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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della filiazione non matrimoniale n. 3584/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. COEN RAFFAELE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), con l'Avv. MORI VALERIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 9.5.2025)
I. “Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione paritaria ed Per_1
esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, mentre provvederanno autonomamente agli atti di ordinaria gestione nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno di loro. II. La minore risiederà, ai meri fini fiscali, presso la residenza materna e sarà fiscalmente a carico dei genitori al 50%.
III. La minore starà con il padre il lunedì e il martedì e con la madre il mercoledì e il giovedì di ogni settimana, mentre trascorrerà, a settimane alterne, il fine settimana con ciascun genitore dal venerdì dopo scuola al lunedì al rientro a scuola, con trasporti da e per le abitazioni genitoriali sempre a carico del genitore che ha con sé la minore.
IV. Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche consecutivi, da concordare preventivamente;
durante le vacanze natalizie starà con ciascun genitore sette giorni consecutivi alternando di anno in anno il
Natale con il Capodanno;
durante le vacanze pasquali trascorrerà con ciascun genitore tre giorni consecutivi alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua. I genitori si comunicheranno reciprocamente luoghi e tempi di spostamento prolungato con la figlia minore dai reciproci domicili ed i recapiti anche telefonici, in modo che siano sempre assicurati i contatti tra la figlia e ciascun genitore.
V. In considerazione della paritaria permanenza della minore presso ciascun genitore e della situazione reddituale degli stessi, i genitori provvederanno direttamente al mantenimento della figlia durante i periodi di permanenza della stessa presso ciascuno di loro e divideranno al
50% l'assegno unico erogato dall' e ogni ulteriore e/o alternativo sostegno economico CP_2
erogato per le famiglie con figli a carico.
VI. I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per in Per_1
conformità al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, ad eccezione delle spese relative a Grest, servizio anticipo e posticipo scolastico e babysitter che saranno totalmente a carico del genitore che ne avrà necessità, con impegno dell'altro genitore a prestare il consenso alla fruizione dei predetti servizi.
VII. La casa familiare sita a Rodengo Saiano (BS) non viene assegnata ad alcun genitore in ragione della collocazione paritaria della minore.
VIII. La Sig.ra continuerà ad abitare nell'immobile di Rodengo Saiano (BS) sino al mese Pt_1
di giugno 2033, data nella quale la casa dovrà essere in ogni caso liberata e messa in vendita.
IX. Il Sig. formalizzerà richiesta di spostamento della residenza entro e non oltre il CP_1
17.05.2025 e restituirà le chiavi e il telecomando del cancello e del garage liberando lo studio dagli effetti personali e dagli strumenti di lavoro ancora presenti. Il Sig. preleverà, CP_1 inoltre, a proprie spese, dalla casa familiare l'asciugatrice, l'aspirapolvere Dyson e il barbecue, mentre le parti divideranno in buona fede la biancheria e le stoviglie anche in considerazione dei regali ricevuti dai genitori.
X. I Sigg. e continueranno a pagare al 50% le rate del mutuo e l'assicurazione Pt_1 CP_1
sulla casa. Le spese ordinarie relative all'immobile saranno integralmente a carico della Sig.ra sino a che occuperà l'immobile, mentre le spese straordinarie saranno suddivise Pt_1
secondo le rispettive quote di proprietà.
XI. La Sig.ra corrisponderà, a titolo di contributo per l'occupazione dell'immobile, senza Pt_1
che ciò possa in alcun modo variare le quote di proprietà, la somma di euro 200 mensili sino al rilascio della casa da versarsi entro il giorno 10 di ciascuno mese sul conto corrente del Sig.
CP_1
XII. Qualora la Sig.ra si renda inadempiente anche a una sola delle obbligazioni legate Pt_1
all'immobile (pagamento spese ordinarie, quota mutuo, quota spese straordinarie, contributo per occupazione), la stessa dovrà rilasciare l'immobile entro e non oltre 30 giorni ed acconsentire alla messa in vendita. Qualora l'inadempimento al pagamento del contributo di cui al punto XII che precede sia dovuto a cause di forza maggiore (es. perdita del lavoro), la
Sig.ra potrà continuare a permanere nell'immobile, anche oltre il termine di 30 giorni, Pt_1
fermo in ogni caso l'impegno al rilascio e al consenso alla messa in vendita dell'immobile nell'ipotesi in cui l'inadempimento si protragga oltre il termine di 3 mesi.
XIII. Qualora la Sig.ra cessi di abitare stabilmente l'immobile prima del mese di giugno Pt_1
2033, la stessa dovrà liberarlo immediatamente e consentire alla messa in vendita.
XIV. La Sig.ra formalizzerà la remissione della querela presentata nei confronti del Sig. Pt_1
entro il 17.05.2025. CP_1
XV. I genitori danno atto di aver definito ogni ulteriore questione economica relativa alla figlia e di aver integralmente compensato le reciproche posizioni creditorie/debitorie tra gli stessi, non avendo, ad oggi, più nulla a che pretendere l'una dall'altro.
XVI. Le parti chiedono la trasformazione del rito con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c..
XVII. I genitori rilasciano sin d'ora l'assenso al rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio, per la figlia minore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno dedotto di aver iniziato una stabile convivenza nel 2014, durata 10 anni, e che da tale relazione è nata, in data 14.11.2019, la figlia Persona_2 Parte ricorrente ha agito in giudizio, dopo la crisi dell'unione sentimentale, per ottenere una prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale.
Parte resistente si è costituita in giudizio, inizialmente opponendosi alle richieste della controparte, ma, successivamente, a seguito di un percorso di supporto realizzato tramite l'ausilio dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, all'udienza del 9.5.2025, le parti hanno trovato un accordo a definizione del giudizio, precisando le conclusioni congiunte sopra trascritte, e la Giudice delegata si
è riservata di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età della minore.
Deve, dunque, disporsi in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dispone la regolamentazione della filiazione non matrimoniale secondo l'accordo raggiunto dalle parti;
spese di lite compensate.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della filiazione non matrimoniale n. 3584/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. COEN RAFFAELE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), con l'Avv. MORI VALERIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 9.5.2025)
I. “Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione paritaria ed Per_1
esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, mentre provvederanno autonomamente agli atti di ordinaria gestione nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno di loro. II. La minore risiederà, ai meri fini fiscali, presso la residenza materna e sarà fiscalmente a carico dei genitori al 50%.
III. La minore starà con il padre il lunedì e il martedì e con la madre il mercoledì e il giovedì di ogni settimana, mentre trascorrerà, a settimane alterne, il fine settimana con ciascun genitore dal venerdì dopo scuola al lunedì al rientro a scuola, con trasporti da e per le abitazioni genitoriali sempre a carico del genitore che ha con sé la minore.
IV. Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche consecutivi, da concordare preventivamente;
durante le vacanze natalizie starà con ciascun genitore sette giorni consecutivi alternando di anno in anno il
Natale con il Capodanno;
durante le vacanze pasquali trascorrerà con ciascun genitore tre giorni consecutivi alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua. I genitori si comunicheranno reciprocamente luoghi e tempi di spostamento prolungato con la figlia minore dai reciproci domicili ed i recapiti anche telefonici, in modo che siano sempre assicurati i contatti tra la figlia e ciascun genitore.
V. In considerazione della paritaria permanenza della minore presso ciascun genitore e della situazione reddituale degli stessi, i genitori provvederanno direttamente al mantenimento della figlia durante i periodi di permanenza della stessa presso ciascuno di loro e divideranno al
50% l'assegno unico erogato dall' e ogni ulteriore e/o alternativo sostegno economico CP_2
erogato per le famiglie con figli a carico.
VI. I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per in Per_1
conformità al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, ad eccezione delle spese relative a Grest, servizio anticipo e posticipo scolastico e babysitter che saranno totalmente a carico del genitore che ne avrà necessità, con impegno dell'altro genitore a prestare il consenso alla fruizione dei predetti servizi.
