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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1672 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), quale genitore del figlio minore Parte_1 C.F._1
(C.F. ) rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2
dall'Avv. IRRERA SALVATORE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal funzionario in servizio, dott.ssa CALDERONE TINDARA
NADIA, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 05/08/2024 parte ricorrente ha adito il Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto al fine di ottenere la liquidazione della indennità di frequenza in favore del figlio minore con decorrenza dal mese di Agosto 2022, oltre accessori, il cui requisito sanitario era stato accertato con decreto di omologa del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 25.03.2024 notificato il 03.04.2024 e nonostante l'invio del modello AP70. CP_
2- Si è costituito l chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto all'accredito della prestazione in data 06.08.2024 in seguito alla presentazione della documentazione necessaria in data 27.05.2024.
3- Parte ricorrente, nelle note d'udienza depositate il 10.02.2025, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo però la condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore, in quanto il pagamento della prestazione è avvenuto oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa.
Alla udienza del 11.02.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
4- In ragione della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
5- Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
Va osservato, infatti, che, ai fini della verifica delle condizioni socioeconomiche,
l' ha predisposto un apposito modello (AP70) da compilarsi e consegnarsi a cura CP_1
della parte interessata. Ora, il rispetto di tale procedimentalizzazione, pur non potendo integrare un vero e proprio onere o una condizione non prevista dalla legge, non può non essere valutato nell'ottica di quei doveri di buona fede e di reciproca collaborazione, venendo meno i quali, di fatto, l'adempimento della prestazione a carico dell' CP_2
verrebbe fortemente ed ingiustificatamente ostacolato.
Come è noto, infatti, l'art. 1175 c.c. impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione e postula il dovere del creditore di attivarsi anche in ciò che non è previsto dal titolo o che non attiene al suo potere di controllo.
Non può, quindi, escludersi una doverosa collaborazione dell'interessato attraverso l'invio del modello AP70 contenente i dati necessari per rendere possibile la liquidazione.
La trasmissione del modello AP70 costituisce, quindi, il termine iniziale da cui computare i suddetti 120 giorni, poiché solo da tale momento la domanda amministrativa
è completa di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione.
Pertanto, la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei requisiti socio- CP_1
economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, implica che il termine di 120 giorni resti sospeso fino all'invio all'Istituto del modello debitamente compilato (cfr. Trib. Velletri n. 1256/2020; Trib. Velletri n. 391/2020).
Come chiarito dalla Suprema Corte, in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione (cfr. Cass. n. CP_1
22089/2021).
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti, si evince che solo in data 27.05.2024 la ricorrente ha comunicato all'ente previdenziale il modello AP70 e l' ha dato corso all'esecuzione del titolo il successivo 06.08.2024 con accreditato CP_1
della prestazione il 02.09.2024.
CP_ Ciò posto, nessun ritardo può imputarsi all' nella erogazione della prestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1672/2024 RG, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12/02/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano