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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3510/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Parte_2 Pt_3
Parte_4
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
CP_2
INTERVENUTO
Oggi 3.7.2025 ad ore 13,05 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. VICHI ENZO per i ricorrenti per Pt_5 Controparte_1
L'avv. RINALDI Caterina in sost avv. NIDIACI per CP_2
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. VICHI precisa che la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere intesa anche ai sensi del III comma di tale disposizione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
1 dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, in data 4.7.2025, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, la sig.ra la sig.ra Parte_4
e la sig.ra hanno adito questo Ufficio, chiedendo la condanna Parte_1 Parte_6
Contr di (di seguito anche solo ): i) alla cancellazione delle Controparte_1
ipoteche giudiziali iscritte avverso le stesse in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
5077/2016 emesso dal Tribunale di Firenze, come corretto con provvedimento n. 13318/2016, con conseguente richiesta di disposizione di misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.; ii) alla revoca delle segnalazioni delle ricorrenti presso Centrali Rischi pubbliche e private;
iii) al risarcimento dei danni causati dalla persistenza dell'ipoteca e dal ritardo nella sua cancellazione e delle segnalazioni conseguenti.
A fondamento delle domande le ricorrenti hanno allegato:
- che con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5077/2016, emesso in favore di dal Tribunale di Firenze in data 24.10.2016, Controparte_1
successivamente oggetto di correzione materiale con provvedimento n. 13318/2016 del
25.11.2016, era stato ingiunto il pagamento, in solido, alla sig.ra dell'importo di € Pt_3
185.000,00, in quanto fideiussore della società estinta GiaCri Srl Import-Export, e alle sig.re e – in qualità di eredi del cofideiussore Parte_4 Parte_1 Parte_7 deceduto sig. – dell'importo di € 41.111,11 per ciascuna;
Persona_1
Contr
- che in forza di tale titolo, in data 6.12.2016, aveva provveduto ad iscrivere le seguenti ipoteche giudiziali: i) ipoteca giudiziale al n. 45718 Reg. gen. e 8161 part., avverso e per l'importo di € 50.000 di cui 41.111,11 in linea capitale, Parte_1 Parte_4
formalità che andava a gravare sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
2 Empoli, rispettivamente al foglio 13, part. 1865 sub. 500, part. 1869, al foglio 13 part. 1865, sub. 501 e part. 1870 ed al foglio 7, part. 88, sub. 8-9; ii) ipoteca giudiziale al n. 45717 reg. gen. ed 8160 part., avverso per l'importo di € 200.000 di cui € 185.000 in Parte_6
linea capitale, formalità che andava a gravare sull'immobile ubicato in Empoli, censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 15, part. 249, sub. 14, natura A\2 abitazione di tipo civile;
- che, a seguito di tali iscrizioni, il nominativo delle ricorrenti veniva segnalato presso le varie centrali rischi, in CRIF e presso la Banca D'Italia;
- che, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1749/2022, pubblicata il 7.6.2022 nell'ambito del procedimento RG n. 2089/2017, in accoglimento dell'opposizione proposta dalle sig.re e aveva revocato il Parte_6 Parte_4 Parte_1
predetto decreto ingiuntivo;
- che, nonostante il passaggio in giudicato della suddetta sentenza e l'espressa richiesta
Contr delle ricorrenti, inviata al legale di il 10 giugno 2022, quest'ultima non aveva provveduto a cancellare le ipoteche giudiziali né a revocare le segnalazioni alle centrali dei rischi;
- che la persistenza delle ipoteche e delle segnalazioni aveva causato alle ricorrenti danni non patrimoniali, all'immagine e alla reputazione, con impossibilità di ottenere affidamenti e prestiti, come dimostrato dal fatto che la signora con il marito, nel maggio 2023 Parte_1
si era vista negare un mutuo per l'acquisto di un immobile in conseguenza della persistenza dell'ipoteca.
Si è costituita in giudizio la società quale cessionaria pro soluto di un Controparte_4
portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di tra cui quello oggetto di Controparte_1
causa, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda delle ricorrenti per omesso esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Nel merito non ha contestato il diritto delle ricorrenti alla cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili di loro proprietà, dichiarandosi sin da subito disponibile a procedere in tal senso.
Ha invece contestato le modalità della richiesta delle ricorrenti e, in particolare, l'attivazione di un procedimento giudiziale senza una preventiva domanda in via stragiudiziale o l'esperimento di un procedimento di mediazione, ritenendola una condotta contraria a buona fede e correttezza, integrante un abuso del processo.
Ha inoltre contestato le richieste risarcitorie delle ricorrenti, in quanto infondate e non provate, e ne ha dunque chiesto il rigetto.
3 Dopo una serie di rinvii disposti al fine di permettere alla resistente di procedere alla cancellazione delle ipoteche oggetto di causa e favorire un accordo tra le parti sulla domanda risarcitoria, in vista dell'udienza del 20.3.2025, le ricorrenti, con nota deposita il 19.3.2025, hanno allegato, quale ulteriore pregiudizio cagionato dalla condotta della resistente, il danno patrimoniale derivante dall'impossibilità, per la sig.ra di vendere l'immobile ipotecato, quantificabile in almeno € 38.000,00, somma Pt_3
pari alla differenza tra il prezzo offerto nella proposta di acquisto ricevuta il 12.7.2024, depositata in data 6.11.2024 ed esibita all'udienza del 22.10.2024, (€ 160.000,00) e il prezzo di acquisto del medesimo immobile da parte della el 2013 (€ 122.000,00). Pt_3
All'udienza del 20.3.2025, le ricorrenti hanno dato atto della persistenza delle ipoteche e delle segnalazioni al CRIF e alla Banca d'Italia, concludendo come da nota depositata. Parte resistente ha concluso come da comparsa di risposta, non accettando il contraddittorio sulla nuova domanda risarcitoria, essendone stato ampliato il quantum.
La causa è quindi stata discussa all'udienza del 3 c.m..
Con le note conclusive autorizzate depositate in vista dell'udienza, le ricorrenti, dato atto che il 25 marzo 2025 sono state cancellate le ipoteche oggetto del giudizio, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso:
- In via preliminare ed istruttoria ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1- DCV che nel maggio 2023 e ebbero a richiedere un mutuo Parte_8 Parte_1
alla banca BPER – Filiale di Empoli, viale Petrarca, per l'acquisto di un immobile;
2- DCV che nel maggio 2023, presso la filiale di Empoli della BPER, il responsabile Dott. Tes_1
riferì a che la pratica per la concessione del mutuo era bloccata per la
[...] Parte_8
Contr presenza della ipoteca a favore di a carico di Parte_1
Si indica a testimone su tali capitoli di Empoli e presso Parte_8 Testimone_1
Controparte_5
- Dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale di condanna alla cancellazione delle ipoteche di cui al ricorso introduttivo;
- in ogni caso ordinare a e di Controparte_1 Controparte_4
revocare ogni e qualsiasi segnalazione derivante dal decreto di cui in premessa dei nominativi delle ricorrenti presso Centrali Rischi pubbliche e private non sussistendone ab origine i presupposti legittimanti, ed in particolare presso CRIF e Centrale Rischi della Banca d'Italia.
4 - Condannare e a risarcire alle Controparte_1 Controparte_4 ricorrenti i danni tutti causati dalla persistenza dell'ipoteca e dal ritardo nella sua cancellazione, e delle segnalazioni conseguenti, quantificati in via equitativa in almeno 38.000 per Parte_9 ed in € 8.000 (ottomila) per ciascuna delle altre due ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o quella somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria.
- Condannare a risarcire i danni subiti ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo Controparte_4
equità.
Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario IVA e Cap come per legge”. ha insistito per il rigetto della domanda risarcitoria, concludendo come da Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) L'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria
L'eccezione non è fondata.
Il presente giudizio ha ad oggetto diverse domande: quella di condanna delle resistenti alla cancellazione delle ipoteche iscritte avverso le ricorrenti, la richiesta di revoca delle conseguenti segnalazioni alle centrali rischi, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla condotta delle resistenti e, infine, la domanda di condanna di al Controparte_4 risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Di queste domande, solo la prima rientra tra le materie per le quali il d.lgs. n. 28/2010 prevede l'esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità, avendo ad oggetto un'azione di condanna relativa a diritti reali (di garanzia).
Proprio rispetto a tale domanda, tuttavia, allo stato non può ritenersi integrata una vera e propria controversia, cosicché sarebbe del tutto improprio avviare adesso le parti a mediazione.
È documentale, da un lato, che, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la resistente CP_4
non ha contestato il diritto delle ricorrenti alla cancellazione dell'ipoteca, nulla opponendo sul
[...]
punto e dichiarandosi disponibile a procedere con la cancellazione.
Si aggiunga che come allegato dalla stessa parte attrice nella nota conclusiva depositata, in proposito
è cessata la materia del contendere, per avere in corso di causa provveduto alla richiesta CP_2
cancellazione.
Avviare pertanto sul punto le parti a mediazione sarebbe un evidente controsenso.
5 Non sono invece da sottoporre a mediazione obbligatoria ante causam le restanti domande attoree, aventi ad oggetto la condanna alla revoca delle segnalazioni alle centrali rischi ed al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta, anche processuale, delle resistenti.
Trattasi infatti di domande diverse rispetto a quelle di cui all'elencazione dell'art.
5.1 del D. Lgs n.
28/2010 e ssmmii.
Il punto non merita particolare approfondimento anche considerando che, all'udienza del 18.6.2024,
ha dichiarato di rinunciare all'eccezione già sollevata con comparsa di costituzione e CP_4
risposta.
2) La condanna alla cancellazione delle ipoteche giudiziali e di disposizione delle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.
Risulta documentalmente che in data 25 marzo 2025 la ha provveduto alla cancellazione delle CP_1
ipoteche giudiziali iscritte avverso le odierne ricorrenti, oggetto della domanda principale formulata con il ricorso introduttivo.
Pertanto, rispetto a tale domanda, e alla conseguente richiesta di disposizione di misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
3) La domanda di condanna alla revoca delle segnalazioni delle ricorrenti presso CRIF e
Banca d'Italia
Risulta documentalmente ed è incontestato che ottenuto il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 5077/2016, come corretto con provvedimento n. 13318/2016, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in solido, alla sig.ra dell'importo di € 185.000,00, e alle sig.re Pt_3
e dell'importo di € 41.111,11 per ciascuna, aveva Parte_4 Parte_1 Parte_7
provveduto, oltre ad iscrivere ipoteche giudiziali sui beni delle ricorrenti, a segnalare i nominativi delle stesse presso varie centrali rischi, in CRIF e presso la Banca D'Italia.
È poi altresì documentale che il decreto ingiuntivo suddetto è stato revocato con la sentenza di questo Ufficio n. 1749/2022, pubblicata il 7.6.2022 nell'ambito del procedimento RG n. 2089/2017, che ha respinto la domanda di pagamento della banca.
E' quindi venuto meno il titolo giustificativo non solo delle predette ipoteche giudiziali, ma anche delle segnalazioni effettuate a carico delle sig.re e e Pt_4 Parte_1 Parte_6
presso le centrali di rischio.
Queste, come noto, costituiscono degli archivi di informazioni creditizie sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario, che hanno l'obiettivo di migliorare il processo di valutazione del merito di credito, innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzare la stabilità del sistema finanziario.
6 È evidente che, accertata in modo irrevocabile l'insussistenza del credito azionato, era onere della asserita creditrice chiedere la cancellazione della segnalazione.
e vanno quindi condannate in solido alla Controparte_1 Controparte_4
revoca delle segnalazioni dei nominativi delle sig.re e Parte_4 Parte_1 Parte_6 resso il CRIF e la Banca d'Italia.
[...]
4) Il danno non patrimoniale da lesione all'immagine e alla reputazione
Contr È pacifico che dopo aver iscritto ipoteca giudiziale avverso le odierne ricorrenti e segnalato i nominativi delle stesse alle centrali rischio, è rimasta a lungo inerte rispetto all'obbligo di cancellazione delle predette ipoteche e di revoca delle segnalazioni effettuate in conseguenza dell'accertata insussistenza del credito.
Si è già detto che la cancellazione delle predette ipoteche è avvenuta solo in data 25 marzo 2025, e cioè in data abbastanza prossima all'udienza di discussione, e che, ad oggi, ancora sussistono le segnalazioni alle centrali di rischio, non essendone stata chiesta la cancellazione.
In punto di diritto si osserva che il danno non patrimoniale alla reputazione e all'immagine, derivante da illegittime iscrizioni ipotecarie e segnalazioni alle centrali rischi, secondo la giurisprudenza prevalente, pur derivando dalla violazione di diritti fondamentali, non possa mai considerarsi in re ipsa, essendo risarcibile il solo danno conseguenza.
Di qui l'onere del danneggiato di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto anche avvalendosi di presunzioni. Invero, è noto che la segnalazione ingenera una presunzione di scarso affidamento finanziario del soggetto segnalato, determinando nei suoi confronti la perdita di stima da parte del sistema creditizio e la lesione dell'immagine sociale e professionale dello stesso con maggiore difficoltà dell'accesso al credito.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, deve procedersi in via equitativa, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c., qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito (App. Firenze, 26/01/2022, n.
155).
Nella fattispecie in esame, risultando provata l'illegittima persistenza delle ipoteche giudiziali avverso le ricorrenti (sino al 25.3.2025) e delle segnalazioni dei nominativi delle stesse presso le centrali rischio, il danno reputazionale deve ritenersi senz'altro provato stante la sicura compromissione dell'immagine e la perdita di stima da parte del sistema creditizio, con maggiori difficoltà di accesso al credito.
7 In questo senso appare pertanto superflua l'ammissione della prova per testi chiesta dalla parte attrice circa il mancato ottenimento di finanziamento bancario proprio a causa di tali iscrizioni.
Circa la liquidazione del danno, va valorizzata, da un lato, la circostanza dell'ingente entità del credito garantito dall'iscrizione ipotecaria iscritta (€ 50.000 di cui € 41.111,11 in linea capitale, avverso e e € 200.000 di cui € 185.000 in linea capitale avverso Parte_1 Parte_4 [...]
nonché il non giustificato ritardo con cui le ipoteche sono state cancellate (il 25 Parte_6
marzo 2025, dopo quasi tre anni dalla sentenza di revoca del decreto ingiuntivo e della richiesta stragiudiziale di provvedere alle cancellazioni). Parimenti va considerato anche il fatto della persistenza, ad oggi, delle segnalazioni presso le centrali di rischio.
Dall'altro lato, occorre tenere conto del fatto che non risulta che le ricorrenti svolgano attività
d'impresa, con necessità per le stesse di ricorrere con frequenza all'accesso al credito.
Per tali ragioni, si ritiene equo liquidare tale voce di danno in € 4.000,00 in moneta attuale, da ritenersi già comprensiva di rivalutazione ISTAT ed interessi compensativi ad oggi maturati, per ciascuna ricorrente.
5) La domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale
Contr Le ricorrenti lamentano, quale ulteriore danno derivante dalla condotta di il danno patrimoniale per mancato guadagno derivante alla sig.ra er la perdita di occasione di vendita Pt_3 dell'immobile ipotecato.
