Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 334 del 2024 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle controversie civili riunite iscritte rispettivamente al n. 334 del 2024 ed al n. 365 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Regolamentazione coppia non coniugata – affidamento figli naturali” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PRANTEDA MARIA ROSA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. COSENTINO MARIATERESA e dall'avv. CORVINO BARBARA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 18.02.24 parte ricorrente Parte_1 ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della compagna CP_1 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale verso la minore, figlia
[...] della coppia. La sua difesa ha dedotto che:
- Il sig. e la sig.ra hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 affettiva, senza mai contrarre matrimonio, dalla quale è nata, in data 23.07.20, la figlia , Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori;
- La loro relazione è terminata in data 20.09.23, dopo aver convissuto per quattro anni e mezzo presso l'abitazione del sig. sita in Longobucco alla via Matinata traversa A n 2; Pt_1
- In data 20.09.23, a seguito di una lite intercorsa tra le parti, la sig.ra decideva di porre CP_1 fine alla relazione, lasciando l'abitazione del sig. e trasferendosi con la piccola Pt_1 CP_3 Per_2 (figlio di una sua precedente relazione) presso l'abitazione della propria madre sita in Longobucco;
- Nonostante l'improvvisa decisione di troncare la relazione, inizialmente i rapporti tra i due conviventi erano moderatamente improntati al buon senso;
- In relazione all'aspetto patrimoniale delle parti in causa, va detto che il ricorrente svolge l'attività di commerciante di un piccolo mini-market, di 35 metri quadrati, sito in Longobucco (di
recente posto in vendita a causa di una forte contrazione degli utili), da cui percepisce un guadagno mensile di circa € 850,00, con cui fa fronte alle spese quotidiane, all'incirca di € 350,00, per i suoi bisogni e all'obbligo di versare € 280,00 mensili oltre le spese straordinaria del 50% per il mantenimento dell'altra figlia minore, , avuta da una precedente relazione. La Persona_3 CP_1 invece, svolge l'attività di estetista-onicotecnica e di bracciante agricola con un reddito sconosciuto al ricorrente. Per le ragioni ampiamente esposte nell'atto introduttivo, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di:
A. Nell'esclusivo interesse della minore, disporre l'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
B. Collocare la figlia minore, salvo diverse valutazioni che emergeranno nel corso dell'istruttoria, presso la residenza della madre;
C. stabilire gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
D. stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia Parte_1 minore pari ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
E. ammonire, per le ragioni esposte in narrativa, la sig.ra al rispetto degli Controparte_1 obblighi inerenti la responsabilità genitoriale, volto agevolare il rapporto della bambina con l'altro genitore evitando atteggiamenti ostruzionisti e commenti denigratori e per l'effetto condannarla alla relativa sanzione pecuniaria;
F. condannarla al risarcimento del danno subito dalla figlia e dal padre, per le ragioni esposte in narrativa, nella complessiva somma di € 15.000,00 o in quella maggiore o minor somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia. G. Il tutto con totale vittoria di spese e competenze di lite.
Con autonomo ricorso depositato in data 21.2.24, all'interno del giudizio con r.g. n. 365 del
2024, si è costituita in giudizio , la quale si è difesa come in atti ed ha Controparte_1 concluso chiedendo al Tribunale adito di:
a. Affidare la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_4 la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocamento e residenza presso la madre, in un immobile di proprietà della Sig.ra alla Via Anita Garibaldi n.38, Frazione Mirto Controparte_1 del Comune di Crosia, dove peraltro sono entrambe già residenti, con facoltà del padre di vederla quando riterrà opportuno;
b. Autorizzare il trasferimento della figlia minore , nella Frazione Mirto del Persona_4
Comune di Crosia, alla Via Anita Garibaldi,38, nell'immobile di proprietà della Sig.ra
[...]
dove peraltro, la minore è già residente;
CP_1
c. Riconoscere a carico del Sig. , un contributo a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento in favore della figlia minore , pari ad €. 280,00 mensili, dal momento Persona_4 della domanda, fino al raggiungimento della maggiore età, ovvero fino a quando diventerà sufficientemente autonoma, da versare entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ludiche, ricreative, documentate, concordate o necessitate;
d. Assegnare la casa coniugale al padre, peraltro proprietario della stessa;
e. Accertare e dichiarare il pagamento effettuato sia dalla Sig.ra che dal Controparte_1
Sig. , della somma di Euro 2.318,00 cadauno, a titolo di acquisto della mobilia Parte_1 presente nella casa familiare in Longobucco e per l'effetto disporre, tra le parti, la divisione della stessa mobilia in parti uguali e/o in caso di impossibilità di effettuare tale divisione si chiede di R.G. n. 334 del 2024 - Pag. 3 di 7
disporne la vendita e/o in caso di irrealizzabilità della vendita si chiede di ordinare l'attribuzione di ciascuna parte divisa, a sorte, tra i predetti;
f. Accertare e dichiarare il pagamento della somma di euro 1.668,00, per l'acquisto della fornitura di 100 cartoni di caffè Borbone, effettuata dalla Sig.ra in favore del Sig. Controparte_1
e per l'effetto condannare quest'ultimo, al pagamento della suddetta somma di Parte_1
€.1.668,00 alla Sig.ra Controparte_1
g. Disporre che il Sig. , padre della minore , genitore non Parte_1 Persona_4 collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé la figlia con le modalità indicate;
h. con vittoria di spese e compesi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. Visto il ricorso ex art. 337 ter c.c., ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c. è stata disposta l'audizione delle parti all'udienza del 5.11.24. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, si è proceduto alla audizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. Sentite le parti, con l'ordinanza di cui all'art. 473 bis.22 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e si è provveduto in ordine all'ulteriore corso del giudizio. In particolare, il giudice designato ha così disposto:
“1.In relazione ai provvedimenti temporanei ed urgenti.
• Valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti e degli atti dei giudizi riuniti;
• Considerato che, trattandosi di convivenza more uxorio:
1. quanto all'affidamento della minore, figlia della coppia, nulla è emerso che consenta di derogare alla regime ordinario dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale la piccola ha vissuto in maniera prevalente sin dalla cessazione della convivenza;
2. nulla deve essere statuito in ordine alla assegnazione della casa familiare, dal momento che la neppure ha formulato richiesta in tal senso sia in quanto proprietaria di CP_1 autonoma abitazione sia perché la minore non abita più l'immobile dove le parti hanno convissuto;
3.
ritenuto che
, quanto alle visite, fermo restando che si tratta di un calendario minimo, sempre suscettibile di integrazione con il consenso delle parti nel superiore interesse della minore, il padre terrà con sé la figlia:
- il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.30;
- per due fine settimana al mese alternati (il primo ed il terzo) dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 20.30 della domenica;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi a Pasqua secondo al regola dell'alternanza, in modo che la figlia stia con un genitore a Pasqua e con un altro il Lunedì in Albis;
- per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e per dieci giorni consecutivi nel mese di agosto, a scelta del padre da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno.
- nella settimana senza week-end con pernotto presso il padre, in aggiunta ai due pomeriggi previsti, il padre terrà con sé la minore anche il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.30;
- la minore, inoltre, trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima; R.G. n. 334 del 2024 - Pag. 4 di 7
- il tutto con salvezza di diversi accordi tra le parti, le quali, in un maturo esercizio della responsabilità genitoriale, troveranno nel corso delle evenienze della vita le soluzioni di volta in volta più opportune nell'interesse del minore;
4. in merito al contributo al mantenimento della figlia alla luce di quanto disposto in tema di affidamento e collocazione prevalente della prole presso la madre, che vi provvede in via diretta, deve essere stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre.
Sotto tale profilo, deve essere preso in considerazione che la lavora presso una CP_1 azienda agricola per un compenso di euro 900,00 mensili e gode di autonome soluzioni abitative (una presso la casa della madre, un'altra di sua proprietà); Di contro, il vive a Longobucco, è proprietario di due case nonché del locale dove Pt_1 esercita l'attività di salumiere per un ricavo mensile di circa 900,00 euro mensili. Tenuto conto del contributo al mantenimento che versa per altra figlia (nata da una altra relazione) e della disponibilità tale da acquistare anche un immobile a mare, è agevolmente desumibile che il suo reddito sia superiore a quello risultante dai meri ricavi della impresa che gestisce.
Tenuto conto delle circostanze evocate, del calendario predisposto e, quindi, del tempo che il padre trascorre con la figlia provvedendovi in via diretta, deve essere posto a carico del un assegno mensile per il mantenimento della minore pari ad euro Pt_1
220,00, da versarsi in favore della entro il giorno 5 di ogni mese, come da CP_1 dispositivo;
5. le spese extra assegno (straordinarie e non) relative ai figli vanno regolate come da dispositivo;
• al fine di evitare equivoci va ricordato ad entrambi i genitori che resta fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore non collocatario/affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (v. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n° 18869);
• deve, inoltre, sollevata sin d'ora la inammissibilità delle domande non connesse con quelle concernenti affidamento, collocazione e visita della minore;
2.In relazione alla istruttoria e al corso del giudizio.
• Premesso che l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma alla luce del disposto degli artt. 230 e 244 c.p.c. deve essere fatta mediante
l'indicazione specifica dei fatti da provare, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa (v. Cass. civ. Sez. III n. 1938 del 1987) e che tanto comporta che i capitoli articolati per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio/i da provare - con indicazione della relativa data/e – sul/i quale/i deve riferire la parte/il teste, nonché specificare il luogo in cui la circostanza si sarebbe verificata, le modalità di accadimento della stessa ed i soggetti presenti (v. Cass. civ., Sez. III, n. 9547 del 2009, nonché Cass. civ. n. 20997 del 2011);
• Ritenuto, poi, che la mancata specifica indicazione dei fatti da provare è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, nonostante l'acquiescenza della controparte (v. unanime giurisprudenza, a partire da Cass. Civ. n. 2231 del 1980);
• Considerato, inoltre, che la prova testimoniale è ammissibile ove “non si risolva in una soggettiva ed indiretta interpretazione né in un apprezzamento tecnico o giuridico ma rifletta invece i fatti nella loro obbiettività pur potendo esprimere anche il convincimento che del R.G. n. 334 del 2024 - Pag. 5 di 7
fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione" (v. Cass. Civ. n.
2393 del 1971).
• Sulla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità di una prova per testi "che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso"
v. Cass. Civ. n. 8620 del 1996 nonché, più recentemente in motivazione Cass. civ. n.1294 del
2018;
• Del resto, la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. n. 14364 del 2018);
• Posto che la prova orale articolata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo non può Pt_1 essere ammessa per le seguenti ragioni: il capitolo 9) e 10) è formulato in modo generico senza alcun riferimento a specifiche circostanze di luogo, di tempo e di persona;
i capitoli
1), 2), 3), 4), 5), 6) sono privi di rilievo ai fini della decisione;
i capitoli 7) e 11) in parte sono generici in parte privi di rilievo ai fini della decisione;
il capitolo 8) in parte è generico in parte ha ad oggetto fatti negativi;
• Rilevato che la prova orale articolata da parte resistente nel ricorso introduttivo del CP_1 giudizio riunito non può essere ammessa per i motivi di seguito illustrati: i capitoli da 2) a
14) sono privi di rilievo ai fini della decisione;
il capitolo 1) concerne circostanze da provare
o già provate in via documentale;
• Rilevato che sia del tutto ultroneo qualsiasi indagine relativa alla idoneità genitoriale delle parti;
• visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., secondo cui, quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinvia per la discussione orale della causa;
P.Q.M.
A. AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, secondo quanto indicato in parte motiva;
sulla assegnazione della casa familiare;
CP_4
C. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile Controparte_1 di € 220,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT;
D. PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per: a) tasse scolastiche/ universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno;
c) mensa scolastica;
d) trasporto scolastico;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) tickets per i trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
g) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico e non erogati dal SSN - tali spese saranno rimborsate per la metà al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
E. PONE l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante; R.G. n. 334 del 2024 - Pag. 6 di 7
tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
F. INVITA i coniugi a definire concordemente il contesto sulla base dei provvedimenti adottati;
fin da ora questione di inammissibilità di eventuali domande non connesse ex CP_5 artt.31-32-34-35-36 c.p.c. con le principali di disciplina del regime di affidamento dei figli, di assegnazione della casa coniugale, di contribuzioni per il mantenimento;
H. NON AMMETTE le prove articolate dalle parti;
I. RINVIA per la discussione orale all'udienza del 26.11.24 ore 9.30. C MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori ed al P.M.;
Il Giudice dott. Alessandro Caronia” Come si evince agevolmente dal contenuto del provvedimento riprodotto, con l'ordinanza di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. non solo sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ma, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, per le ragioni ampiamente espresse anche sotto il profilo istruttorio, il giudice odierno relatore ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis.22 c. 4 c.p.c. in una udienza successiva.
All'udienza del giorno 26.11.24 le parti hanno precisato in maniera specifica le conclusioni rassegnate e, per l'effetto, la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
3. Nel merito. Alla udienza del 26.11.24 le parti hanno precisato e discusso come in atti. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3.1.Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012).
3.2. In quella sede, avendo i difensori provveduto a precisare le conclusioni ex art. 190 c.p.c. in modo specifico, ogni altra diversa domanda o eccezione non riproposta deve ritenersi rinunciata o abbandonata (cfr. Cass. Civ. n. 9465 del 2004 e Cass. Civ. n. 140 del 2002), senza che sia neppure necessario soffermarsi in ordine alla inammissibilità delle ulteriori domande proposte. 3.3. In assenza di documentate sopravvenienze e di specifiche contestazioni, anche alla luce del tempo esiguo trascorso tra l'adozione dei provvedimenti e la discussione orale, non può che essere integralmente confermato quanto già statuito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, idonei a garantire un equilibrato assetto nella regolamentazione della coppia non coniugata dopo la cessazione della convivenza. 3.4. Per l'effetto, il Collegio non può che confermare quanto già statuito in ordine all'affidamento, collocazione, visite e contributo al mantenimento con ordinanza del 6.11.24, da intendersi integralmente riprodotta.
Il diritto di visita del padre, nel segno della tutela della bigenitorialità, è adeguatamente garantito, tenuto conto anche della disciplina dei fine settimana a decorrere dal venerdì; pertanto, la ulteriore richiesta formulata – relativa al mese di giugno – deve essere disattesa.
Il contributo al mantenimento decorrerà sin dal momento della proposizione della domanda e sarà rivalutabile, secondo gli indici già indicati, a decorrere dal novembre del 2025.
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate. R.G. n. 334 del 2024 - Pag. 7 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre e diritto di visita del padre, secondo le modalità indicate in motivazione;
B. DISPONE, quanto a tutte le statuizioni, in conformità alla ordinanza del 6.11.24, testualmente riprodotta in motivazione e da intendersi qui integralmente riportata;
C. DICHIARA compensate le spese del giudizio tra le parti;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.1.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia