TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/12/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4200/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, promossa da
Parte_1
– aderente al
[...] [...] iscritto all'Albo dei gruppi bancari con capogruppo Controparte_1
che ne esercita la direzione e il coordinamento, Controparte_2 partecipante al Gruppo IVA – P.IVA Controparte_1
- con sede legale in Pojana Maggiore (VI), Via Matteotti n. 47, P.IVA_1
Codice fiscale iscritta al Registro delle Imprese di al P.IVA_2 Pt_1
n.ro REA 10791, in persona del legale rappresentante pro tempore e
Presidente del Consiglio di Amministrazione, , Controparte_3
rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. NN LI (
[...]
del Foro di Venezia, (PEC C.F._1 fax n. 049-8776395) giusta mandato in calce Email_1 al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti
NN LI e ST AN in Contrà Santa Caterina;
Pt_1
ATTRICE contro
c.f. , nato a [...] CP_4 CodiceFiscale_2 Pt_1
21.3.1967 e residente in [...]3; 2
c.f. , nata a Parte_2 CodiceFiscale_3 il 4.6.1970 e residente in [...]
n. 62/B3;
c.f. , nato a [...] Controparte_5 CodiceFiscale_4 Pt_1
24.01.1976 e residente in [...];
CONVENUTI- CONTUMACI
nata il [...] a [...], CP_6
C.F. residente a [...]
41/A, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv.
RE BE (C.F. ) del Foro di ed C.F._6 Pt_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Pt_1
Corso A. Palladio, n. 1 (per comunicazioni e notifiche PEC
) Email_2
CONVENUTA giudizio che in forza del provvedimento del giudice del 19.7.2024 che applicato l'art.270 c.5 CCII e l'art. 143 CCII ha dato atto della interruzione del processo e della contestuale richiesta di riassunzione è stato riassunto da:
Parte_1 rappresentata e difesa, nel presente
[...] giudizio, dall'Avv. NN LI, come da mandato in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti NN LI e ST AN in
Contrà Santa Caterina n. 10; Pt_1
-Attrice in riassunzione-
Contro
CP_6
-Convenuta in riassunzione contumace-
Controparte_5
-Convenuto in riassunzione contumace- per (c.f. ) in procedura di Parte_2 C.F._7
2 3
liquidazione controllata n. 63/2024 e per (c.f. CP_4
), in procedura di liquidazione controllata n. 64/2024 C.F._8 dichiarate con sentenza n. 110/2024 del Tribunale di Vicenza dell'8.5.2024 , il nominato Liquidatore Dott. ( ) Persona_1 CodiceFiscale_9 con studio in Vicenza (VI) Corso SS Felice e Fortunato n. 183, rappresentata e difesa, come da mandato e autorizzazioni ex art. 274 CCII del GD in atti, dall'Avvocato Daniela Andriolo del Foro di (C.F. Pt_1
(che ha indicato per le comunicazioni Fax C.F._10
0444/602554 posta elettronica certificata /domicilio digitale ed elettivamente domiciliata Email_3 presso lo studio del medesimo avvocato sito in Montecchio Maggiore (VI)
Corte Capuleti n. 11;
-intervenuta nel giudizio riassunto-
Oggetto: azione di simulazione;
azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specifica-mente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della
3 4
sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass.
17145/2006); richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e dalla intervenuta in data 23.1.2025, il Controparte_7
Giudice provvede come segue.
**
Con atto di citazione del 16.08.2023 la
[...] conveniva in giudizio Parte_3 avanti il Tribunale di Vicenza , Parte_2 CP_4 [...]
e al fine di far accertare, in via principale, la CP_6 Controparte_5 simulazione ex artt. 1414 e seguenti codice civile e, in via subordinata,
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti dispositivi posti in essere dai debitori Part ( e ) in data 13.02.2019 in pregiudizio Parte_2 CP_4 della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.:
a) l'atto di compravendita stipulato in data 13.02.2019 a rogito
Notaio dott. in Limena (PD) rep.2.198 racc.1.899 fra la Persona_2 debitrice (rappresentata dal padre Parte_2 Persona_3 in forza di procura) e la di lei madre ed avente per oggetto gli CP_6 immobili siti in MI NO (VI) Via Alfieri, censiti al Catasto
Fabbricati Foglio 13, mapp. 802 sub 5 e sub 8 e meglio individuati in atti
(vedi atto di compravendita e visura con nota di trascrizione docc. 11 12 attoreo ) ;
b) l'atto di “mantenimento mediante alienazione di immobili” stipulato in data 13.02.2019 rogito Notaio dott. in Limena Persona_2
(PD) rep. 2.200 racc. 1.901 fra , e il CP_4 Parte_2 cognato di quest'ultima (coniuge di Controparte_5 Persona_4 sorella di vedi doc.16 attoreo-) ed avente per oggetto Parte_2 gli immobili siti in MI NO (VI) Via degli Alpini, censiti al
Catasto Fabbricati, Foglio 12, mapp. 1620 sub 19, sub 24, sub 29 sub 30, nonché fg. 12, mapp. 1496 sub. 1 e mapp. 1496 di mq 66 - meglio individuati in atti (vedi art. 1 del contratto di mantenimento e visura con nota di trascrizione docc. 14 e 15) .
4 5
Parte attrice deduceva di essere creditrice della somma di euro
165.852,19 nei confronti della società "Il ID L" (di cui e CP_4 erano soci nella misura del 50% ciascuno), in relazione Parte_2 all'esposizione debitoria derivante da due mutui chirografari del 22.12.2017
e del 12.10.2018 garantiti da entrambi i soci con fideiussioni del 21.12.2017.
L'attrice deduceva altresì che il credito era stato accertato in forza di decreto ingiuntivo n. 1898 /2019 del 24.06.2019 Rg n. 2983/19 emesso dal
Tribunale di Vicenza - e mai opposto - nei confronti della società
[...]
e dei garanti e e che pochi Controparte_8 Parte_2 CP_4 mesi dopo (08.07.2019) la società era stata Controparte_8 dichiarata fallita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.12.2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_6 attoree perché infondate.
, e , pur CP_4 Parte_2 Controparte_5 regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter cpc, il processo si interrompeva a seguito dell'apertura della liquidazione controllata n. 63/2024 del debitore e n. 64/2024 del debitore , dichiarata, su Parte_2 CP_4 ricorso dei medesimi debitori sovraindebitati, con sentenza n. 110/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 02.05.2024 e pubblicata in data
08.05.2024 .
All'udienza del 28.01.2025, fissata per la prosecuzione del processo, interveniva nel presente giudizio la liquidazione controllata di
[...]
, in persona del liquidatore dott.ssa , Controparte_9 CP_10 previa autorizzazione del G.D. a proseguire ex art. 274 CCII le azioni promosse dall'attrice Parte_4
[...]
Nessuno si costituiva per i signori e e Controparte_5 CP_6 il Giudice ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 28.01.2025 il Giudice revocava l'incarico al CTU in precedenza incaricato e fissava udienza al 17.06.2025 concedendo alle parti i
5 6
termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 17.6.2025 il procuratore della
[...]
e il procuratore della Parte_4 liquidazione controllata di e CP_4 Parte_2 concludevano come da note depositate e si riportavano alle memorie conclusive depositate, il giudice tratteneva la causa in decisione .
Tutto ciò premesso il Giudice
OSSERVA
1) In via preliminare sulla legittimazione a proseguire il presente giudizio.
Il Giudice ritiene che a seguito della riassunzione del giudizio
(riassunzione effettuata da parte della
[...]
e del successivo intervento Parte_1 in causa già riassunta del liquidatore della liquidazione controllata dei debitori convenuti e da questo momento CP_4 Parte_2 in poi spetta al liquidatore la legittimazione a proseguire l'azione promossa dalla banca attrice (che risulta essere, pacificamente, creditore ammesso al passivo delle liquidazioni controllate- doc.6 e doc.7 fascicolo liquidazione controllata intervenuta) azione che viene proseguita nell'interesse della massa dei creditori.
L'art. 270, comma 5, CCII, prevede che alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio si applichi, tra gli altri, anche l'art. 143 CCII in quanto compatibile.
Tale norma in particolare dispone al comma 1 che "Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore".
L'art. 274, CCII, dispone poi al comma 2 che "Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile" .
Il curatore che subentra nell'azione revocatoria ordinaria, relativa ad
6 7
un atto di disposizione compiuto dal debitore, poi fallito nel corso del giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova e, come stabilito dalla
S.C.: "L'esercizio di tale facoltà, che comporta, per l'appunto, il mero subentro del curatore nella posizione processuale dell'originario attore, non è soggetto né ai limiti entro i quali è consentito alle parti di formulare nuove domande od eccezioni nel processo di primo grado, né, ove il giudizio penda in grado d'appello, al termine previsto per la proposizione dell'appello incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, comma I, c.p.c.: è, al contrario, sufficiente che il curatore si costituisca nella causa nello stato in cui si trova, dichiarando di voler far propria la domanda ex art. 2901 c.c. della quale già si controverte, perché il giudice sia investito del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell' intera massa dei creditori" (Cass., sent. 15 gennaio 2016, n. 614 e Cass. ord. 28 maggio 2018, n. 13306).
Sulla base dei suesposti principi, nel caso di specie va preso atto che il G.D. ha autorizzato il liquidatore nominato (dott.ssa ) a Persona_1 proseguire l'azione giudiziaria n. 4200/2023 RG promossa da
[...] ex Parte_1 art.274 CCII (vedi doc. 2 e 3 liquidazione controllata intervenuta) e che il liquidatore è intervenuto volontariamente per proseguire il giudizio, così subentrando alla attrice Parte_1
[...]
Deve pertanto affermarsi il sopravvenuto difetto di legittimazione in capo alla banca attrice (che ha riassunto il giudizio interrotto ponendo in essere attività conseguenti sino all'intervento della liquidazione controllata dei debitori sovraindebitati e intervento Parte_2 CP_4 avvenuto in data 23.1.2025) in quanto legittimata a stare in giudizio, subentrando nella posizione processuale dell'originaria parte attrice, è ora il liquidatore della liquidazione controllata che agisce nell'interesse dell' intera massa dei creditori.
Ciò non esclude che la Parte_1
possa comunque restare in causa ex
[...] art. 111 c.p.c .
2) La domanda attorea è fondata per le ragioni di cui si dirà
7 8
infra.
Va premesso che in applicazione del principio di economia processuale e della "ragione più liquida", ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione, il Giudice "non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile: tale principio risponde alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate attraverso gli artt. 24 e 111 cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli" (cfr. Cass. Civ. sez. un. 8 maggio
2014 n. 9936).
Il principio della ragione più liquida, quindi, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così
Cass. Civ., Sez. VI, 28.5.2014 n. 12002).
Orbene, il Giudice ritiene che i due atti oggetto di causa all'esito del dibattito processuale risultano assoggettabili a revocatoria ordinaria – azione svolta in via subordinata da parte attrice - sussistendo tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901cc.
Si tratta:
1) del contratto di compravendita del 13.2.2019, Rep. n. 2.198 e
Racc. n. 1.899 a rogito del Dott. Notaio in Limena (PD), Persona_2 trascritto in data 14.2.2019, Reg. Gen. 3.544 – Reg. Part. 2.335 della
Conservatoria dei RR.II. di ( ora Agenzia delle Entrate), con cui Dal Pt_1
8 9
ha alienato alla madre l'intera piena proprietà Parte_2 CP_6 del compendio immobiliare meglio indicato nelle note di trascrizione allegate, sito in Comune di MI NO (VI) Catasto Fabbricati: foglio 13, part.lla 802, sub. 5, cat. A3, 5 vani, via Alfieri, piano ST-1; foglio
13, part.lla 802, sub. 8, cat. C6, 21 mq, via Alfieri, piano S1 nonché le parti comuni ex art. 1117 cc (compendio immobiliare meglio individuato nel contratto e nella relativa nota di trascrizione docc. 11 e 12 attoreo) ;
2) e il contratto di “mantenimento mediante alienazione di immobili” del 13.2.2019 con atto a rogito al notaio Dott. Notaio in Persona_2
Limena (PD), Rep. n. 2.200 e Racc. n. 1.901 trascritto in data 14.2.2019,
Reg. Gen. 3.545 – Reg. Part. 2.336 presso la Conservatoria dei RRII di
(ora Agenzia delle Entrate) con cui e Pt_1 Parte_2 CP_4
hanno trasferito a : l'intera proprietà (di cui gli stessi
[...] Controparte_5 erano ciascuno proprietario per la quota indivisa di un mezzo) dei seguenti immobili così catastalmente censiti e, comunque, meglio indicati nel contratto e nella nota di trascrizione in Comune di MI NO
(VI) Catasto Fabbricati: foglio 12, part.lla 1620, sub. 19, cat. C6, 29 mq, via Alpini, piano S1; foglio 12, part.lla 1620, sub. 24, cat. A7, 7 vani, via degli Alpini, piano S1-
T; foglio 12, part.lla 1620, sub. 29, cat. C6, 22 mq, via Alpini, piano S1; foglio 12, part.lla 1620, sub. 30, cat. C6, 22 mq, via Alpini, piano S1, nonché la quota proporzionale delle parti comuni ex art. 117 cc e quant'altro meglio indicato nell'atto del 13.2.2019 (vedi atto di mantenimento mediante alienazione di immobili e nota di trascrizione- doc. 14 e doc.15 attoreo-) .
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda attorea vale a dire:
a) l'esistenza di un credito in capo a parte attrice (va tenuto conto della nozione di credito assunta pacificamente dalla giurisprudenza che la intende anche in senso ampio comprensiva della ragionevole aspettativa pur se non accertata in giudizio con conseguente irrilevanza dei requisiti di
9 10
certezza, liquidità, esigibilità - Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
03/06/2020, n. 10522 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/01/2023, n. 1414 ) ;
b) il compimento di un atto negoziale di disposizione in senso peggiorativo (in senso anche solo qualitativo o comunque tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito) del patrimonio da parte del debitore, con il limite dell'art. 2901 c.3 codice civile (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/07/2018, n. 19207 ; Cass. civ. sez. I, ord. 06.03.2018 n. 5269 che ha ribadito che nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale);
c) il conseguente eventus damni inteso quale pregiudizio che da detto atto possa derivare alle ragioni creditorie (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
19/07/2018, n. 19207);
d) l'elemento soggettivo “consilium o scientia fraudis” intesa nel caso di specie (posto che oggetto di causa è un atto oneroso successivo al sorgere del credito) ex art.2901 comma 1, n.1 e n.2 codice civile come conoscenza del debitore e consapevolezza del terzo di recare pregiudizio ai creditori (Si rinvia alla giurisprudenza maggioritaria che ritiene sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori denominato, con terminologia mutuata dalla dottrina penalistica, "dolo generico">; non è richiesta la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore – vedi
Cass., Sez. III, 15/10/2021, n. 28423 “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza
10 11
patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. “-).
Infatti alla luce del materiale probatorio acquisito in atti il Giudice ritiene raggiunta la prova di tutti i suindicati presupposti.
a) Sulla legittimazione all'esercizio dell'azione - esistenza di un credito in capo a parte attrice.
Quanto al diritto di credito parte attrice ne ha fornito adeguata prova producendo :
*Garanzia fideiussoria omnibus con limitazione di importo del 16.4.15 e del
21.12.17, rilasciate da e da (doc.5 CP_4 Parte_2 attoreo) alla Parte_1 [...]
C
, in relazione ai debiti della società di cui Parte_1 CP_8 essi sono soci;
**mutuo chirografario n.102698 del 22.12.2017 (doc.1 attoreo) e il mutuo chirografario n. 103089 del 12.10.2018 (doc.3 attoreo) che
[...] ha concesso a Parte_1
CP_8
*** lettere di revoca dei rapporti di data 10.4.2019 inviate dalla
[...]
a Parte_1 [...]
e ai fideiussori e Controparte_8 CP_4 Parte_2
( doc. 6 e 7 attoreo) ;
**** decreto ingiuntivo n. 1898/19 emesso in data 20.06.2019 esecutivo su ricorso ex art. 633 c.p.c della Parte_1 nei confronti del
[...] Controparte_8
e dei fideiussori e da e
[...] CP_4 Pt_2 Parte_2 fondato sui titoli suindicati (vedi doc. 8 attoreo) decreto non opposto e dichiarato definitivo (doc. 9 attoreo);
11 12
**** estratto dichiarazione di fallimento del 8.7.2019 del debitore principale
(doc. 10 attoreo) . Controparte_8
Il Giudice considerato che gli atti dispositivi del patrimonio dei debitori e risalgono entrambi al 13.2.2019 CP_4 Parte_2 ritiene che i dati suindicati provano l'assunto attoreo circa la anteriorità del sorgere del credito (che va inteso anche in senso ampio come ragione di credito) verso i debitori che nello specifico sono i garanti e CP_4
(credito che per entrambi risale al 16.4.15 e 21.12.17 Parte_2 date di sottoscrizione da parte di e della CP_4 Parte_2 garanzia – fideiussione per crediti della Banca attrice – nello specifico i due mutui chirografari concessi dalla banca attrice a di cui CP_8 CP_4
e risultano essere soci).
[...] Parte_2
b) Quanto all'atto pregiudizievole di disposizione del patrimonio da parte del debitore, parte attrice ne ha dato adeguata prova producendo:
* l'atto di compravendita del 13.2.2019 rogato dal Notaio dott.
[...] in Limena (PD) n.
2.198 Rep. e n.
1.899 Racc. trascritto il Per_2
14.2.2019 presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pt_1
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, ai numeri RG 3.544 e RP
2.335 (doc.11 e 12 attoreo) con il quale a fronte del Parte_2 prezzo di euro 51.645,69 ha ceduto alla madre proprietà del CP_6 compendio immobiliare sito in MI NO (VI) via Alfieri 34/4;
**il contratto di “mantenimento mediante alienazione di immobili” rogato il medesimo giorno 13.2.2019 dal medesimo Notaio dott.
[...] in Limena (PD) n.
2.200 Rep. e n.
1.901 Racc. trascritto il Per_2
14.2.2019 presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pt_1
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, ai numeri RG 3.545e RP
2.336 (doc.14 e 15 attoreo) subito dopo il precedente atto di compravendita del 13.2.2019 (come risulta dal numero di repertorio e raccolta successivi rispetto al numero di raccolta e repertorio del precedente contratto di compravendita), con il quale ha completato la cessione Parte_2
12 13
di tutti i diritti di proprietà immobiliare a lei intestati e ha CP_4 ceduto il diritto di proprietà di valore (pari alla quota di metà del compendio immobiliare di MI NO via degli Alpini in comproprietà per la restante metà con considerato che alla Parte_2 CP_4 data del 19.2.2019 risulta ancora proprietario solo di una quota di immobili di valore inferiore ( quota di 833/9999) di compendio immobiliare sito in
ON NT OT (VI) via Brenta, foglio 7 mappale 532 sub 2 - A2-
Abitazione tipo civile - classe 3, superficie 6,5 vani – piano 1-T , rendita catastale euro 721,75; foglio 7 mappale 532 sub 4 - C6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, classe 3, superficie 39 mq, piano T, rendita catastale euro 80,57 (vedi visura infodinamica al 19.2.2019 relativa a CP_4 doc. 18 attoreo).
Il Tribunale ritiene fondato l'assunto attoreo circa la dannosità dei suindicati atti negoziali entrambi a titolo oneroso, considerato che come chiarito dalla giurisprudenza per la sussistenza del presupposto è sufficiente che l'atto di disposizione del patrimonio determini una variazione anche solo qualitativa della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cc) da cui derivi o possa derivare un pericolo di danno per i creditori consistente anche nella maggiore difficoltà nel procedere ad esecuzione coattiva del credito o nella minore certezza di poter soddisfare il credito (vedi Cass. 2005
n. 5972; Cass. 2018 n. 19207 vedi paragrafo n.
3.2 di parte motiva “Questa Corte, infatti, ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che "in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (cfr. Cass. 7767/2007; Cass. 1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass.
13172/2017). “ ) .
13 14
Nel caso di specie l'atto negoziale “contratto di mantenimento mediante alienazione di immobili ” del 13.2.2019 con il quale CP_4
e hanno entrambi ceduto la proprietà del compendio Parte_2 immobiliare di MI NO (VI) via degli Alpini (con contestuale riserva del diritto di abitazione ex art. 1022 codice civile) ha comportato una riduzione quantitativa del patrimonio dei debitori ( Parte_2
e ) avendo così ridotto quantitativamente la garanzia CP_4 patrimoniale generica, data dal diritto di piena proprietà dell'immobile che
è il diritto più agevolmente aggredibile in via esecutiva (vedi Cassazione civ. sez. III, ordinanza 29.9.2021, n. 26310; Cass. Civ. sez. III, ordinanza
19.7.2018 n. 19207).
Infatti il diritto di abitazione ex art. 1022 codice civile (di cui
[...]
e in forza del contatto del 13.2.2019 Parte_2 CP_4 risultano essere titolari sugli immobili di MI NO (VI) via degli
Alpini) è inespropriabile (e quindi non pignorabile) in quanto la espropriabilità è incompatibile con il principio di inalienabilità del diritto di abitazione .
Tanto premesso il Giudice ritiene - nel caso di specie – che entrambi i contratti oggetto di causa del 13.2.2019 risultano certamente dannosi della garanzia generale (art. 2740 cc) offerta dal patrimonio dei debitori
[...]
e , in quanto gli atti negoziali del 13.2.2019 Parte_2 CP_4 hanno comportato una modifica qualitativa del patrimonio dei debitori e pure quantitativa .
In particolare in data 13.2.2019 si è Parte_2 contemporaneamente spogliata della proprietà di tutti gli immobili, posto che ha venduto nel medesimo giorno alla madre la proprietà CP_6 dell'immobile in via Alfieri di MI NO e a , Controparte_5 marito della sorella la proprietà (per la quota di metà Persona_4 posto che la restante quota di metà spetta a ) dell'immobile in CP_4
MI NO, via degli Alpini.
14 15
il 13.2.2019 si è spogliato della proprietà CP_4 dell'immobile in via degli Alpini di MI NO, compendio immobiliare di maggior valore rispetto a compendio immobiliare di cui risulta comproprietario con altri solo per la quota di 833/9999 sito in
ON NT OT (VI) via Brenta, foglio 7 mappale 532 sub 2 - A2-
Abitazione tipo civile - classe 3, superficie 6,5 vani – piano 1-T , rendita catastale euro 721,75; foglio 7 mappale 532 sub 4 - C6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, classe 3, superficie 39 mq, piano T, rendita catastale euro 80,57 ( vedi visura infodinamica al 19.2.2019 relativa a CP_4 doc. 18 attoreo).
c) Quanto all'eventus damni il Giudice ritiene che parte attrice ha fornito adeguata prova anche tale presupposto .
