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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4741 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Francescopaolo RUSSO e Sergio
RUSSO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“Pronunciare sentenza di divorzio tra essi coniugi alle medesime condizioni di cui al
1 capo 1) una volta decorsi i termini di legge ex art. 3 L.898/70 e divenuta cosa giudicata la sentenza che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi
I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di abitazione di residenza o di mero domicilio;
II. L'immobile sito in Comune di Vicenza alla Via Francesco Pasqualigo n. 10 e così catastalmente censito in Comune di Vicenza, Fg. 9, mapp 522, Sub. 9, Cat. A/2, Cl. 3,
Vani 7, P.2, RC€759,19 e Sub. 1, Cat. C/6, Cl. 7, PT, mq. 28, RC€59,07 siti in Via
Francesco Pasqualigo n. 10, con arredi e corredi, viene assegnato alla IG.ra Parte_1
che la abiterà con i figli e con obbligo e
[...] Per_1 Persona_2 impegno per il IG. a continuare a versare le rate di mutuo e di Parte_2 cedere la propria quota del 50% alla IG.ra entro il 31 dicembre 2025 Parte_1 avanti al Notaio ovvero altro che sarà individuato dalla IG.ra Persona_3
qualora la succitata non potesse rogare l'atto; Parte_1
III. I coniugi sono economicamente autosufficienti, tuttavia il IG. Parte_2 riconosce a favore della IG.ra un assegno di mantenimento pari a Parte_1
€200,00 mensili da rivalutarsi annualmente dal 2026 secondo gli indici ISTAT impegnandosi a eseguire il versamento alle seguenti coordinate bancarie IT51M030
6911 8941 0000 0018 971 entro il giorno 20 di ciascun mese a far data dal mese di novembre 2024,
IV. Il sig. già versa mensilmente, e precisamente dal giorno 20 di Parte_2 ciascun mese, sul conto corrente IT51 M030 6911 8941 0000 0018 971 intestato alla
IG.ra , la somma di €800,00 mensili, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio – studente non autosufficiente – fino Persona_2
a che questi non sia economicamente autosufficiente;
a tale somma va aggiunto a partire dall'anno 2026 l'incremento Istat famiglie – foi;
per quanto attiene alle spese non ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento i coniugi richiamo il contenuto del “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, nella misura del 50%, che si allega al presente ricorso per costituirne parte integrante e sostanziale;
V. Spese del presente procedimento a carico della IG.ra ”; Parte_1
2 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili/ del matrimonio da essi contratto in Vicenza in data
12/06/1993.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 506/2025 pubblicata in data 11/06/2025 e passata in giudicato a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 2/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 506/2025 dell'11/06/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al
3 competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la Persona_4 somma mensile di euro 800,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, Via Francesco Pasqualigo n. 10, in favore di quale genitore Parte_1 convivente con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente Per_4
;
[...]
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2 [...]
, a titolo di assegno divorzile la somma di 200,00 euro mensili, annualmente Pt_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- spese del presente procedimento a carico della IG.ra . Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Vicenza il 12/06/1993 alle condizioni in Pt_1 Parte_2 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli
4 atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 205, parte II, serie A, anno 1993;
c) spese del presente procedimento a carico della IG.ra Parte_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4741 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Francescopaolo RUSSO e Sergio
RUSSO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“Pronunciare sentenza di divorzio tra essi coniugi alle medesime condizioni di cui al
1 capo 1) una volta decorsi i termini di legge ex art. 3 L.898/70 e divenuta cosa giudicata la sentenza che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi
I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di abitazione di residenza o di mero domicilio;
II. L'immobile sito in Comune di Vicenza alla Via Francesco Pasqualigo n. 10 e così catastalmente censito in Comune di Vicenza, Fg. 9, mapp 522, Sub. 9, Cat. A/2, Cl. 3,
Vani 7, P.2, RC€759,19 e Sub. 1, Cat. C/6, Cl. 7, PT, mq. 28, RC€59,07 siti in Via
Francesco Pasqualigo n. 10, con arredi e corredi, viene assegnato alla IG.ra Parte_1
che la abiterà con i figli e con obbligo e
[...] Per_1 Persona_2 impegno per il IG. a continuare a versare le rate di mutuo e di Parte_2 cedere la propria quota del 50% alla IG.ra entro il 31 dicembre 2025 Parte_1 avanti al Notaio ovvero altro che sarà individuato dalla IG.ra Persona_3
qualora la succitata non potesse rogare l'atto; Parte_1
III. I coniugi sono economicamente autosufficienti, tuttavia il IG. Parte_2 riconosce a favore della IG.ra un assegno di mantenimento pari a Parte_1
€200,00 mensili da rivalutarsi annualmente dal 2026 secondo gli indici ISTAT impegnandosi a eseguire il versamento alle seguenti coordinate bancarie IT51M030
6911 8941 0000 0018 971 entro il giorno 20 di ciascun mese a far data dal mese di novembre 2024,
IV. Il sig. già versa mensilmente, e precisamente dal giorno 20 di Parte_2 ciascun mese, sul conto corrente IT51 M030 6911 8941 0000 0018 971 intestato alla
IG.ra , la somma di €800,00 mensili, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio – studente non autosufficiente – fino Persona_2
a che questi non sia economicamente autosufficiente;
a tale somma va aggiunto a partire dall'anno 2026 l'incremento Istat famiglie – foi;
per quanto attiene alle spese non ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento i coniugi richiamo il contenuto del “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, nella misura del 50%, che si allega al presente ricorso per costituirne parte integrante e sostanziale;
V. Spese del presente procedimento a carico della IG.ra ”; Parte_1
2 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili/ del matrimonio da essi contratto in Vicenza in data
12/06/1993.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 506/2025 pubblicata in data 11/06/2025 e passata in giudicato a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 2/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 506/2025 dell'11/06/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al
3 competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la Persona_4 somma mensile di euro 800,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, Via Francesco Pasqualigo n. 10, in favore di quale genitore Parte_1 convivente con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente Per_4
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[...]
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2 [...]
, a titolo di assegno divorzile la somma di 200,00 euro mensili, annualmente Pt_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- spese del presente procedimento a carico della IG.ra . Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Vicenza il 12/06/1993 alle condizioni in Pt_1 Parte_2 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli
4 atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 205, parte II, serie A, anno 1993;
c) spese del presente procedimento a carico della IG.ra Parte_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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