TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/11/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3049/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG LI IC
RA ZZ IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3049/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARINETTI FRANCESCA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“(a) Accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c., pronunciare la separazione giudiziale tra i sig.ri e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2 separati e ordinando al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
(b) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ed con loro dimora e residenza Per_1 Per_2 presso il padre, alla Via Stefano Degiani n.22, Portacomaro d'Asti (At).
(c) Salvo differente accordo tra di loro, i genitori concordano nel mantenere la gestione attuale delle visite e permanenza dei minori con ciascuno di essi, e precisamente, dal lunedì pomeriggio/sera al venerdì pomeriggio ed staranno con la mamma, mentre dal venerdì sera al lunedì Per_1 Per_2 mattina/pomeriggio con il papà, impegnandosi i coniugi – come nella gestione attuale dei figli - a concordare di volta in volta tra di loro i relativi orari, nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e delle esigenze ed impegni, scolastici e non, dei figli.
(d) Entrambi i coniugi si autorizzano a che i figli vengano affidati, in caso di loro impossibilità e/o impegni lavorativi, ai nonni materni o paterni, nel rispetto della volontà dei figli stessi.
(e) Analogamente, per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali e, più in generale, ogni
Festività nonché il periodo delle ferie estive (che, attualmente, vengono trascorse nel mese di luglio con la mamma, e nel mese di agosto con il papà), verranno concordate tra i genitori almeno 30 giorni prima, nel rispetto dei reciproci impegni e possibilità, nonché di quelli dei minori e della loro volontà.
(f) Stante la paritaria permanenza dei figli con ciascun genitore, i coniugi danno atto di non richiedersi reciprocamente alcunché per il mantenimento dei figli, ferma restando la ripartizione tra di loro, nella misura pro quota del 50% cadauno, delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Asti del 07/07/2017, con rendicontazione mensile da parte del genitore anticipatario ed esibizione/rilascio della relativa documentazione all'altro genitore, concordando le parti che le fatture di spese fiscalmente deducibili verranno ab origine intestate pro quota al 50% a ciascun genitore.
(g) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedersi reciprocamente alcun mantenimento proprio, nonché di non avere beni, conti correnti, titoli, obbligazioni e, più in generale, qualsivoglia rapporto economico ancora tra di essi da regolare, ad eccezione dell'autovettura Citroen targata GJ013RD, acquistata dal sig. e da esso Parte_2 utilizzata ma intestata alla propria coniuge, sig.ra , che il sig. si impegna a Parte_1 Pt_2 volturare a proprio nome, cura e spese, entro il termine di 3 mesi dalla pronuncia di separazione.
(h) Le parti danno atti di essersi accordati sulle spese del presente procedimento che verranno assolte dalla sig.ra ”. Parte_1
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del IC Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato ad [...] Parte_1 Parte_2
(AT) il 24/01/1974, celebrato in ASTI in data 26/05/2007, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 30, Parte II, Serie A, Anno 2007, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del IC Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG LI IC
RA ZZ IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3049/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARINETTI FRANCESCA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“(a) Accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c., pronunciare la separazione giudiziale tra i sig.ri e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2 separati e ordinando al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
(b) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ed con loro dimora e residenza Per_1 Per_2 presso il padre, alla Via Stefano Degiani n.22, Portacomaro d'Asti (At).
(c) Salvo differente accordo tra di loro, i genitori concordano nel mantenere la gestione attuale delle visite e permanenza dei minori con ciascuno di essi, e precisamente, dal lunedì pomeriggio/sera al venerdì pomeriggio ed staranno con la mamma, mentre dal venerdì sera al lunedì Per_1 Per_2 mattina/pomeriggio con il papà, impegnandosi i coniugi – come nella gestione attuale dei figli - a concordare di volta in volta tra di loro i relativi orari, nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e delle esigenze ed impegni, scolastici e non, dei figli.
(d) Entrambi i coniugi si autorizzano a che i figli vengano affidati, in caso di loro impossibilità e/o impegni lavorativi, ai nonni materni o paterni, nel rispetto della volontà dei figli stessi.
(e) Analogamente, per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali e, più in generale, ogni
Festività nonché il periodo delle ferie estive (che, attualmente, vengono trascorse nel mese di luglio con la mamma, e nel mese di agosto con il papà), verranno concordate tra i genitori almeno 30 giorni prima, nel rispetto dei reciproci impegni e possibilità, nonché di quelli dei minori e della loro volontà.
(f) Stante la paritaria permanenza dei figli con ciascun genitore, i coniugi danno atto di non richiedersi reciprocamente alcunché per il mantenimento dei figli, ferma restando la ripartizione tra di loro, nella misura pro quota del 50% cadauno, delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Asti del 07/07/2017, con rendicontazione mensile da parte del genitore anticipatario ed esibizione/rilascio della relativa documentazione all'altro genitore, concordando le parti che le fatture di spese fiscalmente deducibili verranno ab origine intestate pro quota al 50% a ciascun genitore.
(g) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedersi reciprocamente alcun mantenimento proprio, nonché di non avere beni, conti correnti, titoli, obbligazioni e, più in generale, qualsivoglia rapporto economico ancora tra di essi da regolare, ad eccezione dell'autovettura Citroen targata GJ013RD, acquistata dal sig. e da esso Parte_2 utilizzata ma intestata alla propria coniuge, sig.ra , che il sig. si impegna a Parte_1 Pt_2 volturare a proprio nome, cura e spese, entro il termine di 3 mesi dalla pronuncia di separazione.
(h) Le parti danno atti di essersi accordati sulle spese del presente procedimento che verranno assolte dalla sig.ra ”. Parte_1
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del IC Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato ad [...] Parte_1 Parte_2
(AT) il 24/01/1974, celebrato in ASTI in data 26/05/2007, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 30, Parte II, Serie A, Anno 2007, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del IC Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.