Art. 6.
Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli, per l'amministrazione del personale e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, e' istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, un "Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana", diretto da un funzionario di grado non inferiore al 4° di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto.
Nelle materie di competenza dell'Ufficio di cui al precedente comma, e tranne che con la presente legge non sia diversamente disposto, le attribuzioni ed i poteri spettanti, in base agli ordinamenti vigenti, al Ministro per l'Africa italiana sono devoluti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale potra' delegarli, in tutto od in parte, ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per i servizi di Ragioneria del predetto Ufficio il Ministero del tesoro provvedera' con un Ufficio di ragioneria avente le stesse attribuzioni delle Ragionerie centrali. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 9 luglio 1954, n.431 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituito con l' art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , continuera' nelle proprie funzioni fino al 31 dicembre 1954." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 febbraio 1955, n.40 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa, italiana, istituito con l' art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , modificato con l' art. 3 della legge 9 luglio 1954, n. 431 , e l'annesso Ufficio di ragioneria, continueranno a funzionare fino al 30 giugno 1955."
La L. 12 febbraio 1955, n.40 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1955.
Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli, per l'amministrazione del personale e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, e' istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, un "Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana", diretto da un funzionario di grado non inferiore al 4° di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto.
Nelle materie di competenza dell'Ufficio di cui al precedente comma, e tranne che con la presente legge non sia diversamente disposto, le attribuzioni ed i poteri spettanti, in base agli ordinamenti vigenti, al Ministro per l'Africa italiana sono devoluti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale potra' delegarli, in tutto od in parte, ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per i servizi di Ragioneria del predetto Ufficio il Ministero del tesoro provvedera' con un Ufficio di ragioneria avente le stesse attribuzioni delle Ragionerie centrali. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 9 luglio 1954, n.431 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituito con l' art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , continuera' nelle proprie funzioni fino al 31 dicembre 1954." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 febbraio 1955, n.40 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa, italiana, istituito con l' art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , modificato con l' art. 3 della legge 9 luglio 1954, n. 431 , e l'annesso Ufficio di ragioneria, continueranno a funzionare fino al 30 giugno 1955."
La L. 12 febbraio 1955, n.40 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1955.