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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giorno 24.02.2025, ore 10:02 davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, chiamato il processo iscritto al n. 6991/2021 R.G.A.C., è presente l'Avv. Bidera Miceli Salvatore per parte opponente, l'Avv. Lentini per parte opposta e l'Avv. Paola Pensovecchio in sostituzione dell'Avv. Seminara per , i quali concludono rispettivamente CP_1
come in atto di citazione, comparsa di costituzione, verbali di causa e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti, come da odierno ruolo di udienza, alle ore 15:00, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6991/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
1 nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Bidera Miceli ( Email_1 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Lentini ( come da Email_2
mandato in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTO
E
, in persona del suo amministratore pro tempore, con sede Controparte_3
legale in via Salvatore Puglisi n.21/22, Palermo, PI: , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Maria Seminara ( come da mandato rilasciato su Email_3
foglio separato ed unito alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
……………
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ dichiara il difetto di legittimazione attiva del sig. ed il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva del sig. e, per l'effetto, accoglie Parte_1
l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1640/2021 emesso da questo
Tribunale;
➢ condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore Controparte_2
di e della in persona del suo legale Parte_1 Controparte_4 rappresentante, che vanno liquidate per in complessivi € 4.95,00 Parte_1 di cui € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per onorario e per Controparte_4 in € 3.809,00 per onorario, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Con atto di citazione notificato il 17/05/2021, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1640/2021 emesso da questo Tribunale, depositato il 06/04/2021 e notificato in data 08/04/2021, con cui al predetto è stato ingiunto, in favore di il pagamento della somma di € 34.000,00, Controparte_2
in virtù di un contratto avente ad oggetto la vendita di beni mobili, oltre interessi di mora ex art. 1284 c.c., e delle spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.305,00 per onorari ed € 286,00 per esborsi.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti, l'opposto per avere agito in proprio e non quale legale rappresentante della e CP_5
l'opponente per essere stato convenuto in proprio e non quale legale rappresentante della quindi, ha chiesto la chiamata in causa di quest'ultima società Controparte_4
per essere manlevato in caso di condanna;
nel merito, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per la mancanza dei requisiti per l'emissione del provvedimento nonché la nullità del contratto di vendita per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.; in subordine, ha avanzato un'eccezione di inadempimento della controparte per la mancata consegna dei beni di cui al contratto e la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione perché infondata ed ha dedotto l'inadempimento di parte opponente contestando quanto dallo stesso dedotto e, in subordine, ha chiesto la condanna, anche in solido, con la società terza chiamata.
Con provvedimento del 25/10/2021 è stata autorizzata la chiamata in causa della la quale, nel costituirsi, ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_3
attiva del Sig. e, nel merito, la nullità del contratto per indeterminatezza CP_2 dell'oggetto mancando del tutto l'indicazione dei beni oggetto della compravendita.
All'esito dell'istruttoria, documentale e mediante assunzione della prova per testi, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 31/05/2023; successivamente, con provvedimento del Presidente di Sezione del 09/01/2024, la causa
è stata assegnata a questo Decidente e, quindi, è stata rifissata l'udienza per la discussione orale per il giorno 24/02/2025.
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Difetto legittimazione attiva del sig. e difetto di Controparte_2
legittimazione passiva del sig. CP_6
L'opponente e la società terza chiamata hanno eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dell'opposto nonché la carenza di legittimazione passiva dello
Pt_1
Tali eccezioni sono fondate e vanno accolte.
Il sig. ha esposto che in data 02/12/2019, unitamente ad altri due Parte_1
soggetti, ha costituito una società denominata con atto in Notar Controparte_4
, rep. n.438, racc. n. 362, avente ad oggetto, prevalentemente, l'organizzazione Per_1
di attività sportive dilettantistiche e che il giorno successivo (03/12/2019) si è recato, unitamente al sig. nello studio dell'avvocato della sig.ra locatrice CP_2 Per_2
dell'immobile sito in Palermo Via Salvatore Puglisi n. 20/22, per sottoscrivere, quale legale rappresentante della un contratto di locazione per adibire il Controparte_4
locale a palestra stante che, contestualmente, il quale legale rapp.te della CP_2
aveva risolto il contratto di locazione riguardante lo stesso immobile già CP_5
adibito a palestra.
L'opponente ha, altresì, evidenziato che lo stesso giorno (03/12/2019), entrambe le parti, nelle rispettive spiegate qualità (N.Q.), hanno sottoscritto un contratto di compravendita dei beni mobili indicati nell'allegato 1, facente parte integrante della scrittura, al prezzo di € 34.000,00.
Lo e la hanno sostenuto che autore del ricorso Pt_1 Controparte_4
monitorio avrebbe dovuto essere la e, quindi, il sig. n. q. di CP_5 CP_2
legale rappresentante della società mentre lo stesso ha agito in proprio ed ha ingiunto il pagamento del credito allo in proprio e non come legale rappresentante della Pt_1
Controparte_4
Di contro, parte opposta ha sostenuto che non sussiste alcun difetto di legittimazione dal lato attivo o passivo in quanto nel contratto di vendita le parti, qualificate rispettivamente come acquirente e come venditore, non hanno specificato che agivano in qualità di legali rappresentanti di persone giuridiche.
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
In punto di diritto, va rilevato che, come è noto, l'art. 1388 c.c. stabilisce che il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Ora, se è vero che la c.d. contemplatio domini, necessaria perché il contratto concluso dal mandatario produca effetti nei confronti del mandante, non richiede (nel caso in cui l'atto da porre in essere non richieda una forma solenne) l'uso di formule sacramentali, né deve risultare espressamente dal contratto, è altrettanto vero che, perché si realizzi, il rappresentante deve aver reso noto all'altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli intende agire, oltre che nell'interesse, anche nel nome di altro soggetto. In sostanza, il comportamento del rappresentante deve risultare, sia, per univocità che per concludenza, idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente.
“Nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente;
il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto” (cfr. Cass. 10/09/20219 n. 22616; Cass. 31/03/2011 n.7510; Cass. 16/11/2010
n.23131).
Nella fattispecie, è pacifico che l'opponente e l'opposto erano legali rappresentanti, rispettivamente, della costituita in data 02/12/2019, e della Controparte_4 [...]
e che quest'ultima società ha risolto il contratto di locazione dell'immobile sito CP_5
in Palermo via Puglisi n. 20/22, adibito a palestra, lo stesso giorno in cui la
[...]
ha stipulato una nuova locazione negli stessi locali, da adibire sempre a CP_4
palestra, come risulta dalla documentazione in atti.
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Il sig. non ha contestato il menzionato contratto di locazione né di non CP_2
conoscere la qualità di rappresentante legale dello della Pt_1 Controparte_4
ma, in sede di interrogatorio formale, ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie sul fatto che lo avesse sottoscritto la locazione in proprio o come legale rappresentante Pt_1
della menzionata società.
L'opposto, sempre in sede di interrogatorio formale, invece, ha confermato il capitolo c): (“Vero è che, in data 03.12.2019, la società suo tramite, Controparte_5
recedeva dal contratto di locazione dell'immobile adibito a palestra, ubicato in Palermo alla Via Salvatore Puglisi nn. 20/22?” A.D.R.: “Si” ed il capitolo e): (“Vero è che, in data 03.12.2019, perfezionate le rispettive formalità locative, unitamente al Sig.
[...]
entrambi, nelle rispettive qualità, sottoscrivevate il contratto per cui è Pt_1 causa?” A.D.R.: “Si”).
È circostanza, altrettanto, pacifica, l'effettiva sottoscrizione da parte di CP_6
e del contratto di vendita datato 02/12/2019 pur se, come ha Controparte_2
sostenuto parte opponente e come ha confermato il tale contratto è stato CP_2
sottoscritto il 03/12/2019; inoltre, dal citato contratto risulta che accanto alla dicitura venditore e acquirente, ove sono apposte le sottoscrizioni, è indicata la sigla “n.q.”
(nella qualità), anche se non è stato specificato per quali soggetti gli stessi intendevano agire.
Con riguardo all'efficacia probatoria dell'interrogatorio formale, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui “L'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende” (cfr. Cass. 24/10/2023 n. 29472).
“In tema di valutazione della prova, a fronte della confessione giudiziale resa, non può essere data prevalenza ai fatti contrari, e non meramente specificativi, come emergenti dalle deposizioni testimoniali ammesse su istanza della stessa parte confitente e dalla prova documentale indiretta” (cfr. Cass. 09/10/2023 n. 28255).
Ciò posto, tenuto conto che il ha dichiarato circostanze a sé sfavorevoli, CP_2
ovvero che i contraenti hanno sottoscritto il contratto di vendita nelle rispettive qualità,
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Terza Sezione Civile
detta dichiarazione ha il valore di confessione e va assunta come assolutamente vera e diventa prova vincolante del fatto che l'opposto aveva portato a conoscenza dello la circostanza che egli agiva n.q. di legale rappresentante della Pt_1 CP_5
e che l'opponente aveva comunicato al che egli agiva n.q. di legale
[...] CP_2
Cont rappresentante della e non in proprio. CP_4
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del e il difetto di CP_2 legittimazione passiva dello pertanto, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 1640/2021 emesso da questo Tribunale deve essere revocato.
……………
Per quanto riguarda il regime delle spese del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza, l'opposto va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente e dalla società terza chiamata-
Infatti, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (cfr. Cass.
07/03/2024 n. 6144; Cass. 27/09/2021 n. 26082; Cass. 14/01/2021 n. 511).
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento ai valori minimi di cui alla tabella n. 2 per le cause di valore da € 26.000,01 fino ad € 52.000,00, tenuto conto che il valore della causa si attesta nei minimi dello scaglione di riferimento.
Così deciso in Palermo, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
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