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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/07/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione giudiziale iscritta al RG. n. 205/2022, promossa da
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 4/07/1981 con l'avv. ENRICO AMOROSO e con l'avv. CHIARA TREVISIN RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a MIRANO (VE), il Controparte_1 C.F._2 17/01/1982 con l'avv. FRANCA TONELLO RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Causa rimessa alla decisione sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza dell'11.07.2025, tenuta dal giudice relatore in forma cartolare.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda di separazione, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la separazione personale tra e , uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1 12.06.2010, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Silea (TV) dell'anno 2010 al n. 17, Parte II, Serie B.
Inoltre, le condizioni pattuita appaiono rispondenti all'interesse della prole minorenne e compatibili con la condizione economica e logistica dei genitori;
in particolare, l'accoro – che riconosce ampi spazi di visita della madre ai figli, con l'impegno ad un loro progressivo ampliamento – appare equilibrato in ragione della condizione personale della sig.ra (come emersa CP_1 all'esito della CTU affidata al dott. e della progettualità, anche di Per_1 tipo residenziale, che la vede coinvolta nell'ambito del percorso di riabilitazione, non ancora terminato.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e di CTU.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TREVISO (TV), il 04/07/1981 Parte_1 e
, nato/a a MIRANO (VE), il 17/01/1982, Controparte_1 uniti in matrimonio il 12/06/2010, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SILEA (TV) dell'anno 2010 n. 17, Parte II, Serie B, alle condizioni di cui al sopravvenuto accordo tra le parti: alle seguenti condizioni:
2 “1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con reciproco obbligo di informativa;
2) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli e ad Per_2 Persona_3 entrambi i genitori.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relativamente all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto dell'inclinazione, della capacità e delle aspirazioni dei minori.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e per i periodi di permanenza dei figli presso di sé, ciascuno eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente.
Le decisioni relative alla salute di e , in considerazione delle Per_2 Per_3 attuali difficoltà di salute della RA ed in caso di Controparte_1 disaccordo, saranno assunte dal padre, il quale si impegna a tenere informata la madre.
Ciascun genitore si impegna in ogni caso a mantenere contatti e collaborazione con il Servizio Sociale di competenza, individuando attualmente come referente la dott.ssa continuando il loro percorso di sostegno alla Persona_4 genitorialità.
3) I figli e vengono attualmente collocati Per_2 Persona_3 prevalentemente presso il padre ove manterranno anche la Parte_1 residenza anagrafica.
4) Quanto al regime di visita dei figli da parte della madre RA
[...]
, esso viene regolato secondo le indicazioni esposte dal CTU dott. CP_1 nel suo elaborato datato 5.5.2025, da pagina 16 e ss.. Quindi Persona_5 la madre potrà vedere e tenere con sé i figli tre volte alla settimana: il mercoledì a partire dalle ore 16.30 fino alle 18.30 quando la madre si recherà in visita ai figli;
il sabato e la domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 quando la madre si recherà in visita ai figli, fatta eccezione per un fine settimana al mese quando il padre terrà e con sé. Inoltre i figli, qualora non siano con la Per_2 Per_3 madre, avranno una videochiamata con la stessa, il lunedì, mercoledì e venerdì, da effettuarsi tra le 20.00 e le 20.30, e il martedì e il giovedì, da effettuarsi tra le
20,00 e le 20,30.
Le parti concordano sin d'ora che tale calendario verrà ampliato prevedendo i pernotti non appena le condizioni di salute della madre lo consentiranno ed Ella si sarà dotata di una propria autonoma soluzione abitativa, al di fuori della
Comunità che attualmente la ospita. Il nuovo calendario verrà concordato tra i genitori, tenendo conto delle predette indicazioni del Dottor e/o dei Per_1
Servizi Sociali, nonché delle mutate condizioni fattuali che si verificheranno.
I compleanni dei figli, qualora non fosse possibile condividerli, e dei genitori andranno suddivisi.
Il tutto salvo diversi accordi che i genitori potranno assumere nell'interesse dei figli e che dovranno essere formalizzati per iscritto.
3 5) La casa coniugale sita in Vicolo Callalta Vecchia 3 Lanzago di Silea (TV) di proprietà del OR viene assegnata, con ogni arredo e corredo, Parte_1 allo stesso affinché vi abiti con i figli, mentre la RA potrà Controparte_1 asportare i propri effetti personali concordando con il OR una data, in Pt_1 ogni caso entro il 31.12.2025.
6) Atteso lo stato precario in cui attualmente si trova la RA
[...]
, sia di salute che lavorativo, ciascun genitore provvederà al CP_1 mantenimento diretto dei figli quando li avrà con sé. L'AUU sarà richiesto e percepito integralmente dal padre - i genitori si impegnano a procurare e sottoscrivere ogni documento all'uopo necessario - che lo destinerà alle spese straordinarie per i figli con impegno a rendicontarlo alla RA . CP_1
Eventuali rimanenze mensili saranno trattenute dal Signor e Parte_1 destinate alle spese straordinarie del mese successivo.
Le spese straordinarie ulteriori rispetto alla misura dell'AUU saranno suddivise a metà tra i genitori sulla scorta delle regole di cui al Protocollo per il Processo di
Famiglia presso il Tribunale di Treviso, sottoscritto il 1° dicembre 2016.
7) Nella definizione dei loro rapporti patrimoniali, le parti concordano di suddividere al 50% le somme di cui al “Buono 4X4”, del valore nominale di euro
75.500,00, regolato sul Libretto Smart n. 000034766634 di , tra gli CP_2 stessi cointestato, al lordo degli interessi maturati sino alla riscossione ed al netto di eventuali spese di riscossione, oneri e tasse, obbligandosi sin d'ora a fornire tutte le autorizzazioni necessarie per la riscossione delle somme medesime.
8) L'autovettura Ford CMax tg. EX 382 SM, di piena ed esclusiva proprietà della RA e utilizzata dal OR per gli Controparte_1 Parte_1 spostamenti della famiglia, rimane momentaneamente in uso al medesimo. Il OR continuerà, pertanto, a sostenerne i relativi costi di utilizzo, ivi Pt_1 inclusi quelli relativi al bollo e all'assicurazione.
9) Nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'un coniuge all'altro.
10) Le spese legali e processuali afferenti il presente procedimento sono integralmente compensate tra i coniugi. Sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi legali al fine della rinuncia alla solidarietà professionale ex art 13 L.P.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite e di CTU interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione giudiziale iscritta al RG. n. 205/2022, promossa da
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 4/07/1981 con l'avv. ENRICO AMOROSO e con l'avv. CHIARA TREVISIN RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a MIRANO (VE), il Controparte_1 C.F._2 17/01/1982 con l'avv. FRANCA TONELLO RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Causa rimessa alla decisione sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza dell'11.07.2025, tenuta dal giudice relatore in forma cartolare.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda di separazione, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la separazione personale tra e , uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1 12.06.2010, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Silea (TV) dell'anno 2010 al n. 17, Parte II, Serie B.
Inoltre, le condizioni pattuita appaiono rispondenti all'interesse della prole minorenne e compatibili con la condizione economica e logistica dei genitori;
in particolare, l'accoro – che riconosce ampi spazi di visita della madre ai figli, con l'impegno ad un loro progressivo ampliamento – appare equilibrato in ragione della condizione personale della sig.ra (come emersa CP_1 all'esito della CTU affidata al dott. e della progettualità, anche di Per_1 tipo residenziale, che la vede coinvolta nell'ambito del percorso di riabilitazione, non ancora terminato.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e di CTU.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TREVISO (TV), il 04/07/1981 Parte_1 e
, nato/a a MIRANO (VE), il 17/01/1982, Controparte_1 uniti in matrimonio il 12/06/2010, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SILEA (TV) dell'anno 2010 n. 17, Parte II, Serie B, alle condizioni di cui al sopravvenuto accordo tra le parti: alle seguenti condizioni:
2 “1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con reciproco obbligo di informativa;
2) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli e ad Per_2 Persona_3 entrambi i genitori.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relativamente all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto dell'inclinazione, della capacità e delle aspirazioni dei minori.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e per i periodi di permanenza dei figli presso di sé, ciascuno eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente.
Le decisioni relative alla salute di e , in considerazione delle Per_2 Per_3 attuali difficoltà di salute della RA ed in caso di Controparte_1 disaccordo, saranno assunte dal padre, il quale si impegna a tenere informata la madre.
