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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 926/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IG AN, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 657/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF.Difensore_1 Difeso da Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240060382950000 IRPEF-ALTRO 2017
Svolgimento del processo Ricorrente_1Con ricorso notificato il 4.2.2025 all'Agenzia delle Entrate, ha impugnato la cartella di pagamento indicata in intestazione, relativa al mancato pagamento di ritenute Irpef per l'anno 2017. Ha detto che, dopo la comunicazione di irregolarità menzionata nella stessa cartella, ha ottenuto la rateizzazione dell'importo e ha provveduto al pagamento delle rate, donde l'illegittimità della cartella della quale ha chiesto l'annullamento. Debitamente costituitasi, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza, deducendo che l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella si fondano sulla decadenza dalla rateizzazione, dovuta al mancato rispetto del piano di rateizzazione. All'udienza pubblica del 9.2.2026, fissata per la trattazione, la parte ricorrente non è comparsa. L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, ha insistito in quanto dedotto e richiesto nelle proprie controdeduzioni. All'esito, la causa è stata posta in deliberazione.
Motivi della decisione Pregiudiziale rispetto ad ogni altra è la questione dell'ammissibilità del ricorso in relazione al termine perentorio di giorni sessanta, stabilito dall'art. 21 del d.lgs. 546 del 1992, dalla notificazione dell'impugnata cartella di pagamento. Effettivamente, come dedotto e documentato, attraverso la propria produzione dalla parte resistente, la cartella impugnata risulta notificata all'odierna ricorrente non il 6 dicembre 2024 ma il 5 dicembre
2024. Essendo stato notificato alla parte convenuta solo in data 4.2.2025, il ricorso risulta proposto oltre il termine di giorni sessanta dalla notificazione dell'atto impugnato, coincidente con lunedì 3 febbraio
2025. Pertanto, essendo stato proposto oltre il predetto termine, previsto a pena di inammissibilità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della riduzione di cui all'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente, in favore della parte resistente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 280,00, al rimborso forfettario delle spese generali e al pagamento di eventuali tributi e contributi di legge. Palermo, 9 febbraio 2026
Il Giudice Giuliano Castiglia
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IG AN, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 657/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF.Difensore_1 Difeso da Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240060382950000 IRPEF-ALTRO 2017
Svolgimento del processo Ricorrente_1Con ricorso notificato il 4.2.2025 all'Agenzia delle Entrate, ha impugnato la cartella di pagamento indicata in intestazione, relativa al mancato pagamento di ritenute Irpef per l'anno 2017. Ha detto che, dopo la comunicazione di irregolarità menzionata nella stessa cartella, ha ottenuto la rateizzazione dell'importo e ha provveduto al pagamento delle rate, donde l'illegittimità della cartella della quale ha chiesto l'annullamento. Debitamente costituitasi, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza, deducendo che l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella si fondano sulla decadenza dalla rateizzazione, dovuta al mancato rispetto del piano di rateizzazione. All'udienza pubblica del 9.2.2026, fissata per la trattazione, la parte ricorrente non è comparsa. L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, ha insistito in quanto dedotto e richiesto nelle proprie controdeduzioni. All'esito, la causa è stata posta in deliberazione.
Motivi della decisione Pregiudiziale rispetto ad ogni altra è la questione dell'ammissibilità del ricorso in relazione al termine perentorio di giorni sessanta, stabilito dall'art. 21 del d.lgs. 546 del 1992, dalla notificazione dell'impugnata cartella di pagamento. Effettivamente, come dedotto e documentato, attraverso la propria produzione dalla parte resistente, la cartella impugnata risulta notificata all'odierna ricorrente non il 6 dicembre 2024 ma il 5 dicembre
2024. Essendo stato notificato alla parte convenuta solo in data 4.2.2025, il ricorso risulta proposto oltre il termine di giorni sessanta dalla notificazione dell'atto impugnato, coincidente con lunedì 3 febbraio
2025. Pertanto, essendo stato proposto oltre il predetto termine, previsto a pena di inammissibilità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della riduzione di cui all'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente, in favore della parte resistente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 280,00, al rimborso forfettario delle spese generali e al pagamento di eventuali tributi e contributi di legge. Palermo, 9 febbraio 2026
Il Giudice Giuliano Castiglia