Art. 47. (Variazioni compensative)
Con la legge di approvazione del bilancio negli anni dal 1967 al 1970, potranno essere approvate, su richiesta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi dalla presente legge.
Con la legge di approvazione del bilancio negli anni dal 1967 al 1970, potranno essere approvate, su richiesta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi dalla presente legge.