Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 29/04/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 115/2026 sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 69898/M del registro di segreteria, depositato in data 12 maggio 2025.
Ad istanza di P. S. (C.F.: SI), nato SI e residente SI, elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Circumvallazione n. 24, presso lo studio degli avv.ti Enrico Tedeschi (C.F.:
[...]) e Francesco D’Antonio (C.F.:
[...]), dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, i quali difensori hanno dichiarato di volere ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi (PEC:
enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it; studiodantonio@legalmail.it).
CONTRO
1. Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Via Valerio Villareale n. 6, Palermo.
2. Guardia di Finanza-Centro Informatico Amministrativo Nazionale (C.F: 80194230589), rappresentato e difeso dal Capo dell’Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, Ten. Col. Graziano RI (PEC: rm0450000p@pec.gdf.it).
3. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco RA (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it),
elettivamente domiciliato in Palermo presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2026, l’avv. Floriana Caccamo in sostituzione del delega orale dei procuratori del ricorrente, il Lgt. Massimiliano Gallucci per la GD e l’avv. Enrico Cassina per l’INPS.
Ritenuto in
TT
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. P. S. adiva questa Corte per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n.
2153 del 18/05/2023 della Guardia di Finanza con la quale era stata respinta la sua istanza di riconoscimento della causa di servizio per l’infermità “artrosi cervico dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale” nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.
I.a. La difesa attorea rappresentava che in data 20.09.1991 il ricorrente si arruolava nel Corpo della Guardia di Finanza e in riferimento a tale rapporto di lavoro erano riportati in modo analitico i diversi servizi svolti e le specifiche condizioni di gravosità.
In data 20.09.2021 il sig. P. presentava istanza di accertamenti medicolegali per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “discopatia da C2 a C7 spondiloartrosi sclerosi e riduzione spazio vertebrale da L5 a S1, abolizione lordosi lombare accentuazione cifosi dorsale” successivamente integrata dall’istanza del 28.09.2021 ove era specificato che l’infermità per cui chiedeva il riconoscimento era l’“artrosi cervico dorso lombare con discopatie multiple”.
Nella seduta del 17.11.2021 la Commissione Medica Ospedaliera di Messina, con verbale modello BL/B n. ME121005188, giudicava il ricorrente affetto da SI cervico-dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale”, riscontrando quale data di conoscibilità della patologia il 14.09.2021 (data dei referti radiografici) e indicando la sua ascrivibilità per equo indennizzo alla Tabella A Categoria 8.
Nell’adunanza n. 3089 del 10.10.2022, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CS) riteneva che tale infermità non fosse dipendente da causa di servizio. In data 14.01.2023 il ricorrente presentava osservazioni con le quali illustrava dettagliatamente l’attività lavorativa svolta nei suoi anni di servizio, contestando la valutazione del CS che il suo servizio fosse “non significativo” o
“svolto per lo più da seduti”. Nell’adunanza n. 3381 del 18.04.2023 il CS confermava il precedente parere negativo.
Con la determina impugnata, la Guardia di Finanza, in conformità al suddetto parere, non riconosceva la dipendenza da causa di servizio per le infermità indicate.
In data 14.11.2024 il ricorrente presentava istanza/diffida di pensione privilegiata integrando la precedente istanza di riconoscimento per causa di servizio per le stesse patologie senza ricevere alcun esito.
I.b. In primo luogo, il ricorrente lamentava il travisamento dei fatti, la carenza di istruttoria, l’illogicità e la manifesta ingiustizia.
La difesa attorea rappresentava che il Maresciallo della Guardia di Finanza P. S., in servizio dal 20.09.1991, sin dal primo impiego aveva svolto servizio operativo, rimanendo sottoposto a tutti i disagi dovuti a turni h 24 e nella sua lunga carriera era stato costretto a lavorare quasi sempre all’esterno, assumendo per lunghi e ininterrotti lassi di tempo la posizione seduta o, all’inverso, per molto tempo in piedi, sottoponendo la colonna vertebrale ai continui affaticamenti caratteristici delle suddette posture. Secondo la prospettazione attorea la costante esposizione ai continui microtraumi causati dalle ripetute sollecitazioni della colonna vertebrale, l’assunzione di posture incongrue, i continui sforzi a carico della cerniera lombare e cervicale, lo stress fisico dovuto alle continue variazioni di clima dall’ambiente interno a quello esterno e viceversa, erano stati fattori che avevano causato, o quantomeno contribuito a causare, le patologie da cui il ricorrente risulta affetto e la cui esistenza era stata comprovata e riconosciuta dalla stessa commissione medica.
