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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 26/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia - Indirizzo_1 86170 Isernia IS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 153/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ISERNIA sez. 1 e pubblicata il 21/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR4CRT2000342021 REC.CREDITO IMP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR4CRT2000342021 REC.CREDITO IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riforma della sentenza di prime cure.
Resistente/Appellato: Conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la società contribuente Resistente_1 srl in persona del suo legale rappresentante pt ,impugnava l'atto di recupero credito di imposta N. TR4CRT200034 relativo al credito di imposta per gli anni 2017,2018 e 2019 , ed utilizzato in compensazione nel periodo dal 2018 al 2021 per attività di ricerca e recupero emesso dalla Agenzia delle Entrate di Isernia.
A sostegno delle proprie ragioni la società contribuente deduceva la sussistente illegittimità dell'atto impugnato per carenza dei presupposti normativi attinenti il disconoscimento del credito per erronea o mancata valutazione dei fatti posti a fondamento del recupero del credito de quo , nonché il difetto di motivazione dell'atto e la illegittima determinazione e quantificazione delle sanzioni applicate con riduzione di queste al 30% vertendosi in materia di credito di imposta non spettante.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate di Isernia deducendo la legittimità del proprio operato e quindi la assoluta legittimità dell'atto di recupero credito di imposta de quo , mancando nella fattispecie i presupposti di legge attinenti la concessione dello stesso ovvero la assenza nel progetto di ricerca e sviluppo delle caratteristiche di novità, creatività, incertezza ,sistematicità nonché trasferibilità in virtù di quanto indicato nel manuale Frascati.
L'Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Isernia con sentenza n. 153/2022 accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente in ragione della riduzione del 30 % delle sanzioni applicate con compensazione delle spese di giudizio .
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello principale e la società proponeva appello incidentale
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie , questa Corte osserva che entrambi gli appelli proposti non possono ex lege costituire oggetto di statuizione da parte del Giudicante , con preclusione al medesimo di qualsiasi decisione nel merito , sussistendo ex lege ogni presupposto giuridico per la declaratoria di estinzione del giudizio in oggetto .
In effetti questa Corte rileva che in pendenza e nelle more del presente giudizio di appello ,tra le parti interessate intervenivano accordi per una definizione agevolata della controversia tributaria in esame , con conseguente preclusione in capo a questo Giudice di ogni valutazione e decisione nel merito del contenzioso de quo stante la volontà delle parti medesime di definire detto contenzioso in via bonaria, mediante la definizione agevolata avente ad oggetto la pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio nei confronti della società contribuente. Pertanto , questa Corte prende atto della volontà delle parti processuali come indicato in motivazione e pronuncia declaratoria di estinzione del giudizio di appello iscritto al NRGA 26/2023 , per intervenuta definizione agevolata della controversia in oggetto.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 26/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia - Indirizzo_1 86170 Isernia IS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 153/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ISERNIA sez. 1 e pubblicata il 21/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR4CRT2000342021 REC.CREDITO IMP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR4CRT2000342021 REC.CREDITO IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riforma della sentenza di prime cure.
Resistente/Appellato: Conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la società contribuente Resistente_1 srl in persona del suo legale rappresentante pt ,impugnava l'atto di recupero credito di imposta N. TR4CRT200034 relativo al credito di imposta per gli anni 2017,2018 e 2019 , ed utilizzato in compensazione nel periodo dal 2018 al 2021 per attività di ricerca e recupero emesso dalla Agenzia delle Entrate di Isernia.
A sostegno delle proprie ragioni la società contribuente deduceva la sussistente illegittimità dell'atto impugnato per carenza dei presupposti normativi attinenti il disconoscimento del credito per erronea o mancata valutazione dei fatti posti a fondamento del recupero del credito de quo , nonché il difetto di motivazione dell'atto e la illegittima determinazione e quantificazione delle sanzioni applicate con riduzione di queste al 30% vertendosi in materia di credito di imposta non spettante.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate di Isernia deducendo la legittimità del proprio operato e quindi la assoluta legittimità dell'atto di recupero credito di imposta de quo , mancando nella fattispecie i presupposti di legge attinenti la concessione dello stesso ovvero la assenza nel progetto di ricerca e sviluppo delle caratteristiche di novità, creatività, incertezza ,sistematicità nonché trasferibilità in virtù di quanto indicato nel manuale Frascati.
L'Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Isernia con sentenza n. 153/2022 accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente in ragione della riduzione del 30 % delle sanzioni applicate con compensazione delle spese di giudizio .
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello principale e la società proponeva appello incidentale
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie , questa Corte osserva che entrambi gli appelli proposti non possono ex lege costituire oggetto di statuizione da parte del Giudicante , con preclusione al medesimo di qualsiasi decisione nel merito , sussistendo ex lege ogni presupposto giuridico per la declaratoria di estinzione del giudizio in oggetto .
In effetti questa Corte rileva che in pendenza e nelle more del presente giudizio di appello ,tra le parti interessate intervenivano accordi per una definizione agevolata della controversia tributaria in esame , con conseguente preclusione in capo a questo Giudice di ogni valutazione e decisione nel merito del contenzioso de quo stante la volontà delle parti medesime di definire detto contenzioso in via bonaria, mediante la definizione agevolata avente ad oggetto la pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio nei confronti della società contribuente. Pertanto , questa Corte prende atto della volontà delle parti processuali come indicato in motivazione e pronuncia declaratoria di estinzione del giudizio di appello iscritto al NRGA 26/2023 , per intervenuta definizione agevolata della controversia in oggetto.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate