Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02086/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Stefania Virelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Persomil - Direzione Generale, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Legione CC Calabria - Sm - Uff. personale - Catanzaro, Legione Carabinieri Calabria - Comando Provinciale di Cosenza, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della sanzione disciplinare della “ consegna di giorni 2 ” emessa dal Comandante della CC A.U. -OMISSIS-, con atto numero di prot.-OMISSIS-di prot. nei confronti del Vicebrigadiere CC -OMISSIS-ella Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, nonché del provvedimento emesso dalla Legione Carabinieri Calabria - Comandante Provinciale di Cosenza, n. -OMISSIS-del 15 aprile 2021, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico;
b) nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso - anche ove non conosciuto dall'odierno ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Persomil - Direzione Generale, Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. LA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Vicebrigadiere dei Carabinieri, è insorto avverso il provvedimento con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della “ consegna ”, per “ giorni 2 ”, in quanto “ Sottufficiale in servizio presso il -OMISSIS- di Compagnia Carabinieri distaccata, venendo giudicato idoneo in data 11 novembre 2020 al servizio militare e d’istituto nell’Arma dei Carabinieri dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, ometteva di informare prontamente il proprio Comandante diretto nonché il Comando di appartenenza dell’avvenuto provvedimento. Tale condotta integrava violazione ai doveri dei militari ed alle norme di servizio di cui agli articoli 713 (doveri attinenti al grado), 717 (Senso di responsabilità), 748 (comunicazioni dei militari) del Testo Unico delle disposizioni di Ordinamento Militare ”, nonché il provvedimento con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico da egli proposto.
2. A sostegno del ricorso, ha proposto i seguenti motivi:
2.1. “ Eccesso di potere, incompletezza ed inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione. Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti ”, per mezzo del quale si duole della mancata considerazione delle osservazioni contenute nella memoria difensiva prodotta nella fase procedimentale, e della ricostruzione degli eventi ivi rappresentata, nonché dell’assenza di precedenti disciplinari e dell’eccellente servizio da egli sempre garantito;
2.2. “ Macroscopico errore nel travisamento dei fatti ”, con il quale sviluppa ulteriormente la censura di cui al precedente motivo;
2.3. “ Errata qualificazione della contestazione. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità nell'irrogazione della sanzione disciplinare ”, ove lamenta la violazione del principio di proporzionalità, nonché l’errato riferimento ai doveri disciplinati dagli artt.713 e 717 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
3. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza del ricorso.
4. All’udienza di merito straordinaria del 14 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, risultando in particolare fondato il terzo motivo, avente natura assorbente delle ulteriori censure.
6. L’amministrazione ha contestato al ricorrente la violazione delle norme di servizio disciplinate dagli artt.713 (“ doveri attinenti al grado ”), 717 (“ senso di responsabilità ”) e 748 (“ comunicazioni dei militari ”) del d.P.R. 90/2010, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM).
In sostanza, è stata imputata al ricorrente la violazione dell’articolo da ultimo richiamato, second cui “ Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto ” (art.748, co.1, TUOM), per non aver comunicato il giudizio di idoneità al servizio espresso dal Dipartimento militare di medicina legale, all’esito della visita, avendovi, di contro, provveduto solo il giorno seguente. Tale ritardo, nella prospettazione dell’amministrazione resistente, ha, del pari, comportato la violazione degli ulteriori doveri, come disciplinati dai richiamati artt.713 e 717.
7. A fronte di ciò, il ricorrente contesta, da un lato, la sussistenza della violazione attribuitagli, dall’altro, la violazione del principio di proporzionalità nella scelta della sanzione comminatagli.
7.1. Quanto al primo profilo, egli, sia in sede procedimentale che nella fase giudiziale, e, infine, nel presente giudizio, ha riferito della concreta difficoltà, se non impossibilità di informare immediatamente il proprio superiore diretto dell’esito della visita, per averlo appreso solo alle 18 e, quindi, a fine giornata, ed essendosi, a quel punto, dovuto affrettare per riuscire a prendere l’ultimo treno che lo avrebbe potuto riportare a casa, ove, infine, è giunto a mezzanotte. Ciò che avrebbe fatto proprio al fine di poter essere disponibile al servizio il giorno seguente e che, per l’appunto, gli ha consentito di presentarsi alle 8 del mattino successivo, presso il Comando di appartenenza, per comunicare l’esito della visita, consegnando il relativo verbale.
Alla luce di tali circostanze, il ricorrente sostiene, pertanto, di non aver commesso la violazione riferita nel provvedimento, avendo, in ogni caso, provveduto alla comunicazione entro le 24 ore e, in ogni caso, appena gli è stato possibile.
7.2. Quanto al secondo profilo, il ricorrente richiama l’art. 1355 del d.lgs. 15 marzo 2010, n.66 (“ codice dell’ordinamento militare ”), il quale detta i “ criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari ”, lamentando la violazione del principio di proporzionalità
8. Deve ritenersi la fondatezza di tale ultimo profilo di doglianza.
8.1. Secondo quanto previsto dall’art.1358 del codice dell’ordinamento militare, le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore, di gravità evidentemente crescente, a seconda della violazione commessa.
Il “ richiamo ” è un ammonimento con cui sono punite “ lievi mancanze ” o “ omissioni causate da negligenza ” (art.1359 codice).
Il rimprovero è, poi, “ una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo ” (art.1360 codice).
Con la sanzione della consegna, infine, “ sono punite: a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall’articolo 751 del regolamento; b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero; c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio ” (art.1361 codice).
Nella scelta fra le diverse sanzioni irrogabili, l’amministrazione non è libera ma deve operare una valutazione proporzionata alla gravità della condotta contestata, secondo i criteri indicati dal già richiamato art.1355 del codice dell’ordinamento militare, a mente del quale “ 1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività ”.
8.3. Nella riferita cornice normativa, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni operate dalla amministrazione, occorre considerare che il ricorrente – secondo quanto da egli riferito e non contestato dalla amministrazione – non ha precedenti disciplinari, né può ritenersi abbia intenzionalmente commesso la contestata infrazione. Al riguardo, occorre, infatti tenere in considerazione le particolari circostanze di fatto riferite nel ricorso e, anche in questo caso, non smentite dalla amministrazione. Il ricorrente, infatti, ha ottenuto i risultati della visita solo alle ore 18, dovendo poi affrontare un lungo viaggio per rientrare a casa, ove è giunto a mezzanotte. In ogni caso, il giorno seguente, alle ore 8, si è presentato nella sede di servizio per comunicare il termine della malattia e riprendere servizio.
Le medesime circostanze, peraltro, incidono anche sul giudizio di “ gravità ” della violazione commessa, che non può ritenersi tale da giustificare l’irrogazione della sanzione de qua , ove si tenga conto della possibilità, offerta dalle richiamate norme, di disporre un richiamo verbale od anche un rimprovero. Ciò in quanto, in considerazione di quanto rilevato, la condotta del ricorrete può essere, al più, considerata una “ lieve mancanza ” o una “ omissione causata da negligenza ” – sanzionabili con il richiamo – ovvero una “ lieve trasgressione alle norme della disciplina e del servizio ” – sanzionabile con un rimprovero.
8.4. Deve rilevarsi che, in sede di reclamo, l’amministrazione ha respinto la corrispondente censura di violazione del principio di proporzionalità ivi mossa dal ricorrente, limitandosi ad invocare la insindacabilità della “ valutazione dei fatti posti a fondamento del sanzione disciplinare e [de]lla scelta della relativa sanzione, suscettibile di sindacato di legittimità solo per manifesta illogicità dele determinazione adottata, di manifesta irragionevolezza, di evidente sproporzionalità e di travisamento, ipotesi queste che non ricorrono assolutamente nel caso di specie ”.
Senonché, per le ragioni esposte, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione del reclamo, risulta che l’amministrazione, nella scelta della sanzione da irrogare, non abbia fatto corretta applicazione dei “ criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari ”, come dettati dal citato art.1355 del codice, in tal modo violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
9. Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati.
10. Le spese possono compensarsi, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LA TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA TE | IV RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.