Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 09/12/2025, n. 7989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7989 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05426/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5426 del 2022, proposto da:
Condominio di via Santa Caterina a Chiaja n. 67, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, alla piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento:
a) del provvedimento prot. n. PG/2022/660194 del 13 settembre 2022, con cui la Direzione I Municipalità del Comune di Napoli ha respinto la richiesta di occupazione di suolo pubblico con ponteggi, presentata il 10/08/2022 e assunta al prot. n. 613891 del 16/08/2022, integrata con osservazioni presentate in data 22/08/2022 e 31/08/2022;
b) di ogni atto presupposto connesso e conseguenziale tra cui per quanto possa occorrere: - la comunicazione interlocutoria trasmessa con PEC in data 16/8/2022; - il verbale di sopralluogo del 13/9/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025, il dott. PA NI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Il condominio ricorrente agiva per l’annullamento del provvedimento, specificato in epigrafe, con cui la Direzione I Municipalità del Comune di Napoli aveva respinto la richiesta di occupazione di suolo pubblico con ponteggi, presentata il 10/08/2022 e assunta al prot. n. 613891 del 16/08/2022, integrata con osservazioni presentate in data 22/08/2022 e 31/08/2022; avverso detto provvedimento articolava censure di: I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DEL CODICE DELLA STRADA E DELL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 10 L. 7/8/1990 N. 241. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. FALSO PRESUPPOSTO ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, con memoria di stile, depositando documentazione pertinente al ricorso.
Parte ricorrente depositava relazione tecnica asseverata di parte.
A seguito di numerosi rinvii, pendendo trattative di bonario componimento della controversia tra le parti, l’istanza cautelare proposta in ricorso era infine rinunciata, alla camera di consiglio del 5.04.2023.
In data 25.11.2025, parte ricorrente, premesso che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune di Napoli aveva rilasciato la concessione di occupazione di suolo pubblico oggetto del giudizio, dichiarava di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso, chiedendo che ne fosse, pertanto, dichiarata l’improcedibilità.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 3.12.2025, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Tribunale che il ricorso, conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente nelle note difensive depositate in giudizio in data 25.11.2025, va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Tanto, in aderenza a consolidata giurisprudenza, a tenore della quale: “In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 26/05/2025, n. 4575).
Le spese di lite, stante l’esito in rito della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
PA NI, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA NI |
IL SEGRETARIO