Articolo 27 della Legge 7 luglio 2016, n. 122
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23 luglio 2016
Art. 27. Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919 1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88 , sono abrogati.
Note all'art. 27:
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 88/2001 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), abrogati dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.
Entrata in vigore il 23 luglio 2016