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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/12/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 4751/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2025,
da
e , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
AR ON
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. Hanno altresì richiesto che, decorso il termine di legge,
venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
21/11/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
17/11/2025, hanno confermato la volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4751/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ) n. a UL (Moldavia) il 21/01/1977 e C.F._1
(CF: ), n. a AC (Perù) il Parte_2 C.F._2
22/11/1967, che hanno contratto matrimonio il 06/06/2003 a SAN
IA (TV), atto trascritto al n. 3, parte I, anno 2003, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“
1. i coniugi e vivranno Parte_1 Parte_2
separati di tetto e di mensa con obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita a Conegliano (TV) in Via Armando Diaz
n.35 Residence Club House, comprensiva degli arredi in essa
contenuti, viene assegnata alla moglie affinché vi dimori con il figlio In proposito le parti danno atto che il Controparte_1
signor ha già provveduto a trasferire nella nuova Parte_2
dimora ut supra tutti i suoi effetti personali;
3. il signor corrisponderà alla signora Parte_2 [...]
, a titolo di mantenimento ordinario della predetta, la Parte_1
somma mensile di euro 1.500,00 (euromillecinquecento/00#), da
corrispondere entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di
bonifico bancario sul conto corrente che la signora avrà Parte_1
cura di comunicare. Sarà facoltà del marito di proporre alla moglie
una liquidazione una tantum di quanto diverrà l'assegno divorzile
(ut infra);
4. il signor si impegna a sostenere i costi Parte_2
della tassa di proprietà e di assicurazione dell'autovettura in uso
alla moglie;
5. il signor provvederà interamente al Parte_2
mantenimento diretto del figlio e sosterrà il Controparte_1
100% le spese straordinarie per il predetto concordate tra i genitori
qualificandosi tali quelle di tipo scolastico, medico, sportivo,
ludico secondo le definizioni del protocollo del Tribunale di Treviso
e dando atto che il padre conferma il proprio assenso all'attuale
frequentazione da parte del figlio della Facoltà di fisica matematica
presso il Politecnico di Milano;
6. il signor si farà carico del canone locativo Parte_2
dell'attuale dimora familiare così come definito dal contratto
riversato in atti doc.3 oltre che delle utenze allo stesso già
intestate; 7. qualora ricorressero le condizioni per avanzare specifica
richiesta, richiesta che ad oggi non è mai stata formalizzata,
percepirà l'assegno unico INPS nella misura del Parte_1
100%;
8. le parti danno atto che le condizioni sopra riportate sono da
considerarsi immediatamente efficaci tra le stesse, a partire dalla
sottoscrizione del presente atto essendo peraltro da un po' di tempo già in vigore;
”
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SAN IA
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 15/12/2025.
Il presidente rel. ed est.
dott.ssa Susanna Menegazzi