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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 9583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9583 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 11.03.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
10.10.24, discussa nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2024 promossa da:
nata a [...] il [...], residente VIA A. RIZZOLI 35, Parte_1
MILANO, Codice Fiscale con l'avv. RICCARDO GATTONE, come da C.F._1
procura in atti;
ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...], residente VIA A. RIZZOLI 49 MILANO, codice Controparte_1
fiscale ; C.F._2
Resistente contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di IL ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.03.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusione per la ricorrente
pagina 1 di 3 Voglia il Tribunale di IL disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Dichiarare che nulla è dovuto, l'un dall'altro, a titolo di concorso nel mantenimento o per qualsiasi altra pretesa di natura economica. Chiede, altresì, che la separazione venga omologata ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
Il presente procedimento ha un valore indeterminabile.
In via istruttoria
Con riserva di indicare i testi e specificare i capitoli di prova in sede di richieste istruttorie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 11.03.2024 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente
[...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il giorno Parte_1 Controparte_1
11.02.1989 a IL (Atto trascritto nei Registri degli atti del Matrimonio del comune medesimo, anno
1989, R. 02, N. 67, Parte 2, Serie A) e dalla cui unione coniugale è nata la figlia il Persona_1
24.12.1992, ha chiesto al Tribunale di IL di dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile la relativa annotazione nei Registri dello Stato Civile.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 10.10.2024, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica ex art. 138 c.p.c. del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Voglio solo la pronuncia sullo status”.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito come da ricorso e ha discusso oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che ha contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1
in data 11.02.1989 a IL (Atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del comune
[...]
medesimo, anno 1989, R. 02, N. 67, Parte 2, Serie A), in regime di separazione dei beni.
pagina 2 di 3 Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Spese processuali
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile a IL il giorno 11.02.1989 (Atto trascritto negli atti dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di IL Anno 1989, R. 02, N. 67, Parte II, Serie A);
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
3) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IL per l'annotazione sui Registri dello Stato
Civile e per quant'altro di sua competenza.
Si comunichi
Così deciso in IL nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 11.03.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
10.10.24, discussa nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2024 promossa da:
nata a [...] il [...], residente VIA A. RIZZOLI 35, Parte_1
MILANO, Codice Fiscale con l'avv. RICCARDO GATTONE, come da C.F._1
procura in atti;
ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...], residente VIA A. RIZZOLI 49 MILANO, codice Controparte_1
fiscale ; C.F._2
Resistente contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di IL ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.03.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusione per la ricorrente
pagina 1 di 3 Voglia il Tribunale di IL disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Dichiarare che nulla è dovuto, l'un dall'altro, a titolo di concorso nel mantenimento o per qualsiasi altra pretesa di natura economica. Chiede, altresì, che la separazione venga omologata ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
Il presente procedimento ha un valore indeterminabile.
In via istruttoria
Con riserva di indicare i testi e specificare i capitoli di prova in sede di richieste istruttorie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 11.03.2024 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente
[...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il giorno Parte_1 Controparte_1
11.02.1989 a IL (Atto trascritto nei Registri degli atti del Matrimonio del comune medesimo, anno
1989, R. 02, N. 67, Parte 2, Serie A) e dalla cui unione coniugale è nata la figlia il Persona_1
24.12.1992, ha chiesto al Tribunale di IL di dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile la relativa annotazione nei Registri dello Stato Civile.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 10.10.2024, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica ex art. 138 c.p.c. del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Voglio solo la pronuncia sullo status”.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito come da ricorso e ha discusso oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che ha contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1
in data 11.02.1989 a IL (Atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del comune
[...]
medesimo, anno 1989, R. 02, N. 67, Parte 2, Serie A), in regime di separazione dei beni.
pagina 2 di 3 Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Spese processuali
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile a IL il giorno 11.02.1989 (Atto trascritto negli atti dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di IL Anno 1989, R. 02, N. 67, Parte II, Serie A);
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
3) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IL per l'annotazione sui Registri dello Stato
Civile e per quant'altro di sua competenza.
Si comunichi
Così deciso in IL nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3