Sentenza 12 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3345/2008 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. LUIGI GALASSO PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA LUCIA GESUMMARIA GIUDICE
DOTT.SSA ROSA MARIA VERRASTRO GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3345/2008 R.G.A.C.,
TRA
e rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 Parte_3 procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Pietro BASILE, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E
e rapp.ti e difesi, giusta procura a margine della Controparte_1 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pietro BASILE, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI
EREDI di Controparte_3
CONVENUTI contumaci
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione CP in fase di riassunzione, dall'Avv. Vito Antonio NOLÈ, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO
Controparte_5
1
CONVENUTO contumace
CP_6
CONVENUTA contumace
Controparte_7
CONVENUTA contumace
CP_8
CONVENUTO contumace
; Controparte_9
CONVENUTA contumace
Controparte_10
CONVENUTO contumace
CP_11
CONVENUTA contumace
CP_12
CONVENUTA contumace avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Collegio (in composizione parzialmente diversa, rispetto all'attuale), emetteva, in data
15-17 Febbraio 2022, la sentenza non definitiva n. 196/2022, cui si rinvia per la descrizione dello svolgimento del processo sino a quel momento, per i motivi di quella decisione e per il dispositivo adottato: quest'ultimo, peraltro, verrà, in basso, trascritto.
Lo stesso Collegio, con separata coeva ordinanza, fissava udienza per la prosecuzione della causa, disponendo la comparizione delle parti, affinché fosse coltivata la possibilità di una conciliazione, secondo quanto già le parti stesse avevano precedentemente rappresentato.
Fallito il tentativo di comporre la lite nella via negoziale, si perveniva alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per più agevole comprensione della presente decisione, può essere opportuno , come si accennava, riprodurre il dispositivo della menzionata sentenza non definitiva:
2 3
N. 3345/2008 R.G.A.C. N. 3345/2008 R.G.A.C.
2. Il compendio da dividere, col richiamo della stima compiuta dal c.t.u., è stato descritto dall'ordinanza di rimessione sul ruolo, coeva alla sentenza:
4 5
N. 3345/2008 R.G.A.C. N. 3345/2008 R.G.A.C.
3. Sotto il profilo subiettivo, il Tribunale rileva che la sentenza non definitiva, già emessa,
e che vincola rispetto alle questioni definite ed a quelle che costituiscono il presupposto logico della prosecuzione del giudizio (Cass. civ., Sez. III, 11.7.2024, ord. n. 19145; Cass. civ., Sez.
III, 9.11.2021, ord. n. 32654), non ha individuato, se non come collettività indifferenziata, gli eredi di rimasti contumaci, dopo la riassunzione seguita all'interruzione Controparte_3 per morte dello stesso Controparte_3
In questa successiva sede, la questione, come detto, rimane preclusa: e, comunque, vale quanto persuasivamente affermato da Cass. civ., Sez. III, 17.5.2005, sent. n. 10336: «Verificatasi
l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo di procuratore - la
notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno della morte, agli eredi della parte defunta, considerati
collettivamente ed impersonalmente, costituisce - ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ. - una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad
assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del
contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente. Ne consegue che la eventuale sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" in favore della
6 N. 3345/2008 R.G.A.C.
controparte può essere pronunziata nei confronti degli eredi senza procedere all'individuazione
nominativa dei destinatari della pronuncia. (Nella specie il giudice di merito aveva condannato gli eredi
impersonalmente e collettivamente a favore della controparte del "de cuius").».
Spetterà, allora, agli interessati, nelle debite sedi, successivamente alla definizione di questa causa, ed ove occorra, dichiarare e, se del caso, dimostrare, le generalità degli eredi di
Controparte_3
4. Il primo dei due autori delle successioni apertesi, lasciava, tra Controparte_10
l'altro, quella che il c.t.u. così descrive:
4) – Azienda commerciale sita in Potenza per la vendita di calzature (commercio ambulante) con domicilio fiscale alla via Mantova n.°135 giusta autorizzazione del Comune di Potenza
n.°204 del 06/06/83 del valore di lire 51.014.000 composta da:
a) Merci per lire 38.314.000
b) Automezzi:
Fiat CM 40 telaio 000540 – cv 29 targato Pz 74068 del valore di lire 200.000
Fiat 110 nc 115 c telaio 025997 – cv 123 targato Pz 140530 del valore di lire 1.000.000
c) Avviamento commerciale del valore di lire 11.500.000
d) Autovettura Fiat 132 atrgata Pz 209236 telaio n.° 0482496
L'ausiliario rileva che «con «Scrittura privata del 27/01/90», registrata a Potenza in pari data al n.°80/30, la di lui coniuge ed i figli, in qualità di eredi ed Controparte_13 ognuno per i propri diritti hanno ceduto a titolo gratuito, al germano il citato compendio CP mobiliare, composto, come detto, da «azienda commerciale per la vendita di calzature, dalla merce e dai mezzi facenti parte dei beni caduti in successione» ».
Nell'atto di citazione, gli attori, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, dichiaravano, in proposito: «La stessa eredità constava anche di una azienda
[...] commerciale per la vendita di calzature, composta di merci, automezzi e avviamento commerciale, nonché di un'autovettura FIAT 132 Tg. PZ 209236, beni cui gli attori hanno rinunciato, e per i quali non formulano alcuna domanda di divisione.».
(poi deceduto, in corso di causa) e nel Controparte_3 CP resistere, deducevano, da parte loro, che un'attività di vendita di calzature era nel patrimonio di e da costei era stata donata a nel 1992: Controparte_13 Parte_1 occorreva considerarla nella massa.
7 N. 3345/2008 R.G.A.C.
Si tratta, come si comprende dagli atti, di due aziende diverse, la prima ubicata, come sede (e pur trattandosi di commercio ambulante), in Potenza, la seconda in AR.
e a loro volta costituitisi, richiamavano le Controparte_1 Controparte_2 difese degli attori.
Gli stessi attori depositavano copia della scrittura privata, poi menzionata dal c.t.u.
e depositavano, invece, l'autorizzazione Controparte_3 CP amministrativa all'esercizio del commercio al minuto, rilasciata a dal Controparte_13
Comune di AR (che si trattasse di AR si evince dal complesso del documento e dalla restante documentazione, come le fatture: in realtà, infatti, non si riesce a leggere, almeno nella copia fotostatica prodotta, e nell'apposito spazio del modello, sul quale veniva compilata l'autorizzazione, la denominazione del , il 27 Marzo 1981, e fatture di acquisto di Pt_4 forniture per negozio.
La difesa degli attori, e di e alla prima Controparte_1 Controparte_2 udienza, negava che avesse ricevuto dalla madre un'attività Parte_1 commerciale, assumendo che costei non fosse titolare, appunto, di attività commerciale, e precisando che il medesimo in realtà, non avesse esercitato un'attività Parte_1 commerciale, essendo la di lui moglie, invece, dal 1982, titolare di una simile attività: al contrario, occorreva acquisire alla massa il valore dell'azienda di Controparte_10
Sono evidenti le contraddizioni ed incertezze di tali difese: da un canto, non si sa
(mancando ogni prova) sino a quando abbia esercitato l'azienda, quale Controparte_13 consistenza questa potesse assumere, e se ed a chi la stessa l'abbia eventualmente CP_13 donata;
d'altro canto, gli attori, insieme a e hanno, Controparte_1 Controparte_2 dapprima, dichiarato (i secondi, con l'aderire alla domanda di divisione dei primi), di non più voler vantare diritti sull'azienda paterna: e, poi, hanno radicalmente mutato la domanda, senza che le regole processuali consentano la mutatio libelli.
Il Tribunale, allora, ritiene che non sia possibile considerare, nei beni e diritti da dividere, né l'una, né l'altra di tali aziende.
5. La domanda dell'equivalente dei frutti civili, che avrebbero potuto produrre i beni immobili ereditari (quello in Potenza, di cui si è servito, con la moglie, CP unitamente al fratello disabile;
quelli in AR, dei quali si sono serviti Controparte_5
e la moglie: circostanze pacifiche, e confermate dagli accertamenti compiuti CP dal c.t.u.), non può essere accolta, perché manca la prova che gli altri coeredi avessero esternato l'intento di goderne anch'essi, e che coloro, i quali ne godevano, abbiano precluso agli altri una pari utilizzazione, od abbiano violato i criteri, posti dall'art. 1102 c.c. («In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri
partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere
8 N. 3345/2008 R.G.A.C.
e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un
impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi
quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.» (Cass. civ., Sez. II, 8.11.2023, ord. n. 31105).
6. Contrariamente a quanto affermato dal Collegio nell'ordinanza resa contestualmente alla sentenza non definitiva, ordinanza la quale, come tale (al contrario della sentenza), non vincola la successiva decisione, il rimborso delle spese per migliorie e spese non è sottoposto, quanto alla proposizione della relativa istanza, a preclusioni processuali, trattandosi di eccezione in senso lato, che si inserisce nella sistemazione contabile del dare e dell'avere, ed in virtù pure del principio che il patrimonio da dividere non può non comprendere il maggior valore, incorporato nei beni per effetto dell'attività del coerede (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. II, 8.6.2022, ord. n. 18548, e Cass. civ., Sez. II, 22.12.2020, sent. n. 29247).