Osserva il Giudice che e , pur Parte_2 CP_4 onerati della prova, non hanno provato la capienza del proprio patrimonio residuo provando l'effettiva esistenza nel loro patrimonio di altri beni da assoggettare ad esecuzione tali da consentire alla creditrice attrice di soddisfare agevolmente (anche in sede esecutiva) il proprio credito (vedi
Cass. 18.3.2005 n. 5972; Cass. Civ. sez. III, ordinanza 19.7.2018 n. 19207), confermando così la dannosità dei due atti dispositivi del loro patrimonio del
13.2.2019.
Va poi aggiunto che entrambi i debitori e Parte_2
nel corso del presente giudizio, con sentenza del 2-8.5.2024, CP_4 su loro domanda sono stati ammessi alla procedura di liquidazione controllata, dato che conferma l'incapienza dei rispettivi patrimoni (doc.1 fascicolo liquidazione controllata intervenuta ).
d) Quanto al “consilium o scientia fraudis” elemento soggettivo dell'azione revocatoria (art.2901 comma 1, n.1 e n.2 codice civile) il
Giudice ritiene che parte attrice ha fornito adeguata prova anche di tale presupposto .
15 16
Va precisato che nel caso di specie ricorre l'ipotesi di domanda di revocatoria ordinaria di due atti negoziali del 13.2.2029 dispositivi del patrimonio dei debitori e , Parte_2 CP_4 cronologicamente successivi al sorgere del credito (inteso anche come ragione di credito) della parte attrice (
[...]
); pertanto è sufficiente la Parte_1 semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore e la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia patrimoniale generica ( art. 2740 cc) .
Si richiama Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/06/2020, n. 11121 che ha chiarito che “nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito.”.
Nel caso di specie e hanno Parte_2 CP_4 entrambi rilasciato la garanzia a favore di
[...]
in data 16.4.15 e 21.12.17 Controparte_11 Pt_1
(doc. 5 attoreo) data precedente ai simultanei atti dispositivi del patrimonio immobiliare di entrambi i debitori oggetto dell'azione revocatoria che risalgono al 13.2.2019 (doc.11 e doc.14 attoreo) .
Il suindicato dato temporale rileva in relazione all'elemento soggettivo posto che (secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza) nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria abbia ad oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo (art. 2901, comma
1, n.1 e n.2 codice civile) è sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (atteggiamento psicologico denominato, con terminologia mutuata dalla dottrina penalistica, "dolo generico"); non è richiesta la
16 17
conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore ( si rinvia a Cass., Sez. III,
15/10/2021, n. 28423 ; Cass. 2013 n. 16825 che ha chiarito “ ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito“).
Va poi aggiunto che la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche a mezzo presunzioni ( vedi Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
18/01/2019, n. 1286 “ La prova della "partecipatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. “ .
Orbene, premesso quanto sopra chiarito in generale, il Tribunale nel caso di specie ritiene provato – tramite presunzioni- l'elemento soggettivo consistente nella conoscenza da parte dei debitori ( e Parte_2
) e nella consapevolezza del terzo ( e CP_4 CP_6 CP_5
) del pregiudizio che i contratti del 13.2.2019 hanno arrecato alle
[...] ragioni dei creditori (di e ) posto che Parte_2 CP_4
(come precisato al precedente punto “b” e “ C” di parte motiva) nel medesimo giorno, avanti al medesimo Notaio rogante, gli atti dispositivi oggetto del contratto di compravendita e del “contratto di mantenimento mediante alienazione di immobili” hanno determinato l'incapienza del
17 18
patrimonio immobiliare del debitore (che si è spogliata Parte_2 della proprietà di tutti gli immobili) e la pressochè totale incapienza del patrimonio immobiliare di (art. 2901 primo comma n. 1 e n.2 CP_4
c.c.).
L'insieme dei dati indicati nei precedenti paragrafi dimostrano – in via presuntiva- in modo univoco che alla data del 13.2.2019 Parte_2
e erano certamente a conoscenza del debito verso la
[...] CP_4 attrice ( considerato che essi erano pure soci della debitrice principale Pt_1 in liquidazione fallita a luglio 2019) e i rapporti familiari, la CP_8 cessione contemporanea nel medesimo giorno avanti al medesimo Notaio dei diritti di proprietà sugli immobili, dimostrano la consapevolezza in capo a (madre di e in capo al CP_6 Parte_2 CP_5
(coniuge di sorella di )
[...] Persona_4 Parte_2 del pregiudizio alla garanzia generica ( art. 2740 cc) che i simultanei atti dispositivi dei patrimoni immobiliari di e Parte_2 CP_4 del 13.2.2019 oggetto di causa hanno arrecato ai creditori di Parte_2
e di che, va ribadito, con tali atti dispositivi
[...] CP_4 simultanei si sono spogliati della proprietà degli immobili (vedi visura infodinamica al 19.2.2019 relativa a e Parte_2 CP_4 doc.17 e doc.18 attoreo)
Infatti a seguito dei due atti del 13.9.2019 non Parte_2 risulta più proprietaria di immobili (pur conservando il diritto di abitazione sull'immobile in MI via degli Alpini) e (pur CP_4 conservando il diritto di abitazione sull'immobile in MI via degli
Alpini) ha ridotto grandemente la garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio immobiliare ex art. 2740 cc risultano comproprietario con altri solo per la quota di 833/9999 del seguente compendio immobiliare sito in
ON NT OT (VI) via Brenta, foglio 7 mappale 532 sub 2 - A2-
Abitazione tipo civile - classe 3, superficie 6,5 vani – piano 1-T , rendita catastale euro 721,75; foglio 7 mappale 532 sub 4 - C6 - stalle, scuderie,
18 19
rimesse, autorimesse, classe 3, superficie 39 mq, piano T, rendita catastale euro 80,57 ( vedi visura infodinamica al 19.2.2019 relativa a CP_4 doc. 18 attoreo) .
Va poi aggiunto che e consapevoli CP_4 Parte_2 dell'incapienza dei rispettivi patrimoni nel corso del giudizio hanno presentato domanda di apertura della liquidazione controllata accolta con sentenza del Tribunale di Vicenza dell'8.5.2024 (doc. 1 fascicolo liquidazione controllata intervenuta) .
3) In conclusione per i motivi suindicati la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. dei due contratti del 13.2.2019 svolta dall'attrice e proseguita dalla liquidazione controllata deve essere accolta con ogni conseguenza di legge art. 2902 c.c.
4) La presente sentenza è titolo ai fini della trascrizione / annotazione ex artt.2652 n.5 codice civile e 2655 codice civile .
5) Le spese ex art. 91 cpc vanno poste a carico dei convenuti
( , ) in CP_4 Controparte_12 Controparte_5 solido tra loro essendo risultati soccombenti e liquidate:
* a favore dell'attrice Parte_1
in complessivi euro 14.103,00 per
[...] compenso (applicato il DM n. 147 del 2022 scaglione cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 – valore medio - tutte le quattro fasi dunque totale euro 14.103,00 tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalla attrice sino all'intervento della liquidazione controllata) oltre spese generali (15% del compenso liquidato) ed euro 856,93 per anticipazioni, cpa e iva di legge
** a favore della procedura di liquidazione controllata (di CP_4
e ) in complessivi euro 7.052,00 per compenso
[...] Parte_2
(applicato il DM n. 147 del 2022 scaglione cause di valore da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00 – valore minimo tenuto conto che l'attività è stata in concreto quasi tutta svolta dalla attrice - tutte le quattro fasi al
19 20
minimo dunque totale euro 7.052,00) oltre spese generali (15% del compenso liquidato) cpa e iva di legge.
Le spese di CTU architetto già liquidate vanno poste in Persona_5 via definitiva a carico dei convenuti ( , Parte_2 CP_4
, ) in solido che hanno dato causa al presente CP_6 Controparte_5 giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza anche istruttoria, difesa, eccezione e deduzione, domanda rigettata, disattesa o dichiarata assorbita così giudica: preso atto della intervenuta liquidazione controllata di Parte_2
(c.f. ) a n. 63/2024 e di (c.f.
[...] C.F._7 CP_4
), n. 64/2024, per cui il presente giudizio promosso C.F._8 dalla attrice Parte_1
è stato proseguito dalla liquidazione controllata
[...] nell'interesse della massa dei creditori;
dichiara l'inefficacia ex art. 2901 codice civile nei confronti della massa dei creditori della Liquidazione Controllata di Parte_2
n.63/2024 e di n. 64/2024 con ogni conseguenza di legge dei CP_4 contratti di seguito indicati a) e b) e quindi :
a) del contratto di “compravendita” del 13.2.2019, Rep. n.
2.198 e
Racc. n.
1.899 a rogito del Dott. Notaio in Limena (PD), Persona_2 trascritto in data 14.2.2019, Reg. Gen. 3.544 – Reg. Part.
