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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO Parte_1 C.F._1
MASTANDREA
RICORRENTE contro
, col patrocinio dell'avv. GABRIELA PINNA NOSSAI CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1° marzo 2024 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto in Sassari il 29 giugno 1991 con unione dalla quale CP_1 erano nati i figli il 16 ottobre 1991 e il 16 febbraio 2000. Per_1 Per_2
Esponeva che dalla data della separazione, omologata da questo tribunale con provvedimento del 19 marzo 2009 (depositato il 31 marzo 2009), la loro convivenza non era più ripresa né vi era stata alcuna riconciliazione con la coniuge. Essendo definitivamente cessata ogni forma di comunione matrimoniale e non essendovi prole minore di età, domandava la sola pronuncia di divorzio.
Si costituiva la resistente e, non opponendosi alla domanda sullo stato, rappresentava tuttavia come il figlio più giovane, , non avesse ancora conseguito la propria indipendenza economica, a causa di Per_2 problematiche personali e di salute che ne avevano profondamente segnato l'esistenza, dato che il ragazzo aveva vissuto a lungo in un istituto anche a causa del protratto disinteresse paterno ed aveva pagina 1 di 2 serie difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Chiedeva quindi che, dichiarato il divorzio, fosse posto a carico del genitore non convivente un contributo al mantenimento del figlio più giovane, precisando che viveva ancora presso di lei e rappresentando la propria situazione di difficoltà Per_2 economica, essendo ella parzialmente invalida e traendo modesti redditi da saltuari lavori di aiuto domestico presso i vicini di casa.
All'udienza del 4 marzo 2025 le parti pervenivano alla formulazione di conclusioni condivise, aderendo alla proposta di versamento a carico del sig. di un contributo in favore del figlio di Pt_1
200,00 euro mensili.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era quindi rimessa al collegio per la decisione alla stessa udienza.
***
Ricorrono le condizioni di legge per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, conclusosi col decreto di omologa di cui in espositiva ed essendo indiscussa la cessazione di ogni comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi che hanno confermato di non volersi riconciliare.
Non occorrendo vagliare altri interessi, non essendovi prole minorenne da tutelare, il collegio provvede in conformità agli accordi richiamati in epigrafe, con spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari il 29 giugno 1991 fra e (atto 224, parte 2, serie A), ordinando all'Ufficiale di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Pone a carico del l'obbligo di versare al domicilio di , entro il giorno Parte_1 CP_1 cinque di ogni mese, un contributo di € 200,00 per il mantenimento del figlio , rivalutabile Persona_3 annualmente su base Istat.
Compensa interamente le spese.
Sassari 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO Parte_1 C.F._1
MASTANDREA
RICORRENTE contro
, col patrocinio dell'avv. GABRIELA PINNA NOSSAI CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1° marzo 2024 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto in Sassari il 29 giugno 1991 con unione dalla quale CP_1 erano nati i figli il 16 ottobre 1991 e il 16 febbraio 2000. Per_1 Per_2
Esponeva che dalla data della separazione, omologata da questo tribunale con provvedimento del 19 marzo 2009 (depositato il 31 marzo 2009), la loro convivenza non era più ripresa né vi era stata alcuna riconciliazione con la coniuge. Essendo definitivamente cessata ogni forma di comunione matrimoniale e non essendovi prole minore di età, domandava la sola pronuncia di divorzio.
Si costituiva la resistente e, non opponendosi alla domanda sullo stato, rappresentava tuttavia come il figlio più giovane, , non avesse ancora conseguito la propria indipendenza economica, a causa di Per_2 problematiche personali e di salute che ne avevano profondamente segnato l'esistenza, dato che il ragazzo aveva vissuto a lungo in un istituto anche a causa del protratto disinteresse paterno ed aveva pagina 1 di 2 serie difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Chiedeva quindi che, dichiarato il divorzio, fosse posto a carico del genitore non convivente un contributo al mantenimento del figlio più giovane, precisando che viveva ancora presso di lei e rappresentando la propria situazione di difficoltà Per_2 economica, essendo ella parzialmente invalida e traendo modesti redditi da saltuari lavori di aiuto domestico presso i vicini di casa.
All'udienza del 4 marzo 2025 le parti pervenivano alla formulazione di conclusioni condivise, aderendo alla proposta di versamento a carico del sig. di un contributo in favore del figlio di Pt_1
200,00 euro mensili.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era quindi rimessa al collegio per la decisione alla stessa udienza.
***
Ricorrono le condizioni di legge per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, conclusosi col decreto di omologa di cui in espositiva ed essendo indiscussa la cessazione di ogni comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi che hanno confermato di non volersi riconciliare.
Non occorrendo vagliare altri interessi, non essendovi prole minorenne da tutelare, il collegio provvede in conformità agli accordi richiamati in epigrafe, con spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari il 29 giugno 1991 fra e (atto 224, parte 2, serie A), ordinando all'Ufficiale di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Pone a carico del l'obbligo di versare al domicilio di , entro il giorno Parte_1 CP_1 cinque di ogni mese, un contributo di € 200,00 per il mantenimento del figlio , rivalutabile Persona_3 annualmente su base Istat.
Compensa interamente le spese.
Sassari 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
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