VII. La casa familiare sita a Rodengo Saiano (BS) non viene assegnata ad alcun genitore in ragione della collocazione paritaria della minore.
VIII. La Sig.ra continuerà ad abitare nell'immobile di Rodengo Saiano (BS) sino al mese Pt_1
di giugno 2033, data nella quale la casa dovrà essere in ogni caso liberata e messa in vendita.
IX. Il Sig. formalizzerà richiesta di spostamento della residenza entro e non oltre il CP_1
17.05.2025 e restituirà le chiavi e il telecomando del cancello e del garage liberando lo studio dagli effetti personali e dagli strumenti di lavoro ancora presenti. Il Sig. preleverà, CP_1 inoltre, a proprie spese, dalla casa familiare l'asciugatrice, l'aspirapolvere Dyson e il barbecue, mentre le parti divideranno in buona fede la biancheria e le stoviglie anche in considerazione dei regali ricevuti dai genitori.
X. I Sigg. e continueranno a pagare al 50% le rate del mutuo e l'assicurazione Pt_1 CP_1
sulla casa. Le spese ordinarie relative all'immobile saranno integralmente a carico della Sig.ra sino a che occuperà l'immobile, mentre le spese straordinarie saranno suddivise Pt_1
secondo le rispettive quote di proprietà.
XI. La Sig.ra corrisponderà, a titolo di contributo per l'occupazione dell'immobile, senza Pt_1
che ciò possa in alcun modo variare le quote di proprietà, la somma di euro 200 mensili sino al rilascio della casa da versarsi entro il giorno 10 di ciascuno mese sul conto corrente del Sig.
CP_1
XII. Qualora la Sig.ra si renda inadempiente anche a una sola delle obbligazioni legate Pt_1
all'immobile (pagamento spese ordinarie, quota mutuo, quota spese straordinarie, contributo per occupazione), la stessa dovrà rilasciare l'immobile entro e non oltre 30 giorni ed acconsentire alla messa in vendita. Qualora l'inadempimento al pagamento del contributo di cui al punto XII che precede sia dovuto a cause di forza maggiore (es. perdita del lavoro), la
Sig.ra potrà continuare a permanere nell'immobile, anche oltre il termine di 30 giorni, Pt_1
fermo in ogni caso l'impegno al rilascio e al consenso alla messa in vendita dell'immobile nell'ipotesi in cui l'inadempimento si protragga oltre il termine di 3 mesi.
XIII. Qualora la Sig.ra cessi di abitare stabilmente l'immobile prima del mese di giugno Pt_1
2033, la stessa dovrà liberarlo immediatamente e consentire alla messa in vendita.
XIV. La Sig.ra formalizzerà la remissione della querela presentata nei confronti del Sig. Pt_1
entro il 17.05.2025. CP_1
XV. I genitori danno atto di aver definito ogni ulteriore questione economica relativa alla figlia e di aver integralmente compensato le reciproche posizioni creditorie/debitorie tra gli stessi, non avendo, ad oggi, più nulla a che pretendere l'una dall'altro.
XVI. Le parti chiedono la trasformazione del rito con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c..
XVII. I genitori rilasciano sin d'ora l'assenso al rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio, per la figlia minore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno dedotto di aver iniziato una stabile convivenza nel 2014, durata 10 anni, e che da tale relazione è nata, in data 14.11.2019, la figlia Persona_2 Parte ricorrente ha agito in giudizio, dopo la crisi dell'unione sentimentale, per ottenere una prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale.
Parte resistente si è costituita in giudizio, inizialmente opponendosi alle richieste della controparte, ma, successivamente, a seguito di un percorso di supporto realizzato tramite l'ausilio dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, all'udienza del 9.5.2025, le parti hanno trovato un accordo a definizione del giudizio, precisando le conclusioni congiunte sopra trascritte, e la Giudice delegata si
è riservata di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età della minore.
Deve, dunque, disporsi in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dispone la regolamentazione della filiazione non matrimoniale secondo l'accordo raggiunto dalle parti;
spese di lite compensate.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri