Articolo 2 della Legge 12 agosto 1993, n. 313
Articolo 1Articolo 3
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5 settembre 1993
Art. 2. 1. Dopo il numero 1) dell' articolo 2948 del codice civile e' inserito il seguente:
"1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2948 del codice civile , quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2948 (Prescrizione di cinque anni). - Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
2) le annualita' delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro".
Entrata in vigore il 5 settembre 1993
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