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5 settembre 1993
5 settembre 1993
Art. 2. 1. Dopo il numero 1) dell' articolo 2948 del codice civile e' inserito il seguente:
"1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2948 del codice civile , quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2948 (Prescrizione di cinque anni). - Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
2) le annualita' delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro".
"1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2948 del codice civile , quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2948 (Prescrizione di cinque anni). - Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
2) le annualita' delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro".
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 24/09/2012, n. 1678Provvedimento: […] Le suddette norme sulla prescrizione (art. 2 della Legge a 313 / 1993 e art. 54, comma 5, della Legge a 449/1997) sono state, quindi, […] non prevedono alcuna disposizione transitoria. Riguardo all'applicabilità dei nuovi termini di prescrizione all'esercizio dei diritti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della modifica legislativa, il Consiglio di Stato, con parere n. 289/1995 ha ritenuto che l'art. 2 del Regolamento della Legge n. 313/1993 (D.M. n. 312/1996) che prevede una norma transitoria - sia da considerarsi esplicazione dei principio di diritto intertemporale enunciato dall'art. 252 disp. att, c.c. e che, pertanto, «il principio enunciato dal citato art. 252 disp, […]Leggi di più...
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