Articolo 47 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 46Articolo 48
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24 novembre 1966
Art. 47. (Variazioni compensative)

Con la legge di approvazione del bilancio negli anni dal 1967 al 1970, potranno essere approvate, su richiesta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi dalla presente legge.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966