Si tratta di un'obbligazione di valuta (Cass. civ., Sez. II, 21.2.2019, sent. n. 5135).
L'importo totale, da quanto si desume dalle deduzioni della difesa di CP
(che produce, altresì, documentazione: ma il Giudice non deve condurre un proprio autonomo calcolo alternativo, sostituendosi all'onere delle parti di fondare sui documenti difese e contestazioni), sul punto non specificamente ed analiticamente contestate, ammonta ad euro
39.907,00: che, a detta di quella stessa difesa, era stato «sostenuto dai coniugi CP
e per le spese di gestione degli appartamenti in Potenza e AR» (così la CP_12 comparsa conclusionale del 21 Novembre 2021).
Si debbono aggiungere euro 1.157,62, spesi da per rinnovare la CP concessione cimiteriale relativa alla salma di (trattasi di onere da Controparte_10 ripartire fra gli eredi: Cass. civ., Sez. II, 27.8.2020, ord. n. 17938).
La prima somma non può essere riconosciuta per l'intero a se egli CP dichiara che è stata spesa non da lui soltanto, ma, altresì, dalla di lui moglie, CP_12
e se non si sa quanto ciascuno abbia speso, deve presumersi che sia stata erogata da ognuno dei coniugi per metà: ma la , non essendosi costituita, non ha spiegato una propria CP_12 domanda e, dunque, non le si può riconoscere alcunché.
Si deve, pertanto, riconoscere a l'importo di euro 19.953,50, oltre CP agli interessi legali dalla domanda (presentata il 7 Febbraio 2020, mediante la comparsa di costituzione nella fase di riassunzione) al soddisfo, così come l'importo di euro 1.157,62, dalla domanda (medesima data) al soddisfo.
Si tratta, insomma, di euro 21.111,12, oltre agli interessi legali dal 7 Febbraio 2020, al soddisfo: più esattamente, tuttavia, essendo egli titolare di un nono dei diritti sulle masse da dividere, occorre che gli altri coeredi (o loro rappresentanti, o eredi) gli attribuiscano gli otto noni di quell'importo, ovvero euro 18.765,44, oltre agli interessi legali dal 7 Febbraio 2020, al soddisfo.
9 N. 3345/2008 R.G.A.C.
7. Non è stato possibile acquisire informazioni specifiche ed esatte circa denaro e titoli,
eventualmente presenti nelle masse da dividere (e, in particolare, nel patrimonio relitto da
. Controparte_10
Il c.t.u. ha trattato la questione, compiendo attività intese a risolverla, ma senza poter sciogliere i dubbi.
Le conclusioni dell'ausiliario, che si leggono nell'elaborato (che contiene un primo testo e, poi, una relazione definitiva), sono, infatti, le seguenti:
Nella denuncia di successione del sig. vengono menzionati delle Controparte_10 consistenze in denaro di cui per il momento non si è tenuto conto in quanto per quanto attiene
i Bot pare che questi siano stati incassati dalla moglie. Per quanto, invece, attiene i depositi bancari, da quanto riferiscono parte degli eredi, i libretti contenevano cifre irrisorie.
Comunque, nell'attesa di avere precisi riscontri dagli enti presso i quali sono stati accesi i relativi depositi, si è ritenuto per il momento di non prendere in considerazione tale ipotetica rivenienza.
Come già riferito nel precedente lavoro, nella denuncia di successione del sig.
[...]
vengono menzionate anche delle consistenze in denaro di cui per il momento non si CP_10
è tenuto conto.
Le indagini effettuate, ancora ad oggi, non hanno consentito di poter relazionare in
maniera esaustiva, malgrado i ripetuti solleciti inoltrati alle (direzione di Controparte_14
Potenza) ed alle Banche.
Con riferimento ai BOT indicati nell'atto di citazione, dobbiamo riferire che -trattando di titoli con scadenza assai lontana (risalente al 1990), presso la direzione di Potenza delle
non è stato possibile ricevere alcuna documentazione al riguardo, l'ufficio Controparte_14 comunque ha inoltrato la richiesta del C.T.U. per ricerche più approfondite presso la sede centrale di OM riservandosi di comunicare alla scrivente l'esito delle indagini ad oggi infruttuose.
Con riferimento, alle somme di denaro sussistenti sui libretti di risparmio (indicati nella citazione):
- n.°36010-00 presso la NC (ora filiale di AR e - n.° 138485 CP_15 CP_16 presso il AN di OM (ora filiale di Potenza, dalle verifiche è emerso che il CP_16 defunto , sulla base delle evidenze anagrafiche disponibili presso gli istituti Controparte_10 di credito intratteneva i seguenti rapporti:
10 N. 3345/2008 R.G.A.C.
- conto corrente n.°3601000 acceso presso l'agenzia di AR non cointestato ad altra
persona estinto il 15/09/1995;
- libretto di deposito a risparmio n.°61244658 acceso il 17/01/1984 presso l'agenzia di Potenza non cointestato ad altra persona, estinto per presunto abbandono il 12/04/2005 con un saldo apparente di €uro 3.707,41 (lire 7.128.275).
Anche per i citati libretti gli istituti - trattando di rapporti di credito non recenti - si sono riservati di inoltrare eventuale documentazione alla scrivente non appena sarà trovata nelle sedi centrali degli istituti. Di conseguenza, se le indagini evidenzieranno, nel corso della causa, la sussistenza di somme in denaro riconducibili, al momento della morte al de cuius, la
scrivente svilupperà una terza ipotesi divisionale attinente soltanto alle menzionate somme di denaro.
Nulla, pertanto, può ritenersi da dividere, per questi eventuali titoli.
8.a Quanto, infine, al patrimonio immobiliare relitto, si tratta di un'abitazione in Potenza, censita, in catasto, al fol. 47, p.lla 1135, sub. 7, che il c.t.u. (il quale, si dica in via generale, risulta aver compiuto la propria attività senza incorrere in vizi di natura giuridica, logica o tecnica) stima in euro 122.908,50, e di un'abitazione ed un deposito, in AR, censiti, in catasto, al fol. 86, p.lla 1246, subb. 2 e 11, stimati in euro 116.658,75 (l'abitazione) ed in euro
58.402,50 (il deposito).
Complessivamente, questi valori sommano euro 297.969,75, al 10 Marzo 2017 (data cui
è riferita la valutazione estimativa).
L'ausiliario ha puntualmente descritto gli immobili, ed ha riferito, altresì, circa la condizione urbanistica e catastale dei medesimi, senza segnalare difformità.
Il Collegio ritiene di non dover variare i valori di stima, per aggiornarli ad oggi: non sono stati appresi, né allegati, elementi tali da far ritenere che essi possano essersi modificati, neppure per il mero effetto della svalutazione della moneta, ed è notorio che i fenomeni di decremento demografico delle aree meridionali, soprattutto - ma non esclusivamente - nelle aree interne, stanno riducendo i valori immobiliari: sicché l'andamento dell'inflazione può
essere controbilanciato dal calo dei prezzi e, alla fine, l'eventuale ripetizione della stima, questa peraltro neppure troppo risalente, appare superflua, e foriera, piuttosto, di ulteriore protrazione dei tempi del giudizio, e di aggravamento dei costi del medesimo.
L'abitazione ubicata a Potenza risulta abitata da con la moglie ed il CP coerede, disabile, Controparte_5
Gli immobili posti a AR sono stati utilizzati da e dalla moglie. CP
11 N. 3345/2008 R.G.A.C.
8.b Il Collegio ritiene evidentemente opportuno, stante anche l'assenza di domande di assegnazione in natura, da parte di coeredi diversi da quelli che sono stati menzionati (per la maggior parte, peraltro, neppure costituiti), non alterare lo stato di fatto: sarà equo, pertanto, che e divengano comproprietari dell'abitazione in CP Controparte_5
Potenza, e che divenga proprietario dei beni in AR: con i relativi CP conguagli.
Un'eventuale vendita dell'uno o dell'altro, o di tutti tali immobili, seguita dalla ripartizione del ricavato netto (che potrebbe assumere, peraltro, una consistenza anche modesta, di tentativo in tentativo), infine, a distanza di circa diciassette anni, appare una soluzione poco pragmatica e funzionale: e condurrebbe ad una dilazione, sine die, del tempo di definizione del processo, oltre che alla maturazione, già prima della vendita medesima (ove pure questa dovesse riuscire), di ulteriori spese.
8.c Il valore dei diritti immobiliari, da assegnarsi a ammonterà ad euro CP
236.515,50.
Il valore dei diritti immobiliari, da assegnarsi a ammonterà ad euro Controparte_5
61.454,25.
A spettava, tuttavia, un nono del complessivo valore di euro CP
297.969,75, ossia euro 33.107,75, con una differenza di euro 203.407,75.
A spettava, nuovamente, l'importo di euro 33.107,75, questa volta Controparte_5 con una differenza di euro 28.346,50.
pertanto, deve pagare, alle parti (eccetto CP Controparte_5 anch'egli assegnatario di beni di valore maggiore di quello della quota) individuate nel capo n.
