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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/09/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.1570 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1570/2024 R.G. riservata in decisione in data 2.7.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AIELLO GIUSEPPE e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Maddaloni alla Via Roma n.10,
RICORRENTE
E
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. FRAGNAN EMANUELA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Gambolò (PV), C.so Umberto I n. 17
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“L'avv. Giuseppe Aiello, per la propria assistita , conclude, pertanto, affinché il Tribunale pronunci Parte_1 la separazione coniugale dei coniugi con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati. Disponga che la casa familiare sia assegnata alla moglie con tutti gli arredi, presso cui continueranno a dimorare le figlie Per_1
e .
[...] Per_2
pagina 1 di 7 Stabilisca l'assegno di mantenimento da porsi a carico del sig. per il mantenimento delle Controparte_1 figlie non autosufficienti economicamente e per la moglie, anche in considerazione della rata di mutuo da pagare per l'acquisto dell'immobile e attualmente determinata in € 620,00 mensili.
Nel contempo chiede che il Tribunale adito, decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
e successive, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Pronunci ogni altro conseguenziale e necessario provvedimento di legge.
Spese e competenze della presente procedura.
Impugna le conclusioni avverse”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, emesse tutte le pronunce più opportune, condanne, declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
Nel merito in via principale:
1. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Cura Carpignano (PV) via Vivente n. 14 di proprietà di entrambi i coniugi al marito con quanto l'arreda;
3. Rigettare la richiesta di addebito della separazione nei confronti del marito;
4. rigettare la richiesta ex adverso proposta di corresponsione di una somma a titolo di mantenimento e dichiarare che entrambi i coniugi sono autosufficienti.
5. Nel contempo chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pavia, decorso il termine previsto dell'art. 3 della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Con vittoria di spese e compensi professionali, ponendo le anticipazioni carico dell'Erario essendo il sig.
ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da delibera n. 225/2024 del 20/05/2024 del Controparte_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, agli atti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, il resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, cessata sin dall'anno 2023.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione personale
Sulla domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente
pagina 2 di 7 Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Cass., Sez. 1civile n. 14840 del 27.06.2006 e più di recente Cass. Sez. I civile, n. 40795 del 20.12.2021).
Dunque, ai fini di una delibazione positiva della domanda di addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, dovendosi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito in corso di causa consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In merito, come è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006).
Ebbene, la sig.ra ha avanzato domanda di addebito della separazione al marito esponendo che il coniuge Pt_1
l'avrebbe sottoposta a continue umiliazioni e vessazioni, offendendola con epiteti ingiuriosi, anche alla presenza delle figlie, e, a decorrere dall'anno 2021, usando violenza nei suoi confronti.
Tale allegazione non ha, tuttavia, trovato pieno riscontro probatorio considerato, del resto, che la ricorrente non ha formulato istanze istruttorie;
in particolare, non è stata fornita alcuna evidenza delle vessazioni e delle violenze psicologiche che la ricorrente deduce di aver subito nel corso del matrimonio e, in ogni caso, molti degli episodi di aggressione asseritamente subiti risalgono a periodi precedenti alla denuncia sporta nel 2023 e sono privi di riscontro, non avendo la ricorrente prodotto certificazioni mediche e non avendo ritenuto di recarsi presso presidi ospedalieri a seguito delle riferite percosse, ma allegato solo delle fotografie che, da sole, non consentono di ritenere provato che autore delle lesioni sia stato il marito.
Non può, inoltre, non tenersi conto del fatto che le figlie maggiori della coppia abbiano più volte dichiarato agli assistenti sociali che il clima in casa era invivibile a causa delle continue discussioni tra i genitori, ascrivibili dunque non solo alla condotta del marito ma anche della ricorrente;
nelle Relazioni di aggiornamento trasmesse pagina 3 di 7 dai Servizi sociali di Siziano, in particolare, si riferisce che le ragazze affermavano che i litigi tra i loro genitori avvenivano quotidianamente “da diversi anni” e che, anche dopo l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento del resistente dalla casa familiare, la sig.ra “manifestava una rabbia esplosiva nei loro Pt_1 confronti…prima se la prendeva con nostro padre, ora con noi”, tanto che in un'occasione erano state “costrette a chiamare il 118 e i Carabinieri a seguito delle minacce della madre di compiere atti autolesionistici e atti violenti nei loro confronti.“ (v. relazioni del 2.9.2024 e rapporto di Servizio dei Carabinieri di Belgioioso doc. n. 2 di parte resistente). Nel rapporto di servizio redatto dai Carabinieri di Lardirago del 27.8.2022, inoltre, si riferisce che in occasione di entrambi gli interventi del 20 agosto 2022 e del 27 agosto 2022 eseguiti presso l'abitazione dei coniugi “Si appurava che la problematica era da ricondurre all'assunzione da parte della signora di Pt_1 sostanza alcoliche che la spingevano ad assumere atteggiamenti aggressivi” (v. doc. n. 1 di parte resistente).
Va, da ultimo, considerato che, con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 28.4.2025, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, il sig. è stato assolto con formula piena rispetto ad entrambi i capi CP_1 di imputazione, ovvero dal reato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali ai danni del coniuge e, per quanto in questa sede interessa, anche in detta decisione si sottolinea come “le aggressioni che avvenivano nel corso di animose discussioni originate dalla donna, siano state reciproche”.
Le deduzioni della ricorrente non hanno trovato elementi di riscontro positivo nemmeno nelle dichiarazioni dei soggetti escussi a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale;
i vicini di casa ma anche le stesse figlie della coppia hanno, difatti, confermato le continue liti tra i due coniugi, non anche aggressioni unilaterali da parte del resistente e, in particolare, nelle annotazioni di Servizio redatte dai Carabinieri, si indica che le figlie dichiaravano che “ spesso la madre beveva dopo cena, ubriacandosi, perdendo il controllo e divenendo aggressiva e violenta sia con loro che nei confronti del padre “ (v. sentenza della Corte d'appello di Milano).
Deve, conseguentemente, ritenersi che i comportamenti addotti dalla ricorrente a sostegno della propria domanda di addebito al marito della separazione, peraltro rimasti privi di riscontri probatori, non possano, comunque, assurgere a causa esclusiva o assorbente della rottura dell'affectio coniugalis.
La domanda di addebito formulata dalla resistente va, pertanto, rigettata e la separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 c.c., I comma c.c..
Sulla domanda di mantenimento per sé e per le figlie formulata dalla ricorrente
La ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento in suo favore oltre che per le figlie di un assegno di mantenimento da porre a carico del coniuge e da determinare tenendo conto anche “della rata di mutuo da pagare per l'acquisto dell'immobile e attualmente determinata in € 620,00 mensili”.
Va premesso che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Si è pagina 4 di 7 altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (v. Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente non possa trovare accoglimento considerata l'esiguità dei redditi del marito, riconosciuto invalido al 60% (v. doc. n. 4) e percettore, per l'anno
2024, di un reddito netto di euro 3.507,96 (v. CU 2025) e tenuto, altresì, conto del fatto che la stessa dispone di un proprio reddito ed è certamente dotata di capacità lavorativa. Invero, all'udienza del 17.9.2024 la ricorrente dichiarava di lavorare “saltuariamente come donna delle pulizie, badante, babysitter” e, in ogni caso, la stessa beneficia del godimento della ex casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, mentre il resistente è privo di abitazione e beneficia di un alloggio di fortuna offerto dal Comune di Cura Carpignano. Del resto, nulla è stato riferito in merito al tenore di vita goduto dalla famiglia nel corso del matrimonio che, tuttavia, è verosimile ritenere fosse modesto, tenendo conto delle disponibilità economiche delle parti.
Si ritiene, quindi, che non sussistano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno a titolo di concorso al mantenimento a carico del marito.
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento in favore delle figlie maggiori della coppia e , Per_1 Per_2 non vi è evidenza che le stesse abbiano raggiunto l'indipendenza economica, pur essendo verosimile lo svolgimento da parte loro di qualche lavoro saltuario, come affermato anche dagli assistenti sociali.
Alla luce di quanto evidenziato, considerato che pacificamente la ricorrente si sta facendo carico in via esclusiva del pagamento della rata di mutuo gravante sulla ex casa coniugale, immobile nel quale vivono le figlie, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come sopra valorizzate, si reputa corretto confermare l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente l'assegno mensile nella misura già prevista, comprensiva di ogni spesa, di 150,00 euro. Invero, la scelta del resistente di risolvere il contratto di lavoro – deduzione peraltro offerta tardivamente solo nella comparsa conclusionale- non fa venir meno l'obbligo di mantenimento verso la prole.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Il Collegio ritiene che la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal resistente debba essere rigettata nel merito, posto che le figlie della coppia, pacificamente, vivono in detto immobile con la madre.
Va, conseguentemente, confermata l'assegnazione in favore della ricorrente.
Sulla domanda di divorzio
Giacché con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di divorzio, domanda proposta anche dal resistente nelle conclusioni definitive rassegnate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia pagina 5 di 7 decorso il termine indicato all'art 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio, da riqualificare quale domanda di scioglimento del matrimonio avendo le parti contratto matrimonio civile e non concordatario.
Sulle spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato in data 22.4.2024 così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Castel Volturno il 20/07/2000 (anno 2000, atto n. 19, parte I);
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione ex art. 151, secondo comma, c.c., formulata dalla ricorrente;
4) rigetta la domanda di mantenimento per sé proposta dalla ricorrente;
5) assegna la ex casa coniugale alla ricorrente;
6) pone a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, comprensivo di ogni spesa, di euro 150,00;
7) riserva alla definizione del giudizio la pronuncia in merito alle spese di lite
8) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.9.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1570/2024 R.G. riservata in decisione in data 2.7.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AIELLO GIUSEPPE e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Maddaloni alla Via Roma n.10,
RICORRENTE
E
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. FRAGNAN EMANUELA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Gambolò (PV), C.so Umberto I n. 17
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“L'avv. Giuseppe Aiello, per la propria assistita , conclude, pertanto, affinché il Tribunale pronunci Parte_1 la separazione coniugale dei coniugi con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati. Disponga che la casa familiare sia assegnata alla moglie con tutti gli arredi, presso cui continueranno a dimorare le figlie Per_1
e .
[...] Per_2
pagina 1 di 7 Stabilisca l'assegno di mantenimento da porsi a carico del sig. per il mantenimento delle Controparte_1 figlie non autosufficienti economicamente e per la moglie, anche in considerazione della rata di mutuo da pagare per l'acquisto dell'immobile e attualmente determinata in € 620,00 mensili.
Nel contempo chiede che il Tribunale adito, decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
e successive, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Pronunci ogni altro conseguenziale e necessario provvedimento di legge.
Spese e competenze della presente procedura.
Impugna le conclusioni avverse”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, emesse tutte le pronunce più opportune, condanne, declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
Nel merito in via principale:
1. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Cura Carpignano (PV) via Vivente n. 14 di proprietà di entrambi i coniugi al marito con quanto l'arreda;
3. Rigettare la richiesta di addebito della separazione nei confronti del marito;
4. rigettare la richiesta ex adverso proposta di corresponsione di una somma a titolo di mantenimento e dichiarare che entrambi i coniugi sono autosufficienti.
5. Nel contempo chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pavia, decorso il termine previsto dell'art. 3 della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Con vittoria di spese e compensi professionali, ponendo le anticipazioni carico dell'Erario essendo il sig.
ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da delibera n. 225/2024 del 20/05/2024 del Controparte_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, agli atti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, il resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, cessata sin dall'anno 2023.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione personale
Sulla domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente
pagina 2 di 7 Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Cass., Sez. 1civile n. 14840 del 27.06.2006 e più di recente Cass. Sez. I civile, n. 40795 del 20.12.2021).
Dunque, ai fini di una delibazione positiva della domanda di addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, dovendosi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito in corso di causa consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In merito, come è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006).
Ebbene, la sig.ra ha avanzato domanda di addebito della separazione al marito esponendo che il coniuge Pt_1
l'avrebbe sottoposta a continue umiliazioni e vessazioni, offendendola con epiteti ingiuriosi, anche alla presenza delle figlie, e, a decorrere dall'anno 2021, usando violenza nei suoi confronti.
Tale allegazione non ha, tuttavia, trovato pieno riscontro probatorio considerato, del resto, che la ricorrente non ha formulato istanze istruttorie;
in particolare, non è stata fornita alcuna evidenza delle vessazioni e delle violenze psicologiche che la ricorrente deduce di aver subito nel corso del matrimonio e, in ogni caso, molti degli episodi di aggressione asseritamente subiti risalgono a periodi precedenti alla denuncia sporta nel 2023 e sono privi di riscontro, non avendo la ricorrente prodotto certificazioni mediche e non avendo ritenuto di recarsi presso presidi ospedalieri a seguito delle riferite percosse, ma allegato solo delle fotografie che, da sole, non consentono di ritenere provato che autore delle lesioni sia stato il marito.
Non può, inoltre, non tenersi conto del fatto che le figlie maggiori della coppia abbiano più volte dichiarato agli assistenti sociali che il clima in casa era invivibile a causa delle continue discussioni tra i genitori, ascrivibili dunque non solo alla condotta del marito ma anche della ricorrente;
nelle Relazioni di aggiornamento trasmesse pagina 3 di 7 dai Servizi sociali di Siziano, in particolare, si riferisce che le ragazze affermavano che i litigi tra i loro genitori avvenivano quotidianamente “da diversi anni” e che, anche dopo l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento del resistente dalla casa familiare, la sig.ra “manifestava una rabbia esplosiva nei loro Pt_1 confronti…prima se la prendeva con nostro padre, ora con noi”, tanto che in un'occasione erano state “costrette a chiamare il 118 e i Carabinieri a seguito delle minacce della madre di compiere atti autolesionistici e atti violenti nei loro confronti.“ (v. relazioni del 2.9.2024 e rapporto di Servizio dei Carabinieri di Belgioioso doc. n. 2 di parte resistente). Nel rapporto di servizio redatto dai Carabinieri di Lardirago del 27.8.2022, inoltre, si riferisce che in occasione di entrambi gli interventi del 20 agosto 2022 e del 27 agosto 2022 eseguiti presso l'abitazione dei coniugi “Si appurava che la problematica era da ricondurre all'assunzione da parte della signora di Pt_1 sostanza alcoliche che la spingevano ad assumere atteggiamenti aggressivi” (v. doc. n. 1 di parte resistente).
Va, da ultimo, considerato che, con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 28.4.2025, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, il sig. è stato assolto con formula piena rispetto ad entrambi i capi CP_1 di imputazione, ovvero dal reato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali ai danni del coniuge e, per quanto in questa sede interessa, anche in detta decisione si sottolinea come “le aggressioni che avvenivano nel corso di animose discussioni originate dalla donna, siano state reciproche”.
Le deduzioni della ricorrente non hanno trovato elementi di riscontro positivo nemmeno nelle dichiarazioni dei soggetti escussi a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale;
i vicini di casa ma anche le stesse figlie della coppia hanno, difatti, confermato le continue liti tra i due coniugi, non anche aggressioni unilaterali da parte del resistente e, in particolare, nelle annotazioni di Servizio redatte dai Carabinieri, si indica che le figlie dichiaravano che “ spesso la madre beveva dopo cena, ubriacandosi, perdendo il controllo e divenendo aggressiva e violenta sia con loro che nei confronti del padre “ (v. sentenza della Corte d'appello di Milano).
Deve, conseguentemente, ritenersi che i comportamenti addotti dalla ricorrente a sostegno della propria domanda di addebito al marito della separazione, peraltro rimasti privi di riscontri probatori, non possano, comunque, assurgere a causa esclusiva o assorbente della rottura dell'affectio coniugalis.
La domanda di addebito formulata dalla resistente va, pertanto, rigettata e la separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 c.c., I comma c.c..
Sulla domanda di mantenimento per sé e per le figlie formulata dalla ricorrente
La ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento in suo favore oltre che per le figlie di un assegno di mantenimento da porre a carico del coniuge e da determinare tenendo conto anche “della rata di mutuo da pagare per l'acquisto dell'immobile e attualmente determinata in € 620,00 mensili”.
Va premesso che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Si è pagina 4 di 7 altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (v. Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente non possa trovare accoglimento considerata l'esiguità dei redditi del marito, riconosciuto invalido al 60% (v. doc. n. 4) e percettore, per l'anno
2024, di un reddito netto di euro 3.507,96 (v. CU 2025) e tenuto, altresì, conto del fatto che la stessa dispone di un proprio reddito ed è certamente dotata di capacità lavorativa. Invero, all'udienza del 17.9.2024 la ricorrente dichiarava di lavorare “saltuariamente come donna delle pulizie, badante, babysitter” e, in ogni caso, la stessa beneficia del godimento della ex casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, mentre il resistente è privo di abitazione e beneficia di un alloggio di fortuna offerto dal Comune di Cura Carpignano. Del resto, nulla è stato riferito in merito al tenore di vita goduto dalla famiglia nel corso del matrimonio che, tuttavia, è verosimile ritenere fosse modesto, tenendo conto delle disponibilità economiche delle parti.
Si ritiene, quindi, che non sussistano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno a titolo di concorso al mantenimento a carico del marito.
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento in favore delle figlie maggiori della coppia e , Per_1 Per_2 non vi è evidenza che le stesse abbiano raggiunto l'indipendenza economica, pur essendo verosimile lo svolgimento da parte loro di qualche lavoro saltuario, come affermato anche dagli assistenti sociali.
Alla luce di quanto evidenziato, considerato che pacificamente la ricorrente si sta facendo carico in via esclusiva del pagamento della rata di mutuo gravante sulla ex casa coniugale, immobile nel quale vivono le figlie, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come sopra valorizzate, si reputa corretto confermare l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente l'assegno mensile nella misura già prevista, comprensiva di ogni spesa, di 150,00 euro. Invero, la scelta del resistente di risolvere il contratto di lavoro – deduzione peraltro offerta tardivamente solo nella comparsa conclusionale- non fa venir meno l'obbligo di mantenimento verso la prole.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Il Collegio ritiene che la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal resistente debba essere rigettata nel merito, posto che le figlie della coppia, pacificamente, vivono in detto immobile con la madre.
Va, conseguentemente, confermata l'assegnazione in favore della ricorrente.
Sulla domanda di divorzio
Giacché con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di divorzio, domanda proposta anche dal resistente nelle conclusioni definitive rassegnate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia pagina 5 di 7 decorso il termine indicato all'art 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio, da riqualificare quale domanda di scioglimento del matrimonio avendo le parti contratto matrimonio civile e non concordatario.
Sulle spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato in data 22.4.2024 così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Castel Volturno il 20/07/2000 (anno 2000, atto n. 19, parte I);
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione ex art. 151, secondo comma, c.c., formulata dalla ricorrente;
4) rigetta la domanda di mantenimento per sé proposta dalla ricorrente;
5) assegna la ex casa coniugale alla ricorrente;
6) pone a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, comprensivo di ogni spesa, di euro 150,00;
7) riserva alla definizione del giudizio la pronuncia in merito alle spese di lite
8) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.9.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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