Trib. Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 2392
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Sentenza 3 luglio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione Seconda Civile, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in una controversia promossa da tre ricorrenti contro una società resistente e un intervenuto. Le ricorrenti chiedevano la cancellazione di ipoteche giudiziali iscritte sui loro immobili, la revoca delle segnalazioni presso centrali rischi pubbliche e private, e il risarcimento dei danni subiti a causa della persistenza di tali iscrizioni e segnalazioni. A fondamento delle loro pretese, allegavano che le ipoteche erano state iscritte in forza di un decreto ingiuntivo poi revocato con sentenza passata in giudicato, e che, nonostante la revoca, la società resistente non aveva provveduto alla cancellazione delle ipoteche né alla revoca delle segnalazioni, causando loro danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusa la negazione di un mutuo. La società resistente, costituendosi, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, pur non contestando il diritto alla cancellazione delle ipoteche, contestava le modalità della richiesta e le pretese risarcitorie, ritenendole infondate e non provate, e sollevava eccezioni relative all'abuso del processo. Le ricorrenti, in corso di causa, hanno documentato la cancellazione delle ipoteche, ma hanno insistito per la revoca delle segnalazioni e per il risarcimento dei danni, quantificando ulteriormente il danno patrimoniale per la mancata vendita di un immobile.

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di cancellazione delle ipoteche, dato che le stesse erano state effettivamente cancellate in corso di causa. Ha rigettato l'eccezione di improcedibilità per mediazione obbligatoria, ritenendo che solo la domanda di condanna alla cancellazione rientrasse tra le materie soggette a mediazione, e che, in ogni caso, la questione fosse superata dalla cancellazione stessa e dalla rinuncia della resistente all'eccezione. Ha invece accolto la domanda di revoca delle segnalazioni presso CRIF e Banca d'Italia, condannando le resistenti in solido, poiché il titolo giustificativo delle stesse era venuto meno con la revoca del decreto ingiuntivo. Quanto al danno non patrimoniale, il Giudice ha ritenuto provato il danno reputazionale e all'immagine, quantificandolo equitativamente in € 4.000,00 per ciascuna ricorrente, considerando la persistenza delle segnalazioni e il ritardo nella cancellazione delle ipoteche. Ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per mancato guadagno derivante dalla mancata vendita dell'immobile, ritenendola non provata. Infine, ha accolto parzialmente la domanda ex art. 96 c.p.c., condannando le resistenti in solido al pagamento di € 5.000,00 ciascuna a titolo di risarcimento per uso strumentale del processo, ai sensi del comma 3, e di € 2.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi del comma 4, ravvisando una condotta colposa e strumentale nella resistenza in giudizio. Le spese legali sono state poste a carico delle resistenti, liquidate in € 10.792,82.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 2392
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 2392
    Data del deposito : 3 luglio 2025

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