CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 30/01/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 830/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Passerini, 5 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Condominio Indirizzo_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2022 00510692 58 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Sulla pretesa erariale.
1. Il 1° febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al Condominio di IIndirizzo_1
ON (MB), in persona del suo amministratore in carica, la cartella di pagamento n. 068 2022
005110692, per l'importo di € 1.729,26, emessa avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 36-bis del DPR 31 settembre 1973, n. 600, s.m.i., in seguito al controllo eseguito sulla dichiarazione modello 770/2019, per il periodo d'imposta 2018.
2. In seguito al rigetto di un'istanza di autotutela, proposta dinanzi all'Agenzia delle Entrate di Monza e della
Brianza, è seguita la rideterminazione della pretesa tributaria, a fronte di un provvedimento di sgravio parziale, recante la data del 21 marzo 2024, comunicato al Condominio.
3. Detto provvedimento evidenziava come dal quadro QR si inferisse, comunque, l'esistenza di un debito d'imposta pari ad € 2.256,20: superiore, quindi, a quello dichiarato, pari ad € 1.128,10, senza potersi beneficiare della riduzione della pena pecuniaria inflitta, essendo trascorso, ormai, un lasso temporale superiore a trenta giorni (1° febbraio-21 marzo 2024).
II) Sul primo grado del giudizio.
4. Il Condominio, a mezzo del suo difensore, è insorto, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano, mediante ricorso, recante la data del 2 aprile 2024, proposto, ai sensi degli artt. 18 ss. del d. l.vo n. 31 dicembre 1992, n. 546, nei confronti della medesima Direzione Provinciale, oltre che dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, al fine di conseguire la caducazione della cartella gravata, con il favore delle spese processuali.
5. A sostegno del ricorso, il contribuente ha articolato plurime e concorrenti censure:
- con la prima, ha lamentato l'inesistenza, l'invalidità, la nullità della notifica dell'atto presupposto, stante l'omessa notificazione al Condominio di un avviso, recante la data del 9 dicembre 2021;
- con la seconda, ha assunto l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale, con il conseguente consolidamento del rapporto tributario per il periodo d'imposta in questione;
- con la terza, in via subordinata, ha allegato che la pretesa erariale sarebbe derivata da un'anomalia imputabile alla ricezione del sistema di trasmissione informatico della dichiarazione modello 770/2019, con la trasmissione due volte del CU, in guisa da ingenerare la pretesa erariale per carente e/o omesso versamento di ritenute.
6. Si sono costituite in giudizio mediante il deposito di controdeduzioni, ai sensi dell'art. 23 del citato d. l.vo n. 546/1992, per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese, sia l'intimata Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, sia l'agente della riscossione, contestando la propria legittimazione passiva.
III) Sulla sentenza di primo grado.
7. Con sentenza n. 18, pubblicata il 3 gennaio 2024, la Il Collegio provinciale adito, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato la cartella gravata, compensando integralmente tra le parti le spese del processo.
8. Il primo giudice -in base al canone della c.d. “ragione più liquida” e con l'assorbimento di ogni altra e/o diversa questione- ha giudicato fondata la questione della tardività della notificazione della cartella impugnata, in ragione della violazione dell'art. 25 del DPR 29 settembre 1973, m. 602, s.m.i., con il corollario che, decorso, il termine di decadenza del 31 dicembre 2024, la pretesa azionata risulterebbe, ormai, consumata.
IV) Sul grado d'appello.
9. La Direzione Provinciale, ai sensi degli artt. 52 ss. del citato d. l.vo n. 546/1992, ha interposto impugnazione, dinanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, nei confronti del contribuente e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso la sentenza di primo grado, al fine di conseguirne l'integrale riforma, con il favore delle spese del grado.
10. L'appellante ha affidato il gravame ad una centrale censura, lamentando (testualmente) la «Nullità della sentenza impugnata per errata interpretazione-falsa applicazione dell'art. 25 del DPR 602/73», in quanto il termine entro cui fare valere la pretesa erariale non risulterebbe scaduto, alla luce del quadro normativo di riferimento.
11. Ciò, ad avviso dell'appellante, in ragione delle proroghe, rispettivamente, introdotte:
- dall'art. 5, co. 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 («Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-1»), convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ai sensi del quale (verbatim): «In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019»;
- dall'art. 68, co.
4-bis, lett. b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 («Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui (sempre testualmente): «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: (omissis) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
12. Nel merito, poi, l'appellante ha assunto la fondatezza della pretesa erariale, in quanto il contribuente avrebbe dichiarato nelle CU redditi erogati ai sostituti d'imposta in misura superiore (id est, il doppio) a quanto dichiarato nel modello 770.
13. Ciò con il corollario, sempre secondo l'appellante, che la cartella avrebbe liquidato le maggiori somme effettivamente dovute, a meno che, in ipotesi, le certificazioni rilasciate dal Condominio risultassero errate, in quanto trasmesse due volte per i medesimi sostituti d'imposta.
14. Sul punto, ad avviso della Direzione Provinciale, sarebbe mancato il chiarimento dovuto da parte del contribuente, che ha erogato i redditi percepiti dai sostituti d'imposta.
15. Va soggiunto, infine, che nel ricorso, alla p. 6, la parte appellante, ai sensi dell'art. 48-bis del citato d. l. vo n. 546/1992, ha formulato la proposta di conciliazione giudiziale, che si riporta qui di seguito:
«Nell'ipotesi in cui il Condominio appellato confermi che alcune delle certificazioni uniche inviate per l'anno d'imposta 2018 sono in realtà mere duplicazioni e che conseguentemente i redditi erogati e le ritenute trattenute e poi versate, sono soltanto quelle dichiarate successivamente nel modello 770, l'Ufficio si rende disponibile a conciliare la lite nei seguenti termini:
1) abbandono della pretesa impositiva con conseguente sgravio della c.p. impugnata;
2) versamento da parte del condominio appellato della sanzione prevista ex art. 1 comma 6 quinquies Legge 322/1998 per ogni certificazione errata, applicando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
16. Entrambe le parti appellate hanno omesso di costituirsi nel secondo grado del giudizio e di depositare controdeduzioni, ex art. 54, co. 1, d. l.vo n. 546/1992.
17. In data 26 gennaio 2026, la Direzione Provinciale ha depositato una memoria, richiedendo l'estinzione per cessazione della materia del contendere, con la compensazione tra le parti delle spese processuali, a fronte della sopravvenuta conciliazione stragiudiziale della controversia.
18. All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026, udito il relatore, sentito il rappresentante della Direzione
Provinciale, letti gli atti difensivi e visti i documenti versati in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione, in seguito alla lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V) Sull'intervenuta conciliazione della lite e sui conseguenti effetti.
19. Dall'“accordo conciliativo” versato in atti, recante la data del 20 gennaio 2026, congiuntamente alla memoria depositata, si evince che le parti, ai sensi dell'art. 48 del già citato d. l.vo n. 546/1992, hanno conciliato la lite in oggetto, con l'abbandono della cartella gravata, da ritenersi, quindi, destituita di qualsiasi effetto, rideterminando la pretesa erariale, in seguito alla constatazione di una doppia trasmissione della CU per il medesimo sostituto.
20. Tale pretesa, in base a tale accordo, comporta l'applicazione convenzionale di una pena pecuniaria, a carico del contribuente, pari ad € 100,00, in base al DPR 22 luglio 1998, n. 322, s.m.i., con la riduzione di
1/6 per il ravvedimento operoso, ex art. 13 d. l.vo 18 dicembre 1997, n. 472, s.m.i., moltiplicato per il numero delle CU errate (pari a 16) e, quindi, corrispondente alla soma di € 266,66.
21. In base al IV alinea del sopra citato art. 48: «La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente».
22. Stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in seguito all'integrale definizione di ogni reciproca ragione e/o pretesa tra le parti, la Corte di giustizia adita, in base all'art. 46 del d. l.vo n. 546/1992, deve dichiarare l'estinzione del giudizio, con l'integrale compensazione -tra le medesime- delle spese di lite per ogni grado e fase, così come risulta convenuto nell'intesa raggiunta.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione della lite, con compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 830/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Passerini, 5 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Condominio Indirizzo_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2022 00510692 58 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Sulla pretesa erariale.
1. Il 1° febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al Condominio di IIndirizzo_1
ON (MB), in persona del suo amministratore in carica, la cartella di pagamento n. 068 2022
005110692, per l'importo di € 1.729,26, emessa avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 36-bis del DPR 31 settembre 1973, n. 600, s.m.i., in seguito al controllo eseguito sulla dichiarazione modello 770/2019, per il periodo d'imposta 2018.
2. In seguito al rigetto di un'istanza di autotutela, proposta dinanzi all'Agenzia delle Entrate di Monza e della
Brianza, è seguita la rideterminazione della pretesa tributaria, a fronte di un provvedimento di sgravio parziale, recante la data del 21 marzo 2024, comunicato al Condominio.
3. Detto provvedimento evidenziava come dal quadro QR si inferisse, comunque, l'esistenza di un debito d'imposta pari ad € 2.256,20: superiore, quindi, a quello dichiarato, pari ad € 1.128,10, senza potersi beneficiare della riduzione della pena pecuniaria inflitta, essendo trascorso, ormai, un lasso temporale superiore a trenta giorni (1° febbraio-21 marzo 2024).
II) Sul primo grado del giudizio.
4. Il Condominio, a mezzo del suo difensore, è insorto, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano, mediante ricorso, recante la data del 2 aprile 2024, proposto, ai sensi degli artt. 18 ss. del d. l.vo n. 31 dicembre 1992, n. 546, nei confronti della medesima Direzione Provinciale, oltre che dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, al fine di conseguire la caducazione della cartella gravata, con il favore delle spese processuali.
5. A sostegno del ricorso, il contribuente ha articolato plurime e concorrenti censure:
- con la prima, ha lamentato l'inesistenza, l'invalidità, la nullità della notifica dell'atto presupposto, stante l'omessa notificazione al Condominio di un avviso, recante la data del 9 dicembre 2021;
- con la seconda, ha assunto l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale, con il conseguente consolidamento del rapporto tributario per il periodo d'imposta in questione;
- con la terza, in via subordinata, ha allegato che la pretesa erariale sarebbe derivata da un'anomalia imputabile alla ricezione del sistema di trasmissione informatico della dichiarazione modello 770/2019, con la trasmissione due volte del CU, in guisa da ingenerare la pretesa erariale per carente e/o omesso versamento di ritenute.
6. Si sono costituite in giudizio mediante il deposito di controdeduzioni, ai sensi dell'art. 23 del citato d. l.vo n. 546/1992, per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese, sia l'intimata Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, sia l'agente della riscossione, contestando la propria legittimazione passiva.
III) Sulla sentenza di primo grado.
7. Con sentenza n. 18, pubblicata il 3 gennaio 2024, la Il Collegio provinciale adito, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato la cartella gravata, compensando integralmente tra le parti le spese del processo.
8. Il primo giudice -in base al canone della c.d. “ragione più liquida” e con l'assorbimento di ogni altra e/o diversa questione- ha giudicato fondata la questione della tardività della notificazione della cartella impugnata, in ragione della violazione dell'art. 25 del DPR 29 settembre 1973, m. 602, s.m.i., con il corollario che, decorso, il termine di decadenza del 31 dicembre 2024, la pretesa azionata risulterebbe, ormai, consumata.
IV) Sul grado d'appello.
9. La Direzione Provinciale, ai sensi degli artt. 52 ss. del citato d. l.vo n. 546/1992, ha interposto impugnazione, dinanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, nei confronti del contribuente e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso la sentenza di primo grado, al fine di conseguirne l'integrale riforma, con il favore delle spese del grado.
10. L'appellante ha affidato il gravame ad una centrale censura, lamentando (testualmente) la «Nullità della sentenza impugnata per errata interpretazione-falsa applicazione dell'art. 25 del DPR 602/73», in quanto il termine entro cui fare valere la pretesa erariale non risulterebbe scaduto, alla luce del quadro normativo di riferimento.
11. Ciò, ad avviso dell'appellante, in ragione delle proroghe, rispettivamente, introdotte:
- dall'art. 5, co. 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 («Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-1»), convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ai sensi del quale (verbatim): «In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019»;
- dall'art. 68, co.
4-bis, lett. b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 («Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui (sempre testualmente): «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: (omissis) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
12. Nel merito, poi, l'appellante ha assunto la fondatezza della pretesa erariale, in quanto il contribuente avrebbe dichiarato nelle CU redditi erogati ai sostituti d'imposta in misura superiore (id est, il doppio) a quanto dichiarato nel modello 770.
13. Ciò con il corollario, sempre secondo l'appellante, che la cartella avrebbe liquidato le maggiori somme effettivamente dovute, a meno che, in ipotesi, le certificazioni rilasciate dal Condominio risultassero errate, in quanto trasmesse due volte per i medesimi sostituti d'imposta.
14. Sul punto, ad avviso della Direzione Provinciale, sarebbe mancato il chiarimento dovuto da parte del contribuente, che ha erogato i redditi percepiti dai sostituti d'imposta.
15. Va soggiunto, infine, che nel ricorso, alla p. 6, la parte appellante, ai sensi dell'art. 48-bis del citato d. l. vo n. 546/1992, ha formulato la proposta di conciliazione giudiziale, che si riporta qui di seguito:
«Nell'ipotesi in cui il Condominio appellato confermi che alcune delle certificazioni uniche inviate per l'anno d'imposta 2018 sono in realtà mere duplicazioni e che conseguentemente i redditi erogati e le ritenute trattenute e poi versate, sono soltanto quelle dichiarate successivamente nel modello 770, l'Ufficio si rende disponibile a conciliare la lite nei seguenti termini:
1) abbandono della pretesa impositiva con conseguente sgravio della c.p. impugnata;
2) versamento da parte del condominio appellato della sanzione prevista ex art. 1 comma 6 quinquies Legge 322/1998 per ogni certificazione errata, applicando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
16. Entrambe le parti appellate hanno omesso di costituirsi nel secondo grado del giudizio e di depositare controdeduzioni, ex art. 54, co. 1, d. l.vo n. 546/1992.
17. In data 26 gennaio 2026, la Direzione Provinciale ha depositato una memoria, richiedendo l'estinzione per cessazione della materia del contendere, con la compensazione tra le parti delle spese processuali, a fronte della sopravvenuta conciliazione stragiudiziale della controversia.
18. All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026, udito il relatore, sentito il rappresentante della Direzione
Provinciale, letti gli atti difensivi e visti i documenti versati in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione, in seguito alla lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V) Sull'intervenuta conciliazione della lite e sui conseguenti effetti.
19. Dall'“accordo conciliativo” versato in atti, recante la data del 20 gennaio 2026, congiuntamente alla memoria depositata, si evince che le parti, ai sensi dell'art. 48 del già citato d. l.vo n. 546/1992, hanno conciliato la lite in oggetto, con l'abbandono della cartella gravata, da ritenersi, quindi, destituita di qualsiasi effetto, rideterminando la pretesa erariale, in seguito alla constatazione di una doppia trasmissione della CU per il medesimo sostituto.
20. Tale pretesa, in base a tale accordo, comporta l'applicazione convenzionale di una pena pecuniaria, a carico del contribuente, pari ad € 100,00, in base al DPR 22 luglio 1998, n. 322, s.m.i., con la riduzione di
1/6 per il ravvedimento operoso, ex art. 13 d. l.vo 18 dicembre 1997, n. 472, s.m.i., moltiplicato per il numero delle CU errate (pari a 16) e, quindi, corrispondente alla soma di € 266,66.
21. In base al IV alinea del sopra citato art. 48: «La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente».
22. Stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in seguito all'integrale definizione di ogni reciproca ragione e/o pretesa tra le parti, la Corte di giustizia adita, in base all'art. 46 del d. l.vo n. 546/1992, deve dichiarare l'estinzione del giudizio, con l'integrale compensazione -tra le medesime- delle spese di lite per ogni grado e fase, così come risulta convenuto nell'intesa raggiunta.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione della lite, con compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.