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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/12/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del Giudice dott. Ada Lucca, all'esito di discussione ex art. 281sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9435 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
brasiliana, nata il [...] nel comune di Maua, Stato di SA Parte_1
AO (Brasile), titolare di passaporto brasiliano n. in nome proprio e – con il signor Numer_1 nato il [...] nella città di SA AO, Stato di SA AO Parte_2
(Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. – nell'esercizio della potestà genitoriale NumeroDiC_2 sui loro figli minori nato il [...] nella città di Persona_1
SAto Andrè, Stato di SA AO (Brasile) titolare di passaporto brasiliano n. Numer_3
nata il [...] nella città di SAto Andrè, Stato Parte_3 di SA AO (Brasile) titolare di passaporto brasiliano n. Numer_4 [...]
, nato il [...] nella città di Nashville, Stato del Tennessee (Stati Uniti) Parte_4 titolare di passaporto brasiliano n. tutti residenti in [...], Stato di SA AO (Brasile) alla Numer_5
Rua Victoria Silveira Piassaroli n. 155;
, brasiliana, nata il [...] nel comune di SA AO, Stato di Parte_5
SA AO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. , in nome proprio e – con il NumeroDiC_6 signor nato il [...] nella città di Guarulhos, Stato di SA AO (Brasile), titolare Parte_6 di carta d'identità brasiliana n. – nell'esercizio della potestà genitoriale sui loro figli NumeroDiC_7 minori nata il [...] nella città di SA AO, Persona_2
Stato di SA AO (Brasile) titolare di carta d'identità brasiliana n. , NumeroDiC_8 [...]
, nato il [...] nella città di SA AO, Stato di SA AO Parte_7 (Brasile) titolare di carta d'identità brasiliana n. , tutti residenti in [...], Stato di SA NumeroDi_9
AO 1
Assistiti avv. COZZOLINO DANIELA del Foro di Napoli
- attori -
NEI CONFRONTI DI
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova Controparte_1
- convenuto -
e con l'intervento del P.M. sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti convenivano in giudizio il esponendo: Controparte_1
- di essere tutti discendenti (diffusamente delineando la linea di discendenza in ricorso) di nato a [...] il [...], che era cittadino italiano, ed è morto Persona_3 il 19 giugno 1946: egli, pur essendo emigrato in Brasile, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- di avere tutti conseguentemente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- di non averla potuto ottenere per via consolare a cagione della perdita della cittadinanza italiana patita dalla comune ascendente (figlia del menzionato Persona_4 Persona_3
) a cagione della L. 555/1912, che prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per
[...] la donna italiana sposata con straniero;
tali norme erano, tuttavia, state dichiarate incostituzionali.
- Il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, infatti, costituisce uno status permanente e imprescrittibile, con trasmissione anche per linea materna in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975
e n. 30/1983 e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466/2009. In particolare, la normativa previgente è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui escludeva la trasmissione per linea materna o prevedeva la perdita automatica per matrimonio con straniero;
il diritto alla cittadinanza può essere riconosciuto anche per fatti anteriori al 1948, se la privazione è dipesa da una norma dichiarata incostituzionale.
Su detti presupposti in fatto, e con la produzione di documentazione a sostegno delle proprie allegazioni, i ricorrenti domandavano riconoscersi in proprio favore la cittadinanza italiana, con l'ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle conseguenti dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Il si costituiva in giudizio Controparte_1
- chiedendo di accogliere la domanda avversaria nei limiti della prova che codesto Ill.mo Tribunale riterrà raggiunta.
* * * * *
Occorre brevemente delineare i principi regolatori della materia:
a) in termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal Codice Albertino del
1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992);
conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n.
4466/2009). Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale, quindi di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un nelle sentenze gemelle del
24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244);
b) la predetta regola di ripartizione dell'onere della prova non risulta modificata con riferimento ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.l.n.36/2025 che ha introdotto modifiche, appunto, in ordine alla ripartizione di detto onere tra le parti del giudizio prevedendo che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” (art.19-bis co.
2-ter del d.lgs.n.150/2011 come modificato dal d.l.n.36/2025); ciò in quanto la norma in questione, che incide direttamente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo di riconoscimento della cittadinanza, non ha natura meramente processuale, con conseguente impossibilità di far valere il principio del tempus regit actum e necessità di applicare la previgente disciplina ai giudizi già in corso;
e) il pacifico e consolidato principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia espressa o integrazione di espressa previsione di legge (Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio
2009, n. 4466; Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3175; Cass. civ., Sez. Un., 24 agosto 2022, n.
25317), in difetto di qualsiasi elemento anche solo indiziario in tale senso nel caso in esame, conduce a ritenere provato in modo adeguato il possesso della cittadinanza italiana dell'avo al momento della nascita dei discendenti, con ogni positiva conseguenza in punto trasmissione della cittadinanza e del diritto alla stessa;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita).
In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge
555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Costituzione: l'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso
Considerato che, da un punto di vista processuale:
- è corretta l'individuazione del Giudice territorialmente competente;
- va infatti ricordato che la competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma in applicazione della regola del foro del convenuto
[...]
) è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha CP_1 modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio prevedendosi che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”; pertanto (ai sensi del comma
37 della menzionata disposizione) a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza territoriale è del Tribunale del distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite;
nello specifico caso in esame, l'avo era nato, come visto in premessa, nel
Comune di Carrara e da ciò discende la competenza del Tribunale di Genova;
- non ricorrono contestazioni in ordine al contenuto, estensione e validità delle procure alle liti in atti, che in ogni caso risultano valide ed efficaci ai fini di causa;
Venendo al merito: - i ricorrenti hanno allegato il seguente albero genealogico:
- la linea di discendenza invocata dai ricorrenti a fondamento della propria domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis risulta adeguatamente rappresentata e provata in forza della documentazione prodotta, costituita da atti di nascita, matrimonio e morte;
la documentazione attesta la discendenza diretta dall'avo italiano fino agli attuali ricorrenti;
- è infatti documentalmente dimostrato che questo è l'albero genealogico dei ricorrenti, che infra sono sottolineati:
nato a [...] il [...], era cittadino italiano, ed è morto il 19 Persona_3 giugno 1946.
figlia di e è nata il 15 Persona_4 Persona_3 Persona_5 febbraio 1922 in Brasile, sposata il 19 febbraio 1938 con acquisendo il doppio Persona_6 cognome . Persona_4
Da questa unione sono nati i figli: il 22 gennaio 1943 in Brasile e Persona_7 Per_8
l'8 agosto 1945 sempre in Brasile.
[...]
si è unita in matrimonio il 7 febbraio 1959 con : da Persona_7 Controparte_2 questa unione è nato il figlio il 9 maggio 1960. Persona_9
si è unito con da questa Persona_9 Persona_10 unione è nata il [...]. Persona_11 si è sposata nel 2004 con assumendo il nome Per_10 Persona_11 Parte_6 di da questa unione sono nati il 17 Parte_5 Persona_2 gennaio 2008 e il 29 maggio 2012. Parte_7
si è unito in matrimonio con da questa unione è nata Persona_8 Controparte_3 il 19 giugno 1978. Parte_1
si è unita in matrimonio con il Parte_1 Parte_2
28 gennaio 2007: da questa unione sono nati l 12 novembre 2010, Persona_1 il 5 luglio 2012 e l 21 maggio Parte_3 Parte_4
2018.
Dalla documentazione risulta pertanto che i ricorrenti (evidenziati in grassetto) sono discendenti del comune capostipite che era cittadino italiano. Persona_3
- sono quindi provati in modo idoneo le vicende e il meccanismo di trasmissione del diritto iure sanguinis dei ricorrenti;
ciò anche con particolare riferimento alla trasmissione per linea femminile per tramite di soggetto, che in forza di norma dichiarata Persona_4 incostituzionale aveva illo tempore perso automaticamente la propria cittadinanza italiana, pacificamente posseduta;
- la documentazione in atti consente di ritenere adeguatamente provato, sia il possesso per nascita della cittadinanza italiana in capo al comune capostipite (risultante dal Persona_3 doc.1 di parte ricorrente), sia l'assenza di elementi anche indirettamente indicativi della successiva perdita della cittadinanza da parte del predetto;
- con specifico riferimento al caso in esame, è stato prodotto il Certificato Negativo di
Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia e Sicurezza pubblica brasiliano, Segreteria
Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni e, il Certificato Negativo Elettorale rilasciato dal
Tribunale Superiore Elettorale del Governo Brasiliano, tradotti e legalizzati mediante apostille (v. doc. 4, doc. 5).
La cittadinanza italiana deve quindi essere riconosciuta, avendo, come visto, le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana è stato specificamente allegato e provato dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione
Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa. La domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che
brasiliana, nata il [...] nel comune di Maua, Stato di SA Parte_1
AO (Brasile), titolare di passaporto brasiliano n. Numer_1
rasiliano, nato il [...] nella città di SAto Andrè, Stato Persona_1 di SA AO (Brasile) titolare di passaporto brasiliano n. Numer_3
nata il [...] nella città di SAto Andrè, Stato Parte_3 di SA AO (Brasile) titolare di passaporto brasiliano n. Numer_4
nato il [...] nella città di Nashville, Stato Parte_4 del Tennessee (Stati Uniti) titolare di passaporto brasiliano n. Numer_5
tutti residenti in [...], Stato di SA AO (Brasile) alla Rua Victoria Silveira Piassaroli n. 155;
, brasiliana, nata il [...] nel comune di SA AO, Stato di Parte_5
SA AO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. , NumeroDiC_6
nata il [...] nella città di SA AO, Stato di Persona_2
SA AO (Brasile) titolare di carta d'identità brasiliana n. , NumeroDiC_8
brasiliano, nato il [...] nella città di SA AO, Stato di SA Parte_7
AO (Brasile) titolare di carta d'identità brasiliana n. , NumeroDi_9
tutti residenti in [...], Stato di SA AO 1
sono cittadini italiani;
- ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carrara- di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
- compensa integralmente le spese di lite.
Genova, 09/12/2025 Il giudice
Ada Lucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del Giudice dott. Ada Lucca, all'esito di discussione ex art. 281sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9435 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
brasiliana, nata il [...] nel comune di Maua, Stato di SA Parte_1
AO (Brasile), titolare di passaporto brasiliano n. in nome proprio e – con il signor Numer_1 nato il [...] nella città di SA AO, Stato di SA AO Parte_2
(Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. – nell'esercizio della potestà genitoriale NumeroDiC_2 sui loro figli minori nato il [...] nella città di Persona_1
SAto Andrè, Stato di SA AO (Brasile) titolare di passaporto brasiliano n. Numer_3
nata il [...] nella città di SAto Andrè, Stato Parte_3 di SA AO (Brasile) titolare di passaporto brasiliano n. Numer_4 [...]
, nato il [...] nella città di Nashville, Stato del Tennessee (Stati Uniti) Parte_4 titolare di passaporto brasiliano n. tutti residenti in [...], Stato di SA AO (Brasile) alla Numer_5
Rua Victoria Silveira Piassaroli n. 155;
, brasiliana, nata il [...] nel comune di SA AO, Stato di Parte_5
SA AO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. , in nome proprio e – con il NumeroDiC_6 signor nato il [...] nella città di Guarulhos, Stato di SA AO (Brasile), titolare Parte_6 di carta d'identità brasiliana n. – nell'esercizio della potestà genitoriale sui loro figli NumeroDiC_7 minori nata il [...] nella città di SA AO, Persona_2
Stato di SA AO (Brasile) titolare di carta d'identità brasiliana n. , NumeroDiC_8 [...]
, nato il [...] nella città di SA AO, Stato di SA AO Parte_7 (Brasile) titolare di carta d'identità brasiliana n. , tutti residenti in [...], Stato di SA NumeroDi_9
AO 1
Assistiti avv. COZZOLINO DANIELA del Foro di Napoli
- attori -
NEI CONFRONTI DI
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova Controparte_1
- convenuto -
e con l'intervento del P.M. sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti convenivano in giudizio il esponendo: Controparte_1
- di essere tutti discendenti (diffusamente delineando la linea di discendenza in ricorso) di nato a [...] il [...], che era cittadino italiano, ed è morto Persona_3 il 19 giugno 1946: egli, pur essendo emigrato in Brasile, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- di avere tutti conseguentemente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- di non averla potuto ottenere per via consolare a cagione della perdita della cittadinanza italiana patita dalla comune ascendente (figlia del menzionato Persona_4 Persona_3
) a cagione della L. 555/1912, che prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per
[...] la donna italiana sposata con straniero;
tali norme erano, tuttavia, state dichiarate incostituzionali.
- Il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, infatti, costituisce uno status permanente e imprescrittibile, con trasmissione anche per linea materna in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975
e n. 30/1983 e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466/2009. In particolare, la normativa previgente è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui escludeva la trasmissione per linea materna o prevedeva la perdita automatica per matrimonio con straniero;
il diritto alla cittadinanza può essere riconosciuto anche per fatti anteriori al 1948, se la privazione è dipesa da una norma dichiarata incostituzionale.
Su detti presupposti in fatto, e con la produzione di documentazione a sostegno delle proprie allegazioni, i ricorrenti domandavano riconoscersi in proprio favore la cittadinanza italiana, con l'ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle conseguenti dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Il si costituiva in giudizio Controparte_1
- chiedendo di accogliere la domanda avversaria nei limiti della prova che codesto Ill.mo Tribunale riterrà raggiunta.
* * * * *
Occorre brevemente delineare i principi regolatori della materia:
a) in termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal Codice Albertino del
1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992);
conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n.
4466/2009). Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale, quindi di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un nelle sentenze gemelle del
24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244);
b) la predetta regola di ripartizione dell'onere della prova non risulta modificata con riferimento ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.l.n.36/2025 che ha introdotto modifiche, appunto, in ordine alla ripartizione di detto onere tra le parti del giudizio prevedendo che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” (art.19-bis co.
2-ter del d.lgs.n.150/2011 come modificato dal d.l.n.36/2025); ciò in quanto la norma in questione, che incide direttamente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo di riconoscimento della cittadinanza, non ha natura meramente processuale, con conseguente impossibilità di far valere il principio del tempus regit actum e necessità di applicare la previgente disciplina ai giudizi già in corso;
e) il pacifico e consolidato principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia espressa o integrazione di espressa previsione di legge (Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio
2009, n. 4466; Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3175; Cass. civ., Sez. Un., 24 agosto 2022, n.
25317), in difetto di qualsiasi elemento anche solo indiziario in tale senso nel caso in esame, conduce a ritenere provato in modo adeguato il possesso della cittadinanza italiana dell'avo al momento della nascita dei discendenti, con ogni positiva conseguenza in punto trasmissione della cittadinanza e del diritto alla stessa;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita).
In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge
555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Costituzione: l'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso
Considerato che, da un punto di vista processuale:
- è corretta l'individuazione del Giudice territorialmente competente;
- va infatti ricordato che la competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma in applicazione della regola del foro del convenuto
[...]
) è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha CP_1 modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio prevedendosi che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”; pertanto (ai sensi del comma
37 della menzionata disposizione) a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza territoriale è del Tribunale del distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite;
nello specifico caso in esame, l'avo era nato, come visto in premessa, nel
Comune di Carrara e da ciò discende la competenza del Tribunale di Genova;
- non ricorrono contestazioni in ordine al contenuto, estensione e validità delle procure alle liti in atti, che in ogni caso risultano valide ed efficaci ai fini di causa;
Venendo al merito: - i ricorrenti hanno allegato il seguente albero genealogico:
- la linea di discendenza invocata dai ricorrenti a fondamento della propria domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis risulta adeguatamente rappresentata e provata in forza della documentazione prodotta, costituita da atti di nascita, matrimonio e morte;
la documentazione attesta la discendenza diretta dall'avo italiano fino agli attuali ricorrenti;
- è infatti documentalmente dimostrato che questo è l'albero genealogico dei ricorrenti, che infra sono sottolineati:
nato a [...] il [...], era cittadino italiano, ed è morto il 19 Persona_3 giugno 1946.
figlia di e è nata il 15 Persona_4 Persona_3 Persona_5 febbraio 1922 in Brasile, sposata il 19 febbraio 1938 con acquisendo il doppio Persona_6 cognome . Persona_4
Da questa unione sono nati i figli: il 22 gennaio 1943 in Brasile e Persona_7 Per_8
l'8 agosto 1945 sempre in Brasile.
[...]
si è unita in matrimonio il 7 febbraio 1959 con : da Persona_7 Controparte_2 questa unione è nato il figlio il 9 maggio 1960. Persona_9
si è unito con da questa Persona_9 Persona_10 unione è nata il [...]. Persona_11 si è sposata nel 2004 con assumendo il nome Per_10 Persona_11 Parte_6 di da questa unione sono nati il 17 Parte_5 Persona_2 gennaio 2008 e il 29 maggio 2012. Parte_7
si è unito in matrimonio con da questa unione è nata Persona_8 Controparte_3 il 19 giugno 1978. Parte_1
si è unita in matrimonio con il Parte_1 Parte_2
28 gennaio 2007: da questa unione sono nati l 12 novembre 2010, Persona_1 il 5 luglio 2012 e l 21 maggio Parte_3 Parte_4
2018.
Dalla documentazione risulta pertanto che i ricorrenti (evidenziati in grassetto) sono discendenti del comune capostipite che era cittadino italiano. Persona_3
- sono quindi provati in modo idoneo le vicende e il meccanismo di trasmissione del diritto iure sanguinis dei ricorrenti;
ciò anche con particolare riferimento alla trasmissione per linea femminile per tramite di soggetto, che in forza di norma dichiarata Persona_4 incostituzionale aveva illo tempore perso automaticamente la propria cittadinanza italiana, pacificamente posseduta;
- la documentazione in atti consente di ritenere adeguatamente provato, sia il possesso per nascita della cittadinanza italiana in capo al comune capostipite (risultante dal Persona_3 doc.1 di parte ricorrente), sia l'assenza di elementi anche indirettamente indicativi della successiva perdita della cittadinanza da parte del predetto;
- con specifico riferimento al caso in esame, è stato prodotto il Certificato Negativo di
Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia e Sicurezza pubblica brasiliano, Segreteria
Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni e, il Certificato Negativo Elettorale rilasciato dal
Tribunale Superiore Elettorale del Governo Brasiliano, tradotti e legalizzati mediante apostille (v. doc. 4, doc. 5).
La cittadinanza italiana deve quindi essere riconosciuta, avendo, come visto, le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana è stato specificamente allegato e provato dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione
Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa. La domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che
brasiliana, nata il [...] nel comune di Maua, Stato di SA Parte_1
AO (Brasile), titolare di passaporto brasiliano n. Numer_1
rasiliano, nato il [...] nella città di SAto Andrè, Stato Persona_1 di SA AO (Brasile) titolare di passaporto brasiliano n. Numer_3
nata il [...] nella città di SAto Andrè, Stato Parte_3 di SA AO (Brasile) titolare di passaporto brasiliano n. Numer_4
nato il [...] nella città di Nashville, Stato Parte_4 del Tennessee (Stati Uniti) titolare di passaporto brasiliano n. Numer_5
tutti residenti in [...], Stato di SA AO (Brasile) alla Rua Victoria Silveira Piassaroli n. 155;
, brasiliana, nata il [...] nel comune di SA AO, Stato di Parte_5
SA AO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana n. , NumeroDiC_6
nata il [...] nella città di SA AO, Stato di Persona_2
SA AO (Brasile) titolare di carta d'identità brasiliana n. , NumeroDiC_8
brasiliano, nato il [...] nella città di SA AO, Stato di SA Parte_7
AO (Brasile) titolare di carta d'identità brasiliana n. , NumeroDi_9
tutti residenti in [...], Stato di SA AO 1
sono cittadini italiani;
- ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carrara- di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
- compensa integralmente le spese di lite.
Genova, 09/12/2025 Il giudice
Ada Lucca