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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/12/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 353 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 25/11/2025), nella causa n. 353/2025 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti LAURA CORBEDDU, SIMONE CARRÀ, e Parte_1 P.IVA_1
MARCO BIASI,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Motivi della decisione
Premesso che:
- con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 7/3/2025, la ha convenuto in giudizio proponendo Parte_1 CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 454/2024 del 20/12/2024, con cui le è stato intimato il versamento di € 16.922,23, oltre accessori del credito e spese della procedura monitoria a titolo di retribuzioni per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024, ratei tredicesima mensilità, indennità di preavviso e TFR;
- parte ricorrente ha eccepito che alcuna differenza retributiva spettava al lavoratore in relazione alle mensilità di agosto e settembre 2024 avendo quest'ultimo scioperato per tutte le giornate lavorative;
- quanto, invece, alla mensilità di luglio 2024, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, il credito del sig. sarebbe ammontato al CP_1 minor importo di € 10.049,10 stante la detrazione delle ritenute sindacali e l'esclusione dei periodi di sciopero;
- parte ricorrente ha inoltre contestato la deduzione avversaria circa la sussistenza di una giusta causa delle dimissioni rassegnate il 26.09.24 dal
1 lavoratore stante la crisi aziendale che ha portato all'apertura della procedura concorsuale, lo sciopero del lavoratore e la riassunzione dello stesso nel mese di ottobre 2024; di talché, ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento dell'importo di € 3.462,16, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- la ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“In via principale: accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o, comunque, inefficacia del decreto ingiuntivo n. 454/2024, emesso dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, Giudice Dottoressa Paola Irene Calastri il 20.12.2024, notificato a in data 27.1.2025, e comunque l'infondatezza della domanda Parte_1 proposta dal Sig. con ricorso per ingiunzione, per i motivi di cui al CP_1 presente atto, e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la natura volontaria delle dimissioni rassegnate dal Sig. CP_1 in data 26.9.2024 con decorrenza dal 27.9.2024 e, conseguentemente, l'omessa osservanza dei termini di preavviso previsti dal CCNL applicato;
per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di euro 3.462,16, ovvero al diverso importo e/o il maggior e/o minor importo che sarà riconosciuto di giustizia in corso di giudizio.
In subordine: In via subordinata, ricalcolare la somma dovuta al Sig. CP_1
per tutte le ragioni di cui al presente ricorso. Più precisamente,
[...] accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti, nulla è dovuto per ciò che concerne le mensilità di agosto e settembre 2024, oltre che per il preavviso, e, quindi, riparametrare tutti gli importi e dichiarare come dovuta la minore somma di euro 10.049,10 (calcolata al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali) o il maggiore/minore importo che sarà riconosciuto di giustizia in corso di giudizio. Sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale accertasse in favore del Sig. un qualsivoglia CP_1 importo come dovuto, autorizzare la compensazione tra l'importo dovuto al Sig.
da e l'importo dovuto a dal Sig. a CP_1 Parte_1 Parte_1 CP_1 titolo di indennità sostitutiva del preavviso e la somma accertata in favore del Sig. se capiente o nella parte in cui lo sia. In ogni caso: Con interessi e CP_1 rivalutazione dalla domanda sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari, in favore dei procuratori distrattari”;
- parte opposta non si è costituita ed è stata dichiarata CP_1 contumace;
- la causa viene così decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
2 1. all'udienza a trattazione scritta del 25 novembre 2025, l'opponente ha dato atto di aver nelle more provveduto a liquidare la retribuzione relativa ai mesi giugno, luglio e settembre 2024 (doc. 16);
2. deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione ai mesi di giugno e luglio, mentre la retribuzione del mese di settembre non era oggetto di decreto ingiuntivo;
3. quanto ad agosto, è documentale che l'opposto abbia aderito allo sciopero per tutto il mese, dunque nulla è dovuto dalla datrice di lavoro;
4. in relazione alle residue poste oggetto di decreto ingiuntivo e alla domanda riconvenzionale spiegata, l'opponente ha riconosciuto la correttezza dell'importo determinato dal Commissario Giudiziale detratti gli importi nelle more corrisposti in virtù di autorizzazione del Tribunale- Sez. Fallimentare, precisando che, ad oggi, l'importo residuo dovuto al lavoratore è pari a € 3.963,82 lordi;
5. ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, con condanna dell'opponente a corrispondere al sig. l'importo lordo di € 3.963,82; CP_1
6. con riferimento alle spese legali, pare equo disporre una compensazione integrale delle stesse, in ragione della procedura cui è sottoposta la ricorrente e della determinazione del credito da parte del Commissario Giudiziale solo successivamente all'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 454/2024 del 20/12/2024;
- condanna la al versamento in favore di dell'importo lordo di Parte_1 CP_1
€ 3.963,82, oltre interessi e rivalutazione;
- nulla sulle spese di lite.
Sassari, 9/12/25
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 25/11/2025), nella causa n. 353/2025 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti LAURA CORBEDDU, SIMONE CARRÀ, e Parte_1 P.IVA_1
MARCO BIASI,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Motivi della decisione
Premesso che:
- con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 7/3/2025, la ha convenuto in giudizio proponendo Parte_1 CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 454/2024 del 20/12/2024, con cui le è stato intimato il versamento di € 16.922,23, oltre accessori del credito e spese della procedura monitoria a titolo di retribuzioni per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024, ratei tredicesima mensilità, indennità di preavviso e TFR;
- parte ricorrente ha eccepito che alcuna differenza retributiva spettava al lavoratore in relazione alle mensilità di agosto e settembre 2024 avendo quest'ultimo scioperato per tutte le giornate lavorative;
- quanto, invece, alla mensilità di luglio 2024, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, il credito del sig. sarebbe ammontato al CP_1 minor importo di € 10.049,10 stante la detrazione delle ritenute sindacali e l'esclusione dei periodi di sciopero;
- parte ricorrente ha inoltre contestato la deduzione avversaria circa la sussistenza di una giusta causa delle dimissioni rassegnate il 26.09.24 dal
1 lavoratore stante la crisi aziendale che ha portato all'apertura della procedura concorsuale, lo sciopero del lavoratore e la riassunzione dello stesso nel mese di ottobre 2024; di talché, ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento dell'importo di € 3.462,16, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- la ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“In via principale: accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o, comunque, inefficacia del decreto ingiuntivo n. 454/2024, emesso dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, Giudice Dottoressa Paola Irene Calastri il 20.12.2024, notificato a in data 27.1.2025, e comunque l'infondatezza della domanda Parte_1 proposta dal Sig. con ricorso per ingiunzione, per i motivi di cui al CP_1 presente atto, e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la natura volontaria delle dimissioni rassegnate dal Sig. CP_1 in data 26.9.2024 con decorrenza dal 27.9.2024 e, conseguentemente, l'omessa osservanza dei termini di preavviso previsti dal CCNL applicato;
per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di euro 3.462,16, ovvero al diverso importo e/o il maggior e/o minor importo che sarà riconosciuto di giustizia in corso di giudizio.
In subordine: In via subordinata, ricalcolare la somma dovuta al Sig. CP_1
per tutte le ragioni di cui al presente ricorso. Più precisamente,
[...] accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti, nulla è dovuto per ciò che concerne le mensilità di agosto e settembre 2024, oltre che per il preavviso, e, quindi, riparametrare tutti gli importi e dichiarare come dovuta la minore somma di euro 10.049,10 (calcolata al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali) o il maggiore/minore importo che sarà riconosciuto di giustizia in corso di giudizio. Sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale accertasse in favore del Sig. un qualsivoglia CP_1 importo come dovuto, autorizzare la compensazione tra l'importo dovuto al Sig.
da e l'importo dovuto a dal Sig. a CP_1 Parte_1 Parte_1 CP_1 titolo di indennità sostitutiva del preavviso e la somma accertata in favore del Sig. se capiente o nella parte in cui lo sia. In ogni caso: Con interessi e CP_1 rivalutazione dalla domanda sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari, in favore dei procuratori distrattari”;
- parte opposta non si è costituita ed è stata dichiarata CP_1 contumace;
- la causa viene così decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
2 1. all'udienza a trattazione scritta del 25 novembre 2025, l'opponente ha dato atto di aver nelle more provveduto a liquidare la retribuzione relativa ai mesi giugno, luglio e settembre 2024 (doc. 16);
2. deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione ai mesi di giugno e luglio, mentre la retribuzione del mese di settembre non era oggetto di decreto ingiuntivo;
3. quanto ad agosto, è documentale che l'opposto abbia aderito allo sciopero per tutto il mese, dunque nulla è dovuto dalla datrice di lavoro;
4. in relazione alle residue poste oggetto di decreto ingiuntivo e alla domanda riconvenzionale spiegata, l'opponente ha riconosciuto la correttezza dell'importo determinato dal Commissario Giudiziale detratti gli importi nelle more corrisposti in virtù di autorizzazione del Tribunale- Sez. Fallimentare, precisando che, ad oggi, l'importo residuo dovuto al lavoratore è pari a € 3.963,82 lordi;
5. ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, con condanna dell'opponente a corrispondere al sig. l'importo lordo di € 3.963,82; CP_1
6. con riferimento alle spese legali, pare equo disporre una compensazione integrale delle stesse, in ragione della procedura cui è sottoposta la ricorrente e della determinazione del credito da parte del Commissario Giudiziale solo successivamente all'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 454/2024 del 20/12/2024;
- condanna la al versamento in favore di dell'importo lordo di Parte_1 CP_1
€ 3.963,82, oltre interessi e rivalutazione;
- nulla sulle spese di lite.
Sassari, 9/12/25
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
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