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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Udienza del 17.02.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 14057 del 2022.
È presente per l'appellante l'Avv. Filomena Dota per delega dell'Avv. Ventura Di Parte_1
Tuoro, la quale insiste per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. In merito all'eccezione di inammissibilità, si riporta a quanto già dedotto alla scorsa udienza e fa presente che in base al disposto dell'art. 133 c.p.c. novellato la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria è contemporanea al deposito. Evidenzia ancora una volta che nel caso in esame la comunicazione di cancelleria del deposito della sentenza è avvenuta alcuni giorni dopo. Per l'appellata è presente l'Avv. Claudia Ruggiero Controparte_1
Perrino per delega dell'Avv. Torre, la quale conclude come da comparsa di costituzione in appello, reiterando tutte le eccezioni ivi formulate e insistendo, in particolare, per l'inammissibilità dell'appello atteso che la sentenza impugnata è stata depositata in data 29.11.2021, nel mentre l'appello è stato notificato in data 31.05.2022. Alle ore 10.25, il Giudice si ritira in camera di consiglio e gli Avvocati si allontanano dall'aula di udienza. All'esito della camera di consiglio, il
Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 14057/2022 r.g., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con atto di citazione notificato in data 31.05.2022-11.06.2022
DA
partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Ercolano (NA) alla via Panoramica n. 133 presso lo studio dell'Avv.
Ventura Di Tuoro
(Avv. Ventura Di Tuoro)
APPELLANTE
CONTRO
partita IVA quale impresa designata per la Controparte_2 P.IVA_2 regione Campania per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle
IT , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott. CP_3 Controparte_4
e dott. , elettivamente domiciliata in Pagani (SA), alla via De Rosa n. 55,
[...] Controparte_5 presso lo studio dell'Avv. Fabio Saccone
(Avv. Fabio Saccone)
APPELLATA
NONCHÉ
, cod. fiscale cod. fiscale Controparte_6 C.F._1 CP_7
C.F._2
APPELLATI - CONTUMACI
1 resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 5241/2021, pubblicata in data 29.11.2021 e non notificata, il giudice di pace di Barra ha rigettato la domanda della volta ad ottenere il risarcimento del Parte_1 danno subìto dall'autovettura di cui era proprietaria, una Fiat 16 targata EA974GF, a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 27.07.2017, alle ore 14:00 circa, in Barra, all'intersezione tra viale della Villa Romana e corso Sirena, condannandola al pagamento delle spese di lite, in favore dalla compagnia assicurativa convenuta.
Con la suddetta sentenza, il giudice ha rigettato anche la domanda proposta da CP
, conducente della Fiat 16, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale
[...] da lei subito a causa del sinistro.
Secondo la versione dei fatti esposta in citazione dalla la Fiat 16 fu tamponata Parte_1 dall'autovettura Hyundai, targata CK215ZL, priva di copertura assicurativa, di proprietà di
; a seguito dell'impatto, la Fiat 16 fu sospinta in avanti, andando a impattare CP_7 contro l'autovettura Alfa Romeo Giulietta, targata EF309JT, che la precedeva nello stesso senso di marcia.
Istruita la causa attraverso l'escussione dei testi e una consulenza tecnica, il giudice di prime cure ha motivato il rigetto, ritenendo i due testi escussi inattendibili alla luce dei rilievi fotografici raffiguranti il danno patito dalla Fiat 16 nella parte posteriore (danno di lieve entità incompatibile con l'urto violento descritto dai testi) e alla luce di quanto emerso dalla CTU (incompatibilità tra danno alla parte anteriore dell'autovettura e dinamica descritta).
