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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 7899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7899 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 9375/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 9375/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Simona Barletta, ed elettivamente domiciliata Parte_2 in Napoli alla via Andrea da Salerno n. 13.; fax: 081.2411392; pec:
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Controparte_1 C.F._1
Montariello, pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE' in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pec: Email_3
- Appellato -
pagina 1 di 5 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 37402/2021 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
15.12.2021
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice Controparte_1 di Pace di Napoli l' e il proponendo Controparte_3 Controparte_2 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120140118078245
000, lamentando l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione del credito. L'attore chiedeva di accertare l'illegittima iscrizione a ruolo del relativo debito, con declaratoria di non debenza della somma richiesta, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Parte_1 eccepiva l'inammissibilità e infondatezza della domanda, l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la ritualità delle notifiche, il mancato decorso del termine prescrizionale e la correttezza del proprio operato.
Domandava, quindi, di rigettare l'opposizione, di dichiarare la piena legittimità del proprio operato e di essere manlevata e tenuta indenne da qualsiasi onere di causa, con vittoria di spese, diritti e onorari.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 37402/2021, depositata in data 15.12.2021, accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando l' Controparte_4
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Parte_1 della decisione. In particolare, eccepiva l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure circa la notifica, che risultava ritualmente e correttamente notificata, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, il mancato decorso del termine prescrizionale e la correttezza del proprio operato, sottolineando anche che le doglianze mosse avrebbero dovuto essere oggetto di opposizione recuperatoria nel termine di decadenza ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata, rigettando per l'effetto la domanda formulata, con condanna di parte appellata alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Poi, in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento, domandava di essere manlevata e pagina 2 di 5 tenuta indenne da qualsiasi onere o spesa di giudizio.
Si costituiva , che deduceva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 Controparte_1
e 434 c.p.c., la nullità della citazione per la violazione dell'art. 164 c.p.c. non avendo concesso i termini a comparire previsti ex lege, l'irritualità della notifica come accertata in sentenza, l'ammissibilità della domanda, il decorso del termine prescrizionale e la riproposizione delle domande e delle eccezioni già formulate nel Giudizio di primo grado ex art. 346 c.p.c., in quanto assorbite dalla decisione di prime cure.
Dunque, domandava in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello e la nullità della citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 164 c.p.c. Nel merito, richiedeva il rigetto del gravame proposto e la conferma integrale della sentenza appellata, mentre, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'Ente Impositore e, per esso, dell' a riscuotere la somma relativa Controparte_4 alla cartella esattoriale impugnata. Il tutto veniva richiesto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva la che, eccependo l'inammissibilità della domanda proposta in primo Controparte_2 grado per carenza di interesse ad agire, concludeva per l'accoglimento dell'appello di e per la CP_5 condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite anche nei propri confronti.
Con provvedimento in data 17.11.2022 il Giudice autorizzava la rinotifica dell'atto di appello.
All'udienza del 10.07.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'appello, contrariamente a quanto affermato dall'appellato, si rileva che il gravame è conforme al dettato normativo, atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure.
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_1
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente. pagina 3 di 5 Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata pagina 4 di 5 dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non Controparte_1 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e dell'interpretazione conseguentemente datane dalla giurisprudenza di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
37402/2021 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 15.12.2021, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 21493/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n. Controparte_1
07120140118078245 000;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 11.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 9375/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Simona Barletta, ed elettivamente domiciliata Parte_2 in Napoli alla via Andrea da Salerno n. 13.; fax: 081.2411392; pec:
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Controparte_1 C.F._1
Montariello, pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE' in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pec: Email_3
- Appellato -
pagina 1 di 5 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 37402/2021 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
15.12.2021
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice Controparte_1 di Pace di Napoli l' e il proponendo Controparte_3 Controparte_2 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120140118078245
000, lamentando l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione del credito. L'attore chiedeva di accertare l'illegittima iscrizione a ruolo del relativo debito, con declaratoria di non debenza della somma richiesta, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Parte_1 eccepiva l'inammissibilità e infondatezza della domanda, l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la ritualità delle notifiche, il mancato decorso del termine prescrizionale e la correttezza del proprio operato.
Domandava, quindi, di rigettare l'opposizione, di dichiarare la piena legittimità del proprio operato e di essere manlevata e tenuta indenne da qualsiasi onere di causa, con vittoria di spese, diritti e onorari.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 37402/2021, depositata in data 15.12.2021, accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando l' Controparte_4
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Parte_1 della decisione. In particolare, eccepiva l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure circa la notifica, che risultava ritualmente e correttamente notificata, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, il mancato decorso del termine prescrizionale e la correttezza del proprio operato, sottolineando anche che le doglianze mosse avrebbero dovuto essere oggetto di opposizione recuperatoria nel termine di decadenza ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata, rigettando per l'effetto la domanda formulata, con condanna di parte appellata alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Poi, in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento, domandava di essere manlevata e pagina 2 di 5 tenuta indenne da qualsiasi onere o spesa di giudizio.
Si costituiva , che deduceva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 Controparte_1
e 434 c.p.c., la nullità della citazione per la violazione dell'art. 164 c.p.c. non avendo concesso i termini a comparire previsti ex lege, l'irritualità della notifica come accertata in sentenza, l'ammissibilità della domanda, il decorso del termine prescrizionale e la riproposizione delle domande e delle eccezioni già formulate nel Giudizio di primo grado ex art. 346 c.p.c., in quanto assorbite dalla decisione di prime cure.
Dunque, domandava in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello e la nullità della citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 164 c.p.c. Nel merito, richiedeva il rigetto del gravame proposto e la conferma integrale della sentenza appellata, mentre, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'Ente Impositore e, per esso, dell' a riscuotere la somma relativa Controparte_4 alla cartella esattoriale impugnata. Il tutto veniva richiesto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva la che, eccependo l'inammissibilità della domanda proposta in primo Controparte_2 grado per carenza di interesse ad agire, concludeva per l'accoglimento dell'appello di e per la CP_5 condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite anche nei propri confronti.
Con provvedimento in data 17.11.2022 il Giudice autorizzava la rinotifica dell'atto di appello.
All'udienza del 10.07.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'appello, contrariamente a quanto affermato dall'appellato, si rileva che il gravame è conforme al dettato normativo, atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure.
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_1
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente. pagina 3 di 5 Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata pagina 4 di 5 dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non Controparte_1 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e dell'interpretazione conseguentemente datane dalla giurisprudenza di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
37402/2021 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 15.12.2021, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 21493/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n. Controparte_1
07120140118078245 000;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 11.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5