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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 24/02/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2939/2022 depositato il 22/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 213/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 10 e pubblicata il 24/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130131512912000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150024609572000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 66815011863676000000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160104941440000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180011640667000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 66819015796399002000, TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190067901206000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200030657416000 TRIBUTI RI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180015077829000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190025609654000 TRIBUTI RI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso dieci cartelle di pagamento di cui affermava di avere avuto conoscenza solo attraverso la richiesta degli estratti di ruolo.
Con sentenza n.213 del 24/01/2022 la C.T.P. di Milano dichiarava inammissibile il ricorso poiché proposto tardivamente, atteso che il contribuente aveva avuto conoscenza dell' esistenza delle cartelle sin dal 11 febbraio 2021, data di rilascio del relativo estratto di ruolo.
Contro la sentenza Ricorrente_1 propone appello chiedendone la riforma sulla base di tre motivi di impugnazione.
Successivamente il contribuente ha chiesto la sospensione del processo allegando ricevuta dell' avvenuta presentazione della istanza di definizione agevolata della controversia a norma degli artt.1 comma da 231
e ss della legge n.197 del 2022, istanza contenente la dichiarazione di impegnarsi alla rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce l'istanza di definizione agevolata. Questa Corte con ordinanza del 12.6.2023 ha accolto l'istanza di sospensione.
Con richiesta depositata il 22.12.2025 l'appellante chiede di dichiarare l'avvenuta estinzione del giudizio per cessata materia del contendere sulla base dello stesso documento prodotto con la richiesta di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il documento prodotto, ossia la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della controversia, contiene la sottoscrizione del formale impegno a rinunciare al giudizio pendente, il quale impegno ha anche valenza processuale comportando la inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. Sez. lavoro n.157/2022).
Si compensano le spese considerato che la legge di condono intende incentivare le soluzioni extraprocessuali delle controversie fiscali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.Spese compensate.
Milano 18.2.2026 Presidente estensore
SE EL
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2939/2022 depositato il 22/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 213/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 10 e pubblicata il 24/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130131512912000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150024609572000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 66815011863676000000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160104941440000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180011640667000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 66819015796399002000, TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190067901206000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200030657416000 TRIBUTI RI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180015077829000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190025609654000 TRIBUTI RI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso dieci cartelle di pagamento di cui affermava di avere avuto conoscenza solo attraverso la richiesta degli estratti di ruolo.
Con sentenza n.213 del 24/01/2022 la C.T.P. di Milano dichiarava inammissibile il ricorso poiché proposto tardivamente, atteso che il contribuente aveva avuto conoscenza dell' esistenza delle cartelle sin dal 11 febbraio 2021, data di rilascio del relativo estratto di ruolo.
Contro la sentenza Ricorrente_1 propone appello chiedendone la riforma sulla base di tre motivi di impugnazione.
Successivamente il contribuente ha chiesto la sospensione del processo allegando ricevuta dell' avvenuta presentazione della istanza di definizione agevolata della controversia a norma degli artt.1 comma da 231
e ss della legge n.197 del 2022, istanza contenente la dichiarazione di impegnarsi alla rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce l'istanza di definizione agevolata. Questa Corte con ordinanza del 12.6.2023 ha accolto l'istanza di sospensione.
Con richiesta depositata il 22.12.2025 l'appellante chiede di dichiarare l'avvenuta estinzione del giudizio per cessata materia del contendere sulla base dello stesso documento prodotto con la richiesta di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il documento prodotto, ossia la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della controversia, contiene la sottoscrizione del formale impegno a rinunciare al giudizio pendente, il quale impegno ha anche valenza processuale comportando la inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. Sez. lavoro n.157/2022).
Si compensano le spese considerato che la legge di condono intende incentivare le soluzioni extraprocessuali delle controversie fiscali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.Spese compensate.
Milano 18.2.2026 Presidente estensore
SE EL