figlia della coppia. Pt_1 CP_5
con il medesimo atto ha alienato altresì il box di cui era proprietario esclusivo al prezzo di € 50.000,00.
Risulta documentalmente provato che unitamente ha Pt_1 CP_5
partecipato ai due atti di trasferimento del 10 e 11 marzo con cui il CP_5
alienava cespiti immobiliari, tra cui con il primo atto alienava la casa familiare assegnata alla moglie e, con il secondo atto, cedeva a CP_5
i suoi diritti immobiliari sul villino sito in Fiumicino al prezzo di € Pt_1
185.000,00. Le operazioni, in successione, si inseriscono inequivocabilmente in un comportamento di volto alla totale CP_5
dismissione del suo intero patrimonio immobiliare, avendo già alienato - come evidenziato dal Tribunale- un anno prima (il 17 gennaio 2013) e poco dopo (il 27 marzo 2014) altre proprietà redendosi impossidente. È indubbio che a detta complessa operazione abbia partecipato, rendendola possibile, la compagna, madre della figlia, che ha optato, all'evidenza tra le varie soluzioni possibili, per l'acquisizione del villino in Fregene in luogo della casa familiare via Monte Verde n. 137 in Roma.
20 Il Tribunale ha altresì evidenziato che non risultava dimostrato dalla Pt_1
quale parte acquirente/venditrice l'effettivo pagamento;
in particolare il
Tribunale ha così argomentato < degli assegni asseritamente corrisposti a titolo di pagamento del prezzo, senza fornire alcuna prova dell'addebito delle somme sul proprio conto o dell'incasso da parte del >> ed il passo motivazionale non risulta CP_5
attinto da censura.
Osserva il Collegio che e con due atti consecutivi hanno CP_5 Pt_1
regolamentato nei giorni 10 e 11 marzo 2014 i propri rapporti economici - ovvero i beni che sarebbero definitivamente rimasti all'uno ed all'altra - in maniera difforme dall'intesa raggiunta appena due anni prima, nel 2012, in sede di procedimento ex art. 148 cod. civ del 30 marzo 2012, atto a regolamentare gli effetti personali e patrimoniali della cessata convivenza ed a cui le parti avevano prestato acquiescenza. La nuova intesa economica raggiunta depone per la piena consapevolezza di della situazione Pt_1
economica e finanziaria del poiché, ad appena due anni di distanza CP_5
dall'assegnazione della casa coniugale e dalla costituzione in suo favore del diritto personale di godimento sulla stessa, vi rinunciava, in favore dell'acquisizione in proprietà di altro immobile, intesa per la quale le parti si erano liberamente attivate ed avevano raggiunto un nuovo satisfattivo accordo. Tanto non significa affermare (cfr. pag. 9 atto di appello) che il giudice di primo grado si sia così espresso << in virtù di una preconcetta convinzione di contiguità tra le posizioni dei due convenuti (…) assolutamente inesistente ed anzi diametralmente opposta rispetto ai reali rapporti tra i medesimi >>, quanto prendere atto che, pur nella assoluta indifferenza e distacco tra gli ex conviventi quanto ai loro rapporti personali, purtuttavia gli stessi rimanevano coinvolti e consapevoli delle rispettive vicende personali e finanziarie e in particolare, risulta mossa Pt_1
21 dall'intento di preservare gli interessi della figlia sul patrimonio del padre compromesso dai debiti.
A tanto si deve aggiungere che icopriva la carica di vice presidente Pt_1
del Consiglio di amministrazione della di cui Controparte_8
era rimasta socia fino alla dichiarazione di fallimento del 2015, sicché ben poteva ella avere piena consapevolezza della situazione di difficoltà economica della società, poi caduta in decozione, essendo incontestabile che aveva interesse a tutelare gli interessi economici propri e della Pt_1
figlia. In detto contesto è verosimile che si sia mantenuta informata, avendone la possibilità in ragione della carica e della qualità di socio, ed abbia consapevolmente agito d'intesa con il debitore, sia pure per fini diversi ed ella per acquisire a sé un immobile del a discapito della garanzia CP_5
patrimoniale generica che lo stesso offriva ad altro creditore del predetto,
. CP_4
L'appello va quindi rigettato.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata costituita sulla base dello scaglione di valore della causa rappresentato dal valore del credito vantato da CP_4
(fino a € 520.000) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per
[...]
la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati. Nulla in favore di e di CP_4
che non hanno svolto attività defensionale. Controparte_5
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018). 22
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e per essa la
[...] Controparte_1 Parte_2
nonché di e di contro la sentenza
[...] Controparte_4 Controparte_5
resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 13292 /2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 01/10/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di e per essa la che liquida Controparte_1 Parte_2
in € 17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
nulla in favore delle restanti parti appellate che non hanno svolto attività defensionale;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2169 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 10/10/2025 e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Massimiliano Marsili in virtù di procura rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio del 29/09/2017 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, Viale dei Parioli n. 44;
APPELLANTE
E
1 in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., Controparte_1
P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV-EL n.
) e per essa la (C.F., P. IVA e Iscrizione P.IVA_1 Parte_2
nel Registro delle Imprese di Roma n. ), quale mandataria con P.IVA_2
rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio
di Pordenone del 21.09.2016 (Rep. n. 293287 – Racc. n. Persona_1
28262, registrato a Pordenone il 23.09.2016 al n. 9915 serie 1T – Doc. 1) di n persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di
EV - EL , iscritta nell'Albo degli Intermediari P.IVA_3
Finanziari ex art. 106 D. Lgs. N. 385/1993 al N. 50 società appartenente al
Gruppo Banca Finanziaria Internazionale iscritta all'albo dei Gruppi bancari al n. 3266 sottoposta a direzione e coordinamento da parte di
[...]
, quest'ultima, a propria volta, mandataria Controparte_3
con rappresentanza di giusta procura autenticata nella firma per CP_1
atto a rogito del Notaio di Pordenone del 21.09.2016 (Rep. Persona_1
n. 293285 - Racc. n. 28260, registrato a Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie IT), rappresentata e difesa, dall'Avvocato Andrea Fioretti in virtù di procura generali alle liti per atto notaio del 20.06.2018 rep. Persona_2
1.562 racc. 723 registrato il 20.06.2018 al n. 19797 ser. 1T ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.
9/10;
APPELLATA
CP_4
APPELLATO- CONTUMACE
Controparte_5
APPELLATO- CONTUMACE
2 OGGETTO: appello contro sentenza n. 13292 /2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 01/10/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:< a convenuto CP_4
in giudizio e e ha chiesto, ai sensi Controparte_5 Parte_1
dell'art. 2901 c.c., di dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di compravendita a rogito Notaio dell'11 marzo 2014, rep. n. Persona_3
19967 racc. n. 3829, con cui il alienava alla la propria CP_5 Pt_1
quota di ½ della piena proprietà del villino sito in Comune di Fiumicino,
Località Fregene (RM), meglio descritto in atti. In data 28.9.2017, si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della Pt_1
domanda. All'udienza del 2.11.2017 è stata dichiarata la contumacia del convenuto e sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. CP_5
a decorrere dal 20.12.2017. All'udienza del 4.4.2018, ritenuta la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2020. Il 20.9.2018, è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., , cessionaria del credito vantato CP_1
dall'attrice nei confronti del All'udienza a trattazione scritta del CP_5
27.5.2020, sulle conclusioni precisate dalla convenuta e dalla intervenuta, la causa è stata trattenuta in decisione. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 13292 /2020 così statuiva: <
Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da già già Controparte_4 Parte_3 [...]
nei confronti di Parte_4 Pt_1
e , con l'intervento di
[...] Controparte_5 CP_1
E PER QUALE MANDATARIA DI
[...] Controparte_6
A SUA VOLTA MANDATARIA Controparte_2
3 DI , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così CP_1
provvede: 1) dichiara la inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto di compravendita a rogito Notaio dell'11 Persona_3
marzo 2014, rep. n. 19967 racc. n. 3829, stipulato tra e Controparte_5
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere Parte_1
all'attrice e all'intervenuta le spese di lite, che liquida, per la prima, in €
1.268,00 per esborsi ed € 9.743,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, e, per la seconda, in € 2.935,00 oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< premesso che in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie (art. 111 cod. proc. civ.), in quanto sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della controversia stessa (cfr.
Cass. n. 14480/2018, con cui si è anche statuito che l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 cod. proc. civ., non diviene litisconsorte necessario). La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. n. 22424/2009; cfr. anche Cass. n. 15674/2007). Nella specie, le parti non hanno preso posizione sul punto, pur essendo stata chiesta dal terzo l'estromissione dell'attrice, la quale non è più comparsa, di talché Contr la sentenza deve essere emessa nei confronti di , fermo restando che fa stato anche nei confronti dell'intervenuta. In secondo luogo, va confermata l'ordinanza con cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle
4 conclusioni, dovendosi qui aggiungere che le prove articolate da parte convenuta sono evidentemente inammissibili, avendo ad oggetto circostanze, generiche, costituenti prova negativa, irrilevanti ai fini del decidere, di natura documentale, comportanti valutazioni e giudizi non demandabili a testi. Ciò detto, dalla documentazione relativa ai rapporti negoziali, allegata all'atto di citazione, risulta che il credito fatto valere dall'attrice nei confronti del convenuto deriva da due Controparte_5
garanzie fideiussorie da questi prestate in favore rispettivamente di
[...]
(in data 4.4.2008 fino alla concorrenza dell'importo di € CP_7
360.000,00, poi ridotto ad € 150.000,00 con atto del 12.2.2013) e di
[...]
(in data 26.2.2009 fino alla concorrenza dell'importo Controparte_8
di € 280.000,00), in relazione ai contratti di conto corrente con apertura di credito conclusi tra la Banca e le predette società. In relazione ai conti correnti delle due società, la Banca ha inviato, a mezzo raccomandata del
25.9.2014 e del 19.6.2015, sollecito di pagamento alle società stesse e al fideiussore (doc. 12 e 23). Le società sono poi state dichiarate CP_5
fallite con sentenze del 25.9.2015 e del 2.7.2015 (cfr. visure camerali in atti).
Hanno fatto seguito le intimazioni di pagamento del 2.10.2015 e del
21.7.2015 inviate al fideiussore (docc. 14 e 25), il quale era inoltre CP_5
legale rappresentante e socio di Controparte_9
(docc. 13 e 24). In relazione ai crediti vantati dalla banca, questo Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo per l'importo di € 377.404,05 nei confronti del
(decreto n. 29277/2015 del 22.12.2015, RG n. 76068/2015, sub CP_5
doc. 1), non opposto. Nelle more, con contratto di compravendita a rogito
Notaio dell'11 marzo 2014, il ha alienato alla Persona_3 CP_5
la propria quota di ½ della piena proprietà del villino sito in Pt_1
Comune di Fiumicino, Località Fregene (RM), per il prezzo di € 185.000,00
(doc. 2). Con atti di compravendita del 17.1.2013, del 10.3.2014 e del
27.3.2014, il predetto ha alienato a terzi altre tre unità immobiliari di cui
5 aveva la proprietà, per intero o per quota (docc. 26, 27 e 28), non oggetto del presente giudizio. La ricostruzione dei fatti sin qui descritta e la corposa documentazione prodotta dall'attrice non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta la quale ha limitato, in Pt_1
sostanza, le proprie difese al profilo della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo, come emerge dalla lettura della comparsa di costituzione, cui si rinvia. Quanto al convenuto contumace, è noto che la disciplina della contumacia non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace
(Cass. n. 14860/2013). Tuttavia, bisogna allo stesso tempo raccordare tale principio generale con quello altrettanto generale del riparto dell'onere della prova, tale per cui il Giudice non può che prendere atto, ai fini della decisione che è chiamato ad assumere, della mancanza di elementi idonei a smentire o contrastare la ricostruzione offerta dalla parte attrice ovvero a fornire una ricostruzione alternativa. Ciò detto, si ritiene opportuno evidenziare alcuni principi di diritto in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.: - le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (Cass. n. 13172/2017); - l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, di talché
6 anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n. 5619/2016; Cass. n. 2477/2015 e n. 1893/2012; Cass. Sez.
Unite n. 9440 del 2004); - il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza (Cass. n. 17356/2011); - qualora, poi, sia stata prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto (Cass. n. 10824/2019; Cass. n. 1450/2015); - l'actio pauliana ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: v.
Cass., 23/9/2004, n. 19131), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia;
- tenuto conto della funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore,
7 da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass., 9/3/2006, n. 5105); - ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n.
20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144) e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass., 1/6/2000,
n. 7262); - l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (Cass. n. 1902/2015; Cass. n. 1893/2012); - quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore
(e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium
8 fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. n. 7262/2000 citata;
Cass. n.
14489/2004); - nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (Cass. n.
18034/2013; Cass. n. 7104/2005); - la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 5359/2009; Cass.
n. 13447/2013). In applicazione di siffatti principi, cui il Giudicante aderisce, condividendoli e valutate le acquisite risultanze e i fatti non contestati, deve affermarsi quanto segue. Il credito vantato dall'attrice nei confronti del convenuto è incontestato, oltre che documentalmente provato dalle CP_5
fideiussioni sopra menzionate in favore delle due società e cristallizzato dal decreto ingiuntivo non opposto. È pacifico, per quanto detto sopra, che l'atto dispositivo (compravendita dell'11.3.2014) è successivo all'insorgere del credito, e cioè alla prestazione delle fideiussioni. Sussiste l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto di compravendita, non essendo stati addotti nel corso del giudizio elementi, ad esempio ampie residualità patrimoniali del convenuto debitore, volti a dimostrare l'insussistenza di rischi per le ragioni di credito. Al contrario, risulta dalla documentazione in atti che il CP_5
ha alienato, in pratica, tutti i suoi beni (cfr. anche doc. 31), circostanza sicuramente significativa nei termini di cui sopra. Nel rammentare, inoltre, che è sufficiente la prova della conoscenza o agevole conoscibilità del
9 pregiudizio in capo ai contraenti, non occorrendo, come detto, la prova della intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore e della partecipazione del terzo in ordine alla dolosa preordinazione del debitore, la prova della consapevolezza in capo al convenuto CP_5
per le spiegate ragioni, deve ritenersi in re ipsa. Ciò trova conferma nel fatto che egli ha venduto ben tre immobili nel mese di marzo 2014. Quanto alla acquirente quest'ultima, pur non essendo legata da rapporto di Pt_1
coniugio, ha intrattenuto con il una lunga relazione di convivenza CP_5
more uxorio, da cui è nata la figlia . La a ricoperto la carica Per_4 Pt_1
di vice presidente del Consiglio di amministrazione della
[...]
di cui è stata anche socia fino alla dichiarazione di Controparte_8
fallimento (docc. 34 e 35). Ancora, si consideri che, come risulta dall'atto di compravendita del 10.3.2014 (sub doc. 27), il giorno precedente l'atto per cui è causa, la rinunciando al diritto di godimento costituito in suo Pt_1
favore con decreto del Tribunale di Roma in data 30.3.2012, ha venduto a terzi, unitamente al la propria quota di ½ dell'immobile sito in CP_5
Roma, via Monte Verde n. 137. A tanto si aggiunga che la predetta si è limitata a produrre copia degli assegni asseritamente corrisposti a titolo di pagamento del prezzo, senza fornire alcuna prova dell'addebito delle somme sul proprio conto o dell'incasso da parte del Tali circostanze, da CP_5
valutarsi in un'ottica d'insieme e non in maniera parcellizzata, devono ritenersi determinanti e dimostrano la conoscenza (o almeno la conoscibilità), in capo all'acquirente, del pregiudizio per i creditori del venditore, rendendo irrilevante che, in vigenza di quanto previsto dal decreto del Tribunale Civile di Roma, gli ex conviventi procedevano alla stipula dell'11.3.2014 “nell'ambito di una generale definizione dei reciproci rapporti patrimoniali” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione), dal momento che il trasferimento immobiliare trae comunque origine dalla libera determinazione dei medesimi. Né le iniziative giudiziarie assunte
10 successivamente nei confronti del incidono sulla conoscenza o CP_5
conoscibilità, da parte della convenuta, del pregiudizio al momento dell'atto.
Quanto sopra rappresentato supera infatti, con tutta evidenza, l'assunto secondo cui la aveva appreso delle difficoltà economiche in cui Pt_1
versavano il e le due società soltanto il 4.8.2014, successivamente CP_5
alla stipula della compravendita, non potendo certo condividersi l'assunto secondo cui ben può il socio “disinteressarsi della vita e delle vicende societarie …” e “ammesso e non concesso che la IG.ra fosse a Pt_1
conoscenza delle difficoltà economiche della S.O.FIN.CAD Service Due
S.r.l., non si vede per quale motivo tale eventuale (ed insussistente) conoscenza avrebbe dovuto comportare la parallela conoscenza della qualità di fideiussore rivestita dal IG. (cfr. pag. 10 comparsa di CP_5
costituzione). In conclusione, deve ritenersi che l'atto dispositivo in questione sia stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie di parte attrice, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c. Deve quindi essere dichiarata la inefficacia, nei confronti dell'attrice, dell'atto indicato in dispositivo. Parte attrice ha chiesto di ordinare la trascrizione della emananda sentenza. La richiesta non può essere accolta, dal momento che la sentenza che revochi l'atto, ai sensi dell'art. 2655 c.c., deve essere annotata in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto ed è a cura della parte. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori minimi dello scaglione di valore del credito vantato dall'istante (cfr. Cass. n. 10089/2014), pari all'importo di €
377.404,05 come determinato dal decreto ingiuntivo, tenuto conto del fatto che la causa è stata istruita solo documentalmente, dovendosi riconoscere i compensi per le prime tre fasi al difensore della banca e i compensi per la fase decisionale all'intervenuta, costituitasi a mezzo di diverso difensore.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<
11 all'Ecc.ma. Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi di cui al presente atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sez. X, Giudice
Dott.ssa Schipani, n. 13292 del 22.9.2020, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 1.10.2020, non notificata ai fini del passaggio in giudicato, e, in riforma di quest'ultima, accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado nell'interesse della IG.ra reiterate all'udienza di precisazione delle Pt_1
conclusioni del 27.5.2020, e segnatamente: - in via preliminare, disporre la sospensione, ai sensi dell'art. 283 Cod. Proc. Civ., dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'atto di citazione in giudizio per azione revocatoria ex art. 2901 Cod. Civ. proposto da parte attrice in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge;
- per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.>>
§ 4.1 – Si costituiva e la quale Controparte_1 Parte_2
mandataria con rappresentanza di Controparte_2
società appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale iscritta all'albo dei Gruppi bancari al n. 3266 sottoposta a direzione e coordinamento da parte di , quest'ultima, a propria Controparte_3
volta, mandataria con rappresentanza di per eccepire CP_1
l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità e per non avere probabilità di essere accolto. Chiedeva il rigetto dell'inibitoria e dell'appello per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti: 2) In via pregiudiziale, a) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 c.p.c.; 2) In via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
3) In via ulteriormente gradata, nel caso di revoca della
12 sentenza per i motivi di cui all'atto di appello, Voglia la Ecc,ma Corte adita dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto di compravendita a rogito Notaio dell'Il marzo 2014, rep. n. Persona_3
19967 racc. n. 3829, stipulato tra e 4) Controparte_5 Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del giorno 8 ottobre 2021 la Corte, dichiarata a verbale la contumacia di , rigettava l'istanza Controparte_5
di inibitoria e rinviava la causa all'udienza del 29 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 10 ottobre 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del giorno 8 luglio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Hanno depositato note i difensori delle parti.
§ 4.4 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale;
la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << illegittimità, infondatezza ed erroneità della sentenza di primo grado nella misura in cui la stessa ha ritenuto che la IG.ra avrebbe avuto la conoscenza o la conoscibilità del Pt_1
pregiudizio che l'atto dispositivo oggetto di causa avrebbe comportato per le ragioni creditorie di parte attrice>> l'appellante, sulla premessa che il punto nodale del giudizio sia la dimostrazione che essa osse a conoscenza Pt_1
o comunque avesse l'agevole conoscibilità del fatto che l'atto di cessione di diritti immobiliari a titolo oneroso relativo alla cessione della quota di ½ della proprietà del villino situato in Fregene (RM) viale Viareggio n. 178/N potesse
13 comportare pregiudizio alle ragioni creditorie vantate dall'Istituto di credito attore nei confronti di sosteneva che all'esito dell'esame veritiero CP_5
delle risultanze del giudizio di primo grado si dovesse pervenire alla decisione opposta a quella assunta dal primo giudice, errata in tutte le sue argomentazioni. Chiariva che era del tutto errato il riferimento alla lunga convivenza tra essa ed il in quanto già nell'anno 2009 e, Pt_1 CP_5
quindi, ben cinque anni prima rispetto all'atto di disposizione oggetto del presente contenzioso, l'unione affettiva era venuta meno ed era cessata la convivenza. In relazione alla carica di vicepresidente della CP_8
, evidenziava che il soggetto che deteneva partecipazione azionaria di
[...]
una società non necessariamente doveva essere a conoscenza delle vicende economiche della società medesima, ben potendo il socio disinteressarsi della vita e delle vicende societarie. Con ulteriore profilo evidenziava che, anche ove si fosse ammesso che essa fosse stata a conoscenza della Pt_1
difficoltà economiche della , non vi erano evidenze da cui Controparte_8
trarre la conclusione che ella potesse essere a conoscenza anche della qualità, rivestita da di fideiussore di detta società e dell'esposizione CP_5
personale di quest'ultimo nei confronti della banca e delle sue difficoltà economiche. Sosteneva di non essere a conoscenza dei contratti di fideiussione stipulati dall'ex compagno poiché all'epoca della costituzione di dette fideiussioni (2008-2009) i rapporti personali erano ormai compromessi sino ad arrivare all'abbandono della convivenza nei primi mesi del 2009. Da ultimo, criticava il passo motivazionale in cui il Tribunale aveva sostenuto che le circostanze si dovessero < maniera parcellizzata>>, in quanto il Tribunale aveva trascurato di valutare, proprio nell'ottica d'insieme che dichiarava, l'importanza del decreto ex art. 148 cod. civ. emesso dal Tribunale di Roma in data 13 aprile 2012 nel giudizio incardinato nel 2010 nel cui ambito le posizioni di essa di Pt_1
si erano dimostrate di estrema distanza, tanto da rendere CP_5
14 inverosimile che le vicende professionali, economiche e finanziarie di potessero dallo stesso essere portate a conoscenza di essa CP_5 Pt_1
e condivise. Sosteneva che dall'esame degli atti emergeva una situazione di grande tensione tra esse parti che rendeva impossibile lo scambio di notizie attinenti alla sfera lavorativa dell'uomo. Imputava al primo giudice di aver sminuito l'importanza delle iniziative giudiziarie poste in essere da essa contro il in relazione al contributo economico in favore Pt_1 CP_5
della figlia minore, dal momento che in dette iniziative essa Pt_1
contestava a che le difficoltà economiche che lo stesso adduceva CP_5
per sottrarsi agli impegni economici verso la figlia non fossero reali e da tanto emergeva la circostanza che essa appellante non aveva affatto contezza di esse. Identiche considerazioni per la denuncia querela presentata il 20 agosto
2014, per la richiesta di decreto ingiuntivo rg.20898/2015 (con cui aveva azionato il credito verso per la mancata corresponsione CP_5
dell'assegno in favore della figlia) e per l'atto di pignoramento delle quote societarie detenute da nella società S.O. FIN. CAD. Imputava al CP_5
primo giudice di aver “rovesciato” l'onere probatorio nell'azione ex art. 2901 cod. civ, dovendo essere la parte attrice a dimostrare la sussistenza della agevole conoscibilità in capo al terzo, mentre nel caso di specie il Tribunale si era affidato a presunzioni prive del carattere della gravità e della precisione.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << Illegittimità, infondatezza ed erroneità della sentenza oggi appellata nella misura in cui la stessa è stata assunta senza dare corso all'espletamento dei mezzi istruttori articolati e richiesti in primo grado dalla IG.ra , l'appellante sosteneva che i Parte_1
mezzi istruttori richiesti erano ammissibili e rilevanti, risultando i testi chiamati a deporre su circostanze atte a confutare la conoscenza delle difficoltà economiche di del suo ruolo di fideiussore e come tali CP_5
del tutto decisive per decidere in relazione al requisito della scientia damni.
15 § 6. – Le questioni preliminari.
§ 6.1. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
16 Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse
§ 7 – L'analisi dei motivi.
§ 7.1 – I motivi possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati.
Con il secondo motivo critica la mancata ammissione da parte del Pt_1
Tribunale dei mezzi istruttori;
il motivo è ammissibile in quanto all'udienza del 4 aprile 2018 il primo giudice, pronunciando sulle richieste istruttorie non le ammetteva << ritenuta la natura documentale della controversia>> e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. L'udienza di precisazione delle conclusioni veniva tenuta tramite il deposito di note scritte stante il periodo emergenziale covid e nel foglio di precisazione delle conclusioni la ha reiterato le richieste. La questione istruttoria Pt_1
risulta, quindi, devoluta al giudice che, in effetti, in sede di decisione della causa ha meglio illustrato le ragioni del rigetto avendo chiarito: < prove articolate da parte convenuta sono evidentemente inammissibili, avendo ad oggetto circostanze, generiche, costituenti prova negativa, irrilevanti ai fini del decidere, di natura documentale, comportanti valutazioni e giudizi non demandabili a testi. >>
Tanto premesso, osserva la Corte che i mezzi istruttori richiesti sono l'ammissione dell'interrogatorio formale di sui seguenti Controparte_5
capitoli di prova: 1) “Vero che la IG.ra d il IG. Parte_1 [...]
instauravano una relazione affettiva, con convivenza more uxorio, CP_5
dalla quale nasceva in data 14.10.1994 la figlia ”; 2) “Vero Persona_5
che nell'anno 2009 l'unione affettiva tra i IG.ri veniva Pt_1 CP_5
17 meno e gli stessi cessavano la convivenza?”; 3) “Vero che il IG. CP_5
gestiva la propria attività lavorativa ed imprenditoriale in totale autonomia dalla IG.ra ”; 4) “Vero che il IG. ometteva di Pt_1 CP_5
comunicare l'insorgenza delle proprie difficoltà finanziarie ed economiche alla IG.ra ”; 5) “Vero che il IG. in particolare, ometteva Pt_1 CP_5
di comunicare alla IG.ra la propria qualità di garante delle Pt_1
esposizioni debitorie delle società e S.O.FIN.CAD Service Controparte_7
Due S.r.l., in forza di fideiussioni prestate negli anni 2008 e 2009?”; 6) “Vero che la IG.ra veniva a conoscenza delle difficoltà finanziarie ed Pt_1
economiche nelle quali versava il IG. solo in occasione della CP_5
ricezione della comunicazione del 15.7.2014 – ricevuta tramite mail in data
4.8.2014?”; 7) “Vero che il IG. comunicava alla IG.ra CP_5 Pt_1
la propria difficile situazione finanziaria ed economica per la prima volta con la comunicazione del 15.7.2014 – ricevuta tramite mail in data 4.8.2014?”;
8) “Vero che la valutazione pari ad € 185.000,00 attribuita dalle parti alla quota di proprietà di ½ del villino sito nel Comune di Fiumicino (RM),
Località Fregene, Viale Viareggio n. 178/N veniva stabilita nell'ambito della generale definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra il IG.