Avverso la suddetta pronuncia, la ha interposto appello, sostenendo che: - il Parte_1 giudice aveva ritenuto inattendibili i testi, senza considerare che gli stessi, nel descrivere “il grado di intensità dell'urto”, si erano basati su valutazioni personali;
- la sentenza non spiegava per quale motivo non aveva tenuto conto delle conclusioni del CTU, che aveva considerato i danni alla parte posteriore della Fiat 16 compatibili con la dinamica descritta in citazione;
- il
CTU era stato lacunoso nel motivare in ordine alla non riconducibilità dei danni alla parte anteriore della Fiat 16 al sinistro oggetto di causa. Ciò dedotto, ha concluso nel seguente modo:
“
1. Dichiarare l'atto di appello ammissibile, procedibile e proponibile;
2. in accoglimento integrale dell'atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata n.5241/21 resa dal Giudice di Pace di
Barra, dott.ssa Angela Fiorenza, si chiede la modifica della stessa in favore di una pronuncia che attesti l'attendibilità dei testimoni e il raggiungimento della prova in ordine alla dinamica dell'incidente come descritta e la compatibilità, con la dinamica del sinistro, oltre che dei danni alla parte posteriore anche dei danni situati alla parte anteriore dell'autoveicolo Fiat 16 tg.
EA974GF;
3. per l'effetto dichiarare che la domanda è fondata e provata come emerge dagli atti di causa e, accertare dunque e riconoscere la esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo Hyundai tg.CK 215 ZL di parte appellata-risultato privo della copertura assicurativa al momento del sinistro-, nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare ex art. art. 283 lett. B) del D. Lgs. n. 209/2005 essi appellati e CP_7
2 quale Impresa Designata per la Campania Gestione del Fondo di Garanzia Controparte_2
IT della Strada in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore della società in persona del suo legale rapp.te p.t. di tutti i danni subiti Parte_1 dall'autoveicolo Fiat 16 tg.EA 974 GF sia alla parte posteriore da urto diretto sia alla parte anteriore da urto indiretto ed ammontanti ad € 3.012,46 (somma comprensiva di IVA) come da stima tecnica allegata, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre danno da fermo tecnico e svalutazione commerciale, nonché interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto ed il tutto entro la competenza di € 5.000,00; 4. ovvero, si chiede la modifica della sentenza impugnata in favore di una pronuncia che attesti l'attendibilità dei testimoni e accerti la responsabilità del conducente dell'autoveicolo Hyundai tg.CK 215 ZL di parte appellata in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e lo condanni al risarcimento dei danni riportati alla parte posteriore del veicolo Fiat 16 tg. EA974GF, in accoglimento delle conclusioni del ctu sulla parziale compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro;
5. per l'effetto condannare ex art. art. 283 lett. B) del D. Lgs. n. 209/2005 essi appellati e CP_7
quale Impresa Designata per la Campania Gestione del Fondo di Garanzia Controparte_2
IT della Strada in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento in favore della società in persona del suo legale rapp.te p.t. di tutti i Parte_1 danni subiti dall'autoveicolo Fiat 16 tg.EA 974 GF alla parte posteriore da urto diretto come da consulenza tecnica di ufficio e quindi al pagamento in suo favore della somma che vorrà liquidare secondo giustizia, ovvero della somma di € 610,00 come valutato dal ctu, oltre danno da fermo tecnico e svalutazione commerciale, nonché interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto ed il tutto entro la competenza di € 5.000,00; 5) condannare altresì essi appellati CP_7
e quale Impresa Designata per la Campania Gestione del Fondo di Garanzia CP_2 CP_2
IT della Strada in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido tra loro, in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c. per la cui quantificazione ci si rimette all'On. Giustizia, comprese le spese di Ctu tecnico legale”.
La si è costituita, eccependo: - l'inammissibilità dell'impugnazione poiché Controparte_2 proposta oltre i termini di legge;
- la violazione del filtro di ammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c.; - l'infondatezza dei motivi di impugnazione, stante l'inattendibilità dei testi e l'incompatibilità dei danni come emerso dalla CTU. La ha concluso, pertanto, per il CP_2 rigetto dell'appello, con vittoria di spese di giudizio.
