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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/12/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RA ES , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1259 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Simona Maugeri
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e CI Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della società Regalat
srl, dichiarata fallita
CP_ si costituiva contestando preliminarmente l'avvenuta prescrizione;
nel merito il fatto che il ricorrente avrebbe percepito il TFR come da visura allegata agli atti
Il ricorso è fondato
Sulla prescrizione
Il Fondo interviene quando si siano realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva (Cassazione
CP_ 24030/2017). Prima non è possibile proporre la domanda all' il termine di prescrizione dunque decorre da tale momento
Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione (V sentenza 3 gennaio 2020, n. 32)
a suggello di un orientamento pressoché costante, “il diritto alla prestazione del Fondo
nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo
previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge”.
Nel merito
Il ricorrente ha dimostrato il proprio credito nei confronti del datore di lavoro ed il diritto ad adire il Fondo di Garanzia.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'avvenuto pagamento dal TFR, essa è stata smentita dalla produzione del mod 770 / 2013 richiesto da questo Giudice da dove emerge che il TFR è rimasto in azienda e non percepito dal lavoratore.
Per il resto, parte ricorrente ha dato prova della sussistenza di tutti i requisiti specifici previsti dalla legge (titolo esecutivo, insolvenza del datore di lavoro, verifica
Pagina 2 dell'esistenza e misura del credito in sede di istanza di fallimento;
esito negativo della procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia.
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
RA ES:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
17496,80 oltre accessori di legge, a titolo di TFR
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2500,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute
Così deciso in Ragusa il 18.12.2025
Il Giudice Gop
Dott. RA ES
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RA ES , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1259 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Simona Maugeri
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e CI Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della società Regalat
srl, dichiarata fallita
CP_ si costituiva contestando preliminarmente l'avvenuta prescrizione;
nel merito il fatto che il ricorrente avrebbe percepito il TFR come da visura allegata agli atti
Il ricorso è fondato
Sulla prescrizione
Il Fondo interviene quando si siano realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva (Cassazione
CP_ 24030/2017). Prima non è possibile proporre la domanda all' il termine di prescrizione dunque decorre da tale momento
Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione (V sentenza 3 gennaio 2020, n. 32)
a suggello di un orientamento pressoché costante, “il diritto alla prestazione del Fondo
nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo
previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge”.
Nel merito
Il ricorrente ha dimostrato il proprio credito nei confronti del datore di lavoro ed il diritto ad adire il Fondo di Garanzia.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'avvenuto pagamento dal TFR, essa è stata smentita dalla produzione del mod 770 / 2013 richiesto da questo Giudice da dove emerge che il TFR è rimasto in azienda e non percepito dal lavoratore.
Per il resto, parte ricorrente ha dato prova della sussistenza di tutti i requisiti specifici previsti dalla legge (titolo esecutivo, insolvenza del datore di lavoro, verifica
Pagina 2 dell'esistenza e misura del credito in sede di istanza di fallimento;
esito negativo della procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia.
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
RA ES:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
17496,80 oltre accessori di legge, a titolo di TFR
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2500,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute
Così deciso in Ragusa il 18.12.2025
Il Giudice Gop
Dott. RA ES
Pagina 3