6 della sentenza non definitiva (riprodotto innanzi, nel § 1 di questa motivazione), da leggersi insieme ai motivi della medesima sentenza, e secondo la proporzione matematica ivi indicata,
la somma totale di euro 203.407,75, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al pagamento.
Egli, tuttavia, deve ricevere euro 18.765,44, oltre agli interessi legali dal 7 Febbraio
2020, al soddisfo: somma da imputarsi secondo i medesimi criteri del pagamento dei conguagli.
Dovrà procedersi, pertanto, alla somma algebrica, e la differenza rimarrà a carico di
CP
8.d da parte sua, e secondo gli stessi criteri di imputazione (e con Controparte_5
l'eccezione di anch'egli assegnatario di beni di valore maggiore di quello CP della quota), deve versare, a titolo di conguaglio, la complessiva somma di euro 28.346,50,
oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al pagamento.
12 N. 3345/2008 R.G.A.C.
9. Le spese di lite debbono essere considerate distinguendo la questione della falsità del testamento olografo, attribuito alla , dalla divisione. CP_13
Quanto alla prima, il testamento veniva invocato da e da CP CP_3
e devolveva alla moglie del primo, i beni della .
[...] CP_12 CP_13
La falsità veniva eccepita dalle parti difese dall'Avv. BASILE.
Consegue da quanto innanzi che, in realtà, soccombenti sono, sul punto, CP
gli eredi di e i quali dovranno (in solido, ex
[...] Controparte_3 CP_12 art. 97 c.p.c.) le spese agli attori, a ed a (tutti Controparte_1 Controparte_2 costoro potranno essere considerati, attesa l'unicità di posizione e la medesimezza di difensore,
come un gruppo unico: essi, poi, tra loro, divideranno in parti eguali).
L'onere delle spese della c.t.u. grafologica, nel rapporto tra le parti, rimarrà a carico dei medesimi eredi di e in solido tra CP Controparte_3 CP_12 loro verso chi le abbia eventualmente già sostenute, e da suddividersi nel lato interno (un terzo a carico del primo, un terzo a carico dei secondi – che, tra loro, ripartiranno secondo le quote nella successione –, un terzo a carico della ). CP_12
Le ulteriori spese, in quanto sostenute nell'interesse comune, rimarranno compensate
(o, nel caso delle parti contumaci, irripetibili): la c.t.u. di descrizione e stima del patrimonio dovrà essere pagata da tutti (eccetto , secondo le quote (ancora una volta, CP_12 ciò vale nel rapporto interno tra le parti).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3345/2008 R.G.A.C., promossa da da e da contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, di CP_1 Controparte_2 Pt_5 Controparte_3 CP
Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, ogni Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. assegna a ed a in comunione pro indiviso e per CP Controparte_5 quote eguali di metà, la piena proprietà dell'immobile in Potenza, censito, in catasto, al fol.
47, p.lla 1135, sub. 7;
2. assegna a la piena proprietà degli immobili in AR, censiti, in CP catasto, al fol. 86, p.lla 1246, subb. 2 e 11;
3. condanna a versare il conguaglio risultante dal calcolo, di cui al § 8.c CP della motivazione, in favore di quanti indicati nel medesimo § 8.c;
4. condanna a versare il conguaglio risultante dal calcolo, di cui al § 8.d Controparte_5 della motivazione, in favore di quanti indicati nel medesimo § 8.d (o, per rinvio, nel § 8.c);
13 N. 3345/2008 R.G.A.C.
5. condanna gli EREDI di e in CP Controparte_3 CP_12 solido, a rifondere a a a a Parte_1 Parte_2 Parte_3 ed a (e secondo la suddivisione indicata in Controparte_1 Controparte_2 motivazione) le spese di lite relative alla questione della falsità del testamento olografo, attribuito a liquidate in euro 12.500,00 per compensi, oltre al Controparte_13 rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'IVA ed alla Cassa come pet legge;
6. onera delle spese della c.t.u. grafologica, nel rapporto tra le parti, gli CP
e secondo i criteri di cui in Pt_5 Parte_6 CP_12 motivazione;
7. compensa le ulteriori spese di lite tra tutte le parti costituite (irripetibili, rispetto a quelle non costituite);
8. onera delle spese della c.t.u. di descrizione e stima del patrimonio, nel rapporto fra le parti,
tutte le medesime parti, eccetto e secondo le quote, come da CP_12 motivazione;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza.
Potenza, così deciso nella camera di consiglio del 9 Gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
14