§ 2. L'appello è inammissibile, in quanto è stato proposto oltre il termine perentorio di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., termine che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, così come espressamente previsto dalla norma, e non dalla comunicazione con cui la cancelleria avvisa le parti dell'avvenuto deposito del provvedimento decisorio (cfr. Cass., sez. I, n. 3372 del 03/02/2022;
Cass., sez. lav., n. 26402 del 16/12/2014; Cass., sez. VI, n. 17704 del 29/07/2010; Cass., sez. lav., n. 15778 del 16/07/2007).
3 La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 29.11.2021, sicché, in base a quanto previsto dal suddetto articolo, il termine per proporre appello è scaduto in data 30.05.2022, posto che il 29.05.2022 cadeva di domenica, con conseguente proroga al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto previsto dall'art. 155, comma IV, c.p.c..
La Sion Auto s.r.l. ha notificato l'atto di appello alla e ad Controparte_2 Controparte_8 tramite posta elettronica certificata, inviando il messaggio in data 31.05.2022 con la conseguenza che la notifica si è perfezionata (anche per il notificante) quando il termine lungo per appellare era già spirato (cfr. art. 3 bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994, nonché ricevuta di accettazione prodotta in data 04.02.2025).
Pure la notifica dell'atto di appello al responsabile civile, , è tardiva, poiché CP_7
l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 03.06.2022 ed è stato ritirato dal destinatario in data 11.06.2022 (cfr. documenti depositati da parte appellante in data
04.02.2025).
Da quanto precede deriva l'inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022) e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n.
5241/2021, pubblicata in data 29.11.2021, proposto da nei confronti Parte_1 della quale impresa designata per la regione Campania per la Controparte_2 liquidazione dei sinistri a carico del di e di;
CP_9 Controparte_6 CP_7
b) condanna la al rimborso delle spese di lite della nella Pt_1 Parte_1 Controparte_2 qualità in precedenza indicata, liquidate in € 1.652,00 per compenso del difensore (di cui
€ 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 17.02.2025 Il Giudice
4
È presente per l'appellante l'Avv. Filomena Dota per delega dell'Avv. Ventura Di Parte_1
Tuoro, la quale insiste per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. In merito all'eccezione di inammissibilità, si riporta a quanto già dedotto alla scorsa udienza e fa presente che in base al disposto dell'art. 133 c.p.c. novellato la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria è contemporanea al deposito. Evidenzia ancora una volta che nel caso in esame la comunicazione di cancelleria del deposito della sentenza è avvenuta alcuni giorni dopo. Per l'appellata è presente l'Avv. Claudia Ruggiero Controparte_1
Perrino per delega dell'Avv. Torre, la quale conclude come da comparsa di costituzione in appello, reiterando tutte le eccezioni ivi formulate e insistendo, in particolare, per l'inammissibilità dell'appello atteso che la sentenza impugnata è stata depositata in data 29.11.2021, nel mentre l'appello è stato notificato in data 31.05.2022. Alle ore 10.25, il Giudice si ritira in camera di consiglio e gli Avvocati si allontanano dall'aula di udienza. All'esito della camera di consiglio, il
Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 14057/2022 r.g., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con atto di citazione notificato in data 31.05.2022-11.06.2022
DA
partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Ercolano (NA) alla via Panoramica n. 133 presso lo studio dell'Avv.
Ventura Di Tuoro
(Avv. Ventura Di Tuoro)
APPELLANTE
CONTRO
partita IVA quale impresa designata per la Controparte_2 P.IVA_2 regione Campania per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle
IT , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott. CP_3 Controparte_4
e dott. , elettivamente domiciliata in Pagani (SA), alla via De Rosa n. 55,
[...] Controparte_5 presso lo studio dell'Avv. Fabio Saccone
(Avv. Fabio Saccone)
APPELLATA
NONCHÉ
, cod. fiscale cod. fiscale Controparte_6 C.F._1 CP_7
C.F._2
APPELLATI - CONTUMACI
1 resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 5241/2021, pubblicata in data 29.11.2021 e non notificata, il giudice di pace di Barra ha rigettato la domanda della volta ad ottenere il risarcimento del Parte_1 danno subìto dall'autovettura di cui era proprietaria, una Fiat 16 targata EA974GF, a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 27.07.2017, alle ore 14:00 circa, in Barra, all'intersezione tra viale della Villa Romana e corso Sirena, condannandola al pagamento delle spese di lite, in favore dalla compagnia assicurativa convenuta.
Con la suddetta sentenza, il giudice ha rigettato anche la domanda proposta da CP
, conducente della Fiat 16, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale
[...] da lei subito a causa del sinistro.
Secondo la versione dei fatti esposta in citazione dalla la Fiat 16 fu tamponata Parte_1 dall'autovettura Hyundai, targata CK215ZL, priva di copertura assicurativa, di proprietà di
; a seguito dell'impatto, la Fiat 16 fu sospinta in avanti, andando a impattare CP_7 contro l'autovettura Alfa Romeo Giulietta, targata EF309JT, che la precedeva nello stesso senso di marcia.
Istruita la causa attraverso l'escussione dei testi e una consulenza tecnica, il giudice di prime cure ha motivato il rigetto, ritenendo i due testi escussi inattendibili alla luce dei rilievi fotografici raffiguranti il danno patito dalla Fiat 16 nella parte posteriore (danno di lieve entità incompatibile con l'urto violento descritto dai testi) e alla luce di quanto emerso dalla CTU (incompatibilità tra danno alla parte anteriore dell'autovettura e dinamica descritta).
Avverso la suddetta pronuncia, la ha interposto appello, sostenendo che: - il Parte_1 giudice aveva ritenuto inattendibili i testi, senza considerare che gli stessi, nel descrivere “il grado di intensità dell'urto”, si erano basati su valutazioni personali;
- la sentenza non spiegava per quale motivo non aveva tenuto conto delle conclusioni del CTU, che aveva considerato i danni alla parte posteriore della Fiat 16 compatibili con la dinamica descritta in citazione;
- il
CTU era stato lacunoso nel motivare in ordine alla non riconducibilità dei danni alla parte anteriore della Fiat 16 al sinistro oggetto di causa. Ciò dedotto, ha concluso nel seguente modo:
“
1. Dichiarare l'atto di appello ammissibile, procedibile e proponibile;
2. in accoglimento integrale dell'atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata n.5241/21 resa dal Giudice di Pace di
Barra, dott.ssa Angela Fiorenza, si chiede la modifica della stessa in favore di una pronuncia che attesti l'attendibilità dei testimoni e il raggiungimento della prova in ordine alla dinamica dell'incidente come descritta e la compatibilità, con la dinamica del sinistro, oltre che dei danni alla parte posteriore anche dei danni situati alla parte anteriore dell'autoveicolo Fiat 16 tg.