Ciascun genitore si impegna in ogni caso a mantenere contatti e collaborazione con il Servizio Sociale di competenza, individuando attualmente come referente la dott.ssa continuando il loro percorso di sostegno alla Persona_4 genitorialità.
3) I figli e vengono attualmente collocati Per_2 Persona_3 prevalentemente presso il padre ove manterranno anche la Parte_1 residenza anagrafica.
4) Quanto al regime di visita dei figli da parte della madre RA
[...]
, esso viene regolato secondo le indicazioni esposte dal CTU dott. CP_1 nel suo elaborato datato 5.5.2025, da pagina 16 e ss.. Quindi Persona_5 la madre potrà vedere e tenere con sé i figli tre volte alla settimana: il mercoledì a partire dalle ore 16.30 fino alle 18.30 quando la madre si recherà in visita ai figli;
il sabato e la domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 quando la madre si recherà in visita ai figli, fatta eccezione per un fine settimana al mese quando il padre terrà e con sé. Inoltre i figli, qualora non siano con la Per_2 Per_3 madre, avranno una videochiamata con la stessa, il lunedì, mercoledì e venerdì, da effettuarsi tra le 20.00 e le 20.30, e il martedì e il giovedì, da effettuarsi tra le
20,00 e le 20,30.
Le parti concordano sin d'ora che tale calendario verrà ampliato prevedendo i pernotti non appena le condizioni di salute della madre lo consentiranno ed Ella si sarà dotata di una propria autonoma soluzione abitativa, al di fuori della
Comunità che attualmente la ospita. Il nuovo calendario verrà concordato tra i genitori, tenendo conto delle predette indicazioni del Dottor e/o dei Per_1
Servizi Sociali, nonché delle mutate condizioni fattuali che si verificheranno.
I compleanni dei figli, qualora non fosse possibile condividerli, e dei genitori andranno suddivisi.
Il tutto salvo diversi accordi che i genitori potranno assumere nell'interesse dei figli e che dovranno essere formalizzati per iscritto.
3 5) La casa coniugale sita in Vicolo Callalta Vecchia 3 Lanzago di Silea (TV) di proprietà del OR viene assegnata, con ogni arredo e corredo, Parte_1 allo stesso affinché vi abiti con i figli, mentre la RA potrà Controparte_1 asportare i propri effetti personali concordando con il OR una data, in Pt_1 ogni caso entro il 31.12.2025.
6) Atteso lo stato precario in cui attualmente si trova la RA
[...]
, sia di salute che lavorativo, ciascun genitore provvederà al CP_1 mantenimento diretto dei figli quando li avrà con sé. L'AUU sarà richiesto e percepito integralmente dal padre - i genitori si impegnano a procurare e sottoscrivere ogni documento all'uopo necessario - che lo destinerà alle spese straordinarie per i figli con impegno a rendicontarlo alla RA . CP_1
Eventuali rimanenze mensili saranno trattenute dal Signor e Parte_1 destinate alle spese straordinarie del mese successivo.
Le spese straordinarie ulteriori rispetto alla misura dell'AUU saranno suddivise a metà tra i genitori sulla scorta delle regole di cui al Protocollo per il Processo di
Famiglia presso il Tribunale di Treviso, sottoscritto il 1° dicembre 2016.
7) Nella definizione dei loro rapporti patrimoniali, le parti concordano di suddividere al 50% le somme di cui al “Buono 4X4”, del valore nominale di euro
75.500,00, regolato sul Libretto Smart n. 000034766634 di , tra gli CP_2 stessi cointestato, al lordo degli interessi maturati sino alla riscossione ed al netto di eventuali spese di riscossione, oneri e tasse, obbligandosi sin d'ora a fornire tutte le autorizzazioni necessarie per la riscossione delle somme medesime.
8) L'autovettura Ford CMax tg. EX 382 SM, di piena ed esclusiva proprietà della RA e utilizzata dal OR per gli Controparte_1 Parte_1 spostamenti della famiglia, rimane momentaneamente in uso al medesimo. Il OR continuerà, pertanto, a sostenerne i relativi costi di utilizzo, ivi Pt_1 inclusi quelli relativi al bollo e all'assicurazione.
9) Nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'un coniuge all'altro.
10) Le spese legali e processuali afferenti il presente procedimento sono integralmente compensate tra i coniugi. Sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi legali al fine della rinuncia alla solidarietà professionale ex art 13 L.P.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite e di CTU interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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