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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/04/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela M. CARBONELLI Presedente rel. dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice dott.ssa Maria Elena DE TURA Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2658/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO Parte_1 C.F._1
NICOLA MAURO, elettivamente domiciliato in VIA DELLE ANTICHE MURA 66/F 71043
MANFREDONIA presso il difensore avv. PALUMBO NICOLA MAURO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SINIGAGLIA Controparte_1 C.F._2
SILVANA, elettivamente domiciliato in VIALE VENETO 14 70033 CORATO presso il difensore avv.
SINIGAGLIA SILVANA
RESISTENTE
PM
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.10.2024 pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1
di ottenere una modifica delle condizioni di divorzio in relazione al contributo al mantenimento del figlio , con richiesta di revoca dell'assegno per sopravvenuta autosufficienza economica. Persona_1
Nel costituirsi in giudizio, non si è opposta all'accoglimento della domanda, ma ha Controparte_1
contestato la rappresentazione di controparte in merito all'infruttuosità del tentativo di procedere al deposito di un ricorso congiunto per comportamento ascrivibile ad essa resistente. Ha infatti esposto di aver subito acconsentito alla richiesta dello , in ragione dell'acquisita autosufficienza Pt_1 economica del figlio in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale in vigore dal Per_1
02.05.2024 al 30.04.2025 presso la società “GPA S.R.L.” sita in San Giovanni DA (AR), ma anche di aver proposto di presentare il suddetto ricorso a seguito dell'effettiva percezione della prima retribuzione di , ricevendo riscontro negativo da parte dello . In proposito, ha precisato la Per_1 Pt_1
resistente che il figlio , così come documentalmente provato, ha stipulato il citato Persona_1
contratto in data 02.05.2024 e di essere stata immediatamente contattata dal ricorrente per la modifica delle condizioni di divorzio. Ai detti contatti avrebbe fatto seguito l'interruzione del mantenimento ed il deposito del ricorso giudiziale già a fine maggio 2024, quando ancora il figlio non aveva percepito alcuno stipendio e, dunque, senza sincerarsi dell'effettivo raggiungimento da parte dello stesso della concreta autosufficienza finanziaria, atteso che avrebbe percepito la prima retribuzione solo in Per_1
data 05.07.2024. Ed infatti il contratto di prestazione d'opera del giovane prevederebbe, in merito all'erogazione del compenso pattuito, la sua corresponsione mensile, mediante bonifico bancario, entro
30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione della prima fattura, risalente, per l'appunto, al
03.06.2024. L'interruzione del pagamento del mantenimento sarebbe stata illegittima, in quanto arbitrariamente posta in essere in assenza di un provvedimento del Giudice costitutivo della modifica delle condizioni di divorzio. Tanto avrebbe causato difficoltà economiche alla , la quale si CP_1
sarebbe vista costretta a sostenere da sola tutte le spese necessarie per il figlio per i mesi di maggio e giugno, in attesa della riscossione del primo compenso, posto che per poter svolgere la sopracitata prestazione d'opera si era dovuto trasferire a Firenze. Ha aggiunto di aver anche dovuto Per_1
provvedere già dall'aprile 2024 al pagamento per il 50% della cauzione e della caparra per l'immobile locato da , oltre che ai costi per i diritti di agenzia immobiliare. Ha quindi concluso chiedendo di Per_1
far decorrere la revoca del contributo al mantenimento posto a carico di dal Parte_1
05.07.2024, data di effettiva riscossione della prima retribuzione del figlio, e disporsi la restituzione in pagina 2 di 5 suo favore delle somme non versate a titolo di contributo al mantenimento di sino al mese di Per_1
luglio 2024.
All'udienza del 30.10.2024, ha insistito per mezzo del suo difensore nelle proprie Parte_1
richieste, chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c., argomentando sul punto evidenziando che la procura di affidamento dell'incarico professionale al difensore di parte resistente sarebbe di molto precedente all'instaurazione del procedimento, a dimostrazione della risalenza nel tempo delle trattative e che il giudizio sarebbe stato introdotto per la mancata adesione della controparte alle legittime richieste del ricorrente. Ha infine insistito per il rigetto della domanda riconvenzionale di controparte tesa ad ottenere l'adempimento in relazione ad un rateo mantenimentale.
Alla medesima udienza, per mezzo del suo difensore, non si è opposta alla avversa Controparte_1
richiesta di modifica delle condizioni di divorzio ed ha rinunciato alla mensilità relativa al mese di giugno, avendo scoperto che la stessa era stata, sia pur impropriamente, versata direttamente al figlio
. Pur aderendo alla domanda, ha infine chiesto di tenere conto del comportamento processuale Per_1 della controparte che ha minacciato l'azione dando un termine di appena 24 ore per l'adesione alla richiesta di revoca, inconciliabile con i tempi di interlocuzione con la cliente.
*****
1. La domanda di revoca del contributo mantenimentale
La domanda di revoca del contributo mantenimentale a cui il ricorrente è tenuto in favore del figlio
è fondata per la sopravvenuta e non contestata autosufficienza economica del giovane. Per_1
Invero, la resistente non si è opposta alla domanda di controparte, ma ha rappresentato circostanze meritevoli di considerazione ai fini della decorrenza della revoca, della regolamentazione delle spese di lite e del rigetto della domanda proposta dal ricorrente di condanna della controparte per lite temeraria.
Ha infatti dimostrato che al momento dell'introduzione del giudizio non aveva ancora Per_1
cominciato a percepire alcuno stipendio e che il presente procedimento è stato instaurato a distanza di meno di un mese dalla data di decorrenza del contratto di prestazione di opera professionale. Ha anche dimostrato che solo dal mese di luglio, il figlio aveva percepito il primo stipendio, previa presentazione da parte sua di fattura.
Le circostanze allegate e la verifica della tempistica degli accadimenti supportano la descrizione dei fatti di parte resistente, confermando che la scelta dell'introduzione di un giudizio contenzioso in luogo di un giudizio congiunto non deriva dalla colposa mancata adesione della resistente alla domanda di pagina 3 di 5 controparte, ma dal comportamento del ricorrente e dall'assegnazione da parte di quest'ultimo di un termine per l'adesione alla proposta di ricorso congiunto, talmente breve, da non lasciare serio spazio ad una trattativa. Vale la pena di ricordare che, inoltre, neppure avrebbe potuto il ET, in assenza di autorizzazione giudiziale, modificare autonomamente il soggetto a cui versare il mantenimento, dal momento che l'obbligo nei confronti della madre non è mai stato sostituito da alcuna pronuncia giudiziale che autorizzasse il versamento diretto al figlio.
Quanto alla decorrenza della revoca, la stessa deve fissarsi al 05.07.2024, data di effettiva riscossione della prima retribuzione da parte di . Persona_1
2. Domanda di restituzione
Deve invece essere respinta la domanda di parte convenuta, tesa alla restituzione delle somme dovute in favore del figlio e non versate dal ricorrente, non solo per la rinuncia da parte della al CP_1
rateo relativo al mese di giugno, ma anche perché già in possesso di un titolo che le consentirebbe di agire esecutivamente.
3. Spese di lite e domanda di condanna per lite temeraria.
Le spese di lite, attesa la cessazione della materia del contendere per adesione della resistente sin dalla costituzione alla domanda del ricorrente, meritano compensazione.
La motivazione adottata rende palese l'infondatezza della domanda di condanna della resistente per lite temeraria, non ravvisandosi nella difesa di alcuna condotta qualificabile come di dolo Controparte_1
o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. A modifica del Decreto cron. 856/2020 del 24.7.2020 reso nel proc. RG n.785/2019 dalla Corte
d'Appello di Bari, che aveva modificato la sentenza n. 859/2014 del Tribunale di Foggia, nonché del successivo Decreto cron. 1388/2021 del 23/04/2021 nel procedimento RG n.
781/2021 del Tribunale di Foggia, reclamato dalla sig.ra e definito con Controparte_1
Decreto cron. 3464/2021 del 16/11/2021 nel procedimento RG n. 734/2021 dalla Corte
d'Appello di Bari, confermati entrambi dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza pagina 4 di 5 n.17885/2023 del 22.6.2023 nel procedimento n. 1103/2022, revoca, con decorrenza dal
05.07.2024, il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del ricorrente;
Persona_1
• dà atto della rinuncia da parte della resistente alla domanda di restituzione della mensilità del mantenimento in favore del figlio relativa a giugno 2024 e dichiara inammissibile, per il resto, la domanda di restituzione;
2. Respinge la domanda del ricorrente di condanna della resistente per lite temeraria;
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 22 aprile 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela M. CARBONELLI Presedente rel. dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice dott.ssa Maria Elena DE TURA Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2658/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO Parte_1 C.F._1
NICOLA MAURO, elettivamente domiciliato in VIA DELLE ANTICHE MURA 66/F 71043
MANFREDONIA presso il difensore avv. PALUMBO NICOLA MAURO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SINIGAGLIA Controparte_1 C.F._2
SILVANA, elettivamente domiciliato in VIALE VENETO 14 70033 CORATO presso il difensore avv.
SINIGAGLIA SILVANA
RESISTENTE
PM
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.10.2024 pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1
di ottenere una modifica delle condizioni di divorzio in relazione al contributo al mantenimento del figlio , con richiesta di revoca dell'assegno per sopravvenuta autosufficienza economica. Persona_1
Nel costituirsi in giudizio, non si è opposta all'accoglimento della domanda, ma ha Controparte_1
contestato la rappresentazione di controparte in merito all'infruttuosità del tentativo di procedere al deposito di un ricorso congiunto per comportamento ascrivibile ad essa resistente. Ha infatti esposto di aver subito acconsentito alla richiesta dello , in ragione dell'acquisita autosufficienza Pt_1 economica del figlio in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale in vigore dal Per_1
02.05.2024 al 30.04.2025 presso la società “GPA S.R.L.” sita in San Giovanni DA (AR), ma anche di aver proposto di presentare il suddetto ricorso a seguito dell'effettiva percezione della prima retribuzione di , ricevendo riscontro negativo da parte dello . In proposito, ha precisato la Per_1 Pt_1
resistente che il figlio , così come documentalmente provato, ha stipulato il citato Persona_1
contratto in data 02.05.2024 e di essere stata immediatamente contattata dal ricorrente per la modifica delle condizioni di divorzio. Ai detti contatti avrebbe fatto seguito l'interruzione del mantenimento ed il deposito del ricorso giudiziale già a fine maggio 2024, quando ancora il figlio non aveva percepito alcuno stipendio e, dunque, senza sincerarsi dell'effettivo raggiungimento da parte dello stesso della concreta autosufficienza finanziaria, atteso che avrebbe percepito la prima retribuzione solo in Per_1
data 05.07.2024. Ed infatti il contratto di prestazione d'opera del giovane prevederebbe, in merito all'erogazione del compenso pattuito, la sua corresponsione mensile, mediante bonifico bancario, entro
30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione della prima fattura, risalente, per l'appunto, al
03.06.2024. L'interruzione del pagamento del mantenimento sarebbe stata illegittima, in quanto arbitrariamente posta in essere in assenza di un provvedimento del Giudice costitutivo della modifica delle condizioni di divorzio. Tanto avrebbe causato difficoltà economiche alla , la quale si CP_1
sarebbe vista costretta a sostenere da sola tutte le spese necessarie per il figlio per i mesi di maggio e giugno, in attesa della riscossione del primo compenso, posto che per poter svolgere la sopracitata prestazione d'opera si era dovuto trasferire a Firenze. Ha aggiunto di aver anche dovuto Per_1
provvedere già dall'aprile 2024 al pagamento per il 50% della cauzione e della caparra per l'immobile locato da , oltre che ai costi per i diritti di agenzia immobiliare. Ha quindi concluso chiedendo di Per_1
far decorrere la revoca del contributo al mantenimento posto a carico di dal Parte_1
05.07.2024, data di effettiva riscossione della prima retribuzione del figlio, e disporsi la restituzione in pagina 2 di 5 suo favore delle somme non versate a titolo di contributo al mantenimento di sino al mese di Per_1
luglio 2024.
All'udienza del 30.10.2024, ha insistito per mezzo del suo difensore nelle proprie Parte_1
richieste, chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c., argomentando sul punto evidenziando che la procura di affidamento dell'incarico professionale al difensore di parte resistente sarebbe di molto precedente all'instaurazione del procedimento, a dimostrazione della risalenza nel tempo delle trattative e che il giudizio sarebbe stato introdotto per la mancata adesione della controparte alle legittime richieste del ricorrente. Ha infine insistito per il rigetto della domanda riconvenzionale di controparte tesa ad ottenere l'adempimento in relazione ad un rateo mantenimentale.
Alla medesima udienza, per mezzo del suo difensore, non si è opposta alla avversa Controparte_1
richiesta di modifica delle condizioni di divorzio ed ha rinunciato alla mensilità relativa al mese di giugno, avendo scoperto che la stessa era stata, sia pur impropriamente, versata direttamente al figlio
. Pur aderendo alla domanda, ha infine chiesto di tenere conto del comportamento processuale Per_1 della controparte che ha minacciato l'azione dando un termine di appena 24 ore per l'adesione alla richiesta di revoca, inconciliabile con i tempi di interlocuzione con la cliente.
*****
1. La domanda di revoca del contributo mantenimentale
La domanda di revoca del contributo mantenimentale a cui il ricorrente è tenuto in favore del figlio
è fondata per la sopravvenuta e non contestata autosufficienza economica del giovane. Per_1
Invero, la resistente non si è opposta alla domanda di controparte, ma ha rappresentato circostanze meritevoli di considerazione ai fini della decorrenza della revoca, della regolamentazione delle spese di lite e del rigetto della domanda proposta dal ricorrente di condanna della controparte per lite temeraria.
Ha infatti dimostrato che al momento dell'introduzione del giudizio non aveva ancora Per_1
cominciato a percepire alcuno stipendio e che il presente procedimento è stato instaurato a distanza di meno di un mese dalla data di decorrenza del contratto di prestazione di opera professionale. Ha anche dimostrato che solo dal mese di luglio, il figlio aveva percepito il primo stipendio, previa presentazione da parte sua di fattura.
Le circostanze allegate e la verifica della tempistica degli accadimenti supportano la descrizione dei fatti di parte resistente, confermando che la scelta dell'introduzione di un giudizio contenzioso in luogo di un giudizio congiunto non deriva dalla colposa mancata adesione della resistente alla domanda di pagina 3 di 5 controparte, ma dal comportamento del ricorrente e dall'assegnazione da parte di quest'ultimo di un termine per l'adesione alla proposta di ricorso congiunto, talmente breve, da non lasciare serio spazio ad una trattativa. Vale la pena di ricordare che, inoltre, neppure avrebbe potuto il ET, in assenza di autorizzazione giudiziale, modificare autonomamente il soggetto a cui versare il mantenimento, dal momento che l'obbligo nei confronti della madre non è mai stato sostituito da alcuna pronuncia giudiziale che autorizzasse il versamento diretto al figlio.
Quanto alla decorrenza della revoca, la stessa deve fissarsi al 05.07.2024, data di effettiva riscossione della prima retribuzione da parte di . Persona_1
2. Domanda di restituzione
Deve invece essere respinta la domanda di parte convenuta, tesa alla restituzione delle somme dovute in favore del figlio e non versate dal ricorrente, non solo per la rinuncia da parte della al CP_1
rateo relativo al mese di giugno, ma anche perché già in possesso di un titolo che le consentirebbe di agire esecutivamente.
3. Spese di lite e domanda di condanna per lite temeraria.
Le spese di lite, attesa la cessazione della materia del contendere per adesione della resistente sin dalla costituzione alla domanda del ricorrente, meritano compensazione.
La motivazione adottata rende palese l'infondatezza della domanda di condanna della resistente per lite temeraria, non ravvisandosi nella difesa di alcuna condotta qualificabile come di dolo Controparte_1
o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. A modifica del Decreto cron. 856/2020 del 24.7.2020 reso nel proc. RG n.785/2019 dalla Corte
d'Appello di Bari, che aveva modificato la sentenza n. 859/2014 del Tribunale di Foggia, nonché del successivo Decreto cron. 1388/2021 del 23/04/2021 nel procedimento RG n.
781/2021 del Tribunale di Foggia, reclamato dalla sig.ra e definito con Controparte_1
Decreto cron. 3464/2021 del 16/11/2021 nel procedimento RG n. 734/2021 dalla Corte
d'Appello di Bari, confermati entrambi dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza pagina 4 di 5 n.17885/2023 del 22.6.2023 nel procedimento n. 1103/2022, revoca, con decorrenza dal
05.07.2024, il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del ricorrente;
Persona_1
• dà atto della rinuncia da parte della resistente alla domanda di restituzione della mensilità del mantenimento in favore del figlio relativa a giugno 2024 e dichiara inammissibile, per il resto, la domanda di restituzione;
2. Respinge la domanda del ricorrente di condanna della resistente per lite temeraria;
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 22 aprile 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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