e la IG.ra avuto riguardo anche alla quota di CP_5 Pt_1
mantenimento della figlia dovuta dal IG. non corrisposta Per_4 CP_5
ed accumulatasi negli anni?” e, in caso di contestazione, di ammissione di prova testimoniale sui medesimi capitoli del dedotto interrogatorio formale.
è rimasto contumace in primo grado – e nel presente – e, come CP_5
rilevato dal primo giudice, le parti hanno prodotto documentazione: Pt_1
ha prodotto il decreto ex art. 148 cod. civ. del 30 marzo 2012; la comunicazione di del 15 luglio 2014, la comunicazione di essa CP_5
del 4 agosto 2014 in risposta alla prima, il decreto ingiuntivo Pt_1
telematico chiesto ed ottenuto da essa ei confronti di per Pt_1 CP_5
i crediti maturati dalla prima nei confronti del secondo a titolo di contributo
18 per il mantenimento della figlia;
l'atto di pignoramento delle quote societarie detenute da nella;
copia dell'assegno circolare non CP_5 CP_8
trasferibile in favore di per euro 148370,59 emesso in data 11 CP_5
marzo 2013, a dimostrazione, quest'ultimo che :
4200016593-06, all'ordine del IG. che si deposita in Controparte_5
allegato alla presente comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. n. 8).>>
Osserva la Corte che i mezzi istruttori suddetti sono effettivamente irrilevanti ai fini del decidere in quanto si riferiscono ad una fase dei rapporti tra gli ex conviventi successiva (da agosto 2014 a seguire) all'atto di disposizione;
il primo giudice, invero, ha ben chiarito, in altro passo motivazionale che:
< incidono sulla conoscenza o conoscibilità, da parte della CP_5
convenuta, del pregiudizio al momento dell'atto.>> sicché, ove confermato in appello detto passo motivazionale, ne discende l'irrilevanza delle iniziative giudiziarie di successive all'atto di disposizione dell'11 Pt_1
marzo 2014.
Il tribunale ha statuito, ormai incontrovertibilmente non essendovi motivo di impugnazione sul punto, che il credito di nei confronti di CP_4
era certo e che l'atto dispositivo dell'11 marzo 2014 era successivo CP_5
all'insorgere del credito, ovvero alla prestazione delle fideiussioni in data 4 aprile 2008 e 26 febbraio 2009.
Il Tribunale ha posto in evidenza che la conoscenza o certamente la conoscibilità in capo a i arrecare pregiudizio alle ragioni di Pt_1 CP_4
per mezzo dell'atto di disposizione dell'11 marzo 2014 emergeva da
[...]
19 una pluralità di circostanze presenti a detta data e da valutarsi congiuntamente. Innanzitutto, il fatto che il 10 marzo 2014, ovvero il giorno precedente all'atto oggetto del presente contenzioso, avanti al notaio
[...]
in Roma comparivano essa ed il Persona_6 Pt_1 CP_5
unitamente al terzo acquirente e con detto atto la CP_10 Pt_1
dichiarava di rinunciare espressamente al diritto personale di godimento costituito in suo favore con decreto del tribunale di Roma in data 30 marzo
2012 rep. n. 13273 ai sensi dell'art.148 cod. civ. All'art. 2 di detto rogito i suddetti e ciascuno per i diritti pari ad ½ indiviso, CP_5 Pt_1
vendevano a - che acquistava al prezzo di € 440.000,00 - CP_10
l'appartamento di via Monte Verde n. 137 in Roma che costituiva la casa familiare e che risultava assegnata con il decreto 30 marzo 2012 dal
Tribunale alla che vi abitava con la figlia della coppia. Pt_1 CP_5
con il medesimo atto ha alienato altresì il box di cui era proprietario esclusivo al prezzo di € 50.000,00.
Risulta documentalmente provato che unitamente ha Pt_1 CP_5
partecipato ai due atti di trasferimento del 10 e 11 marzo con cui il CP_5
alienava cespiti immobiliari, tra cui con il primo atto alienava la casa familiare assegnata alla moglie e, con il secondo atto, cedeva a CP_5
i suoi diritti immobiliari sul villino sito in Fiumicino al prezzo di € Pt_1
185.000,00. Le operazioni, in successione, si inseriscono inequivocabilmente in un comportamento di volto alla totale CP_5
dismissione del suo intero patrimonio immobiliare, avendo già alienato - come evidenziato dal Tribunale- un anno prima (il 17 gennaio 2013) e poco dopo (il 27 marzo 2014) altre proprietà redendosi impossidente. È indubbio che a detta complessa operazione abbia partecipato, rendendola possibile, la compagna, madre della figlia, che ha optato, all'evidenza tra le varie soluzioni possibili, per l'acquisizione del villino in Fregene in luogo della casa familiare via Monte Verde n. 137 in Roma.
20 Il Tribunale ha altresì evidenziato che non risultava dimostrato dalla Pt_1
quale parte acquirente/venditrice l'effettivo pagamento;
in particolare il
Tribunale ha così argomentato < degli assegni asseritamente corrisposti a titolo di pagamento del prezzo, senza fornire alcuna prova dell'addebito delle somme sul proprio conto o dell'incasso da parte del >> ed il passo motivazionale non risulta CP_5
attinto da censura.
Osserva il Collegio che e con due atti consecutivi hanno CP_5 Pt_1
regolamentato nei giorni 10 e 11 marzo 2014 i propri rapporti economici - ovvero i beni che sarebbero definitivamente rimasti all'uno ed all'altra - in maniera difforme dall'intesa raggiunta appena due anni prima, nel 2012, in sede di procedimento ex art. 148 cod. civ del 30 marzo 2012, atto a regolamentare gli effetti personali e patrimoniali della cessata convivenza ed a cui le parti avevano prestato acquiescenza. La nuova intesa economica raggiunta depone per la piena consapevolezza di della situazione Pt_1
economica e finanziaria del poiché, ad appena due anni di distanza CP_5
dall'assegnazione della casa coniugale e dalla costituzione in suo favore del diritto personale di godimento sulla stessa, vi rinunciava, in favore dell'acquisizione in proprietà di altro immobile, intesa per la quale le parti si erano liberamente attivate ed avevano raggiunto un nuovo satisfattivo accordo. Tanto non significa affermare (cfr. pag. 9 atto di appello) che il giudice di primo grado si sia così espresso << in virtù di una preconcetta convinzione di contiguità tra le posizioni dei due convenuti (…) assolutamente inesistente ed anzi diametralmente opposta rispetto ai reali rapporti tra i medesimi >>, quanto prendere atto che, pur nella assoluta indifferenza e distacco tra gli ex conviventi quanto ai loro rapporti personali, purtuttavia gli stessi rimanevano coinvolti e consapevoli delle rispettive vicende personali e finanziarie e in particolare, risulta mossa Pt_1
21 dall'intento di preservare gli interessi della figlia sul patrimonio del padre compromesso dai debiti.
A tanto si deve aggiungere che icopriva la carica di vice presidente Pt_1
del Consiglio di amministrazione della di cui Controparte_8
era rimasta socia fino alla dichiarazione di fallimento del 2015, sicché ben poteva ella avere piena consapevolezza della situazione di difficoltà economica della società, poi caduta in decozione, essendo incontestabile che aveva interesse a tutelare gli interessi economici propri e della Pt_1
figlia. In detto contesto è verosimile che si sia mantenuta informata, avendone la possibilità in ragione della carica e della qualità di socio, ed abbia consapevolmente agito d'intesa con il debitore, sia pure per fini diversi ed ella per acquisire a sé un immobile del a discapito della garanzia CP_5
patrimoniale generica che lo stesso offriva ad altro creditore del predetto,
. CP_4
L'appello va quindi rigettato.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata costituita sulla base dello scaglione di valore della causa rappresentato dal valore del credito vantato da CP_4
(fino a € 520.000) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per
[...]
la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati. Nulla in favore di e di CP_4
che non hanno svolto attività defensionale. Controparte_5
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018). 22
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e per essa la
[...] Controparte_1 Parte_2
nonché di e di contro la sentenza
[...] Controparte_4 Controparte_5
resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 13292 /2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 01/10/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di e per essa la che liquida Controparte_1 Parte_2
in € 17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
nulla in favore delle restanti parti appellate che non hanno svolto attività defensionale;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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