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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3998/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Erika Osimani Parte_1 ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe Ciocca CP_1
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente deduce di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa dell'invalidità parziale all'100% e delle condizioni di disabilità grave ex art. 3 co. 3; che in sede di atp (5897/2022) non veniva riconosciuto il requisito sanitario dell'incapacità a deambulare o a compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza. Tanto premesso il ricorrente, previo deposito della dichiarazione di dissenso in data
12.7.2023, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto che gli siano riconosciuti i requisiti di cui all' art. 1 L. 118/71 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 3.3.2021, con condanna dell'Ente resistente al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi legali.
Si è costituito l' resistente, eccependo l'improponibilità della domanda per mancanza di CP_2 idonee e specifiche contestazioni, la decadenza dal diritto ex art. 42 co. 3 d.o. 269/2023 e l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e discussa all'udienza odierna. Preliminarmente si rileva la procedibilità del ricorso in quanto lo stesso è stato proposto nel termine perentorio dei 30 giorni dal deposito delle contestazioni avvenuto in data 12.7.2023.
Deve essere inoltre dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Quanto all'eccezione di parte resistente di intervenuta decadenza del diritto ex art. 42 DL 269/03 la stessa deve essere disattesa avendo la parte ricorrente depositato il ricorso per ATP in data
30.11.2022, quindi entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della
Commissione medica, avvenuta il 14.6.2022.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Quanto al requisito sanitario all'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge n. 18/1980 dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980, richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). Così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
La consulenza ha accertato che parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
(Disturbo Psicotico Cronico in terapia farmacologica con antipsicotici atipici e deficit cognitivo di grado moderato, in soggetto dell'età di 62 anni, con remota encefalite virale grave) che integrano il requisito medico per ottenere le prestazioni richieste. In particolare, il consulente ha affermato che “Il ricorrente, dunque, pur non presentando deficit di natura fisica, è affetto da menomazioni di tipo psichico, per cui non ricorda, tra l'altro, la terapia farmacologica da assumere, così come non è in grado di scegliere i vestiti da indossare, non è in grado di maneggiare il denaro, è scarsamente orientato nel tempo, discretamente orientato nello spazio, ecc.”.
Ed ha quindi concluso affermando “che allo stato attuale il ricorrente necessiti dell'assistenza di terzi per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.”.
Quanto alla decorrenza “Tenuto conto di quanto riferito anamnesticamente in merito all'attività lavorativa, durante la quale sostanzialmente il ricorrente non svolge più alcuna mansione, e soprattutto alle recenti certificazioni, psichiatrica e neurologica, si può ritenere che tale condizione di non autosufficienza ai sensi dell'art. 1 della L. 18/80
(indennità di accompagnamento) possa ragionevolmente decorrere da gennaio 2025.”.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione.
Le spese devono essere compensate in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3998/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980 a decorrere da gennaio 2025,
- Compensa tra le parti le spese legali.
- Pone le spese di consulenza a carico dell' CP_1
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IB TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3998/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Erika Osimani Parte_1 ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe Ciocca CP_1
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente deduce di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa dell'invalidità parziale all'100% e delle condizioni di disabilità grave ex art. 3 co. 3; che in sede di atp (5897/2022) non veniva riconosciuto il requisito sanitario dell'incapacità a deambulare o a compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza. Tanto premesso il ricorrente, previo deposito della dichiarazione di dissenso in data
12.7.2023, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto che gli siano riconosciuti i requisiti di cui all' art. 1 L. 118/71 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 3.3.2021, con condanna dell'Ente resistente al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi legali.
Si è costituito l' resistente, eccependo l'improponibilità della domanda per mancanza di CP_2 idonee e specifiche contestazioni, la decadenza dal diritto ex art. 42 co. 3 d.o. 269/2023 e l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e discussa all'udienza odierna. Preliminarmente si rileva la procedibilità del ricorso in quanto lo stesso è stato proposto nel termine perentorio dei 30 giorni dal deposito delle contestazioni avvenuto in data 12.7.2023.
Deve essere inoltre dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Quanto all'eccezione di parte resistente di intervenuta decadenza del diritto ex art. 42 DL 269/03 la stessa deve essere disattesa avendo la parte ricorrente depositato il ricorso per ATP in data
30.11.2022, quindi entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della
Commissione medica, avvenuta il 14.6.2022.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Quanto al requisito sanitario all'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge n. 18/1980 dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980, richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). Così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
La consulenza ha accertato che parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
(Disturbo Psicotico Cronico in terapia farmacologica con antipsicotici atipici e deficit cognitivo di grado moderato, in soggetto dell'età di 62 anni, con remota encefalite virale grave) che integrano il requisito medico per ottenere le prestazioni richieste. In particolare, il consulente ha affermato che “Il ricorrente, dunque, pur non presentando deficit di natura fisica, è affetto da menomazioni di tipo psichico, per cui non ricorda, tra l'altro, la terapia farmacologica da assumere, così come non è in grado di scegliere i vestiti da indossare, non è in grado di maneggiare il denaro, è scarsamente orientato nel tempo, discretamente orientato nello spazio, ecc.”.
Ed ha quindi concluso affermando “che allo stato attuale il ricorrente necessiti dell'assistenza di terzi per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.”.
Quanto alla decorrenza “Tenuto conto di quanto riferito anamnesticamente in merito all'attività lavorativa, durante la quale sostanzialmente il ricorrente non svolge più alcuna mansione, e soprattutto alle recenti certificazioni, psichiatrica e neurologica, si può ritenere che tale condizione di non autosufficienza ai sensi dell'art. 1 della L. 18/80
(indennità di accompagnamento) possa ragionevolmente decorrere da gennaio 2025.”.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione.
Le spese devono essere compensate in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3998/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980 a decorrere da gennaio 2025,
- Compensa tra le parti le spese legali.
- Pone le spese di consulenza a carico dell' CP_1
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IB TT