CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIELE BRUNO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3691/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008510416000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso viene introdotto avverso atto di intimazione di pagamento notificato da Agenzia Entrate-Riscossione
Salerno nella qualità di Concessionaria per la riscossione del Comune di Scafati, come in epigrafe indicato.
La ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto presupposto – avviso di accertamento – alla intimazione di pagamento.
Il Comune di Scafati si costituisce con proprie controdeduzioni, confermando la legittimità del proprio operato.
La trattazione della controversia viene fissata per il giorno 15/01/2026 – in pubblica udienza – presso Codesta
C.G.T. di primo grado – Sez. 12 – in composizione Monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di accertamento ed invoca l'annullamento dell'atto di intimazione per illegittima pretesa creditoria e la prescrizione della stessa.
Si costituisce il Comune di Scafati con proprie controdeduzioni depositando in atti la regolare notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento, a “mani proprie” della ricorrente. Tale atto, a conoscenza della ricorrente, non risulta opposto per cui è divenuto definitivo.
La prescrizione della pretesa creditoria non può essere invocata, rientrando le notifiche negli ordinari termini.
Per i motivi innanzi indicati, il ricorso non può essere accolto. Spese compensate.
Assorbiti altri motivi di doglianza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno il 15 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Bruno MIELE)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIELE BRUNO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3691/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008510416000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso viene introdotto avverso atto di intimazione di pagamento notificato da Agenzia Entrate-Riscossione
Salerno nella qualità di Concessionaria per la riscossione del Comune di Scafati, come in epigrafe indicato.
La ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto presupposto – avviso di accertamento – alla intimazione di pagamento.
Il Comune di Scafati si costituisce con proprie controdeduzioni, confermando la legittimità del proprio operato.
La trattazione della controversia viene fissata per il giorno 15/01/2026 – in pubblica udienza – presso Codesta
C.G.T. di primo grado – Sez. 12 – in composizione Monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di accertamento ed invoca l'annullamento dell'atto di intimazione per illegittima pretesa creditoria e la prescrizione della stessa.
Si costituisce il Comune di Scafati con proprie controdeduzioni depositando in atti la regolare notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento, a “mani proprie” della ricorrente. Tale atto, a conoscenza della ricorrente, non risulta opposto per cui è divenuto definitivo.
La prescrizione della pretesa creditoria non può essere invocata, rientrando le notifiche negli ordinari termini.
Per i motivi innanzi indicati, il ricorso non può essere accolto. Spese compensate.
Assorbiti altri motivi di doglianza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno il 15 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Bruno MIELE)