A tal fine, la stessa allega, di non aver potuto cedere a terzi, proprio a causa dell'iscrizione ipotecaria, l'immobile al prezzo il € 160.000,00, prezzo più alto di quello sostenuto nel 2013 per l'acquisto ( € 122.000,00), con conseguente mancato guadagno per la differenza, pari a € 38.000,00.
La pretesa non è fondata.
Non è provata, infatti, la particolare convenienza dell'affare non concluso, né l'impossibilità di vendere oggi il medesimo allo stesso prezzo e quindi la stessa esistenza di pregiudizio economico.
La ricorrente infatti neanche ha allegato che il prezzo convenuto fosse superiore a quello venale attuale dell'immobile.
Tale voce di danno quindi non è provata.
Resta assorbita l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto nuova, sollevata da CP_2
[...]
6) La domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. CP_4
Va premesso che, come da precisazione effettuata in sede di discussione, la richiesta va intesa avanzata sdalle ricorrenti sia per il risarcimento del danno da lite temeraria e difetto di cautela nella
8 iscrizione ipotecaria ex commi 1 e 2, sia per la liquidazione di somma per uso strumentale del processo ai sensi del terzo comma di tale disposizione.
Quanto ai primi due commi la domanda è infondata.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui questo Ufficio intende dare seguito, la responsabilità per danni da lite temeraria ovvero da iscrizione ipotecaria illegittima presuppone la prova del danno conseguenza, onere che incombe sulla parte istante (Cass.
Civ. 17/12/2020, n. 29017; Cass. Civ. Sez. Un., 20/4/2018, n. 9912).
Nella fattispecie in esame, non è stato né allegato né provato il danno derivante dalle attività processuali delle resistenti.
Nulla può quindi essere liquidato a tale titolo.
Fondata è invece la pretesa ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
In tal caso è infatti consentito, in ogni caso, al giudice di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata.
Secondo autorevole orientamento, in tale fattispecie non occorre allegare e provare il danno sofferto, dovendosi esigere, invece, sul piano soggettivo la malafede o la colpa grave della parte soccombente, ovvero la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda o difesa, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Civ. Sez. Un., 20/4/2018, n. 9912).
Nel caso di specie, si deve ritenere provata, quanto meno, la colpa grave in capo a nel CP_4
resistere in giudizio, avendo la stessa posto in essere una condotta chiaramente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà.
La resistente, infatti, pur non contestando il diritto alla cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte e delle segnalazioni, e pur dichiarandosi sin da subito disponibile a procedere alla cancellazione, ha di fatto omesso tale incombente per quasi un anno, malgrado i ripetuti rinvii di udienza concessi.
Addirittura, il difensore di all'udienza del 22 ottobre 2024 ha allegato l'avvenuta CP_2
cancellazione delle ipoteche da parte della Banca in data 16.10.2024, circostanza rivelatasi non veritiera.
È documentale, infatti, che l'effettiva cancellazione è avvenuta solo nel marzo del 2025.
A ulteriore riprova del contegno gravemente colposo della resistente viene in rilievo la contestazione di aver mai ricevuto richiesta stragiudiziale di cancellazione delle iscrizioni, circostanza che, invece,
Contr risulta documentalmente (vedi doc. 8 parte ricorrente – mail con richiesta al difensore di di procedere alla cancellazione).
9 Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., si liquida a favore di ciascuna ricorrente l'importo equitativamente determinato di € 5.000,00.
Si condanna, inoltre, ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento della CP_4
somma di € 2000,00 in favore della cassa delle ammende.
7) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come nel dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e ssmmii, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa (€ 26.001 - 52.000) e dell'attività effettuata.
PQM
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Seconda Sezione
Civile, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie;
2) CONDANNA e in solido, a Controparte_1 Controparte_4
revocare le segnalazioni dei nominativi delle sig.re e Parte_4 Parte_1 [...]
presso il CRIF e Centrale Rischi della Banca d'Italia; Parte_6
3) CONDANNA e in solido, al Controparte_1 Controparte_4
pagamento in favore delle sig.re e Parte_4 Parte_1 Parte_6 dell'importo di € 4.000,00 ciascuna, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
4) CONDANNA e in solido, al Controparte_1 Controparte_4
pagamento in favore delle sig.re e ai Parte_4 Parte_1 Parte_6 sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., dell'importo di € 5.000,00 ciascuna oltre interessi come sopra;
5) CONDANNA altresì e in solido, al Controparte_1 Controparte_4 pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c., in favore della Cassa delle Ammende dell'importo di € 2.000,00;
6) CONDANNA e in solido, a Controparte_1 Controparte_4
rimborsare in favore delle sig.re e le Parte_4 Parte_1 Parte_6
spese legali, che si liquidano, come da richiesta, in € 10.792,82, comprensivi di rimborso
10 forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed esborsi di € 335,13
(CU+diritti di cancelleria+spese per ispezioni ipotecarie e per visure aggiornate);
7) MANDA la cancelleria per quanto di competenza anche in relazione al capo 5 del dispositivo della sentenza..
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Grasso M.O.T.
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, 4 luglio 2025
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
11
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Parte_2 Pt_3
Parte_4
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
CP_2
INTERVENUTO
Oggi 3.7.2025 ad ore 13,05 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. VICHI ENZO per i ricorrenti per Pt_5 Controparte_1
L'avv. RINALDI Caterina in sost avv. NIDIACI per CP_2
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. VICHI precisa che la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere intesa anche ai sensi del III comma di tale disposizione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
1 dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, in data 4.7.2025, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, la sig.ra la sig.ra Parte_4
e la sig.ra hanno adito questo Ufficio, chiedendo la condanna Parte_1 Parte_6
Contr di (di seguito anche solo ): i) alla cancellazione delle Controparte_1
ipoteche giudiziali iscritte avverso le stesse in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
5077/2016 emesso dal Tribunale di Firenze, come corretto con provvedimento n. 13318/2016, con conseguente richiesta di disposizione di misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.; ii) alla revoca delle segnalazioni delle ricorrenti presso Centrali Rischi pubbliche e private;
iii) al risarcimento dei danni causati dalla persistenza dell'ipoteca e dal ritardo nella sua cancellazione e delle segnalazioni conseguenti.
A fondamento delle domande le ricorrenti hanno allegato:
- che con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5077/2016, emesso in favore di dal Tribunale di Firenze in data 24.10.2016, Controparte_1
successivamente oggetto di correzione materiale con provvedimento n. 13318/2016 del
25.11.2016, era stato ingiunto il pagamento, in solido, alla sig.ra dell'importo di € Pt_3
185.000,00, in quanto fideiussore della società estinta GiaCri Srl Import-Export, e alle sig.re e – in qualità di eredi del cofideiussore Parte_4 Parte_1 Parte_7 deceduto sig. – dell'importo di € 41.111,11 per ciascuna;
Persona_1
Contr
- che in forza di tale titolo, in data 6.12.2016, aveva provveduto ad iscrivere le seguenti ipoteche giudiziali: i) ipoteca giudiziale al n. 45718 Reg. gen. e 8161 part., avverso e per l'importo di € 50.000 di cui 41.111,11 in linea capitale, Parte_1 Parte_4
formalità che andava a gravare sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
2 Empoli, rispettivamente al foglio 13, part. 1865 sub. 500, part. 1869, al foglio 13 part. 1865, sub. 501 e part. 1870 ed al foglio 7, part. 88, sub. 8-9; ii) ipoteca giudiziale al n. 45717 reg. gen. ed 8160 part., avverso per l'importo di € 200.000 di cui € 185.000 in Parte_6
linea capitale, formalità che andava a gravare sull'immobile ubicato in Empoli, censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 15, part. 249, sub. 14, natura A\2 abitazione di tipo civile;
- che, a seguito di tali iscrizioni, il nominativo delle ricorrenti veniva segnalato presso le varie centrali rischi, in CRIF e presso la Banca D'Italia;
- che, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1749/2022, pubblicata il 7.6.2022 nell'ambito del procedimento RG n. 2089/2017, in accoglimento dell'opposizione proposta dalle sig.re e aveva revocato il Parte_6 Parte_4 Parte_1
predetto decreto ingiuntivo;
- che, nonostante il passaggio in giudicato della suddetta sentenza e l'espressa richiesta
Contr delle ricorrenti, inviata al legale di il 10 giugno 2022, quest'ultima non aveva provveduto a cancellare le ipoteche giudiziali né a revocare le segnalazioni alle centrali dei rischi;
- che la persistenza delle ipoteche e delle segnalazioni aveva causato alle ricorrenti danni non patrimoniali, all'immagine e alla reputazione, con impossibilità di ottenere affidamenti e prestiti, come dimostrato dal fatto che la signora con il marito, nel maggio 2023 Parte_1
si era vista negare un mutuo per l'acquisto di un immobile in conseguenza della persistenza dell'ipoteca.
Si è costituita in giudizio la società quale cessionaria pro soluto di un Controparte_4
portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di tra cui quello oggetto di Controparte_1
causa, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda delle ricorrenti per omesso esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Nel merito non ha contestato il diritto delle ricorrenti alla cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili di loro proprietà, dichiarandosi sin da subito disponibile a procedere in tal senso.
Ha invece contestato le modalità della richiesta delle ricorrenti e, in particolare, l'attivazione di un procedimento giudiziale senza una preventiva domanda in via stragiudiziale o l'esperimento di un procedimento di mediazione, ritenendola una condotta contraria a buona fede e correttezza, integrante un abuso del processo.
Ha inoltre contestato le richieste risarcitorie delle ricorrenti, in quanto infondate e non provate, e ne ha dunque chiesto il rigetto.
3 Dopo una serie di rinvii disposti al fine di permettere alla resistente di procedere alla cancellazione delle ipoteche oggetto di causa e favorire un accordo tra le parti sulla domanda risarcitoria, in vista dell'udienza del 20.3.2025, le ricorrenti, con nota deposita il 19.3.2025, hanno allegato, quale ulteriore pregiudizio cagionato dalla condotta della resistente, il danno patrimoniale derivante dall'impossibilità, per la sig.ra di vendere l'immobile ipotecato, quantificabile in almeno € 38.000,00, somma Pt_3
pari alla differenza tra il prezzo offerto nella proposta di acquisto ricevuta il 12.7.2024, depositata in data 6.11.2024 ed esibita all'udienza del 22.10.2024, (€ 160.000,00) e il prezzo di acquisto del medesimo immobile da parte della el 2013 (€ 122.000,00). Pt_3
All'udienza del 20.3.2025, le ricorrenti hanno dato atto della persistenza delle ipoteche e delle segnalazioni al CRIF e alla Banca d'Italia, concludendo come da nota depositata. Parte resistente ha concluso come da comparsa di risposta, non accettando il contraddittorio sulla nuova domanda risarcitoria, essendone stato ampliato il quantum.
La causa è quindi stata discussa all'udienza del 3 c.m..
Con le note conclusive autorizzate depositate in vista dell'udienza, le ricorrenti, dato atto che il 25 marzo 2025 sono state cancellate le ipoteche oggetto del giudizio, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso:
- In via preliminare ed istruttoria ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1- DCV che nel maggio 2023 e ebbero a richiedere un mutuo Parte_8 Parte_1
alla banca BPER – Filiale di Empoli, viale Petrarca, per l'acquisto di un immobile;
2- DCV che nel maggio 2023, presso la filiale di Empoli della BPER, il responsabile Dott. Tes_1
riferì a che la pratica per la concessione del mutuo era bloccata per la
[...] Parte_8
Contr presenza della ipoteca a favore di a carico di Parte_1
Si indica a testimone su tali capitoli di Empoli e presso Parte_8 Testimone_1
Controparte_5
- Dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale di condanna alla cancellazione delle ipoteche di cui al ricorso introduttivo;
- in ogni caso ordinare a e di Controparte_1 Controparte_4
revocare ogni e qualsiasi segnalazione derivante dal decreto di cui in premessa dei nominativi delle ricorrenti presso Centrali Rischi pubbliche e private non sussistendone ab origine i presupposti legittimanti, ed in particolare presso CRIF e Centrale Rischi della Banca d'Italia.
4 - Condannare e a risarcire alle Controparte_1 Controparte_4 ricorrenti i danni tutti causati dalla persistenza dell'ipoteca e dal ritardo nella sua cancellazione, e delle segnalazioni conseguenti, quantificati in via equitativa in almeno 38.000 per Parte_9 ed in € 8.000 (ottomila) per ciascuna delle altre due ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o quella somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria.
- Condannare a risarcire i danni subiti ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo Controparte_4
equità.
Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario IVA e Cap come per legge”. ha insistito per il rigetto della domanda risarcitoria, concludendo come da Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) L'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria
L'eccezione non è fondata.
Il presente giudizio ha ad oggetto diverse domande: quella di condanna delle resistenti alla cancellazione delle ipoteche iscritte avverso le ricorrenti, la richiesta di revoca delle conseguenti segnalazioni alle centrali rischi, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla condotta delle resistenti e, infine, la domanda di condanna di al Controparte_4 risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Di queste domande, solo la prima rientra tra le materie per le quali il d.lgs. n. 28/2010 prevede l'esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità, avendo ad oggetto un'azione di condanna relativa a diritti reali (di garanzia).
Proprio rispetto a tale domanda, tuttavia, allo stato non può ritenersi integrata una vera e propria controversia, cosicché sarebbe del tutto improprio avviare adesso le parti a mediazione.
È documentale, da un lato, che, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la resistente CP_4
non ha contestato il diritto delle ricorrenti alla cancellazione dell'ipoteca, nulla opponendo sul
[...]
punto e dichiarandosi disponibile a procedere con la cancellazione.
Si aggiunga che come allegato dalla stessa parte attrice nella nota conclusiva depositata, in proposito
è cessata la materia del contendere, per avere in corso di causa provveduto alla richiesta CP_2
cancellazione.
Avviare pertanto sul punto le parti a mediazione sarebbe un evidente controsenso.
5 Non sono invece da sottoporre a mediazione obbligatoria ante causam le restanti domande attoree, aventi ad oggetto la condanna alla revoca delle segnalazioni alle centrali rischi ed al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta, anche processuale, delle resistenti.
Trattasi infatti di domande diverse rispetto a quelle di cui all'elencazione dell'art.
5.1 del D. Lgs n.
28/2010 e ssmmii.
Il punto non merita particolare approfondimento anche considerando che, all'udienza del 18.6.2024,
ha dichiarato di rinunciare all'eccezione già sollevata con comparsa di costituzione e CP_4
risposta.
2) La condanna alla cancellazione delle ipoteche giudiziali e di disposizione delle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.
Risulta documentalmente che in data 25 marzo 2025 la ha provveduto alla cancellazione delle CP_1
ipoteche giudiziali iscritte avverso le odierne ricorrenti, oggetto della domanda principale formulata con il ricorso introduttivo.
