Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/02/2026, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03685/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15343 del 2025, proposto da
ED LH AL Elsmrawy, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio - diniego dell'Amministrazione formatosi in ordine all’ istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., inviata dallo scrivente difensore, nell'interesse del Sig. ED LH AL ELSMRAWY, a mezzo posta elettronica certificata, in data 30.10.2025, con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, a tutti gli atti e documenti inerenti il procedimento relativo al Nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 31 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni - Prot. n. P-RM/L/Q/2022/101488, richiesto dalla Sig.ra CA NE US in data 27.01.2022, e rilasciato in favore del Sig. ED LH AL Elsmrawy il 26.07.2022;
nonché per la condanna della stessa Amministrazione a provvedere in ordine alla predetta richiesta di accesso ai documenti amministravi ex Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., consentendo l'accesso, mediante visione ed estrazione di copie, della documentazione richiesta allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. NC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che in relazione alla domanda di accesso in epigrafe descritta sono stati rilasciati gli atti richiesti, come da comunicazione della Prefettura di Roma in data 12.02.2026 in favore del datore di lavoro e del ricorrente lavoratore Sig. ED LH AL Elsmrawy;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
ritenuto pertanto che il ricorrente in epigrafe non ha più interesse al ricorso e che, tenuto conto dell’intervenuta adozione da parte dall’Amministrazione resistente del citato provvedimento, sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio sul silenzio;
stabilito che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
NC ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC ER | EL AN |
IL SEGRETARIO