EA974GF;
3. per l'effetto dichiarare che la domanda è fondata e provata come emerge dagli atti di causa e, accertare dunque e riconoscere la esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo Hyundai tg.CK 215 ZL di parte appellata-risultato privo della copertura assicurativa al momento del sinistro-, nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare ex art. art. 283 lett. B) del D. Lgs. n. 209/2005 essi appellati e CP_7
2 quale Impresa Designata per la Campania Gestione del Fondo di Garanzia Controparte_2
IT della Strada in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore della società in persona del suo legale rapp.te p.t. di tutti i danni subiti Parte_1 dall'autoveicolo Fiat 16 tg.EA 974 GF sia alla parte posteriore da urto diretto sia alla parte anteriore da urto indiretto ed ammontanti ad € 3.012,46 (somma comprensiva di IVA) come da stima tecnica allegata, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre danno da fermo tecnico e svalutazione commerciale, nonché interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto ed il tutto entro la competenza di € 5.000,00; 4. ovvero, si chiede la modifica della sentenza impugnata in favore di una pronuncia che attesti l'attendibilità dei testimoni e accerti la responsabilità del conducente dell'autoveicolo Hyundai tg.CK 215 ZL di parte appellata in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e lo condanni al risarcimento dei danni riportati alla parte posteriore del veicolo Fiat 16 tg. EA974GF, in accoglimento delle conclusioni del ctu sulla parziale compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro;
5. per l'effetto condannare ex art. art. 283 lett. B) del D. Lgs. n. 209/2005 essi appellati e CP_7
quale Impresa Designata per la Campania Gestione del Fondo di Garanzia Controparte_2
IT della Strada in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento in favore della società in persona del suo legale rapp.te p.t. di tutti i Parte_1 danni subiti dall'autoveicolo Fiat 16 tg.EA 974 GF alla parte posteriore da urto diretto come da consulenza tecnica di ufficio e quindi al pagamento in suo favore della somma che vorrà liquidare secondo giustizia, ovvero della somma di € 610,00 come valutato dal ctu, oltre danno da fermo tecnico e svalutazione commerciale, nonché interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto ed il tutto entro la competenza di € 5.000,00; 5) condannare altresì essi appellati CP_7
e quale Impresa Designata per la Campania Gestione del Fondo di Garanzia CP_2 CP_2
IT della Strada in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido tra loro, in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c. per la cui quantificazione ci si rimette all'On. Giustizia, comprese le spese di Ctu tecnico legale”.
La si è costituita, eccependo: - l'inammissibilità dell'impugnazione poiché Controparte_2 proposta oltre i termini di legge;
- la violazione del filtro di ammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c.; - l'infondatezza dei motivi di impugnazione, stante l'inattendibilità dei testi e l'incompatibilità dei danni come emerso dalla CTU. La ha concluso, pertanto, per il CP_2 rigetto dell'appello, con vittoria di spese di giudizio.
§ 2. L'appello è inammissibile, in quanto è stato proposto oltre il termine perentorio di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., termine che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, così come espressamente previsto dalla norma, e non dalla comunicazione con cui la cancelleria avvisa le parti dell'avvenuto deposito del provvedimento decisorio (cfr. Cass., sez. I, n. 3372 del 03/02/2022;
Cass., sez. lav., n. 26402 del 16/12/2014; Cass., sez. VI, n. 17704 del 29/07/2010; Cass., sez. lav., n. 15778 del 16/07/2007).
3 La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 29.11.2021, sicché, in base a quanto previsto dal suddetto articolo, il termine per proporre appello è scaduto in data 30.05.2022, posto che il 29.05.2022 cadeva di domenica, con conseguente proroga al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto previsto dall'art. 155, comma IV, c.p.c..
La Sion Auto s.r.l. ha notificato l'atto di appello alla e ad Controparte_2 Controparte_8 tramite posta elettronica certificata, inviando il messaggio in data 31.05.2022 con la conseguenza che la notifica si è perfezionata (anche per il notificante) quando il termine lungo per appellare era già spirato (cfr. art. 3 bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994, nonché ricevuta di accettazione prodotta in data 04.02.2025).
Pure la notifica dell'atto di appello al responsabile civile, , è tardiva, poiché CP_7
l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 03.06.2022 ed è stato ritirato dal destinatario in data 11.06.2022 (cfr. documenti depositati da parte appellante in data
04.02.2025).
Da quanto precede deriva l'inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022) e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n.
5241/2021, pubblicata in data 29.11.2021, proposto da nei confronti Parte_1 della quale impresa designata per la regione Campania per la Controparte_2 liquidazione dei sinistri a carico del di e di;
CP_9 Controparte_6 CP_7
b) condanna la al rimborso delle spese di lite della nella Pt_1 Parte_1 Controparte_2 qualità in precedenza indicata, liquidate in € 1.652,00 per compenso del difensore (di cui
€ 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 17.02.2025 Il Giudice
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