La difesa del ricorrente, richiamando una relazione tecnica di parte, riteneva destituiti di fondamento l’impugnato decreto e il parere del Comitato di Verifica in quanto le condizioni del servizio prestato, sia per le loro caratteristiche sia per il fatto che per assolvere alle medesime non erano assicurate né le fasce orarie né la fine turno, lo avevano esposto a frequenti sollecitazioni ed all’assunzione di incongrue, prolungate, posizioni del rachide.
Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che l’istante, arruolatosi poco più che ventenne, presentava l’attuale quadro sintomatologico a distanza di decenni di usurante servizio in quanto le condizioni del servizio prestato avevano sempre esposto il ricorrente a sforzi fisici prolungati, a frequenti sollecitazioni ed allo stazionamento in posizioni incongrue per prolungati periodi di tempo costituendo un aggravio di impegno a carico della colonna vertebrale che aveva determinato usura dei metameri cervicali, dorsali e lombari, influendo nocivamente sulla sua salute e determinando, in maniera quantomeno concausale, l’insorgenza della patologia spondilo artrosica cervicale, dorsale e lombare.
Riguardo a quest’ultima infermità era evidenziato che l’artrosi è un fenomeno caratterizzato dalla degenerazione della cartilagine, ove i fattori esterni e, quindi, le micro-sollecitazioni o i microtraumi, possono assumere un ruolo concausale in specifici lavori in cui si determinano rilevanti sollecitazioni meccaniche.
Secondo la difesa attorea sarebbe illogico il parere del CS che non si era preoccupato di capire e far capire quali sarebbero i fattori individuali che escludono qualsiasi nesso di concausalità con le condizioni di lavoro (quali ad esempio, familiarità, patologie pregresse all’impiego, ecc.) né si era sforzato di dimostrare come i luoghi di servizio del ricorrente fossero immuni da quei pericoli di tipo ambientale che il ricorrente, dal canto suo, si è preoccupato di indicare, anche con riferimento alle date di insorgenza della patologia.
Secondo la prospettazione attorea alla genesi e al decorso della patologia lamentata avevano contribuito eventi di servizio tanto gravi da assurgere a fattori causali o concausali efficienti.
In secondo luogo, era lamentato il difetto di motivazione in violazione degli artt. 3 e 10 L. 241/1990 in quanto il decreto avversato, dopo aver trascritto i riferimenti normativi in materia, si limitava a riportarsi al parere del CS, non operando alcun tipo di esame specifico del contesto da cui trae origine la patologia denunciata e non riportando alcuna argomentazione sul non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non esprimendo alcuna chiara, articolata e logicamente ragionata deduzione.
A tal proposito era riportata giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudizio del CS e del provvedimento di diniego che su questo si basa andavano censurati per difetto sostanziale di motivazione laddove le contestazioni dell’istante erano suffragate da sufficienti elementi come un parere legale di segno opposto come nel caso di specie.
Infine, era affermato che sul ricorso sussisteva la giurisdizione della Corte dei conti e le condizioni di ammissibilità sulla base della recente pronuncia delle SS.R. di questa Corte.
I.c. Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- annullare la determinazione dirigenziale della Guardia di Finanza n.
2153 del 18/05/2023 con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate ai fini del futuro diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 8°
annessa al DPR 834/1981 o a quella che sarà determinata all’esito della CTU;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
- in via istruttoria, disporre consulenza tecnica medico legale atta a confermare la sussistenza delle patologie lamentate e ad individuarne l’eziologia nella causa di servizio.
II. Con decreto del 21 maggio 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il 9 ottobre 2025.
In pari data il ricorrente depositava prova dell’avvenuta notifica del ricorso alle Amministrazioni convenute.
III. In data 29 maggio 2025 si costituiva in giudizio la GD senza depositare memoria di costituzione.
In data 4 giugno 2025 la GD depositava il fascicolo amministrativo del ricorrente.
In data 22 settembre 2025 la GD depositava memoria difensiva chiedendo di dichiarare il ricorso infondato nel merito con diniego di ogni istanza istruttoria e conseguente condanna del ricorrente alle spese di lite.
La difesa della GD, dopo avere ripercorso i fatti di causa, richiamava la giurisprudenza amministrativa sulla vincolatività per l’Amministrazione datoriale del giudizio del CS e sulla possibilità di motivare il provvedimento di rigetto del riconoscimento per causa di servizio per relationem a tale parere. La stessa deduceva che il diniego formulato dall’Amministrazione era fondato su un’istruttoria completa nonché sui pareri espressi dal Comitato di Verifica congruamente motivati dal punto di vista documentale e medico legale e coerenti con gli atti presenti nel fascicolo processuale, evidenziando che tale Organo medico legale, pur avendo l’onere di fornire congrua motivazione sulla sussistenza o meno del nesso di causalità, non ha l’onere di contestare in modo specifico tutti gli elementi addotti dall’interessato.
Inoltre, era dedotto che gravava sull’attore l’onere di fornire gli elementi di prova circa il rapporto di causalità tra servizio e infermità e nel caso di specie tale onere non era stato assolto avendo il ricorrente allegato circostanze e condizioni del tutto generiche e non avendo l’allegata consulenza tecnica di parte del dott. Carmelo Tatì, già prodotta unitamente alle osservazioni presentate nel corso del procedimento amministrativo e ivi valutata, alcuna valenza probatoria atta a confutare il giudizio medico-legale del CS.
Infine, era avversata la richiesta istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio essendo inammissibile che con essa il militare assolvesse all’onere probatorio su di lui incombente.
Si concludeva chiedendo di dichiarare infondato il ricorso con diniego di ogni istanza istruttoria e conseguente condanna del ricorrente alle spese di lite.
IV. In data 29 settembre 2025 si costituiva in giudizio l’INPS, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 153, co. 1, lett. b) del c.g.c. e, nel merito, il rigetto del ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.
Dopo una sintetica ricostruzione della vicenda nel fatto, l’Istituto rappresentava che il ricorrente non aveva mai avanzato alcuna istanza di pensione di privilegio, nonostante non sia più in servizio, per cui in mancanza di domanda amministrativa, il ricorso doveva pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 153, co. 1 lett. b) del c.g.c., richiamando sul punto giurisprudenza di questa Sezione.
Nel merito era dedotto che il ricorso era infondato per mancanza del requisito fondamentale della dipendenza da causa di servizio quale elemento dirimente della vicenda, in quanto in assenza di riscontro favorevole da parte del CS sulla dipendenza dell’infermità lamentata, all’Istituto non residuerebbe alcun potere discrezionale in merito a predetta valutazione medico-legale, dovendo l’Ente previdenziale uniformarsi al contenuto tecnico del parere reso dal Comitato.
V. All’esito dell’udienza del 9 ottobre 2025 con ord. 112/2025 veniva disposto di acquisire dalle parti informazioni sul rapporto di lavoro alle dipendenze della GD del ricorrente e veniva richiesto un parere medico-legale affidato al Collegio Medico Legale (CML) del Ministero della difesa presso questa Sezione sul seguente quesito: 1.
Accertare se l’infermità “artrosi cervico dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale” sia dipendente da causa di servizio e, in caso di risposta affermativa, accertare la correlata classificazione tabellare di tale patologia ai fini del trattamento privilegiato.
Si assegnava il termine del 20 marzo 2026 per il deposito della relazione finale e si fissava l’udienza di prosecuzione per il 16.04.2026.
VI. In data 22.10.2025 la GD rappresentava che il ricorrente era attualmente in servizio presso la Compagnia di Milazzo.
In data 21.11.2025 il ricorrente trasmetteva il proprio attestato di servizio dove era indicato il 2 maggio 2030 quale data della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.
VII. In data 20 marzo 2026 la Sezione del CML, in ottemperanza a quanto disposto con la suddetta ordinanza, depositava il richiesto parere medico-legale.
Il CML, a seguito di visita collegiale del ricorrente effettuata in data 5 dicembre 2025 con l’assistenza del CTP del ricorrente (dott. Guerrera Giancarlo) e di esame della documentazione medica, formulava il giudizio diagnostico di SI cervico dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale ed accentuazione della cifosi dorsale” e riteneva che l’infermità del ricorrente SI cervico dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale” non potesse essere “considerata dipendente da causa di servizio, né da concausa efficiente e determinante”.
VIII. In data 24 marzo 2026 la GD depositava note di udienza in cui richiamava il contenuto del suddetto parere medico-legale insistendo per il rigetto del ricorso.
IX. All’udienza del 16 aprile 2026 le parti si riportavano agli atti insistendo nelle relative conclusioni.
Completata la discussione, la causa era posta in decisione.
Considerato in
TT
1. Il giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente, quale appartenente alla Guardia di finanza ancora in servizio, ad avere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità SI cervico dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale” ai fini del futuro diritto alla relativa pensione privilegiata.
In via pregiudiziale va dichiarata, ai sensi dellart. 93 c.g.c., la contumacia del Ministero dell’economia e delle finanze che ritualmente evocato in giudizio ha deciso in modo consapevole di non costituirsi.
2. In via preliminare va scrutinata la questione dell’inammissibilità del ricorso sollevata dall’INPS per mancanza della previa domanda amministrativa di pensione ai sensi dell’art. 153 co. 1 lett. b) del c.g.c.
Su tale questione l’Istituto previdenziale ha eccepito che il ricorrente non ha mai avanzato alcuna istanza di pensione di privilegio, nonostante non sia più in servizio.
La questione sollevata dall’INPS è manifestamente infondata in fatto in quanto come accertato in corso di causa il ricorrente è ancora in servizio con previsione di cessazione dal servizio in data 02.05.2030 e il petitum della causa odierna riguarda esclusivamente il riconoscimento dell causa di servizio ai fini della futura pensione privilegiata.
A tal proposito basta aggiungere che l’Organo nomofilattico della giurisprudenza contabile ha affermato il seguente principio di diritto che “è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata” (C. conti, SS.RR, sent. 12/2023/QM/PRES).
Nel caso di specie il ricorrente in data 20.09.2021 ha presentato domanda amministrativa per avere riconosciuta la dipendenza da causa della patologia oggetto di causa e, in data 14.11.2024, ha presentato diffida alla GD e all’INPS chiedendo alle stesse di pronunciarsi su tale dipendenza “anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata”.
3. Prima di affrontare il merito, appare necessario il richiamo della disciplina normativa di riferimento applicabile alla fattispecie di cui è causa.
3.1. Ai sensi dell’art. 67, co. 1, d.P.R. 1092/1973 il militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della annessa tabella A della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. n. 915/1978 e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.
La sussistenza del rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. causa di servizio) rappresenta, quindi, la condizione fondamentale per accedere al trattamento pensionistico privilegiato.
A tal proposito l’art. 64 del d.P.R. 1092/1973, al comma 2 stabilisce che “… fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio” mentre al comma 3 stabilisce che “… le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.
Ciò implica che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante per cui ai fatti di servizio quali causa unica, diretta ed immediata della lesione o dell’infermità sono equiparati anche i fatti di servizio quali concause efficienti e determinanti dell’infermità in quanto rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento e, quindi, quali elementi che, di fatto, concorrono in concreto al sorgere dell’infermità o al suo decorso evolutivo apportando un “quid novi” e un “quid pluris” rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell’infermità La causa di servizio, quindi, è riconosciuta anche nel caso di una
“predisposizione del dipendente alla patologia” (c.d. infermità endogeno-costituzionali) a condizione che: (a) senza il fatto di servizio l’infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l’evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.
Di conseguenza, possono essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogeno-costituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante il decorso della stessa, acquisendo il valore di conditio sine qua non, nel senso che diversamente l’affezione non si sarebbe verificata o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione.
La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come l’antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell’evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente assumendo particolare valore rispetto ad altre concause (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n.
36/2022; Sez. giur. Campania, sent. n. 192/2019; Sezione giur.
Liguria, sent. n. 304/2017).
3.2. Ciò posto sulla disciplina normativa di riferimento per come interpretata dalla giurisprudenza costante di questa Corte, si osserva che tutti gli elementi della causa di servizio (infermità o lesione, fatti di servizio e oggettivazione del rapporto di causalità/concasualità fra questi due elementi) devono essere provati dal soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto secondo le consuete regole civilistiche dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., pur mitigate dal principio di prossimità della prova, considerato che in materia non sussistono norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni.
In particolare, rientra nell’onere probatorio gravante sul ricorrente prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all’ingenerarsi della patologia lamentata.
4. Passando al merito, il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito svolte.
La domanda di causa di servizio dell’odierno giudizio si riferisce all’infermità “artrosi cervico dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale” che nella prospettazione del ricorrente è da ricondurre in termini di eziopatogenesi al servizio svolto presso il Corpo della Guardia di Finanza che sarebbe stato caratterizzato da condizioni di particolare gravosità. Tale prospettazione è stata contestata dall’Amministrazione datoriale che ha dedotto sulla correttezza del parere reso in sede amministrativa dal CS del MEF e sull’assenza di gravosità del servizio svolto di cui il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova concreta.
4.1. Questo GI, sulla base delle risultanze del parere medicolegale richiesto al CML del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione quale CTU e reso in data 20 marzo 2026, ritiene che il ricorso non sia fondato in quanto si condivide tale parere medicolegale secondo cui la suddetta infermità non può essere considerata dipendente da causa di servizio né da concausa efficiente e determinante.
Infatti, il citato giudizio del CML su tale infermità, in toto condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato, nonché risulta coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.
La correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML, che ha espletato l’incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull’eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate, consente a questo GI di aderire pienamente alle conclusioni del medesimo Collegio, non sussistendo elementi contrari sulla base del compendio documentale prodotto.
Il CML, dopo avere ripercorso il servizio svolto dal ricorrente e accertato il suo attuale stato di salute, ha posto la seguente diagnosi SI cervico dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale ed accentuazione della cifosi dorsale”. Il Collegio ha dunque proceduto ad un’attenta valutazione medicolegale, richiamando gli specifici elementi del servizio svolto dal ricorrente dal 1991 al 2021 e richiamando la letteratura medica in materia di artrosi vertebrale (spondiloartrosi) con particolare riferimento alla sua diffusione, alla sua manifestazione e ad alcuni elementi condizionanti individuati nei fattori di natura meccanica come l’eccesso ponderale o alcune attività lavorative e sportive.
L’Organo medico-legale, quindi, ha valutato che “Dagli elementi informativi agli atti relativi al ricorrente emerge come non vi siano stati eventi traumatici di servizio che abbiano potuto favorire l'insorgenza del processo artrosico. Tali elementi informativi, inoltre, riportano lo svolgimento di un lavoro condotto anche all'esterno, a piedi od a bordo di autoveicoli, senza che venga specificato il chilometraggio percorso. Nessun riferimento viene fatto ad eventuale movimentazione dei carichi od a presenza di vibrazioni e di scuotimenti trasmessi al corpo intero”. Lo stesso ha aggiunto che l’attuale letteratura scientifica, superando una precedente impostazione, ha dimostrato come “i fattori climatici, quali freddo ed umidità, cui il ricorrente è stato esposto nel corso della carriera lavorativa, nessun ruolo svolgano nel processo eziologico che porta al fenomeno artrosico”.
Il CML, perciò, ha concluso evidenziando che “dalla scheda informativa e personale agli atti non emergono fattori, quali traumi del rachide o l’impiego in mansioni particolarmente usuranti per l’apparato osteoarticolare, sia in termini di intensità che di durata, che possano consentire di correlare, con criteri scientifici e medico legali, il servizio con l’infermità in esame”.
Tale parere medico-legale non ha ricevuto alcuna osservazione critica da parte del ricorrente né lo stesso ha allegato e provato elementi concreti e circostanziati del servizio svolto in quanto il parere del CTP, dott. Carmelo Tatì, dell’11 gennaio 2023 (cfr. all. “Osservazioni e perizia medico-legale” del ricorso) contiene considerazioni del tutto generiche e in astratto senza alcun riferimento a specifici ed effettivo fatti di servizio del ricorrente. In assenza di tali elementi, risulta condivisibile affermare che la causa/concausa della patologia artrosica cervico-dorso lombosacrale del ricorrente non è da rinvenire nei fatti di servizio svolto effettivamente dallo stesso alle dipendenze della Guardia di Finanza ma in fattori esterni ad esso come anche argomentato nell’avversato parere del CS.
4.2. Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, alla luce delle superiori considerazioni, vanno condivisi i contenuti dei due pareri medico-legali espressi dal CML e dal CS per cui il ricorso del ricorrente va rigettato.
5. La definizione del ricorso sulla base di un accertamento di natura medico-legale, rappresentano sufficienti motivi ex art. 31, co. 3, c.g.c.,
anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C.
Cost. sent. n. 77/2018), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L.
533/1973.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.
Il GI Gaspare PP F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 28 aprile 2026 Pubblicata 29 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)
Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Il GI Gaspare PP F.to digitalmente Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di P. S. C.F.: SI nonché di altre persone fisiche eventualmente citate. Palermo, 29 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)