2.335 presso
Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Territorio, Servizio di Pt_1
Pubblicità Immobiliare con cui la signora ha alienato Parte_2 alla signora l'intera piena proprietà dei seguenti immobili così CP_6 catastalmente censiti e, comunque, meglio indicati nel contratto e nota di trascrizione allegati (contratto di compravendita doc.11 attoreo e doc. 12 attoreo ispezione telematica -nota di trascrizione ) :
20 21
“Comune di MI NO (VI) Catasto Fabbricati foglio 13, part.lla 802, sub. 5, cat. A3, 5 vani, via Alfieri, piano ST-1; foglio 13, part.lla 802, sub. 8, cat. C6, 21 mq, via Alfieri, piano S1; nonché a norma degli artt. 1117 e ss. c.c. in ragione del 244/1000 la comproprietà delle parti comuni del fabbricato di cui le due unità immobiliari urbane fanno parte, ossia delle parti comuni del Fabbricato condominiale sito al Comune di MI NO (VI) via Alfieri 34/4 eretto sull'area censita al Catasto terreni del detto Comune Foglio 13 mappale 802 E.U. di catastali mq. 940 e reali mq 830 e di quant'altro considerato condominiale come per legge.”
b) del “contratto di mantenimento mediante alienazione di immobili” del 13.2.2019 con atto a rogito al notaio Dott. Persona_2
Notaio in Limena (PD), Rep. n.
2.200 e Racc. n.
1.901 trascritto in data
14.2.2019, Reg. Gen. 3.545 – Reg. Part.
2.336 presso Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Territorio, Servizio di Pubblicità Pt_1
Immobiliare con cui i signori e hanno Parte_2 CP_4 trasferito al signor : Controparte_5
- l'intera proprietà dei seguenti immobili così catastalmente censiti e, comunque, meglio indicati nel contratto e nota di trascrizione allegata (docc.
14 e doc. 15 attoreo):
< foglio 12, part.lla 1620, sub. 19, cat. C6, 29 mq, via Alpini, piano S1; foglio 12, part.lla 1620, sub. 24, cat. A7, 7 vani, via degli Alpini, piano S1-
T; foglio 12, part.lla 1620, sub. 29, cat. C6, 22 mq, via Alpini, piano S1; foglio 12, part.lla 1620, sub. 30, cat. C6, 22 mq, via Alpini, piano S1, nonché a norma degli artt. 1117 e ss. c.c. per quota proporzionale la comproprietà delle parti comuni del fabbricato di cui tale porzione fa parte, parti comuni che nel caso di specie sono costituite dai muri divisori verso nord, e in particolare dal cortile e dall'area di manovra individuati al Catasto
Fabbricati del detto Comune - Foglio 12 con il mappale n. 1260 sub 1- beni
21 22
comuni a tutti i subalterni costituenti i tre fabbricati insistenti sul sopradescritto mapp. n. 1260 del C.T. - nonché la rampa e l'area di manovra di cui al mapp. n. 1620 sub. 26 comune ai subb 19-34- 21-29 e 30 >>
- la quota indivisa di 2/40 di proprietà sui seguenti immobili così catastalmente censiti e, comunque, meglio indicati nelle note di trascrizione allegate:
<
Catasto Terreni foglio 12, part.lla 1496, cat. EU, 66 centiare;
Catasto Fabbricati foglio 12, part.lla 1496, cat. X (oggi F1), via Alpini snc, piano T.>>.
Dà atto che alla suindicata pronuncia di inefficacia conseguono gli effetti di legge e in particolare quanto stabilito dall' art. 2902 codice civile.
Dà atto che la presente sentenza è titolo ai fini della trascrizione / annotazione ex artt. 2652 n.5 c.c e 2655 c.c ed ordina al competente
Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di VICENZA,
Ufficio Provinciale – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di trascrivere /annotare la presente sentenza.
Pone le spese di CTU, già liquidate, in via definitiva in solido a carico dei convenuti ( , Parte_2 CP_4 CP_6 CP_5
).
[...]
Condanna i convenuti ( , , Parte_2 CP_4 CP_6
), in solido fra loro, al pagamento dele spese di giudizio che Controparte_5 liquida come segue:
-a favore dell'attrice Parte_1
in complessivi euro 14.103,00 per
[...] compenso, oltre spese generali (15% del compenso liquidato), euro 856,93 per anticipazioni, cpa e iva di legge;
22 23
-- a favore della intervenuta procedura di liquidazione controllata (di
[...]
n. 63/2024 e di n. 64/2024) in complessivi Parte_2 CP_4 euro 7.052,00 per compenso, oltre spese generali (15% del compenso liquidato) cpa e iva di legge.
Vicenza, 28.12.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
23