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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11830 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9912/2023
TRIBUNALE NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria pezzullo, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9912/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(CF ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, Avv. elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. CP_1
(CF ) e dell' Avv. Roberta Pelliccia, (CF CP_1 C.F._1
che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e C.F._2
disgiuntamente, giusta mandato in calce su separato foglio che forma parte integrante dell'atto di appello
APPELLANTE
E , nato a [...] il [...] ed ivi res.te in Via S.M. Controparte_2
Avvocata n. 40, (C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._3
calce al presente atto dall'Avv. Donatella d'Ambrosio presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Lieti a Capodimonte n. 51/F
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa ed atti depositati.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 26673/2022 depositata e resa pubblica in data 18.07.2022, il Giudice
di Pace di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da di Controparte_2
risarcimento dei danni per le lesioni personali subiti a causa di una caduta avvenuta nell'androne, dichiarata la contumacia del accoglieva la domanda Parte_1
condannando il predetto al risarcimento danni ed al pagamento delle spese legali in favore dell'appellato
Avverso tale pronuncia, con atto di appello ritualmente notificato, proponeva gravame di appello il , deducendo che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto Parte_1
sussistente la regolarità della notificazione effettuata in data 07.03.2019 a mani del portiere dello stabile, in assenza di destinatario, con la relata di notifica al
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore indicato nella Controparte_3
persona di dom.to per la carica in Napoli alla Via Giacomo Leopardi n. 90, CP_4
laddove già a decorrere da più di anno prevedente, ovvero dal 16 febbraio del 2018,
amministratore del predetto condominio non era il sig bensì l'Avv. CP_4 CP_1
.
[...]
- 2 - Chiedeva, pertanto, in riforma della pronuncia appellata, dichiararsi la nullità della sentenza pubblicata nell'incolpevole contumacia del . Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello di cui Controparte_2
eccepiva in via preliminare l'inammissibilità
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'appello proposto è
fondato e, pertanto, va accolto.
Va in via preliminare rilevata l'ammissibilità dell'appello.
Ed invero l'art. 327 c.p.c. prevede, al secondo comma, solo ed esclusivamente per il termine c.d. “lungo” di impugnazione (ipotesi ricorrente nel caso di specie), che la disciplina di cui al primo comma non si applichi quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa.
In particolare, la giurisprudenza ritiene che nei casi di cui al secondo comma dell'art. 327
c.p.c. il termine lungo di impugnazione decorra dalla conoscenza di fatto anziché dalla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. ord. n. 16802/2017; Cass. n. 17236/2013; Cass.
S.U. n. 4196/1990; n. 6984/1988).
Nel caso di specie, emerge che avendo avuto il conoscenza, peraltro informale, Parte_1
del giudizio, solo con comunicazione della sentenza a mezzo pec del 15.04.2023
dell'Avvocato del sig. Antignani che invitava il suddetto condominio, per il tramite dell'amministratore pro tempore, Avv. , al pagamento del dovuto allegando i CP_1
conteggi, ne consegue decorrendo il termine lungo per l'impugnazione dalla conoscenza di fatto della sentenza (ossia dal 15.4.2023), l'appello è tempestivo e, quindi, ammissibile.
Quanto al motivo di gravame afferente la nullità della sentenza di primo grado si osserva che dal fascicolo d'ufficio di primo grado, emerge che il giudizio, ove il è Parte_1
- 3 - rimasto contumace, è iniziato nel 2019 e l'atto di citazione è stato notificato al vecchio amministratore del , nonostante che l'assemblea già il 16/2/2018 (cfr copia del Parte_1
verbale in atti), avesse nominato nuovo amministratore, ad oggi ancora in carica;
ne consegue la nullità della notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio.
La comunicazione della lite da parte del vecchio amministratore al nuovo non rileva ai fini della legittimazione dell'amministratore a costituirsi atteso che nei rapporti fra il
Condominio ed i terzi rileva la nomina del nuovo amministratore intervenuta, come nel caso in esame, nelle forme previste dall'art. 1129 c.c. comma I, ovverossia con delibera assembleare (cfr. Cass. 14599/2012; Cass. 5083/1994). Successivamente a tale evento,
l'amministratore cessato e sostituito non ha l'obbligo né il potere di costituirsi in giudizio per difetto dell'interesse a contraddire.
Poiché la corretta instaurazione del contradditorio è una questione preliminare ad ogni altra e prevalente su ogni altra e poiché “ È ammissibile l'impugnazione con cui l' appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c……” ( sent Cass n. 24612/2015), per tali motivi, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. 1° co, va dichiarata la nullità della sentenza e rimessa la causa al giudice di primo grado, giacchè attinente alla violazione della regola del contraddittorio e,
pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., sez. II, 13.6.2007,
n.13850).
La causa va riassunta nel termine di cui all'art. 353 c.p.c.. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita
- 4 - Le spese di giudizio secondo grado, liquidate in base al DM 147/2022, scaglione fino ad €
5.200,00, valore medio ridotto per la semplicità delle questioni, seguono la soccombenza,
con attribuzione in solido in favore degli avv.ti costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, in grado di appello, pronunziando nella causa promossa come in narrativa,
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza 26673/2022, depositata e resa pubblica in data
18.07.2022 dal Giudice di Pace di Napoli, in difetto di una valida notifica dell'atto di citazione e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimette le parti dinnanzi al primo giudice,
i quali dovranno riassumere la causa nel termine di cui all'art. 353 c.p.c.. ;
2) Condanna a pagare le spese del secondo grado di giudizio in Controparte_2
favore dell'appellante che liquida in € 2552,00 per compenso professionale ed oltre
IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in solido in favore degli avv.ti costituiti dichiaratisi antistatari
Napoli, 15/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
- 5 -
TRIBUNALE NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria pezzullo, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9912/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(CF ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, Avv. elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. CP_1
(CF ) e dell' Avv. Roberta Pelliccia, (CF CP_1 C.F._1
che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e C.F._2
disgiuntamente, giusta mandato in calce su separato foglio che forma parte integrante dell'atto di appello
APPELLANTE
E , nato a [...] il [...] ed ivi res.te in Via S.M. Controparte_2
Avvocata n. 40, (C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._3
calce al presente atto dall'Avv. Donatella d'Ambrosio presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Lieti a Capodimonte n. 51/F
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa ed atti depositati.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 26673/2022 depositata e resa pubblica in data 18.07.2022, il Giudice
di Pace di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da di Controparte_2
risarcimento dei danni per le lesioni personali subiti a causa di una caduta avvenuta nell'androne, dichiarata la contumacia del accoglieva la domanda Parte_1
condannando il predetto al risarcimento danni ed al pagamento delle spese legali in favore dell'appellato
Avverso tale pronuncia, con atto di appello ritualmente notificato, proponeva gravame di appello il , deducendo che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto Parte_1
sussistente la regolarità della notificazione effettuata in data 07.03.2019 a mani del portiere dello stabile, in assenza di destinatario, con la relata di notifica al
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore indicato nella Controparte_3
persona di dom.to per la carica in Napoli alla Via Giacomo Leopardi n. 90, CP_4
laddove già a decorrere da più di anno prevedente, ovvero dal 16 febbraio del 2018,
amministratore del predetto condominio non era il sig bensì l'Avv. CP_4 CP_1
.
[...]
- 2 - Chiedeva, pertanto, in riforma della pronuncia appellata, dichiararsi la nullità della sentenza pubblicata nell'incolpevole contumacia del . Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello di cui Controparte_2
eccepiva in via preliminare l'inammissibilità
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'appello proposto è
fondato e, pertanto, va accolto.
Va in via preliminare rilevata l'ammissibilità dell'appello.
Ed invero l'art. 327 c.p.c. prevede, al secondo comma, solo ed esclusivamente per il termine c.d. “lungo” di impugnazione (ipotesi ricorrente nel caso di specie), che la disciplina di cui al primo comma non si applichi quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa.
In particolare, la giurisprudenza ritiene che nei casi di cui al secondo comma dell'art. 327
c.p.c. il termine lungo di impugnazione decorra dalla conoscenza di fatto anziché dalla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. ord. n. 16802/2017; Cass. n. 17236/2013; Cass.
S.U. n. 4196/1990; n. 6984/1988).
Nel caso di specie, emerge che avendo avuto il conoscenza, peraltro informale, Parte_1
del giudizio, solo con comunicazione della sentenza a mezzo pec del 15.04.2023
dell'Avvocato del sig. Antignani che invitava il suddetto condominio, per il tramite dell'amministratore pro tempore, Avv. , al pagamento del dovuto allegando i CP_1
conteggi, ne consegue decorrendo il termine lungo per l'impugnazione dalla conoscenza di fatto della sentenza (ossia dal 15.4.2023), l'appello è tempestivo e, quindi, ammissibile.
Quanto al motivo di gravame afferente la nullità della sentenza di primo grado si osserva che dal fascicolo d'ufficio di primo grado, emerge che il giudizio, ove il è Parte_1
- 3 - rimasto contumace, è iniziato nel 2019 e l'atto di citazione è stato notificato al vecchio amministratore del , nonostante che l'assemblea già il 16/2/2018 (cfr copia del Parte_1
verbale in atti), avesse nominato nuovo amministratore, ad oggi ancora in carica;
ne consegue la nullità della notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio.
La comunicazione della lite da parte del vecchio amministratore al nuovo non rileva ai fini della legittimazione dell'amministratore a costituirsi atteso che nei rapporti fra il
Condominio ed i terzi rileva la nomina del nuovo amministratore intervenuta, come nel caso in esame, nelle forme previste dall'art. 1129 c.c. comma I, ovverossia con delibera assembleare (cfr. Cass. 14599/2012; Cass. 5083/1994). Successivamente a tale evento,
l'amministratore cessato e sostituito non ha l'obbligo né il potere di costituirsi in giudizio per difetto dell'interesse a contraddire.
Poiché la corretta instaurazione del contradditorio è una questione preliminare ad ogni altra e prevalente su ogni altra e poiché “ È ammissibile l'impugnazione con cui l' appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c……” ( sent Cass n. 24612/2015), per tali motivi, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. 1° co, va dichiarata la nullità della sentenza e rimessa la causa al giudice di primo grado, giacchè attinente alla violazione della regola del contraddittorio e,
pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., sez. II, 13.6.2007,
n.13850).
La causa va riassunta nel termine di cui all'art. 353 c.p.c.. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita
- 4 - Le spese di giudizio secondo grado, liquidate in base al DM 147/2022, scaglione fino ad €
5.200,00, valore medio ridotto per la semplicità delle questioni, seguono la soccombenza,
con attribuzione in solido in favore degli avv.ti costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, in grado di appello, pronunziando nella causa promossa come in narrativa,
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza 26673/2022, depositata e resa pubblica in data
18.07.2022 dal Giudice di Pace di Napoli, in difetto di una valida notifica dell'atto di citazione e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimette le parti dinnanzi al primo giudice,
i quali dovranno riassumere la causa nel termine di cui all'art. 353 c.p.c.. ;
2) Condanna a pagare le spese del secondo grado di giudizio in Controparte_2
favore dell'appellante che liquida in € 2552,00 per compenso professionale ed oltre
IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in solido in favore degli avv.ti costituiti dichiaratisi antistatari
Napoli, 15/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
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