Pertanto, rispetto a tale domanda, e alla conseguente richiesta di disposizione di misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
3) La domanda di condanna alla revoca delle segnalazioni delle ricorrenti presso CRIF e
Banca d'Italia
Risulta documentalmente ed è incontestato che ottenuto il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 5077/2016, come corretto con provvedimento n. 13318/2016, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in solido, alla sig.ra dell'importo di € 185.000,00, e alle sig.re Pt_3
e dell'importo di € 41.111,11 per ciascuna, aveva Parte_4 Parte_1 Parte_7
provveduto, oltre ad iscrivere ipoteche giudiziali sui beni delle ricorrenti, a segnalare i nominativi delle stesse presso varie centrali rischi, in CRIF e presso la Banca D'Italia.
È poi altresì documentale che il decreto ingiuntivo suddetto è stato revocato con la sentenza di questo Ufficio n. 1749/2022, pubblicata il 7.6.2022 nell'ambito del procedimento RG n. 2089/2017, che ha respinto la domanda di pagamento della banca.
E' quindi venuto meno il titolo giustificativo non solo delle predette ipoteche giudiziali, ma anche delle segnalazioni effettuate a carico delle sig.re e e Pt_4 Parte_1 Parte_6
presso le centrali di rischio.
Queste, come noto, costituiscono degli archivi di informazioni creditizie sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario, che hanno l'obiettivo di migliorare il processo di valutazione del merito di credito, innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzare la stabilità del sistema finanziario.
6 È evidente che, accertata in modo irrevocabile l'insussistenza del credito azionato, era onere della asserita creditrice chiedere la cancellazione della segnalazione.
e vanno quindi condannate in solido alla Controparte_1 Controparte_4
revoca delle segnalazioni dei nominativi delle sig.re e Parte_4 Parte_1 Parte_6 resso il CRIF e la Banca d'Italia.
[...]
4) Il danno non patrimoniale da lesione all'immagine e alla reputazione
Contr È pacifico che dopo aver iscritto ipoteca giudiziale avverso le odierne ricorrenti e segnalato i nominativi delle stesse alle centrali rischio, è rimasta a lungo inerte rispetto all'obbligo di cancellazione delle predette ipoteche e di revoca delle segnalazioni effettuate in conseguenza dell'accertata insussistenza del credito.
Si è già detto che la cancellazione delle predette ipoteche è avvenuta solo in data 25 marzo 2025, e cioè in data abbastanza prossima all'udienza di discussione, e che, ad oggi, ancora sussistono le segnalazioni alle centrali di rischio, non essendone stata chiesta la cancellazione.
In punto di diritto si osserva che il danno non patrimoniale alla reputazione e all'immagine, derivante da illegittime iscrizioni ipotecarie e segnalazioni alle centrali rischi, secondo la giurisprudenza prevalente, pur derivando dalla violazione di diritti fondamentali, non possa mai considerarsi in re ipsa, essendo risarcibile il solo danno conseguenza.
Di qui l'onere del danneggiato di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto anche avvalendosi di presunzioni. Invero, è noto che la segnalazione ingenera una presunzione di scarso affidamento finanziario del soggetto segnalato, determinando nei suoi confronti la perdita di stima da parte del sistema creditizio e la lesione dell'immagine sociale e professionale dello stesso con maggiore difficoltà dell'accesso al credito.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, deve procedersi in via equitativa, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c., qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito (App. Firenze, 26/01/2022, n.
155).
Nella fattispecie in esame, risultando provata l'illegittima persistenza delle ipoteche giudiziali avverso le ricorrenti (sino al 25.3.2025) e delle segnalazioni dei nominativi delle stesse presso le centrali rischio, il danno reputazionale deve ritenersi senz'altro provato stante la sicura compromissione dell'immagine e la perdita di stima da parte del sistema creditizio, con maggiori difficoltà di accesso al credito.
7 In questo senso appare pertanto superflua l'ammissione della prova per testi chiesta dalla parte attrice circa il mancato ottenimento di finanziamento bancario proprio a causa di tali iscrizioni.
Circa la liquidazione del danno, va valorizzata, da un lato, la circostanza dell'ingente entità del credito garantito dall'iscrizione ipotecaria iscritta (€ 50.000 di cui € 41.111,11 in linea capitale, avverso e e € 200.000 di cui € 185.000 in linea capitale avverso Parte_1 Parte_4 [...]
nonché il non giustificato ritardo con cui le ipoteche sono state cancellate (il 25 Parte_6
marzo 2025, dopo quasi tre anni dalla sentenza di revoca del decreto ingiuntivo e della richiesta stragiudiziale di provvedere alle cancellazioni). Parimenti va considerato anche il fatto della persistenza, ad oggi, delle segnalazioni presso le centrali di rischio.
Dall'altro lato, occorre tenere conto del fatto che non risulta che le ricorrenti svolgano attività
d'impresa, con necessità per le stesse di ricorrere con frequenza all'accesso al credito.
Per tali ragioni, si ritiene equo liquidare tale voce di danno in € 4.000,00 in moneta attuale, da ritenersi già comprensiva di rivalutazione ISTAT ed interessi compensativi ad oggi maturati, per ciascuna ricorrente.
5) La domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale
Contr Le ricorrenti lamentano, quale ulteriore danno derivante dalla condotta di il danno patrimoniale per mancato guadagno derivante alla sig.ra er la perdita di occasione di vendita Pt_3 dell'immobile ipotecato.
A tal fine, la stessa allega, di non aver potuto cedere a terzi, proprio a causa dell'iscrizione ipotecaria, l'immobile al prezzo il € 160.000,00, prezzo più alto di quello sostenuto nel 2013 per l'acquisto ( € 122.000,00), con conseguente mancato guadagno per la differenza, pari a € 38.000,00.
La pretesa non è fondata.
Non è provata, infatti, la particolare convenienza dell'affare non concluso, né l'impossibilità di vendere oggi il medesimo allo stesso prezzo e quindi la stessa esistenza di pregiudizio economico.
La ricorrente infatti neanche ha allegato che il prezzo convenuto fosse superiore a quello venale attuale dell'immobile.
Tale voce di danno quindi non è provata.
Resta assorbita l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto nuova, sollevata da CP_2
[...]
6) La domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. CP_4
Va premesso che, come da precisazione effettuata in sede di discussione, la richiesta va intesa avanzata sdalle ricorrenti sia per il risarcimento del danno da lite temeraria e difetto di cautela nella
8 iscrizione ipotecaria ex commi 1 e 2, sia per la liquidazione di somma per uso strumentale del processo ai sensi del terzo comma di tale disposizione.
Quanto ai primi due commi la domanda è infondata.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui questo Ufficio intende dare seguito, la responsabilità per danni da lite temeraria ovvero da iscrizione ipotecaria illegittima presuppone la prova del danno conseguenza, onere che incombe sulla parte istante (Cass.
Civ. 17/12/2020, n. 29017; Cass. Civ. Sez. Un., 20/4/2018, n. 9912).
Nella fattispecie in esame, non è stato né allegato né provato il danno derivante dalle attività processuali delle resistenti.
Nulla può quindi essere liquidato a tale titolo.
Fondata è invece la pretesa ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
In tal caso è infatti consentito, in ogni caso, al giudice di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata.
Secondo autorevole orientamento, in tale fattispecie non occorre allegare e provare il danno sofferto, dovendosi esigere, invece, sul piano soggettivo la malafede o la colpa grave della parte soccombente, ovvero la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda o difesa, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Civ. Sez. Un., 20/4/2018, n. 9912).
Nel caso di specie, si deve ritenere provata, quanto meno, la colpa grave in capo a nel CP_4
resistere in giudizio, avendo la stessa posto in essere una condotta chiaramente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà.
La resistente, infatti, pur non contestando il diritto alla cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte e delle segnalazioni, e pur dichiarandosi sin da subito disponibile a procedere alla cancellazione, ha di fatto omesso tale incombente per quasi un anno, malgrado i ripetuti rinvii di udienza concessi.
Addirittura, il difensore di all'udienza del 22 ottobre 2024 ha allegato l'avvenuta CP_2
cancellazione delle ipoteche da parte della Banca in data 16.10.2024, circostanza rivelatasi non veritiera.
È documentale, infatti, che l'effettiva cancellazione è avvenuta solo nel marzo del 2025.
A ulteriore riprova del contegno gravemente colposo della resistente viene in rilievo la contestazione di aver mai ricevuto richiesta stragiudiziale di cancellazione delle iscrizioni, circostanza che, invece,
Contr risulta documentalmente (vedi doc. 8 parte ricorrente – mail con richiesta al difensore di di procedere alla cancellazione).
9 Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., si liquida a favore di ciascuna ricorrente l'importo equitativamente determinato di € 5.000,00.
Si condanna, inoltre, ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento della CP_4
somma di € 2000,00 in favore della cassa delle ammende.
7) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come nel dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e ssmmii, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa (€ 26.001 - 52.000) e dell'attività effettuata.
PQM
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Seconda Sezione
Civile, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie;
2) CONDANNA e in solido, a Controparte_1 Controparte_4
revocare le segnalazioni dei nominativi delle sig.re e Parte_4 Parte_1 [...]
presso il CRIF e Centrale Rischi della Banca d'Italia; Parte_6
3) CONDANNA e in solido, al Controparte_1 Controparte_4
pagamento in favore delle sig.re e Parte_4 Parte_1 Parte_6 dell'importo di € 4.000,00 ciascuna, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
4) CONDANNA e in solido, al Controparte_1 Controparte_4
pagamento in favore delle sig.re e ai Parte_4 Parte_1 Parte_6 sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., dell'importo di € 5.000,00 ciascuna oltre interessi come sopra;
5) CONDANNA altresì e in solido, al Controparte_1 Controparte_4 pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c., in favore della Cassa delle Ammende dell'importo di € 2.000,00;
6) CONDANNA e in solido, a Controparte_1 Controparte_4
rimborsare in favore delle sig.re e le Parte_4 Parte_1 Parte_6
spese legali, che si liquidano, come da richiesta, in € 10.792,82, comprensivi di rimborso
10 forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed esborsi di € 335,13
(CU+diritti di cancelleria+spese per ispezioni ipotecarie e per visure aggiornate);
7) MANDA la cancelleria per quanto di competenza anche in relazione al capo 5 del dispositivo della sentenza..
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Grasso M.O.T.
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, 4 luglio 2025
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
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