Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott. Maria Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 16 gennaio 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 19502/22 R.G. TRA
, nata a [...] il [...] ( ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Maurizio D'Ago, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale CP_1 alle liti per atto notarile dall'avv. Maria Sofia Lizzi elettivamente domicilia in Napoli alla A. De Gasperi, 55, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.04.21 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza Parte_1 di accertamento tecnico per la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento (sulla base della domanda di amministrativa presentata in data 11.05.2020 e conclusasi negativamente).
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la stessa affetta da “artrite psoriasica - poliartrosi con severe gonartrosi e spondildiscoartrosi – stenosi del canale vertebrale da D12 a L5
e trattata con stabilizzazione metallica del rachide nel 2019 in obesità di I classe e osteoporosi;
depressione reattiva” e per l'effetto riconosceva “…L'invalidità della perizianda, in accordo con la valutazione della commissione, può essere ritenuta pari al 100%. La perizianda è in grado di deambulare autonomamente ed in modo efficace seppure con un bastone;
è in grado di eseguire autonomamente, seppure con alcune difficoltà, i passaggi posturali;
non soffre di menomazioni in grado di limitare il raggiungimento e la manipolazione di piccoli oggetti (es. indumenti, posate), ma discretamente limitato è il raggiungimento con le mani delle varie parti del corpo (es. gli arti inferiori
e la schiena). Per le ragioni esposte non si possono ritenere soddisfatti i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” La ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 31.10.22, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, contestando l'intero elaborato peritale, ritenuto impreciso e superficiale. CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda. Veniva ritenuta la necessità di rinnovare la CTU nominando un diverso consulente d'ufficio.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate.
Le doglianze di parte ricorrente sono incentrate principalmente in una sottostima delle patologie sofferte dalla ricorrente da parte del CTU nominato nella fase sommaria, in quanto tali affezioni ne avrebbero impedito una vita serena e autonoma.
Il CTU nominato nella presente fase nel suo elaborato peritale, valutata l'anamnesi e le patologie di cui è affetta la parte ricorrente, ha ritenuto che la ricorrente risulta essere affetto da “ Artrite psoriasica
; -Poliartrosi con severa gonartrosi e severa spondilodiscoartrosi ed ernie discali. Stenosi del canale vertebrale da D12 a L5e trattata con stabilizzazione metallica del rachide;
-Obesità di II classe;
- Cardiopatia ipertensiva;
-Colon irritabile;
-Litiasi colecistica “
Nello specifico, con riferimento al requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il CTU ha valutato che la ricorrente, pur affetta dalle suddescritte patologie, “ è capace di soddisfare adeguatamente i suoi bisogni elementari di vita quotidiana e di espletare le attività strumentali relative ( la preparazione dei cibi e un' adeguata alimentazione , la spesa , l'igiene personale e della domus , la gestione delle proprie finanze , pagamenti ed acquisti , la gestione della propria terapia , i trasferimenti da un luogo ad un altro , la coscienza di uno stato di pericolo , la capacità in caso di necessità di chiedere soccorso , ecc.).
Sulla base di tali considerazioni lo stesso ha pertanto concluso che “…non può esserle riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento. Infatti, seppur difficoltata e necessitante appoggio monopodalico, la deambulazione appare allo stato attuale comunque possibile in maniera autonoma senza assistenza di terzi . Lo stato cognitivo non è compromesso e la deambulazione , seppur con difficoltà , può essere espletata in maniera autonoma . Pertanto , si può concludere che la sig.ra
non possieda i requisiti necessari per l'erogazione del beneficio dell'indennità di Parte_1 accompagnamento” ( cfr. relazione, in atti).
Tale valutazione deve ritenersi corretta e condivisibile, in quanto derivante dalla applicazione delle regole tecniche specialistiche di settore (neurologia), nonché rispondente ai principi asseverati dalla prevalente interpretazione giurisprudenziale di legittimità, e pertanto può essere qui integralmente condivisa. Risulta, in particolare, essere stata correttamente effettuata dal CTU la valutazione “globale” delle autonomie/disautonomie del soggetto, con il risultato che la stessa – sorretta da argomentazioni dettagliate ed esaustive e pienamente rispondente ai principi e criteri della scienza medica - ha evidenziato in modo chiaro l'insussistenza di una condizione continuativa di non autonomia del soggetto nello svolgimento degli atti quotidiani di vita, e, di conseguenza, la mancanza delle condizioni di legge per il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
Le valutazioni espresse dal CTU sono altresì confermate e non smentite dalla documentazione sanitaria depositata in corso di causa.
In definitiva il quadro patologico di cui risulta affetto la ricorrente, valutato nel suo complesso, con disamina approfondita ed esaustiva, comporta l'insussistenza dei requisiti sanitari della prestazione assistenziale richiesta.
La domanda, pertanto, deve essere totalmente rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che sia al ricorso per ATP che a quello in opposizione è allegata la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. firmata dal ricorrente. Per tale motivo le spese di lite vanno compensate, mentre quelle relative alla consulenza tecnica che CP_ vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
CP_
- pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Napoli, 16 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino